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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 14 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19316 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2023
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via E. Nicolardi n. 5, presso lo studio dell' Avv. Antonio Valentino, da cui è rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente con l'avv. Mario Rubino, come da atti. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto notar del Per_1 18/6/2014 rep17705, dall'avv Ida Rampino, la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Omar Castagnacci, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90357992 53/000, notificata in data 03.10.2023, da parte dell' , riguardante il mancato pagamento di rate premio Controparte_3
e retribuzioni lavoro modello DM10 per conto dell' per un importo complessivo di CP_2 CP_1 euro € 340.950,95, per i crediti indicati in diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito richiamati nell'intimazione.
Eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto di intimazione impugnato per violazione dell'art 7 della legge 212/2000 in quanto nessun atto di quelli richiamato nell'intimazione risulta allegato ad essa. Eccepisce ancora la nullità dell'intimazione per omessa sottoscrizione da parte del responsabile nonché per la mancata indicazione del saggio di interesse applicato ai crediti. Eccepisce quindi la nullità e i vizi di notificazione degli atti esecutivi sottesi all'intimazione opposta nonché la intervenuta prescrizione di tutti i presunti crediti risalenti agli anni CP_2 CP_ 2017 e 2018, nonché dei presunti crediti per contributi DM 10 relativi agli anni 2014/2015/2016/2017/2018. indicati nell'intimazione opposta. Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
- LA DIFESA DEI CONVENUTI CP_ L' si è costituito resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce la tardività dei motivi di opposizione attinenti ai vizi degli atti esecutivi perché avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.. Deduce comunque l'infondatezza dei predetti motivi, asserendo che l'atto impugnato integra i requisiti di forma prescritti dalla legge. Deduce, altresì, la rituale notificazione degli avvisi di addebito presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche per effetto della causa di sospensione legale del termine di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid 19. Eccepisce infine la propria carenza di legittimazione passiva circa eventuali contestazione concernenti atti successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti in quanto di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituita, eccependo preliminarmente la tardività dei Controparte_3 motivi di opposizione attinenti ai vizi degli atti esecutivi perché avvenuta oltre il termine di decadenza id cui all'art. 617 c.p.c.. Deduce comunque l'infondatezza dei motivi di opposizione attinenti al quomodo dell'intimazione di pagamento impugnata. Deduce ancora la ritualità delle notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente infondatezza dei motivi di opposizione, concernenti i vizi delle notifiche.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi di opposizione relativi alle notifiche degli avvisi di addebito e alla prescrizione di pertinenza degli istituti impositori, deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in ragione della sospensione legale dei termini di prescrizione per la normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituito, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, CP_2 resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva circa i motivi di opposizione di natura formale. Deduce quindi l'infondatezza dei motivi di opposizione nel merito, asserendo l'insussistenza della eccepita prescrizione deducendo la sussistenza della pretesa al pagamento dei premi per i periodi CP_2 richiesti. Conclude quindi per il rigetto del ricorso. - LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Sospesa l'efficacia degli atti esecutivi impugnati, anche quali atti presupposti, costituito il contraddittorio tra le parti, anche a seguito di ordine di rinnovazione, emesso all'udienza del 23 aprile 2024, della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell' si sono CP_2 costituiti gli enti convenuti per come sopra, mentre è rimasta contumace la Controparte_5 non costituitasi sebbene ritualmente citata in giudizio.
All'udienza del 9 luglio 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Devono preliminarmente ritenersi inammissibili i motivi di opposizione afferenti ad asseriti vizi circa il quomodo – vizi di notificazione -degli atti impositivi presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento opposta, in quanto proposti oltre il termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 617 c.p.c. e 29 del Dlgs 46\1999. Risulta invero che l'intimazione di pagamento opposta, che determina la conoscenza degli atti presupposti, secondo la prospettazione di parte ricorrente,
è stata notificata in data 3 ottobre 2023 mentre il deposito del ricorso in opposizione risulta avvenuto in data 24 ottobre 2023, oltre il predetto termine. Ne consegue la decadenza dall'impugnazione e l'inammissibilità della stessa in parte qua.
