Articolo 3 della Legge 26 luglio 1978, n. 477
Articolo 2
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8 settembre 1978
Art. 3.

All'onere relativo al contributo dovuto alla Organizzazione europea di studi fotogrammetrici sperimentali (OEEPE), valutato in L. 500.000 annue, si provvede:
per gli anni finanziari 1975, 1976 e 1977, a carico degli stanziamenti iscritti al fondo di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977;
per l'anno finanziario 1978 mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 8 settembre 1978