Art. 9.
I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960 delle preferenze per l'emigrazione, di cui all' articolo 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137 .
I suddetti profughi possono, inoltre beneficiare della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 , fino al 31 dicembre 1960.
I profughi che si trovino in condizione di bisogno possono beneficiare, anche successivamente al 31 dicembre 1960 delle preferenze per l'emigrazione, di cui all' articolo 29 della legge 4 marzo 1952, n. 137 .
I suddetti profughi possono, inoltre beneficiare della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica prevista dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 , fino al 31 dicembre 1960.