Deve, di seguito, ritenersi infondata l'opposizione per i motivi relativi alla sussistenza di vizi propri dell'atto di intimazione di pagamento impugnato. Ritiene il Tribunale che tale atto non ha natura di atto esecutivo ma piuttosto di avviso di mora e pertanto non si ravvisa un interesse all'annullamento dell'atto, in quanto non costituente atto necessario della procedura di riscossione coattiva né avente efficacia esecutiva. Deve in ogni caso ritenersi che, in ragione della predetta natura di avviso di mora, l'atto impugnato non ha necessità di particolare motivazione, atteso che esso fa seguito alla notificazione della cartella di pagamento, ed è notificato solo nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge, sicché
è sufficiente che nel predetto atto siano richiamate le cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono le ragioni della pretesa. A ciò si aggiunga che, come stabilito dall'art.50 d.p.r. 602/73 l'intimazione di pagamento è redatta secondo il modello ministeriale che ne stabilisce normativamente il contenuto che, pertanto, non è affatto nella discrezionalità del concessionario. Ancora deve ritenersi esclusa la necessità di specificare il fondamento dei compensi di riscossione (stabiliti essi stessi per legge) e la legittimità della richiesta di interessi sulle somme iscritte a ruolo senza che detti importi, che costituiscono un accessorio del credito principale, debbano essere a loro volta iscritti a ruolo. Risulta, inoltre, la sottoscrizione digitale dell'atto impugnato. Ne consegue l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione in parte qua. Quanto all'ulteriore eccezione di prescrizione va osservato quanto segue. In relazione ai crediti per premi in data anteriore alla notificazione dell'intimazione di CP_2 pagamento opposta, avvenuta in data 3 ottobre 2023 risultano notificati ritualmente mediante pec alla società istante – vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i seguenti atti idonei ad CP_6 interrompere la prescrizione:
Cartella 07120180002995323000, notificata a mezzo pec in data 22/01/2018, credito 430,60
– 2016 / 2017 CP_2 - Cartella 07120180047791807000, notificata a mezzo pec in data 19/07/2018, credito euro
1.536,09 – 2016/2017/2018; CP_2
- Cartella 07120190021613906000, notificata a mezzo pec in data 22/01/2019, credito euro
110,23 – 2017/2018; per tale cartella risulta altresì notifica di PPT in data 26/06/2019, CP_2
mediante pec
- Cartella 07120190105238791000, notificata a mezzo pec in data 04/09/2019, credito euro
349,49 – 2017/2018/2019 CP_2
- Cartella 07120210013394684000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, credito euro
565,78 – 2018/2019/2020; CP_2
Deve ritenersi che tali notifiche siano pienamente valide ed efficaci in quanto avvenute a indirizzo pec della destinataria, identico a quello ove risulta poi notificata l'intimazione di pagamento impugnata, senza alcuna contestazione specifica circa l'effettiva ricezione delle stesse. Deve inoltre ritenersi che nel fascicolo risulta depositata la ricevuta di avvenuta CP_6 consegna della notificazione contenente gli allegati titoli esecutivi di riferimento.
