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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente
GALLI EZIO DONATO, Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401110/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401110/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401110/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un avviso notificato in data 20.12.2024 all'Ricorrente_1 s.r.l.s. e a Rappresentante_1 quale rappresentante legale, e in data 31.12.2024 a Ricorrente_2 quale socia, l'Agenzia delle Entrate di Cremona accertava a carico della suddetta Ricorrente_1 s.r.l.s. in relazione all'anno d'imposta 2018:
- ai fini IRES un reddito d'impresa di € 43.485,00;
- ai fini IRAP un valore della produzione di € 53.172,00;
- ai fini IVA un'imposta sul valore aggiunto di € 9.959,00.
Tra i costi non riconosciuti, l'Agenzia delle Entrate evidenziava i seguenti:
1) costi per canoni di locazione commerciale dell'immobile sito in Cremona, Indirizzo_1, per complessivi € 38.457,00;
2) costi per canoni di locazione commerciale dell'immobile sito in Cremona, Indirizzo_2, riconosciuti per soli € 2.700,00, anziché per 3.600,00; 3) costi per canoni d'affitto d'azienda per complessivi € 4.000,00.
Tali costi non erano considerati deducibili in quanto di essi non era stato documentato il pagamento, come desumibile anche dalla convalida dello sfratto.
Con un secondo avviso notificato in data 31.12.2024 a Ricorrente_2, quale socia e legale rappresentante pro-tempore dell'Ricorrente_1 s.r.l.s., l'Agenzia delle Entrate di Cremona accertava a carico della medesima per l'anno 2018, in diretta conseguenza dell'avviso di accertamento notificato alla società, la somma di
€ 43.872,00 sia quale reddito imponibile ai fini IRPEF e ai fini dell'Addizionale Regionale e Comunale, sia quale reddito d'impresa ai fini contributivi.
Avverso tali atti, proponevano due distinti ricorsi avanti a questa Corte da un lato la società Ricorrente_1 s.r. l.s. in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1 , unitamente allo stesso Rappresentante_1 in persona, dall'altro Ricorrente_2 , deducendo la violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986.
Al riguardo, i ricorrenti hanno osservato:
- che non era possibile ritenere che i costi relativi ai canoni di locazione commerciale (ove si svolgeva l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento) e quelli per canoni di affitto d'azienda non fossero certi, inerenti e correlati ai ricavi;
- che il fatto che i canoni di locazione non fossero stati pagati era assolutamente irrilevante, tenuto conto che le regole di determinazione del reddito per le società di capitali in contabilità ordinaria non prevedevano il principio di cassa, ma quello di competenza, sicché per la deducibilità dei costi occorreva far riferimento alla loro maturazione, anche se non pagati;
- che la convalida dello sfratto (che peraltro comportava la sussistenza del canone) rilevava esclusivamente per la locazione abitativa ed aveva la sola finalità di far rientrare il locatore nel possesso del proprio immobile.
Ricorrente_2, inoltre, lamentava sia la violazione del diritto di difesa in conseguenza del fatto che gli avvisi di accertamento sarebbero stati conseguenza di due verbali della Guardia di Finanza a lei mai notificati, sia l'invalidità dell'opzione relativa alla trasparenza fiscale in quanto la ricorrente non avrebbe mai manifestato tale scelta.
Per questi motivi
, mentre Ricorrente_2 chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà degli avvisi di accertamento, la declaratoria di nullità o l'annullamento degli impugnati atti con rimborso di quanto corrisposto, oltre interessi e rivalutazione, gli altri ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'impugnato atto limitatamente al maggior reddito ai fini IRES e al maggior costo di produzione ai fini IRAP, nonché in subordine la rideterminazione delle somme in eccesso.
Tutti i ricorrenti domandavano la rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Cremona, nel costituirsi in entrambi i giudizi, ha fatto rilevare che il requisito della
“competenza” richiamato dai ricorrenti era pur sempre subordinato alla presenza di quello dell'esistenza e certezza del costo.
Conseguentemente, essendo emerso il mancato adempimento all'obbligazione del pagamento dei canoni di locazione commerciale e non essendo stato provato il costo relativo al contratto di affitto d'azienda, difettava il requisito della certezza ed effettività dei costi.
