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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/04/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2024
TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE
All'udienza del 1 aprile 2025 ore 12 compaiono per parte opponente l'avv.to Massimo Leone e per il l'avv.to Giorgio Saccone. Controparte_1
I Difensori precisano le conclusioni come in atti ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice rimette le parti davanti a sé per le ore 15 e ss per la lettura della sentenza.
Il Giudice
Francesca Lippi
All'esito della camera di consiglio il Giudice alle ore 15.40 dà lettura della sentenza ad aula vuota.
Il Giudice
Francesca Lippi
pagina 1 di 7
N. R.G. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice FRANCESCA LIPPI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 29/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO LEONE Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale di Genova adito così statuire: In accoglimento dell'istanza di sospensiva, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di confisca provv. N. 234471 del 6.12.2023 del . Controparte_1
Nel merito, in accoglimento dei motivi di opposizione come formulati nel presente atto, revocare l'ordinanza di confisca provv. N. 234471 del 6.12.2023 del con conseguente Controparte_1 declaratoria in ordine alla restituzione degli animali ed intestazione della proprietà degli stessi a favore dell'Esponente Sig.ra ” Parte_1 Nella propria comparsa conclusionale, parte attrice chiede che “previa revoca dell'ordinanza del 16.10.2024. la causa venga rimessa in istruttoria.” CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva, adversis reiectis:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o, comunque, rigettare il ricorso proposto nell'interesse di e le domande ivi formulate, per le ragioni tutte di cui in Parte_1 narrativa e/o comunque per le meglio viste ragioni;
- conseguentemente confermare il provvedimento, con ogni effetto in punto spese di lite;
- in ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese di lite oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo di IVA e CPA, dovuti agli Avvocati degli Enti Pubblici. Salvis iuribus.”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con verbale di accertamento n. 10053316-16 del 10.08.2023 (Prod. n. 1 Resistente), veniva Pt_1 ritenuta responsabile della “detenzione di n. 3 cani ed 11 gatti in condizioni igienico sanitarie oltremodo sconvenienti”, sull'assunto che tutti i pavimenti dell'appartamento ove vive l'odierna ricorrente “erano ricoperti di urina e feci animali”. L'odierna ricorrente veniva sanzionata per l'importo di € 100,00, e gli animali venivano sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art.17 del Regolamento tutela e benessere animale del CP_1
[...]
Contestualmente, il Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale ASL3 redigeva altro verbale di intervento (Prod. n. 2 Ricorrente), nel quale:
- i tre cani venivano identificati in base ai rispettivi microchip;
- veniva rilevato quanto segue: “casa tappezzata di urine e feci. Si riscontra una grave mancanza di igiene. I cani mai escono di casa. Non si vedono le cassette e le deiezioni dei gatti. La stanza dove sono detenuti i gatti ha il pavimento completamente tappezzato di feci che costituiscono un tappeto alto alcuni centimetri. Dall'appartamento esce un forte olezzo che invade il vano scale del caseggiato. I cani risultano molto sporchi e agitati e tendono ad aggredirsi vicendevolmente, devono essere svolti ulteriori accertamenti sullo stato sanitario dei tre cani e undici gatti”;
- la riconsegna degli animali veniva subordinata alla pulizia e sanificazione dell'appartamento entro trenta giorni della redazione del verbale stesso ovvero entro il 10.09.2023.
In data 08.09.2023 veniva proposto ricorso ex art. 19 L. 689/1981 ai fini della revoca del provvedimento di sequestro conservativo (Prod. n. 3 Ricorrente), rigettato dal il Controparte_1
18.09.2023 (Prod. n. 5 Ricorrente). In data 16.11.2023 veniva effettuato un nuovo sopralluogo in modalità congiunta tra personale della
Polizia Locale e personale della ASL3, volto ad appurare l'effettivo stato di igiene e pulizia dell'appartamento della opponente per l'eventuale dissequestro degli animali;
all'esito, ASL3 emetteva parere contrario, dichiarando di avere riscontrato l'inottemperanza alla diffida di pulizia e sanificazione dell'unità immobiliare, e di aver verificato lo stato di incuria dell'unico gatto presente. Cono Ord. n. 234471 del 06.12.2023 del veniva disposta la confisca degli animali, Controparte_1 il trasferimento all'Ente della proprietà degli stessi e la loro custodia temporanea presso un civico canile, in attesa di adozione (Prod. n. 6 e 7 Ricorrente). proponeva opposizione avverso tale provvedimento, instaurando la presente causa, e Pt_1 chiedeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di confisca.