Le predette notificazioni costituiscono atti interruttivi della prescrizione della pretesa CP_2 azionata per il periodo successivo alle notificazioni stesse. Rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette date, opera la sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notificazione risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 3.10.2023. L'eccezione di prescrizione dei crediti è quindi infondata. CP_2
CP_ In relazione ai crediti contributivi , in data anteriore alla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 3 ottobre 2023 risultano notificati ritualmente mediante pec alla società istante – vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i seguenti atti idonei ad CP_1 interrompere la prescrizione:
Avviso di addebito 37120170016618215000 credito 244,10 – DM 10 anno 2017 CP_1
- Avviso di addebito 37120170016702016000 credito 1.626,38 – DM 10 anno 2017 CP_1
- Avviso di addebito 37120170016854452000 credito 1.061,97 – DM 10 anno 2017, CP_1
notificati a mezzo pec in data 6.1.2018;
- Avviso di addebito 37120180000393334000, notificato a mezzo pec in data 15/02/2018, credito euro 1.510,44 – DM 10 anno 2017; CP_1 - Avviso di addebito 37120180009402206000, notificato a mezzo pec in data 07/07/2018, credito euro 29.977,10 – DM 10 ani 2015 – 2016 – 2017; CP_1
- Avviso di addebito 37120180011161623000, notificato a mezzo pec in data 13/07/2018, credito euro 2.737,63 – DM 10 anni 2017 e 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180011466091000, notificato a mezzo pec in data 26/07/2018, credito euro 653,70 – INPS DM10 anno 2018;
- Avviso di addebito 37120180012024705000, notificato a mezzo pec in data 26/09/2018
635,60 – DM 10 anno 2017; CP_1
- Avviso di addebito 37120180012285206000, notificato a mezzo pec in data 11/10/2018, credito euro 5.002,70 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180012832888000, notificato a mezzo pec in data 30/10/2018, credito euro 2.045,31 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180019375947000, notificato a mezzo pec in data 20/12/2018, credito euro 791,33 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180023044086000, notificato a mezzo pec in data 11/01/2019, credito euro 816,09 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180023189452000, notificato a mezzo pec in data 11/01/2019, credito euro 116,56 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120190001021063000, notificato a mezzo pec in data 12/04/2019, credito euro 2.964,48 – DM10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120190005695226000, notificato a mezzo pec in data 03/07/2019, credito euro 3.628,24 – DM10 anno 2019; CP_1
- Avviso di addebito 37120210000796718000, notificato a mezzo pec in data 28/09/2021, credito euro 1.056,00 – DM10 anno 2015; CP_1
- Avviso di addebito 37120210001685066000, notificato a mezzo pec in data 17/10/2021
1.215,54 – DM 10 anni 2014 e 2015; CP_1
- Avviso di addebito 37120210010809073000, notificato a mezzo pec in data 10/12/2021, credito euro 451,05 – DM10 anno 2018. CP_1
- per gli AVA aventi ad oggetto i contributi DM 10 relativi agli anni
2014/2015/2016/2017/2018 diffida inviata a mezzo PEC in data 11.05.2018;
Deve ritenersi che tali notifiche siano pienamente valide ed efficaci in quanto avvenute a indirizzo pec della destinataria, identico a quello ove risulta poi notificata l'intimazione di pagamento impugnata, senza alcuna contestazione specifica circa l'effettiva ricezione delle CP_ stesse. Deve inoltre ritenersi che nel fascicolo risulta depositata la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione contenente gli allegati titoli esecutivi di riferimento. Le predette notificazioni costituiscono atti interruttivi della prescrizione della pretesa CP_2 azionata per il periodo successivo alle notificazioni stesse. Rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette date, opera la sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notificazione risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 3.10.2023. CP_ L'eccezione di prescrizione dei crediti è quindi infondata. In conclusione, devono ritenersi privi di pregio i motivi di opposizione per quanto sopra, con conseguente rigetto del ricorso.
- LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei confronti delle parti costituite, con liquidazione come in dispositivo. Nessuna pronuncia si ritiene dovuta in ordine alle spese per la parte rimasta contumace –
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , dell e dell' CP_2 [...]
, delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei convenuti, in euro Controparte_3
2.300,00 per onorario, oltre accessori di legge. Napoli, 14.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 14 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 19316 R.G. LAVORO E PREVIDENZA 2023
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla Via E. Nicolardi n. 5, presso lo studio dell' Avv. Antonio Valentino, da cui è rappresentata e difesa, disgiuntamente e congiuntamente con l'avv. Mario Rubino, come da atti. RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio legale sede di Napoli, con l'avv. Alessandra Maria Ingala, che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti
RESISTENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. CP_2
rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti per atto notar del Per_1 18/6/2014 rep17705, dall'avv Ida Rampino, la quale elett.te domicilia in Napoli alla via Nuova Poggioreale ang.via S.Lazzaro
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Omar Castagnacci, in virtù della procura alle liti in atti RESISTENTE NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. CP_4
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO L'opponente in epigrafe indicato propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2023 90357992 53/000, notificata in data 03.10.2023, da parte dell' , riguardante il mancato pagamento di rate premio Controparte_3
e retribuzioni lavoro modello DM10 per conto dell' per un importo complessivo di CP_2 CP_1 euro € 340.950,95, per i crediti indicati in diverse cartelle di pagamento e avvisi di addebito richiamati nell'intimazione.
Eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto di intimazione impugnato per violazione dell'art 7 della legge 212/2000 in quanto nessun atto di quelli richiamato nell'intimazione risulta allegato ad essa. Eccepisce ancora la nullità dell'intimazione per omessa sottoscrizione da parte del responsabile nonché per la mancata indicazione del saggio di interesse applicato ai crediti. Eccepisce quindi la nullità e i vizi di notificazione degli atti esecutivi sottesi all'intimazione opposta nonché la intervenuta prescrizione di tutti i presunti crediti risalenti agli anni CP_2 CP_ 2017 e 2018, nonché dei presunti crediti per contributi DM 10 relativi agli anni 2014/2015/2016/2017/2018. indicati nell'intimazione opposta. Conclude quindi per l'accoglimento del ricorso, con annullamento degli atti impugnati, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
- LA DIFESA DEI CONVENUTI CP_ L' si è costituito resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce la tardività dei motivi di opposizione attinenti ai vizi degli atti esecutivi perché avvenuta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.. Deduce comunque l'infondatezza dei predetti motivi, asserendo che l'atto impugnato integra i requisiti di forma prescritti dalla legge. Deduce, altresì, la rituale notificazione degli avvisi di addebito presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e la conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche per effetto della causa di sospensione legale del termine di prescrizione prevista dalla normativa emergenziale per la pandemia da
Covid 19. Eccepisce infine la propria carenza di legittimazione passiva circa eventuali contestazione concernenti atti successivi all'iscrizione a ruolo dei crediti in quanto di pertinenza dell'agente per la riscossione. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituita, eccependo preliminarmente la tardività dei Controparte_3 motivi di opposizione attinenti ai vizi degli atti esecutivi perché avvenuta oltre il termine di decadenza id cui all'art. 617 c.p.c.. Deduce comunque l'infondatezza dei motivi di opposizione attinenti al quomodo dell'intimazione di pagamento impugnata. Deduce ancora la ritualità delle notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, con conseguente infondatezza dei motivi di opposizione, concernenti i vizi delle notifiche.
Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva sui motivi di opposizione relativi alle notifiche degli avvisi di addebito e alla prescrizione di pertinenza degli istituti impositori, deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in ragione della sospensione legale dei termini di prescrizione per la normativa emergenziale per la pandemia da Covid 19. Conclude quindi per il rigetto del ricorso.
L' si è costituito, a seguito della rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo, CP_2 resistendo al ricorso con vari argomenti in fatto e in diritto. Eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva circa i motivi di opposizione di natura formale. Deduce quindi l'infondatezza dei motivi di opposizione nel merito, asserendo l'insussistenza della eccepita prescrizione deducendo la sussistenza della pretesa al pagamento dei premi per i periodi CP_2 richiesti. Conclude quindi per il rigetto del ricorso. - LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Sospesa l'efficacia degli atti esecutivi impugnati, anche quali atti presupposti, costituito il contraddittorio tra le parti, anche a seguito di ordine di rinnovazione, emesso all'udienza del 23 aprile 2024, della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti dell' si sono CP_2 costituiti gli enti convenuti per come sopra, mentre è rimasta contumace la Controparte_5 non costituitasi sebbene ritualmente citata in giudizio.
All'udienza del 9 luglio 2024, sentite le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione all'udienza odierna. All'esito dell'udienza odierna, la causa viene quindi decisa con la presente sentenza.
Devono preliminarmente ritenersi inammissibili i motivi di opposizione afferenti ad asseriti vizi circa il quomodo – vizi di notificazione -degli atti impositivi presupposti e richiamati nell'intimazione di pagamento opposta, in quanto proposti oltre il termine di decadenza di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 617 c.p.c. e 29 del Dlgs 46\1999. Risulta invero che l'intimazione di pagamento opposta, che determina la conoscenza degli atti presupposti, secondo la prospettazione di parte ricorrente,
è stata notificata in data 3 ottobre 2023 mentre il deposito del ricorso in opposizione risulta avvenuto in data 24 ottobre 2023, oltre il predetto termine. Ne consegue la decadenza dall'impugnazione e l'inammissibilità della stessa in parte qua.