Secondo l'ufficio tributario, l'effettività del costo rappresentava il presupposto indefettibile in presenza del quale era possibile applicare le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito. Diversamente, se si fosse riconosciuta la deducibilità di costi non effettivamente sostenuti, la società avrebbe ottenuto un indebito vantaggio fiscale.
Quanto alle eccezioni formulate da Ricorrente_2, l'ufficio tributario ha fatto rilevare:
- che la ricorrente era stata a conoscenza della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza e aveva partecipato al relativo contraddittorio, tenuto anche conto che le contestazioni formulate dai finanzieri erano confluite nello schema d'atto notificato pure alla Ricorrente_2, la quale, peraltro, vi aveva opposto memorie difensive;
- che l'opzione per la scelta della trasparenza fiscale era irrevocabile per tre esercizi sociali della società ed era stata comunicata dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate in data 31.10.2017.
Per queste ragioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma degli impugnati avvisi di accertamento, con rifusione delle spese del giudizio.
Con ordinanza in data 9.6.2025 la Prima Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati, proposta da Ricorrente_2, per mancanza del pericolo di un danno grave ed irreparabile in capo alla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte, stante la connessione oggettiva dei ricorsi, ha disposto la riunione del procedimento n. 93/2025 al procedimento n. 84/2025.
Indi il difensore dei ricorrenti e la rappresentante dell'ufficio tributario hanno insistito nelle proprie richieste formulate rispettivamente nei ricorsi e nelle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo le eccezioni preliminari sollevate dalla Ricorrente_2, si osserva quanto segue.
La violazione del diritto della difesa non è in concreto ravvisabile.
Innanzitutto la ricorrente non può dolersi della mancata notifica del PVC emesso dalla GDF nei confronti della Ricorrente_1 s.r.l.s. proprio perché tale PVC riguardava la società e come tale è stato regolarmente notificato solamente ad essa e al suo legale rappresentante.
Inoltre, nei confronti della Ricorrente_2 si è instaurato un contraddittorio nel corso del quale la ricorrente ha mostrato di voler incaricare Rappresentante_1 , legale rappresentante della società, di produrre documentazione e fornire idonee delucidazioni.
Non è possibile invocare la violazione diritto della difesa se poi si considera che nello schema d'atto notificato alla Ricorrente_2 ed alla società risultano confluite le contestazioni formulate nel predetto PVC;
inoltre, allo schema d'atto la ricorrente ha contrapposto specifiche memorie difensive.
Neppure è ravvisabile una invalidità dalla opzione per la scelta della trasparenza fiscale.
E' pacifico che la Ricorrente_2 ha esercitato l'opzione in data 31 ottobre 2017 e che l'abbia comunicata alla Agenzia.
Ebbene, occorre ricordare che l'art. 115 comma 4 del DPR 917/1986 stabilisce “l'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione: al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio”. Conseguentemente, l'opzione esercitata della Ricorrente_2 in qualità di rappresentate legale della società è pienamente valida ed efficace ed essa comporta l'imputazione alla ricorrente del maggior reddito accertato alla società.
Nel merito, i ricorsi sono infondati.
Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “i costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa , debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza determinatezza o determinabilità e comunque, devono essere opportunamente documentati in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso (Cass. 26 luglio
2022 n. 23.293).
Il principio della competenza attiene soltanto al momento in cui imputare il costo;
esso presuppone pur sempre l'effettiva esistenza del costo, cioè il fatto che sia stato sostenuto.
Diversamente, vi sarebbe un indebito vantaggio fiscale.
Le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992;
respinge le domande proposte nei riuniti ricorsi e condanna i ricorrenti a rifondere all'amministrazione finanziaria le spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di € 4.768,00.
