Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 03/12/2025, n. 2671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2671 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02671/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01971/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1971 del 2025, proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Santo Scaglione, Maria Alba Bunone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serradifalco, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore A.V., non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale di requisizione di alloggio popolare n. 7 del 25 luglio 2025, adottata dal Comune di Serradifalco;
- della nota comunale di conferma del 29/8/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025, il dott. EA IL, uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo;Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con ricorso depositato il 28 ottobre 2025, l’Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) della Provincia di Caltanissetta ha chiesto al TAR l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, dell’ordinanza sindacale n. 7 del 25 luglio 2025 adottata dal Sindaco del Comune di Serradifalco e della successiva nota di conferma prot. n. 12890 del 29 agosto 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto, il ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) L’I.A.C.P. è proprietario dell’alloggio popolare sito in Serradifalco, via Padre Ingrao n. 3, già occupato sine titulo dalla sig.ra -OMISSIS-, nei cui confronti era stato emesso il decreto di rilascio n. 39/2018, seguito dall’atto di precetto e dal primo accesso dell’Ufficiale giudiziario nel luglio 2019. L’esecuzione forzata veniva sospesa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e, una volta ripresa, non poteva proseguire per irreperibilità della destinataria.
b) A seguito di richiesta istruttoria dell’I.A.C.P., il Comando di Polizia Municipale accertava che la sig.ra -OMISSIS- non abitava più nell’alloggio poiché ricoverata in una struttura assistenziale, mentre l’immobile risultava occupato dalla nipote, -OMISSIS-, e dalla di lei figlia minore, -OMISSIS-. Entrambe risultavano aver fissato la residenza nell’alloggio a far data dall’11 aprile 2024, nonostante l’I.A.C.P. avesse già contestato al Comune l’illegittima iscrizione anagrafica ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 47/2014, conv. in l. n. 80/2014.
c) L’I.A.C.P., sulla base del titolo esecutivo già ottenuto, intimava nuovamente il rilascio nei confronti sia della sig.ra -OMISSIS- che della sig.ra -OMISSIS-, provvedendo alla notifica dell’atto di precetto e del successivo preavviso di rilascio. Nessuna opposizione veniva sollevata dalle destinatarie.
d) In data 28 luglio 2025 veniva tuttavia notificata all’Istituto l’ordinanza sindacale di requisizione n. 7/2025, con la quale il Sindaco del Comune di Serradifalco disponeva la requisizione temporanea dell’alloggio in questione, al fine di garantirne la disponibilità alla sig.ra -OMISSIS- e alla figlia minore. L’I.A.C.P. contestava immediatamente il provvedimento per molteplici profili di illegittimità, richiedendone la revoca. Il Comune, con nota prot. n. 12890 del 29 agosto 2025, confermava integralmente l’ordinanza sostenendo la sussistenza di poteri sindacali di requisizione in base al d.lgs. n. 267/2000 e alla l. n. 328/2000.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, la ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso.
i. Incompetenza dell’autorità emanante. La ricorrente ha evidenziato come il potere di requisizione per pubblica utilità – distinto e non assimilabile ai poteri contingibili e urgenti del Sindaco – sia attribuito dall’ordinamento al Prefetto ai sensi dell'art. 7 della legge n. 2248/1865, All. E. L’adozione dell’ordinanza impugnata da parte del Sindaco è pertanto illegittima, non essendo ravvisabili le eccezionali circostanze che, secondo giurisprudenza consolidata, consentono al Sindaco di esercitare un potere prefettizio in via sostitutiva. La richiamata normativa del d.lgs. n. 267/2000 non attribuisce ai Sindaci alcun potere di requisizione immobiliare.