Deve, di seguito, ritenersi infondata l'opposizione per i motivi relativi alla sussistenza di vizi propri dell'atto di intimazione di pagamento impugnato. Ritiene il Tribunale che tale atto non ha natura di atto esecutivo ma piuttosto di avviso di mora e pertanto non si ravvisa un interesse all'annullamento dell'atto, in quanto non costituente atto necessario della procedura di riscossione coattiva né avente efficacia esecutiva. Deve in ogni caso ritenersi che, in ragione della predetta natura di avviso di mora, l'atto impugnato non ha necessità di particolare motivazione, atteso che esso fa seguito alla notificazione della cartella di pagamento, ed è notificato solo nel caso in cui il contribuente, reso edotto del tributo dovuto, non ne abbia eseguito il pagamento nei termini di legge, sicché
è sufficiente che nel predetto atto siano richiamate le cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto e che contengono le ragioni della pretesa. A ciò si aggiunga che, come stabilito dall'art.50 d.p.r. 602/73 l'intimazione di pagamento è redatta secondo il modello ministeriale che ne stabilisce normativamente il contenuto che, pertanto, non è affatto nella discrezionalità del concessionario. Ancora deve ritenersi esclusa la necessità di specificare il fondamento dei compensi di riscossione (stabiliti essi stessi per legge) e la legittimità della richiesta di interessi sulle somme iscritte a ruolo senza che detti importi, che costituiscono un accessorio del credito principale, debbano essere a loro volta iscritti a ruolo. Risulta, inoltre, la sottoscrizione digitale dell'atto impugnato. Ne consegue l'inammissibilità e infondatezza dell'opposizione in parte qua. Quanto all'ulteriore eccezione di prescrizione va osservato quanto segue. In relazione ai crediti per premi in data anteriore alla notificazione dell'intimazione di CP_2 pagamento opposta, avvenuta in data 3 ottobre 2023 risultano notificati ritualmente mediante pec alla società istante – vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i seguenti atti idonei ad CP_6 interrompere la prescrizione:
Cartella 07120180002995323000, notificata a mezzo pec in data 22/01/2018, credito 430,60
– 2016 / 2017 CP_2 - Cartella 07120180047791807000, notificata a mezzo pec in data 19/07/2018, credito euro
1.536,09 – 2016/2017/2018; CP_2
- Cartella 07120190021613906000, notificata a mezzo pec in data 22/01/2019, credito euro
110,23 – 2017/2018; per tale cartella risulta altresì notifica di PPT in data 26/06/2019, CP_2
mediante pec
- Cartella 07120190105238791000, notificata a mezzo pec in data 04/09/2019, credito euro
349,49 – 2017/2018/2019 CP_2
- Cartella 07120210013394684000, notificata a mezzo pec in data 23/05/2022, credito euro
565,78 – 2018/2019/2020; CP_2
Deve ritenersi che tali notifiche siano pienamente valide ed efficaci in quanto avvenute a indirizzo pec della destinataria, identico a quello ove risulta poi notificata l'intimazione di pagamento impugnata, senza alcuna contestazione specifica circa l'effettiva ricezione delle stesse. Deve inoltre ritenersi che nel fascicolo risulta depositata la ricevuta di avvenuta CP_6 consegna della notificazione contenente gli allegati titoli esecutivi di riferimento.