Con ordinanza del 18.01.2024, il Giudice, ritenuto che non ricorressero i gravi motivi per disporre la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, fissava l'udienza di discussione del 30.05.2024. All'udienza del 30.05.2024, la difesa di parte ricorrente Pt_1
- contestava l'avversa comparsa di risposta del CP_1
- chiedeva termine per una breve memoria integrativa anche di carattere istruttorio a replica delle avverse deduzioni;
- chiedeva l'audizione dei verbalizzanti. La difesa del si opponeva alle istanze istruttorie come irrilevanti ed inammissibili, rilevando CP_1 che il verbale è dotato di fede privilegiata, ed in subordine chiedeva la controprova. La difesa della ricorrente si riservava di proporre querela di falso. Il Giudice interrogava liberamente la ricorrente, che dichiarava: “io in quel periodo lavoravo a tempo pieno in un ristorante per taxisti. Facevo la cuoca. Attualmente lavoro come addetta alle pulizie per i condomini per mezza giornata dalle 6 alle 12.”
pagina 3 di 7 Il Giudice si riservava e con ordinanza del 16.10.2024 con cui, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 20.03.2025, successivamente rinviata d'ufficio al 01.04.2025, autorizzando il deposito di memorie.
La prospettazione dei fatti della ricorrente e le sue difese
La ricorrente evidenzia di non essere stata sempre in grado di ripulire la casa dalle deiezioni Pt_1 degli animali a causa situazioni personali, tra cui la morte precoce del marito, che in vita aveva collaborato alla cura degli animali stessi. La medesima, quindi, ammette che, in occasione dell'accesso del 10.08.2023, lo stato igienico - sanitario fosse quello esposto nel verbale;
tuttavia, la stessa sostiene che il denunciato stato di agitazione degli animali fosse dovuto alla presenza di numerosi estranei nell'appartamento. Inoltre, a detta della ricorrente, già a partire dal 09.09.2023, ovvero dalla data dell'istanza di dissequestro, la situazione era migliorata, “essendosi la signora adoperata immediatamente Pt_1 con un importante lavoro di tinteggiatura dei muri, nonché di pulizia e detersione dei pavimenti” (Comparsa conclusionale Ricorrente - vedi fotografie sub Prod. n. 4 e 8 Ricorrente), tanto che, al momento dell'accesso del 16.11.2023, lo stato dei luoghi era idoneo a consentire il rientro degli animali. Pertanto, contesta il contrario parere di ASL3 come carente di motivazione, ipotizzando che Pt_1
“possa essere stato inficiato da un atteggiamento ormai negativo dei verbalizzanti nei confronti della conchiudente, forse per un giudizio di disvalore nei confronti della persona e di un pregiudizio in ordine alla idoneità della stessa all'accudimento di animali”. La medesima osserva altresì che:
- non esiste una norma di legge limitativa del numero di animali detenibili in un appartamento condominiale, quindi gli unici parametri da seguire sono i criteri di ragionevolezza, tenuto conto della taglia degli animali e delle dimensioni della casa ospitante;
- ciò che determina negli animali uno stato di “benessere” non è soltanto la vita in un ambiente sufficientemente ampio, confortevole, igienizzato, ma anche il non essere privato del rapporto affettivo con la persona con la quale l'animale ha convissuto, senza la quale la vita in un canile non può che essere una vita triste;
- nel caso di specie non sussisteva alcuna situazione pregiudizievole al benessere degli animali, né si poteva presumere che la ricorrente avrebbe tenuto in futuro condotte ad essi pregiudizievoli;
- pertanto, l'invito a ridurre a tre il numero di animali detenuti risulta immotivata, oltre che causa di prostrazione psicologica per già provata dalla prematura vedovanza. Pt_1
La prospettazione dei fatti da parte del e le difese Controparte_1 Il replica alle avverse doglianze dichiarando che l'istruttoria del procedimento Controparte_1 amministrativo è stata scrupolosa ed adeguata, e che alla opponente è stato ripetutamente concessa la possibilità di ricondurre le condizioni dell'immobile ad una situazione consona al benessere degli animali di cui è causa, purtuttavia senza esito positivo. Lo stato dell'appartamento, anche in occasione del secondo sopralluogo, e in particolare l'incuria verso l'unico gatto presente in tale occasione, sono dettagliatamente documentati. L'opponente, inoltre, si è rifiutata di ridurre il numero degli animali detenuti, che era funzionale a permettere alla stessa di gestire i medesimi in maniera adeguata a garantire il loro benessere.
