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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/09/2025, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex artt. 127 ter, 429 e
442 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1889 dell'anno 2025
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, nella qualità di eredi di nato ad [...] il [...] e
[...] Persona_1 deceduto il 7/8/2025, rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Granato, giusta procura a margine del ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone e dall'avv. Ilaria De
Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 15/9/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/3/2025 dopo aver proposto accertamento Persona_1 tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e dopo aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CT
(che aveva riconosciuto la sussistenza del relativo requisito sanitario ma con decorrenza differita dalla domanda amministrativa), proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c. al fine di far accertare la sussistenza del ridetto requisito sanitario dalla domanda amministrativa.
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Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
In corso di causa, a seguito del decesso del ricorrente, si costituivano i suoi eredi.
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In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda è fondata.
L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
Orbene, nel caso in esame, il CT della fase dell'ATP, dott. convocato per Persona_2 rendere chiarimenti in merito all'elaborato peritale, ha parzialmente modificato le sue conclusioni, riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario in capo al per percepire l'indennità di Pt_2 accompagnamento sin dalla domanda amministrativa (cfr. CT in atti e chiarimenti resi con atto depositato il 14/7/2025, a cui integralmente si rinvia).
Pertanto la domanda deve essere accolta e deve dichiararsi che possedeva il Persona_1 requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del
30/3/2024 al 7/8/2025 (data del decesso), con ogni conseguenza in capo agli eredi in relazione ai ratei di indennità di accompagnamento.
Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CT, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
5/3/2025 da a cui sono subentrati gli eredi , Persona_1 Parte_1
e , nei confronti Parte_2 Parte_3 Parte_4
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dell' , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: CP_1
1) dichiara che possedeva il requisito sanitario per percepire l'indennità di Persona_1 accompagnamento dalla domanda amministrativa del 30/3/2024 al 7/8/2025 (data del decesso), con ogni conseguenza in capo agli eredi in relazione ai ratei di indennità di accompagnamento;
2) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 3.867,00 per compensi al difensore
(nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese di CT definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 15 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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