ii. Violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento al d.lgs. n. 267/2000 e alla l. n. 328/2000. La ricorrente ha contestato l’erroneo richiamo da parte del Comune al TUEL e alla legge sul sistema integrato dei servizi sociali. Il potere sindacale di cui al d.lgs. n. 267/2000 non riguarda in alcun modo la requisizione di immobili, ma si limita alla gestione delle emergenze sanitarie, igieniche o di degrado urbano. Analogamente, la l. n. 328/2000 attribuisce ai Comuni la responsabilità di assicurare i servizi sociali, ma non consente loro di scaricare tali obblighi su terzi attraverso la requisizione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L’utilizzo della requisizione come strumento per supplire alla carenza di soluzioni abitative proprie rappresenta un evidente sviamento di potere.
iii. Contrasto con la disciplina tipica della requisizione e violazione dei diritti soggettivi incisi. La ricorrente ha rappresentato che, anche a volere ritenere astrattamente esercitabile un potere di requisizione, il provvedimento impugnato si discosta radicalmente dal modello legale. La requisizione è misura eccezionale, temporalmente limitata e assistita dall’obbligo di riconoscere un indennizzo. Nel caso di specie, l’alloggio è sottratto alla sua naturale destinazione a favore di assegnatari utilmente collocati nelle graduatorie pubbliche, violando così la funzione sociale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e i diritti dei soggetti aventi titolo.
iv. Illegittimità della previsione sulla durata e omessa determinazione dell’indennizzo. Il provvedimento fissa formalmente una durata di sei mesi, ma la collega alla futura individuazione – del tutto indeterminata – di una “soluzione definitiva”, lasciando quindi intendere la possibilità di una reiterazione sine die della misura. Di fatto, la requisizione si trasforma in un provvedimento a carattere stabile, in assenza sia di un limite temporale effettivo sia del riconoscimento all’I.A.C.P. di un indennizzo per la perdita della disponibilità dell’immobile.
v. Omesso o insufficiente esame delle osservazioni procedimentali dell’I.A.C.P. Il Comune non ha fornito alcuna risposta puntuale alle articolate contestazioni dell’I.A.C.P., limitandosi a ribadire il contenuto dell’ordinanza impugnata. Non ha confutato né la questione dell’incompetenza, né la violazione del titolo esecutivo in essere, né l’impossibilità di utilizzare la l. n. 328/2000 per giustificare la requisizione. Tanto integra un evidente difetto istruttorio e una violazione dei principi partecipativi di cui alla l. n. 241/1990.
2 – Nessuno si è costituito per il Comune di Serradifalco.
3 – La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27.11.25, previa comunicazione alle parti della possibile definizione del giudizio ex art. 60 c.p.a.
4 – Il ricorso è fondato.
4.1 – Si premette che l’ordinanza sindacale n. 7 del 25 luglio 2025 è stata adottata dal Sindaco del Comune di Serradifalco sulla base della situazione di particolare vulnerabilità socio-assistenziale in cui versano la sig.ra -OMISSIS- e la figlia minore -OMISSIS-, le quali abitano nell’alloggio di proprietà dell’I.A.C.P. sito in via Padre Ingrao n. 3. La relazione dei Servizi Sociali, richiamata nel provvedimento, rappresenta infatti che la madre non dispone di redditi propri, non può contare su alcun sostegno da parte della famiglia d’origine e, al contempo, si trova esposta al rischio immediato di perdere l’abitazione a seguito della notifica dell’atto di rilascio intimato dall’Ente proprietario. Il Comune manifesta, inoltre, l’impossibilità — nell’immediato — di reperire una sistemazione alternativa, pur preannunciando di essere impegnato nella ricerca di una soluzione più stabile e adeguata alla complessiva situazione familiare.
Sulla base di tali presupposti, l’ordinanza ha ritenuto necessario assicurare una tutela urgente e transitoria, ritenendo la protezione della minore prevalente rispetto a qualsiasi altro interesse, anche di natura patrimoniale. Da questa valutazione discende la decisione di requisire temporaneamente l’alloggio, consentendo alla madre e alla figlia di continuare a risiedervi fino al reperimento di una soluzione definitiva.