Il Relatore Il Presidente
ZI AT AL dr. Massimo Vacchiano
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente
GALLI EZIO DONATO, Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srls - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 93/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Amilcare Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M03G400588/2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401110/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401110/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01G401110/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un avviso notificato in data 20.12.2024 all'Ricorrente_1 s.r.l.s. e a Rappresentante_1 quale rappresentante legale, e in data 31.12.2024 a Ricorrente_2 quale socia, l'Agenzia delle Entrate di Cremona accertava a carico della suddetta Ricorrente_1 s.r.l.s. in relazione all'anno d'imposta 2018:
- ai fini IRES un reddito d'impresa di € 43.485,00;
- ai fini IRAP un valore della produzione di € 53.172,00;
- ai fini IVA un'imposta sul valore aggiunto di € 9.959,00.
Tra i costi non riconosciuti, l'Agenzia delle Entrate evidenziava i seguenti:
1) costi per canoni di locazione commerciale dell'immobile sito in Cremona, Indirizzo_1, per complessivi € 38.457,00;
2) costi per canoni di locazione commerciale dell'immobile sito in Cremona, Indirizzo_2, riconosciuti per soli € 2.700,00, anziché per 3.600,00; 3) costi per canoni d'affitto d'azienda per complessivi € 4.000,00.
Tali costi non erano considerati deducibili in quanto di essi non era stato documentato il pagamento, come desumibile anche dalla convalida dello sfratto.
Con un secondo avviso notificato in data 31.12.2024 a Ricorrente_2, quale socia e legale rappresentante pro-tempore dell'Ricorrente_1 s.r.l.s., l'Agenzia delle Entrate di Cremona accertava a carico della medesima per l'anno 2018, in diretta conseguenza dell'avviso di accertamento notificato alla società, la somma di
€ 43.872,00 sia quale reddito imponibile ai fini IRPEF e ai fini dell'Addizionale Regionale e Comunale, sia quale reddito d'impresa ai fini contributivi.
Avverso tali atti, proponevano due distinti ricorsi avanti a questa Corte da un lato la società Ricorrente_1 s.r. l.s. in persona del suo legale rappresentante Rappresentante_1 , unitamente allo stesso Rappresentante_1 in persona, dall'altro Ricorrente_2 , deducendo la violazione dell'art. 109 del D.P.R. n. 917/1986.
Al riguardo, i ricorrenti hanno osservato:
- che non era possibile ritenere che i costi relativi ai canoni di locazione commerciale (ove si svolgeva l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento) e quelli per canoni di affitto d'azienda non fossero certi, inerenti e correlati ai ricavi;
- che il fatto che i canoni di locazione non fossero stati pagati era assolutamente irrilevante, tenuto conto che le regole di determinazione del reddito per le società di capitali in contabilità ordinaria non prevedevano il principio di cassa, ma quello di competenza, sicché per la deducibilità dei costi occorreva far riferimento alla loro maturazione, anche se non pagati;
- che la convalida dello sfratto (che peraltro comportava la sussistenza del canone) rilevava esclusivamente per la locazione abitativa ed aveva la sola finalità di far rientrare il locatore nel possesso del proprio immobile.
Ricorrente_2, inoltre, lamentava sia la violazione del diritto di difesa in conseguenza del fatto che gli avvisi di accertamento sarebbero stati conseguenza di due verbali della Guardia di Finanza a lei mai notificati, sia l'invalidità dell'opzione relativa alla trasparenza fiscale in quanto la ricorrente non avrebbe mai manifestato tale scelta.
Per questi motivi
, mentre Ricorrente_2 chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà degli avvisi di accertamento, la declaratoria di nullità o l'annullamento degli impugnati atti con rimborso di quanto corrisposto, oltre interessi e rivalutazione, gli altri ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'impugnato atto limitatamente al maggior reddito ai fini IRES e al maggior costo di produzione ai fini IRAP, nonché in subordine la rideterminazione delle somme in eccesso.
Tutti i ricorrenti domandavano la rifusione delle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate di Cremona, nel costituirsi in entrambi i giudizi, ha fatto rilevare che il requisito della
“competenza” richiamato dai ricorrenti era pur sempre subordinato alla presenza di quello dell'esistenza e certezza del costo.
Conseguentemente, essendo emerso il mancato adempimento all'obbligazione del pagamento dei canoni di locazione commerciale e non essendo stato provato il costo relativo al contratto di affitto d'azienda, difettava il requisito della certezza ed effettività dei costi.
