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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 294/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5576/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00055835 08 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00055835 08 000 , notificata il 28.05.2025 , relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006 e 2007 , dell'importo di € 640,88 , su ruolo consegnato nel 2024 , fondata su ader insoluto cartella nr.344513 del 14/11/2018 , ader insoluto cartella nr.344514 del 14/11/2018 , ader insoluto cartella nr.341127 del 14/11/2018 , ader insoluto cartella nr.344515 del 14/11/2018
Il contribuente eccepiva : l'omessa notifica di atti presupposti;
la prescrizione e la decadenza . EV
l'accoglimento del ricorso , con il favore delle spese di lite . Depositava ammissione al gratuito patrocinio.
Si costituiva CO chiedendo che venisse dichiarata la carenza di responsabilità della
RISCOSSIONE .
L'ato me 1 non si costituiva .
Il GU all'udienza del 15/1/2026 decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata ed assorbente la pretesa prescrizione del diritto.
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c.
L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie dell'immobile ; dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
Dalle annualità pretese ( 2006,2007 ) al maggio 2025 , data di notifica della cartella impugnata , sono decorsi ben oltre i 5 anni previsti dalla norma , non risultando provata la notifica di quegli atti sottesi indicati nel dettaglio addebiti della cartella esattoriale , atti di competenza di CO , così che questo Giudice deve dichiarare prescritto il diritto alla riscossione della TIA pretesa.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 400,00 in favore dello Stato da porre a carico esclusivo della CO .Spese compensate nei confronti di TO Me 1 non avendo responsabilità per l'omessa notifica di DE insoluti ,portate dalle 4 cartelle indicate in fatto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 400,00 in favore dello
Stato da porre a carico esclusivo di CO . Spese compensate nei confronti di ATO ME 1.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
Il G.U.
IA EL CO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AC MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5576/2025 depositato il 19/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TO Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00055835 08 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2 avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00055835 08 000 , notificata il 28.05.2025 , relativa a raccolta rifiuti per gli anni 2006 e 2007 , dell'importo di € 640,88 , su ruolo consegnato nel 2024 , fondata su ader insoluto cartella nr.344513 del 14/11/2018 , ader insoluto cartella nr.344514 del 14/11/2018 , ader insoluto cartella nr.341127 del 14/11/2018 , ader insoluto cartella nr.344515 del 14/11/2018
Il contribuente eccepiva : l'omessa notifica di atti presupposti;
la prescrizione e la decadenza . EV
l'accoglimento del ricorso , con il favore delle spese di lite . Depositava ammissione al gratuito patrocinio.
Si costituiva CO chiedendo che venisse dichiarata la carenza di responsabilità della
RISCOSSIONE .
L'ato me 1 non si costituiva .
Il GU all'udienza del 15/1/2026 decideva come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fondata ed assorbente la pretesa prescrizione del diritto.
La norma applicabile alla Tia è l'art. 2948 n.4 c.c.
L'articolo 2948, n. 4, del codice civile, assoggetta alla prescrizione quinquennale tutto ciò che si paga a fronte di prestazioni «periodiche» o «di durata» ,come gli interessi per un debito di danaro, i canoni di locazione, i corrispettivi della somministrazione di beni o di servizi, e sempre che il corrispettivo maturi con periodicità annuale o infrannuale -a mese, a bimestre, a trimestre, a semestre.
I principi dell'articolo 2948 del codice sono stati applicati anche ad alcune prestazioni coattive ,fra cui quelle tributarie, purchè nascano da un titolo durevole nel tempo (Corte di cassazione, 23 febbraio 2010,
n. 4283).
La prescrizione quinquennale si applica a quei tributi periodici il cui ammontare è collegato a un presupposto stabile, per il quale non è necessario rinnovare annualmente la dichiarazione come nel caso della Tia che è collegata alla superficie dell'immobile ; dichiarazione che peraltro nella Tia - tanto nella versione del Dlgs 22 del 1997 (decreto "Ronchi", articolo 49), quanto nella versione del Dlgs 152 del 2006
("codice ambientale", articolo 238) - non è contemplata quale obbligo , né sono statuiti altri obblighi tipici delle normative tributarie.
Dalle annualità pretese ( 2006,2007 ) al maggio 2025 , data di notifica della cartella impugnata , sono decorsi ben oltre i 5 anni previsti dalla norma , non risultando provata la notifica di quegli atti sottesi indicati nel dettaglio addebiti della cartella esattoriale , atti di competenza di CO , così che questo Giudice deve dichiarare prescritto il diritto alla riscossione della TIA pretesa.
All'accoglimento del ricorso segue la condanna alle spese del giudizio che si liquidano in complessivi
€ 400,00 in favore dello Stato da porre a carico esclusivo della CO .Spese compensate nei confronti di TO Me 1 non avendo responsabilità per l'omessa notifica di DE insoluti ,portate dalle 4 cartelle indicate in fatto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Spese liquidate in complessivi euro 400,00 in favore dello
Stato da porre a carico esclusivo di CO . Spese compensate nei confronti di ATO ME 1.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.01.2026.
Il G.U.
IA EL CO