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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/12/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 858/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MANNU LUCIA
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GRADELLINI GIULIA e dall'avv. COCCHI CORRADO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione. All'udienza del 17 novembre 2025, sostituita dal pagina 1 di 4 deposito delle note scritte, i difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni chiedendo l'omologa del seguente accordo:” 1) Dichiarare la separazione dei e ( matrimonio Parte_1 Controparte_1
contratto in data 18 luglio 2015 in AN ( VT ) e trascritto nel registro del medesimo Comune con atto n. 4 parte 2 serie;
2) Affidamento in modo condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa coniugale posta in Marino via Maria Margotti n.1 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Assegnazione della casa coniugale posta in Marino via Maria Margotti
n.1 condotta in locazione dal signor alla signora che CP_1 Parte_1
continuerà ad essere abitata dalla ricorrente unitamente ai figli minori, con ogni arredo e pertinenza, provvedendo la stessa al subentro nel contratto di locazione e delle relative utenze;
4) Regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il figlio minore come a seguire: 1° settimana: il Per_1
padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì pomeriggio ed giovedì pomeriggio ed il venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre provvederà ad accompagnare il minore a scuola;
2° Per_1
settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dal Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola al giovedì fino alle ore 21.00. Le vacanze di
Natale e Pasqua saranno suddivise in maniera paritaria tra i genitori secondo le seguenti modalità: dal 23 dicembre alle ore 14.00 al 30 dicembre alle ore 14.00 con un genitore e dalle ore 14.00 del 30 dicembre alle ore 18.00 del 6 gennaio con l'altro. Per le festività Pasquali, il figlio minore, permarrà con un genitore dal pomeriggio del primo giorno delle vacanze sino alla sera del giorno di Pasqua ore
18.00 e con l'altro genitore i restanti giorni. In ultimo, relativamente alle vacanze pagina 2 di 4 estive, il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non continuative, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Detto periodo dovrà concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio. 5) Per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore , il signor corrisponderà alla Per_1 CP_1
signora l'importo di € 400,00 mensili con rivalutazione IS ( per 12 Parte_1
mensilità ) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla stessa e con il seguente codice IBAN
[...]. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% così come indicate nelle Linee Guida offerte dal Consiglio Nazionale Forense del 2017. Il signor autorizza la signora a percepire CP_1 Parte_1
integralmente l'Assegno Unico Universale;
6) i genitori autorizzano il rilascio del passaporto per il figlio minore, ma ogni viaggio all'estero dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
7) la signora si obbliga a richiedere e a Parte_1
consegnare copia dell'atto di acquisto della casa situata a Trinidad di proprietà della madre Sig.ra entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Parte_2
presente accordo;
8)le parti danno atto che il presente accordo entreà in vigore dal
1.11.2025 momento in cui il signor dovrà lasciare la casa coniugale CP_1
completa di arredi, nella piena disponibilità della sig.ra . Si da atto che Parte_1
l'assegno di mantenimento a favore di sarà versato alla madre su ccacceso Per_1
presso le Italiane che verrà comunicato entro il 10.11.2025 spese di lite CP_2
compensate tra le parti”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e il P.M. ha apposto il visto.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per pagina 3 di 4 il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
( matrimonio contratto in data 18 luglio 2015 in AN ( VT ) e
[...]
trascritto nel registro del medesimo Comune con atto n. 4 parte 2 serie C); ordina l'annotazione della sentenza;
Omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa RI Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda di separazione iscritta al n.rg. 858/2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. MANNU LUCIA
E
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. GRADELLINI GIULIA e dall'avv. COCCHI CORRADO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 22 ottobre 2025 le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver trovato un accordo in ordine alle condizioni della separazione. All'udienza del 17 novembre 2025, sostituita dal pagina 1 di 4 deposito delle note scritte, i difensori hanno precisato in maniera congiunta le conclusioni chiedendo l'omologa del seguente accordo:” 1) Dichiarare la separazione dei e ( matrimonio Parte_1 Controparte_1
contratto in data 18 luglio 2015 in AN ( VT ) e trascritto nel registro del medesimo Comune con atto n. 4 parte 2 serie;
2) Affidamento in modo condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni Per_1
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa coniugale posta in Marino via Maria Margotti n.1 con collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) Assegnazione della casa coniugale posta in Marino via Maria Margotti
n.1 condotta in locazione dal signor alla signora che CP_1 Parte_1
continuerà ad essere abitata dalla ricorrente unitamente ai figli minori, con ogni arredo e pertinenza, provvedendo la stessa al subentro nel contratto di locazione e delle relative utenze;
4) Regolamentazione dei tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed il figlio minore come a seguire: 1° settimana: il Per_1
padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore il martedì pomeriggio ed giovedì pomeriggio ed il venerdì dall'uscita della scuola fino al lunedì mattina quando il padre provvederà ad accompagnare il minore a scuola;
2° Per_1
settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore dal Per_1 mercoledì dall'uscita della scuola al giovedì fino alle ore 21.00. Le vacanze di
Natale e Pasqua saranno suddivise in maniera paritaria tra i genitori secondo le seguenti modalità: dal 23 dicembre alle ore 14.00 al 30 dicembre alle ore 14.00 con un genitore e dalle ore 14.00 del 30 dicembre alle ore 18.00 del 6 gennaio con l'altro. Per le festività Pasquali, il figlio minore, permarrà con un genitore dal pomeriggio del primo giorno delle vacanze sino alla sera del giorno di Pasqua ore
18.00 e con l'altro genitore i restanti giorni. In ultimo, relativamente alle vacanze pagina 2 di 4 estive, il figlio trascorrerà con il padre due settimane, anche non continuative, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto. Detto periodo dovrà concordarsi tra i genitori entro il 30 maggio. 5) Per quanto riguarda il mantenimento del figlio minore , il signor corrisponderà alla Per_1 CP_1
signora l'importo di € 400,00 mensili con rivalutazione IS ( per 12 Parte_1
mensilità ) da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla stessa e con il seguente codice IBAN
[...]. Le spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio minore, saranno suddivise tra i genitori nella misura del
50% così come indicate nelle Linee Guida offerte dal Consiglio Nazionale Forense del 2017. Il signor autorizza la signora a percepire CP_1 Parte_1
integralmente l'Assegno Unico Universale;
6) i genitori autorizzano il rilascio del passaporto per il figlio minore, ma ogni viaggio all'estero dovrà essere autorizzato da entrambi i genitori;
7) la signora si obbliga a richiedere e a Parte_1
consegnare copia dell'atto di acquisto della casa situata a Trinidad di proprietà della madre Sig.ra entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Parte_2
presente accordo;
8)le parti danno atto che il presente accordo entreà in vigore dal
1.11.2025 momento in cui il signor dovrà lasciare la casa coniugale CP_1
completa di arredi, nella piena disponibilità della sig.ra . Si da atto che Parte_1
l'assegno di mantenimento a favore di sarà versato alla madre su ccacceso Per_1
presso le Italiane che verrà comunicato entro il 10.11.2025 spese di lite CP_2
compensate tra le parti”.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e il P.M. ha apposto il visto.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per pagina 3 di 4 il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con riferimento alle condizioni concordate tra le parti, si osserva che le stesse sono conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative né all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della pronuncia.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
( matrimonio contratto in data 18 luglio 2015 in AN ( VT ) e
[...]
trascritto nel registro del medesimo Comune con atto n. 4 parte 2 serie C); ordina l'annotazione della sentenza;
Omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 10 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa RI Picalarga Dott. Riccardo Massera
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