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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8908/2024 R.G. promossa da
, n. il 26/04/1944 a SANT'ANTIMO (NA), rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. D'ANDREA SERGIO come da procura in atti
- ricorrente
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall' avv. BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
Oggetto: opposizione ATP
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 26.11.2025 la trattazione scritta e che entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Con ricorso depositato in data 10.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. (nel quale era stata accertato un'invalidità nella misura del 100% senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di persona in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l.104/92), ha proposto opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione oggetto della pretesa (indennità di accompagnamento).
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma delle conclusioni della CTU.
3. Va in primo luogo verificata la tempestività della presente opposizione.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Nel caso in esame, l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, essendo stato quest'ultimo presentato in data 01.07.2024 e l'opposizione depositata in data 10.07.2024.
2 4. Passando all'esame della domanda, il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità,
i motivi della contestazione» e l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
5. Alla luce di quanto innanzi, tenuto conto delle doglianze specifiche formulate dalla parte il Tribunale ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali.
3 Il CTU nominato nella presente fase (cfr. consulenza in atti), dopo una ampia e motivata valutazione medico legale ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
In particolare, è stato accertato che la ricorrente è affetta da: “Artrosi diffusa;
Vasculopatia cerebrale cronica;
Cardiopatia ipertensiva;
Rettocolite ulcerosa;
BPCO.”
In relazione alla patologia artrosica il CTU ha constatato come la stessa “sia allo stato di grado lieve per la modestissima compromissione funzionale che presenta allo stato l'apparato muscolo scheletrico della ricorrente. all'esame obiettivo eseguito non mostrava rilevanti e gravi limitazioni funzionali a carico delle articolazioni esplorate, in relazione all'età”. Con riferimento alla vasculopatia cerebrale è stato precisato che “allo stato provoca una compromissione di grado lieve sulle capacità cognitive del soggetto che ha mostrato al colloquio solo un iniziale rallentamento ideo-motorio”.
In relazione alla patologia cardiaca, il CTU ha accertato che si tratta di “una lieve cardiopatia con funzionalità contrattile conservata infatti l'ecocardiogramma eseguito il
9-5-24 evidenziava: “FE 70%”. L'ecocardiogramma permette di ricavare un indice importante di funzionalità cardiaca che è la frazione di eiezione (FE)… Nel caso di specie va detto inoltre che l'esame obiettivo cardiologico era nella norma, e che comunque non è presente documentazione clinica che denota una evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni cliniche in riferimento all'apparato cardiovascolare.”
Le motivate conclusioni del CTU nominato nella presente fase trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, con conseguenziale insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Va al contempo precisato che oggetto del presente giudizio di opposizione è limitato alla verifica del requisito sanitario in relazione all'indennità di accompagnamento, come chiarito anche nell'ordinanza di nomina.
4 Difatti, non risultano mosse contestazioni dalle parti rispetto agli esiti della consulenza espletata in atp in relazione alla condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comm3 L. 104/1992, né formulato dissenso da parte dell avverso il relativo riconoscimento CP_1
accertato in fase di atp.
6. Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio e del parziale accoglimento dell'originaria domanda formulata in sede di ATP, sono compensate tra le parti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta la sussistenza in favore della ricorrente della condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992;
- rigetta per il resto il ricorso;
- spese compensate;
- pone definitivamente a carico dell' le spese dell'accertamento peritale, CP_1
liquidato in atti.
Si comunichi.
Aversa, 1.12.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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