Il provvedimento afferma di rinvenire il proprio fondamento normativo nel “ combinato disposto ” del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e della legge n. 328/2000. Il riferimento al TUEL è funzionale a richiamare il potere-dovere del Sindaco di adottare interventi urgenti a tutela della collettività e dei soggetti in condizione di particolare fragilità, con implicito riferimento ai poteri contingibili e urgenti previsti dagli articoli 50 e 54 del decreto legislativo. Parallelamente, il richiamo alla legge n. 328/2000 si collega alla competenza dei Comuni nell’organizzazione e nell’erogazione degli interventi e dei servizi sociali, che comprende anche l’obbligo di garantire, nei limiti delle risorse disponibili, la protezione dei nuclei familiari in stato di disagio, con specifica attenzione alla tutela dei minori.
In definitiva, l’ordinanza si rappresenta come uno strumento emergenziale e transitorio, giustificato dalla necessità di evitare un pregiudizio immediato alla salute psicofisica della minore e della madre, e collocato — secondo la prospettazione del Sindaco — nel quadro dei poteri di intervento sociale e di urgenza attribuiti al Comune dalla normativa richiamata.
4.2 – Va detto al riguardo che la misura della requisizione rinviene il suo fondamento nell’art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, norma ancora vigente, che attribuisce all’autorità amministrativa il potere di disporre, in situazioni di grave necessità pubblica, l’immediata disponibilità di beni privati per far fronte a esigenze eccezionali e imprevedibili. Tale potere ha natura extra ordinem , incide in modo incisivo sul diritto di proprietà, ed è pertanto di stretta interpretazione.
La competenza primaria all’adozione della requisizione spetta al Prefetto, quale organo statuale preposto alla gestione delle emergenze.
La giurisprudenza è costante nell’affermare che il Sindaco può esercitare tale potere solo in via sussidiaria, « qualora l’urgenza e l’imprevedibilità della situazione siano tali da non consentire l’intervento tempestivo del Prefetto » (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 10/2007).
In particolare, in base alla richiamata giurisprudenza il Sindaco può esercitare il potere di requisizione esclusivamente quando:
a) esista una grave necessità pubblica, connotata da imprevedibilità e urgenza, non imputabile alla condotta dell’amministrazione stessa;
b) la misura sia l’unico strumento idoneo a salvaguardare un bene primario (incolumità pubblica, salute collettiva, sicurezza pubblica);
c) l’intervento del Prefetto sia impossibile per la rapidità richiesta dalla situazione;
d) il provvedimento abbia carattere strettamente temporaneo, con chiara e ragionevole previsione del termine finale.
4.3 – Ora, in relazione al punto sub a), la situazione rappresentata nell’ordinanza non integra alcuna “ grave necessità pubblica ”, poiché tale requisito – ai sensi dell’art. 7 della legge n. 2248/1865, all. E – presuppone esigenze di carattere collettivo, imprevedibili ed eccezionali (come eventi sismici, alluvionali o calamità che privino di abitazione una pluralità di persone), e non può essere ricondotto alla mera condizione di disagio abitativo di un singolo nucleo familiare, specie se nota da tempo all’amministrazione; sul punto la giurisprudenza è inequivoca nell’affermare che le necessità abitative individuali non possono mai legittimare l’adozione di una requisizione extra ordinem (Ad. Plen. n. 10/2007, già menzionata), e che problemi di alloggio riferiti a un solo individuo o famiglia costituiscono “ deficienze strutturali dell’apparato dei servizi sociali ” che devono essere fronteggiate con strumenti ordinari e non tramite ordinanze emergenziali (TAR Sicilia – Catania, 07/04/2011, n. 861). Pertanto, nel caso in esame, la situazione della sig.ra -OMISSIS- e della minore — già da tempo ben nota ai Servizi Sociali — non presenta alcun carattere di sopravvenuta eccezionalità, imprevedibilità o dimensione collettiva, con conseguente radicale mancanza del presupposto richiesto.