La parte resistente eccepisce che i verbali agli atti, redatti nel corso degli accessi eseguiti durante tutto il procedimento in oggetto, costituiscono atti pubblici, per cui godono di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso;
di conseguenza, qualunque contestazione sul loro contenuto risulta inammissibile nella presente causa (vedi Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 17355 del 24.07.2009).
Pertanto, il si oppone alle istanze istruttorie ex adverso proposte, siccome Controparte_1 inammissibili e/o comunque irrilevanti. pagina 4 di 7 Tutto quanto sopra premesso,
OSSERVA
L'opposizione proposta da contro l'ordinanza n. 234471 del 06.12.2023 del Parte_1 [...]
è infondata. CP_1
In primo luogo, il fatto stesso di detenere un numero così elevato di cani e gatti in un appartamento, senza farli uscire, risulta chiaramente contrario alle norme igienico-sanitarie oltre che al buon senso.
Sotto questo aspetto, la preoccupazione della secondo la quale il trasferimento degli animali Pt_1 in un canile sarebbe per loro traumatico, è contraddittoria rispetto alla condizione in cui ha tenuto i suoi animali.
In secondo luogo, la descrizione dello stato in cui i verbalizzanti hanno trovato l'appartamento e gli animali durante la prima ispezione, non contestata dalla ricorrente, non lascia dubbi sull'inadeguatezza della a prendersi cura degli animali domestici, confermata dal contenuto delle dichiarazioni Pt_1 da quest'ultima rese.
Quanto alle risultanze del secondo sopralluogo, si premette che risulta pienamente condivisibile il rilievo del che sottolinea come il verbale di ispezione igienico-sanitaria redatto da personale CP_1 Parte rivesta ex art. 2700 c.c. efficacia probatoria di atto pubblico fino a querela di falso (oltre a Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 17355 del 24.07.2009, citato dalla parte resistente, anche Cass. civ. sez. VI,
Sent. n. 15719 del 04.06.2021).
Del resto, in atti, non si riscontrano elementi idonei a far ritenere che le ispezioni e l'intera procedura non siano state correttamente e diligentemente gestite dalla ASL3 e dal le Controparte_1 doglianze in tal senso della ricorrente non sono sostenute da prove concrete.
Del pari non provata risulta l'ipotesi che il verbale del secondo sopralluogo sia stato viziato dal pregiudizio nutrito dai verbalizzanti nei suoi confronti.
Al riguardo si osserva che il contenuto dei verbali prodotti dal resistente in causa non risulta contestabile in questa sede rispetto a quanto attestato dal pubblico ufficiale in virtù dell''art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive e oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
Si riporta qui di seguito l'estratto della scheda redatta in occasione del secondo sopralluogo.
pagina 5 di 7 Il valore da riconoscere alle risultanze dei verbali non consente di ritenere ammissibili e rilevanti le istanze probatorie dedotte dall'opponente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Vista la soccombenza dell'opponente, si ritiene che debbano essere poste a carico della stessa le spese processuali sostenute dal Controparte_1
Secondo la sentenza n. 109/2022 della Corte Costituzionale “la disciplina del patrocinio per i non abbienti e le norme sul governo delle spese del processo si rivolgono a rapporti distinti e autonomi
(Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 9 settembre 2019, n. 22448; ordinanza 2 settembre 2020, n. 18223). Il rapporto che origina dal provvedimento di ammissione al beneficio si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato, e ad esso le parti del giudizio rimangono totalmente estranee (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 18 giugno 2020, n. 11769; 27 gennaio 2015, n. 1539); quello che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite intercorre, invece, tra dette parti ed è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza… (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571).”