Secondo l'ufficio tributario, l'effettività del costo rappresentava il presupposto indefettibile in presenza del quale era possibile applicare le regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito. Diversamente, se si fosse riconosciuta la deducibilità di costi non effettivamente sostenuti, la società avrebbe ottenuto un indebito vantaggio fiscale.
Quanto alle eccezioni formulate da Ricorrente_2, l'ufficio tributario ha fatto rilevare:
- che la ricorrente era stata a conoscenza della verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza e aveva partecipato al relativo contraddittorio, tenuto anche conto che le contestazioni formulate dai finanzieri erano confluite nello schema d'atto notificato pure alla Ricorrente_2, la quale, peraltro, vi aveva opposto memorie difensive;
- che l'opzione per la scelta della trasparenza fiscale era irrevocabile per tre esercizi sociali della società ed era stata comunicata dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate in data 31.10.2017.
Per queste ragioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma degli impugnati avvisi di accertamento, con rifusione delle spese del giudizio.
Con ordinanza in data 9.6.2025 la Prima Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona ha respinto l'istanza di sospensione dell'esecutorietà degli atti impugnati, proposta da Ricorrente_2, per mancanza del pericolo di un danno grave ed irreparabile in capo alla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte, stante la connessione oggettiva dei ricorsi, ha disposto la riunione del procedimento n. 93/2025 al procedimento n. 84/2025.
Indi il difensore dei ricorrenti e la rappresentante dell'ufficio tributario hanno insistito nelle proprie richieste formulate rispettivamente nei ricorsi e nelle controdeduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riguardo le eccezioni preliminari sollevate dalla Ricorrente_2, si osserva quanto segue.
La violazione del diritto della difesa non è in concreto ravvisabile.
Innanzitutto la ricorrente non può dolersi della mancata notifica del PVC emesso dalla GDF nei confronti della Ricorrente_1 s.r.l.s. proprio perché tale PVC riguardava la società e come tale è stato regolarmente notificato solamente ad essa e al suo legale rappresentante.
Inoltre, nei confronti della Ricorrente_2 si è instaurato un contraddittorio nel corso del quale la ricorrente ha mostrato di voler incaricare Rappresentante_1 , legale rappresentante della società, di produrre documentazione e fornire idonee delucidazioni.
Non è possibile invocare la violazione diritto della difesa se poi si considera che nello schema d'atto notificato alla Ricorrente_2 ed alla società risultano confluite le contestazioni formulate nel predetto PVC;
inoltre, allo schema d'atto la ricorrente ha contrapposto specifiche memorie difensive.
Neppure è ravvisabile una invalidità dalla opzione per la scelta della trasparenza fiscale.
E' pacifico che la Ricorrente_2 ha esercitato l'opzione in data 31 ottobre 2017 e che l'abbia comunicata alla Agenzia.
Ebbene, occorre ricordare che l'art. 115 comma 4 del DPR 917/1986 stabilisce “l'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione: al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di ciascun triennio”. Conseguentemente, l'opzione esercitata della Ricorrente_2 in qualità di rappresentate legale della società è pienamente valida ed efficace ed essa comporta l'imputazione alla ricorrente del maggior reddito accertato alla società.
Nel merito, i ricorsi sono infondati.
Invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “i costi, per essere ammessi in deduzione, quali componenti negativi del reddito di impresa , debbono soddisfare i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza determinatezza o determinabilità e comunque, devono essere opportunamente documentati in modo tale che dalla documentazione relativa si possa ricavare l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso (Cass. 26 luglio
2022 n. 23.293).
Il principio della competenza attiene soltanto al momento in cui imputare il costo;
esso presuppone pur sempre l'effettiva esistenza del costo, cioè il fatto che sia stato sostenuto.
Diversamente, vi sarebbe un indebito vantaggio fiscale.
Le spese, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dei ricorrenti soccombenti.
P.Q.M.
visto l'art. 36 D.lgs. n. 546/1992;
respinge le domande proposte nei riuniti ricorsi e condanna i ricorrenti a rifondere all'amministrazione finanziaria le spese del giudizio che liquida nella complessiva somma di € 4.768,00.
Il Relatore Il Presidente
ZI AT AL dr. Massimo Vacchiano