Non risulta soddisfatto neppure il requisito di cui al punto sub b), poiché – come chiarito anche dal TAR Campania, Napoli, V, 21 marzo 2007, n. 2618 – tale misura è legittima solo quando lo strumento ablatorio si presenti come assolutamente necessario e insostituibile; nella fattispecie, invece, la disciplina del sistema integrato dei servizi sociali (l. n. 328/2000) attribuisce al Comune una pluralità di strumenti ordinari per fronteggiare il disagio abitativo e familiare, quali contributi economici, interventi di sostegno alloggiativo, utilizzo di strutture di accoglienza, collocazioni temporanee in case rifugio o alloggi comunali disponibili, attivazione di interventi coordinati con l’ASP per la tutela della minore, tutti strumenti che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare prima di ricorrere alla misura massimamente invasiva della requisizione; l’ordinanza impugnata, invece, non contiene alcuna motivazione circa l’inidoneità o l’insufficienza di tali rimedi ordinari, né spiega perché la tutela del nucleo familiare non potesse essere assicurata con mezzi meno gravosi, con conseguente insussistenza del requisito della necessarietà ed unicità della misura e, quindi, ulteriore illegittimità del provvedimento sotto il profilo ora esposto.
Con riferimento al presupposto sub c), l’ordinanza non dà conto in alcun modo dell’impossibilità dell’intervento prefettizio, presupposto indefettibile perché il Sindaco possa eccezionalmente sostituirsi all’autorità statuale (così TAR Toscana, I, n. 78/2001). L’atto si limita a richiamare un generico “ dovere di tutela ” dei soggetti fragili, senza spiegare né perché il Prefetto non avrebbe potuto intervenire, né quali circostanze avrebbero imposto un intervento immediato del Sindaco in funzione sostitutiva. L’assenza totale di motivazione sul punto esclude in nuce la configurabilità di un potere comunale di requisizione.
Relativamente al presupposto sub d), il provvedimento non presenta i caratteri della temporaneità effettiva, elemento strutturale della misura. Sebbene sia formalmente indicato un termine di sei mesi, la durata è espressamente collegata al reperimento di una non meglio precisata “soluzione definitiva”, senza indicazione di tempi, strumenti e risorse per conseguirla. Tale previsione, più che definire un termine finale, suggerisce la possibilità di successive proroghe e, quindi, la trasformazione della requisizione in un vincolo stabile. La giurisprudenza ha chiarito che la mancata indicazione di un termine certo e la potenziale reiterazione rendono la misura intrinsecamente incompatibile con la sua natura emergenziale (TAR Campania, Napoli, n. 2618/2007, già citata).
A quanto sin qui detto è appena il caso di aggiungere che il richiamo agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 è del tutto inconferente. Tali norme attribuiscono al Sindaco poteri contingibili e urgenti solo in presenza di emergenze sanitarie o di pericoli gravi e immediati per l’incolumità pubblica, destinati quindi a fronteggiare situazioni eccezionali, imprevedibili e collettive. Proprio per la loro natura, essi non possono estendersi ad interventi ablatori su beni immobili, che restano invece disciplinati dall’art. 7 della legge n. 2248/1865, all. E. La giurisprudenza ha del resto escluso l’uso degli artt. 50 e 54 TUEL per ordinanze di requisizione (TAR Campania, Napoli, V, 21 marzo 2007, n. 2618, già citata). Ne consegue che il richiamo al TUEL non solo non legittima il provvedimento, ma evidenzia l’impiego di un potere estraneo alla situazione esaminata.
4.4 – Alla luce delle considerazioni che precedono, l’ordinanza impugnata risulta adottata in radicale carenza dei presupposti normativi e in violazione dei limiti esterni del potere sindacale, sicché deve essere annullata per le ragioni ora esposte, restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.
5 – Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della natura sociale delle esigenze sottese al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede Palermo – Sezione 5a, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 7 del 25 luglio 2025 e la nota di conferma prot. n. 12890 del 29 agosto 2025;
– compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF EN, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
EA IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA IL | EF EN |
IL SEGRETARIO