Le predette notificazioni costituiscono atti interruttivi della prescrizione della pretesa CP_2 azionata per il periodo successivo alle notificazioni stesse. Rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette date, opera la sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notificazione risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 3.10.2023. L'eccezione di prescrizione dei crediti è quindi infondata. CP_2
CP_ In relazione ai crediti contributivi , in data anteriore alla notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 3 ottobre 2023 risultano notificati ritualmente mediante pec alla società istante – vedi atti e notifiche nel fascicolo -, i seguenti atti idonei ad CP_1 interrompere la prescrizione:
Avviso di addebito 37120170016618215000 credito 244,10 – DM 10 anno 2017 CP_1
- Avviso di addebito 37120170016702016000 credito 1.626,38 – DM 10 anno 2017 CP_1
- Avviso di addebito 37120170016854452000 credito 1.061,97 – DM 10 anno 2017, CP_1
notificati a mezzo pec in data 6.1.2018;
- Avviso di addebito 37120180000393334000, notificato a mezzo pec in data 15/02/2018, credito euro 1.510,44 – DM 10 anno 2017; CP_1 - Avviso di addebito 37120180009402206000, notificato a mezzo pec in data 07/07/2018, credito euro 29.977,10 – DM 10 ani 2015 – 2016 – 2017; CP_1
- Avviso di addebito 37120180011161623000, notificato a mezzo pec in data 13/07/2018, credito euro 2.737,63 – DM 10 anni 2017 e 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180011466091000, notificato a mezzo pec in data 26/07/2018, credito euro 653,70 – INPS DM10 anno 2018;
- Avviso di addebito 37120180012024705000, notificato a mezzo pec in data 26/09/2018
635,60 – DM 10 anno 2017; CP_1
- Avviso di addebito 37120180012285206000, notificato a mezzo pec in data 11/10/2018, credito euro 5.002,70 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180012832888000, notificato a mezzo pec in data 30/10/2018, credito euro 2.045,31 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180019375947000, notificato a mezzo pec in data 20/12/2018, credito euro 791,33 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180023044086000, notificato a mezzo pec in data 11/01/2019, credito euro 816,09 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120180023189452000, notificato a mezzo pec in data 11/01/2019, credito euro 116,56 – DM 10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120190001021063000, notificato a mezzo pec in data 12/04/2019, credito euro 2.964,48 – DM10 anno 2018; CP_1
- Avviso di addebito 37120190005695226000, notificato a mezzo pec in data 03/07/2019, credito euro 3.628,24 – DM10 anno 2019; CP_1
- Avviso di addebito 37120210000796718000, notificato a mezzo pec in data 28/09/2021, credito euro 1.056,00 – DM10 anno 2015; CP_1
- Avviso di addebito 37120210001685066000, notificato a mezzo pec in data 17/10/2021
1.215,54 – DM 10 anni 2014 e 2015; CP_1
- Avviso di addebito 37120210010809073000, notificato a mezzo pec in data 10/12/2021, credito euro 451,05 – DM10 anno 2018. CP_1
- per gli AVA aventi ad oggetto i contributi DM 10 relativi agli anni
2014/2015/2016/2017/2018 diffida inviata a mezzo PEC in data 11.05.2018;
Deve ritenersi che tali notifiche siano pienamente valide ed efficaci in quanto avvenute a indirizzo pec della destinataria, identico a quello ove risulta poi notificata l'intimazione di pagamento impugnata, senza alcuna contestazione specifica circa l'effettiva ricezione delle CP_ stesse. Deve inoltre ritenersi che nel fascicolo risulta depositata la ricevuta di avvenuta consegna della notificazione contenente gli allegati titoli esecutivi di riferimento. Le predette notificazioni costituiscono atti interruttivi della prescrizione della pretesa CP_2 azionata per il periodo successivo alle notificazioni stesse. Rispetto al nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalle predette date, opera la sospensione legale introdotta dall'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, per il numero di 129 giorni corrispondenti all'intero periodo di sospensione (23 febbraio 2020 - 30 giugno 2020), cui si somma quella introdotta dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, per il numero di 182 giorni, corrispondenti all'intero periodo di sospensione per il periodo dal 31 dicembre 2020, al 30 giugno 2021, per un numero complessivo di 311 giorni di sospensione. Considerato l'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per quanto sopra, deve ritenersi che il nuovo termine prescrizionale quinquennale decorrente dalle rispettive date di notificazione risulta nuovamente e tempestivamente interrotto dalla notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 3.10.2023. CP_ L'eccezione di prescrizione dei crediti è quindi infondata. In conclusione, devono ritenersi privi di pregio i motivi di opposizione per quanto sopra, con conseguente rigetto del ricorso.
- LE SPESE DI LITE E IL DISPOSITIVO
La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza nei confronti delle parti costituite, con liquidazione come in dispositivo. Nessuna pronuncia si ritiene dovuta in ordine alle spese per la parte rimasta contumace –
Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
CP_ condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , dell e dell' CP_2 [...]
, delle spese di lite che liquida, per ciascuno dei convenuti, in euro Controparte_3
2.300,00 per onorario, oltre accessori di legge. Napoli, 14.1.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo