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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/06/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 124 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. BARBA LUCREZIA FRANCESCA parte ricorrente contro
(C.F. ), rappre- Controparte_1 C.F._2 sentato e difeso dall'Avv. IMBRIANI ARIANNA parte resistente e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 11/06/2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 17/01/2025 dava atto di Parte_1 aver avuto una relazione sentimentale con Controparte_1 dalla quale erano nati due figli, (nato l'[...]) e Persona_1 Persona_2
(nato l'[...]), riconosciuti da entrambi i genitori;
la ricorrente proseguiva narrando che, a seguito della fine della relazione con il padre, i minori erano rima- sti a vivere con lei, che si faceva carico di tutte le loro esigenze, a fronte del falli- mento del tentativo di raggiungere un accordo con il padre sulle questioni inerenti la gestione e il mantenimento dei figli.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre una regolamenta- zione delle visite paterne e la determinazione di un contributo al mantenimento della prole a carico del padre nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 cad.), ol- tre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , instando in via Controparte_1 principale affinché venisse disposto un regime di affido condiviso dei figli con la previsione di un loro collocamento paritetico e alternato tra i due genitori e conse- guente obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei mi- nori, salvo il riparto al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza fissata a norma dell'art. 473-bis.21 c.p.c. in data 11/06/2025 le parti, presenti personalmente, erano sentite dal Giudice delegato, il quale, dopo breve discussione, formulava la seguente proposta ai fini di una definizione conciliativa del giudizio:
- affido condiviso dei figli, con residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare, che viene a lei formalmente assegnata;
- visite paterne libere, secondo accordi tra i genitori, ed in ogni caso secondo quanto prospettato in via subordinata da parte resistente nelle proprie con- clusioni;
- determinazione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di € 450,00 mensili rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal mese di giugno 2025;
pagina 2 di 8 - determinazione forfettaria di un importo € 1.000,00 mensili a titolo di contri- buto dovuto dal padre alla madre per le spese di mantenimento ordinario e straordinario pregresse dei figli dalla data della domanda;
- riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico alla madre;
- compensazione integrale delle spese di lite.
Entrambe le parti davano atto dell'accettazione della suddetta proposta ed i rispet- tivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità, chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa veniva quindi assegnata al Collegio per la decisione e discussa nella ca- mera di consiglio del 24/06/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui so- pra, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizio- ni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori della coppia.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dispone che i figli minori, e , siano affidati ad en- Persona_1 Persona_2 trambi i genitori, che ne cureranno l'istruzione e l'educazione, e che continue- ranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse dei minori dispone che gli stessi abbiano re- sidenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nella casa fami- liare sita in Parma, Via Farini n. 40, che viene a lei formalmente assegnata;
pagina 3 di 8 3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente, secondo accordi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze dei minori e degli impegni lavorativi dei genitori;
in ogni caso, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario ordinario:
- a fine settimana alternati dal venerdì sera (ore 19,00) fino alla domenica sera (ore 19,00). L'alternanza dovrà tenere conto anche di tutte gli impegni ed attività extrascolastiche dei figli;
-
- nel corso di ciascuna settimana che si conclude con il week-end di sua per- tinenza, potrà tenere i figli un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alla sera successiva dopo cena (ore 21,00) quando accompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
- nelle settimane che viceversa si concludono con il week-end di pertinenza della madre, potrà tenere con sé i figli due pomeriggi consecutivi a setti- mana dall'uscita da scuola sino alla sera successiva dopo cena (ore 21,00) quando accompagnerà i minori presso l'abitazione materna;
-
- nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane (anche non consecutive) da stabilirsi concordemente entro il
31 maggio di ogni anno;
il periodo delle vacanze estive di cui sopra sarà comunicato reciprocamente dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno ove possibile, e i genitori dovranno indicare reciprocamente l'indirizzo e il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze;
- salvo diverso accordo, le vacanze natalizie verranno suddivise da ciascun genitore in due periodi di complessiva ed uguale durata (l'uno compren- dente la festività del Natale, l'altro quella del Capodanno), da alternarsi e con inversione nell'anno successivo;
- salvo diverso accordo e secondo il calendario vigente, durante le vacanze scolastiche di Pasqua, i figli trascorreranno il giorno di Pasqua ad anni al- terni;
4. dispone che versi a Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_1
pagina 4 di 8 somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 cad.) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza dal mese di giugno 2025, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate se- condo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
pagina 5 di 8 • gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
pagina 6 di 8 SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri- sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del- la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi- genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
pagina 7 di 8 I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in- testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
5. prende atto dell'accordo delle parti per la determinazione forfettaria di un importo € 1.000,00 a titolo di contributo dovuto dal padre alla madre per le spese di mantenimento ordinario e straordinario pregresse dei figli dalla data della domanda;
6. dispone il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico per i figli alla ma- dre;
7. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
24/06/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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