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (così Cass. civ., Sent. n. 25653 del 13.11.2020; conf. Cass.civ., Sent. n.8388 del 31.03.2017; Cass.civ., Sent.
n.10053 del 19.06.2012; Trib. Pesaro, Sez. I, Sent. 05.03.2016). pagina 6 di 7 In punto quantificazione, al fine adeguare il compenso alla concreta attività svolta, si ritiene di dover derogare ai minimi di parametro (Cass. sez VI n.9542/2020), operando su di essi una decurtazione di oltre il 50%.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
Valore della causa: Indeterminato
Fase di studio della controversia, valore ridotto: € 400,00
Fase introduttiva del giudizio, valore ridotto: € 300,00
Fase decisionale, valore ridotto: € 700,00
Compenso tabellare: €1.400,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa,
-rigetta il ricorso proposto nell'interesse di contro il provvedimento di confisca Parte_1 provvisoria n. 234471 emesso in data 06.12.2023 dal Controparte_1
-per l'effetto, conferma il provvedimento opposto in ogni sua parte;
-dichiara obbligata e condanna a rifondere al in persona del Parte_1 Controparte_1 Sindaco pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 per compenso, oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova,01 aprile 2025 Il Giudice
Francesca Lippi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE
All'udienza del 1 aprile 2025 ore 12 compaiono per parte opponente l'avv.to Massimo Leone e per il l'avv.to Giorgio Saccone. Controparte_1
I Difensori precisano le conclusioni come in atti ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice rimette le parti davanti a sé per le ore 15 e ss per la lettura della sentenza.
Il Giudice
Francesca Lippi
All'esito della camera di consiglio il Giudice alle ore 15.40 dà lettura della sentenza ad aula vuota.
Il Giudice
Francesca Lippi
pagina 1 di 7
N. R.G. 29/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice FRANCESCA LIPPI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 29/2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO LEONE Parte_1
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE contro
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova. Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Voglia il Tribunale di Genova adito così statuire: In accoglimento dell'istanza di sospensiva, dichiarare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di confisca provv. N. 234471 del 6.12.2023 del . Controparte_1
Nel merito, in accoglimento dei motivi di opposizione come formulati nel presente atto, revocare l'ordinanza di confisca provv. N. 234471 del 6.12.2023 del con conseguente Controparte_1 declaratoria in ordine alla restituzione degli animali ed intestazione della proprietà degli stessi a favore dell'Esponente Sig.ra ” Parte_1 Nella propria comparsa conclusionale, parte attrice chiede che “previa revoca dell'ordinanza del 16.10.2024. la causa venga rimessa in istruttoria.” CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, per tutte le ragioni di cui alla parte espositiva, adversis reiectis:
- dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e/o, comunque, rigettare il ricorso proposto nell'interesse di e le domande ivi formulate, per le ragioni tutte di cui in Parte_1 narrativa e/o comunque per le meglio viste ragioni;
- conseguentemente confermare il provvedimento, con ogni effetto in punto spese di lite;
- in ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese di lite oltre oneri riflessi nella misura di legge, in luogo di IVA e CPA, dovuti agli Avvocati degli Enti Pubblici. Salvis iuribus.”
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con verbale di accertamento n. 10053316-16 del 10.08.2023 (Prod. n. 1 Resistente), veniva Pt_1 ritenuta responsabile della “detenzione di n. 3 cani ed 11 gatti in condizioni igienico sanitarie oltremodo sconvenienti”, sull'assunto che tutti i pavimenti dell'appartamento ove vive l'odierna ricorrente “erano ricoperti di urina e feci animali”. L'odierna ricorrente veniva sanzionata per l'importo di € 100,00, e gli animali venivano sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell'art.17 del Regolamento tutela e benessere animale del CP_1
[...]
Contestualmente, il Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale ASL3 redigeva altro verbale di intervento (Prod. n. 2 Ricorrente), nel quale:
- i tre cani venivano identificati in base ai rispettivi microchip;
- veniva rilevato quanto segue: “casa tappezzata di urine e feci. Si riscontra una grave mancanza di igiene. I cani mai escono di casa. Non si vedono le cassette e le deiezioni dei gatti. La stanza dove sono detenuti i gatti ha il pavimento completamente tappezzato di feci che costituiscono un tappeto alto alcuni centimetri. Dall'appartamento esce un forte olezzo che invade il vano scale del caseggiato. I cani risultano molto sporchi e agitati e tendono ad aggredirsi vicendevolmente, devono essere svolti ulteriori accertamenti sullo stato sanitario dei tre cani e undici gatti”;
- la riconsegna degli animali veniva subordinata alla pulizia e sanificazione dell'appartamento entro trenta giorni della redazione del verbale stesso ovvero entro il 10.09.2023.
In data 08.09.2023 veniva proposto ricorso ex art. 19 L. 689/1981 ai fini della revoca del provvedimento di sequestro conservativo (Prod. n. 3 Ricorrente), rigettato dal il Controparte_1
18.09.2023 (Prod. n. 5 Ricorrente). In data 16.11.2023 veniva effettuato un nuovo sopralluogo in modalità congiunta tra personale della
Polizia Locale e personale della ASL3, volto ad appurare l'effettivo stato di igiene e pulizia dell'appartamento della opponente per l'eventuale dissequestro degli animali;
all'esito, ASL3 emetteva parere contrario, dichiarando di avere riscontrato l'inottemperanza alla diffida di pulizia e sanificazione dell'unità immobiliare, e di aver verificato lo stato di incuria dell'unico gatto presente. Cono Ord. n. 234471 del 06.12.2023 del veniva disposta la confisca degli animali, Controparte_1 il trasferimento all'Ente della proprietà degli stessi e la loro custodia temporanea presso un civico canile, in attesa di adozione (Prod. n. 6 e 7 Ricorrente). proponeva opposizione avverso tale provvedimento, instaurando la presente causa, e Pt_1 chiedeva la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di confisca.
Con ordinanza del 18.01.2024, il Giudice, ritenuto che non ricorressero i gravi motivi per disporre la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata, fissava l'udienza di discussione del 30.05.2024. All'udienza del 30.05.2024, la difesa di parte ricorrente Pt_1
- contestava l'avversa comparsa di risposta del CP_1
- chiedeva termine per una breve memoria integrativa anche di carattere istruttorio a replica delle avverse deduzioni;
- chiedeva l'audizione dei verbalizzanti. La difesa del si opponeva alle istanze istruttorie come irrilevanti ed inammissibili, rilevando CP_1 che il verbale è dotato di fede privilegiata, ed in subordine chiedeva la controprova. La difesa della ricorrente si riservava di proporre querela di falso. Il Giudice interrogava liberamente la ricorrente, che dichiarava: “io in quel periodo lavoravo a tempo pieno in un ristorante per taxisti. Facevo la cuoca. Attualmente lavoro come addetta alle pulizie per i condomini per mezza giornata dalle 6 alle 12.”
pagina 3 di 7 Il Giudice si riservava e con ordinanza del 16.10.2024 con cui, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione all'udienza del 20.03.2025, successivamente rinviata d'ufficio al 01.04.2025, autorizzando il deposito di memorie.
La prospettazione dei fatti della ricorrente e le sue difese
La ricorrente evidenzia di non essere stata sempre in grado di ripulire la casa dalle deiezioni Pt_1 degli animali a causa situazioni personali, tra cui la morte precoce del marito, che in vita aveva collaborato alla cura degli animali stessi. La medesima, quindi, ammette che, in occasione dell'accesso del 10.08.2023, lo stato igienico - sanitario fosse quello esposto nel verbale;
tuttavia, la stessa sostiene che il denunciato stato di agitazione degli animali fosse dovuto alla presenza di numerosi estranei nell'appartamento. Inoltre, a detta della ricorrente, già a partire dal 09.09.2023, ovvero dalla data dell'istanza di dissequestro, la situazione era migliorata, “essendosi la signora adoperata immediatamente Pt_1 con un importante lavoro di tinteggiatura dei muri, nonché di pulizia e detersione dei pavimenti” (Comparsa conclusionale Ricorrente - vedi fotografie sub Prod. n. 4 e 8 Ricorrente), tanto che, al momento dell'accesso del 16.11.2023, lo stato dei luoghi era idoneo a consentire il rientro degli animali. Pertanto, contesta il contrario parere di ASL3 come carente di motivazione, ipotizzando che Pt_1
“possa essere stato inficiato da un atteggiamento ormai negativo dei verbalizzanti nei confronti della conchiudente, forse per un giudizio di disvalore nei confronti della persona e di un pregiudizio in ordine alla idoneità della stessa all'accudimento di animali”. La medesima osserva altresì che:
- non esiste una norma di legge limitativa del numero di animali detenibili in un appartamento condominiale, quindi gli unici parametri da seguire sono i criteri di ragionevolezza, tenuto conto della taglia degli animali e delle dimensioni della casa ospitante;
- ciò che determina negli animali uno stato di “benessere” non è soltanto la vita in un ambiente sufficientemente ampio, confortevole, igienizzato, ma anche il non essere privato del rapporto affettivo con la persona con la quale l'animale ha convissuto, senza la quale la vita in un canile non può che essere una vita triste;
- nel caso di specie non sussisteva alcuna situazione pregiudizievole al benessere degli animali, né si poteva presumere che la ricorrente avrebbe tenuto in futuro condotte ad essi pregiudizievoli;
- pertanto, l'invito a ridurre a tre il numero di animali detenuti risulta immotivata, oltre che causa di prostrazione psicologica per già provata dalla prematura vedovanza. Pt_1
La prospettazione dei fatti da parte del e le difese Controparte_1 Il replica alle avverse doglianze dichiarando che l'istruttoria del procedimento Controparte_1 amministrativo è stata scrupolosa ed adeguata, e che alla opponente è stato ripetutamente concessa la possibilità di ricondurre le condizioni dell'immobile ad una situazione consona al benessere degli animali di cui è causa, purtuttavia senza esito positivo. Lo stato dell'appartamento, anche in occasione del secondo sopralluogo, e in particolare l'incuria verso l'unico gatto presente in tale occasione, sono dettagliatamente documentati. L'opponente, inoltre, si è rifiutata di ridurre il numero degli animali detenuti, che era funzionale a permettere alla stessa di gestire i medesimi in maniera adeguata a garantire il loro benessere.
La parte resistente eccepisce che i verbali agli atti, redatti nel corso degli accessi eseguiti durante tutto il procedimento in oggetto, costituiscono atti pubblici, per cui godono di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso;
di conseguenza, qualunque contestazione sul loro contenuto risulta inammissibile nella presente causa (vedi Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 17355 del 24.07.2009).
Pertanto, il si oppone alle istanze istruttorie ex adverso proposte, siccome Controparte_1 inammissibili e/o comunque irrilevanti. pagina 4 di 7 Tutto quanto sopra premesso,
OSSERVA
L'opposizione proposta da contro l'ordinanza n. 234471 del 06.12.2023 del Parte_1 [...]
è infondata. CP_1
In primo luogo, il fatto stesso di detenere un numero così elevato di cani e gatti in un appartamento, senza farli uscire, risulta chiaramente contrario alle norme igienico-sanitarie oltre che al buon senso.
Sotto questo aspetto, la preoccupazione della secondo la quale il trasferimento degli animali Pt_1 in un canile sarebbe per loro traumatico, è contraddittoria rispetto alla condizione in cui ha tenuto i suoi animali.
In secondo luogo, la descrizione dello stato in cui i verbalizzanti hanno trovato l'appartamento e gli animali durante la prima ispezione, non contestata dalla ricorrente, non lascia dubbi sull'inadeguatezza della a prendersi cura degli animali domestici, confermata dal contenuto delle dichiarazioni Pt_1 da quest'ultima rese.
Quanto alle risultanze del secondo sopralluogo, si premette che risulta pienamente condivisibile il rilievo del che sottolinea come il verbale di ispezione igienico-sanitaria redatto da personale CP_1 Parte rivesta ex art. 2700 c.c. efficacia probatoria di atto pubblico fino a querela di falso (oltre a Cass. civ., Sez. Un., Sent. n. 17355 del 24.07.2009, citato dalla parte resistente, anche Cass. civ. sez. VI,
Sent. n. 15719 del 04.06.2021).
Del resto, in atti, non si riscontrano elementi idonei a far ritenere che le ispezioni e l'intera procedura non siano state correttamente e diligentemente gestite dalla ASL3 e dal le Controparte_1 doglianze in tal senso della ricorrente non sono sostenute da prove concrete.
Del pari non provata risulta l'ipotesi che il verbale del secondo sopralluogo sia stato viziato dal pregiudizio nutrito dai verbalizzanti nei suoi confronti.
Al riguardo si osserva che il contenuto dei verbali prodotti dal resistente in causa non risulta contestabile in questa sede rispetto a quanto attestato dal pubblico ufficiale in virtù dell''art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso.
Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive e oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
Si riporta qui di seguito l'estratto della scheda redatta in occasione del secondo sopralluogo.
pagina 5 di 7 Il valore da riconoscere alle risultanze dei verbali non consente di ritenere ammissibili e rilevanti le istanze probatorie dedotte dall'opponente.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione.
Vista la soccombenza dell'opponente, si ritiene che debbano essere poste a carico della stessa le spese processuali sostenute dal Controparte_1
Secondo la sentenza n. 109/2022 della Corte Costituzionale “la disciplina del patrocinio per i non abbienti e le norme sul governo delle spese del processo si rivolgono a rapporti distinti e autonomi
(Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 9 settembre 2019, n. 22448; ordinanza 2 settembre 2020, n. 18223). Il rapporto che origina dal provvedimento di ammissione al beneficio si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato, e ad esso le parti del giudizio rimangono totalmente estranee (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 18 giugno 2020, n. 11769; 27 gennaio 2015, n. 1539); quello che scaturisce dalla statuizione sulle spese di lite intercorre, invece, tra dette parti ed è disciplinato, nel processo di cognizione, dal principio della soccombenza… (Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 5 ottobre 2018, n. 24571).”
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa” (così Cass. civ., Sent. n. 25653 del 13.11.2020; conf. Cass.civ., Sent. n.8388 del 31.03.2017; Cass.civ., Sent.
n.10053 del 19.06.2012; Trib. Pesaro, Sez. I, Sent. 05.03.2016). pagina 6 di 7 In punto quantificazione, al fine adeguare il compenso alla concreta attività svolta, si ritiene di dover derogare ai minimi di parametro (Cass. sez VI n.9542/2020), operando su di essi una decurtazione di oltre il 50%.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al Tribunale
Valore della causa: Indeterminato
Fase di studio della controversia, valore ridotto: € 400,00
Fase introduttiva del giudizio, valore ridotto: € 300,00
Fase decisionale, valore ridotto: € 700,00
Compenso tabellare: €1.400,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa,
-rigetta il ricorso proposto nell'interesse di contro il provvedimento di confisca Parte_1 provvisoria n. 234471 emesso in data 06.12.2023 dal Controparte_1
-per l'effetto, conferma il provvedimento opposto in ogni sua parte;
-dichiara obbligata e condanna a rifondere al in persona del Parte_1 Controparte_1 Sindaco pro tempore, le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 1.400,00 per compenso, oltre accessori di legge ed esborsi.
Genova,01 aprile 2025 Il Giudice
Francesca Lippi
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