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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3180 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.07.2025 da:
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Zelarino-Venezia (VE), Via Caravaggio n. 3,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Zelarino-Venezia (VE), Via Caravaggio n. 3, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisa Bertuzzi, in Venezia-Mestre (VE),
Via Gerlin n. 4 (pec: , che li rappresenta ed assiste per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
1 in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza del 21.10.2025, che di seguito si riproducono: “1) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la residenza ove ritengono opportuno, ma stabiliscono che il Sig. , entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_2
atto, si trasferirà presso altra sistemazione alloggiativa, con contestuale asporto di ogni suo bene personale dall'unità immobiliare sita in Zelarino-Venezia (VE), Via Caravaggio n. 3 e consegnerà alla Sig.ra le chiavi di detti locali entro la stessa scadenza, con la possibilità per il Parte_1
Sig. di completare l'asporto dei beni in uno dei 10 giorni successivi, previo accordo tra le Pt_2
Parti; 2) il Sig. si impegna a richiedere, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Parte_2
presente atto, il trasferimento della propria residenza in altra sistemazione alloggiativa e ad inviare alla Sig.ra la predetta richiesta di cambio di residenza;
3) l'autocaravan modello Pt_1
SEA ZEHF MPAC 6600MA0, targato CM392FP, intestato al Sig. rimane in uso esclusivo Pt_2
di quest'ultimo; 4) il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1
forfettaria di Euro 4.700,00 mediante bonifico entro il 21.07.2025; tale corresponsione avviene a titolo di rimborso di spese anticipate dalla Sig.ra per il Sig. Pt_1 Pt_2
5) i ricorrenti stabiliscono che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6) il Sig. cede, Parte_2
trasferisce e vende alla Sig.ra la propria quota di 50% di proprietà dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Zelarino-Venezia (VE), in Via Caravaggio n. 3, completa di arredi ed elettrodomestici, acquistata con atto di compravendita Rep. 2506, Racc. 2066, registrato a Venezia il 10.11.2020 al n. 23110, Serie IT, stipulato in data 06.11.2020, avanti il Notaio Dott.ssa Per_1
Co
(cfr. doc. 7 Atto Compravendita del 06.11.2020, Rep.2506, Racc. 2066, registrato a
[...]
Venezia il 10.11.2020 al n. 23110, Serie IT, corredato di planimetrie e APE), composta da appartamento al piano primo, costituito da soggiorno, cottura, disimpegno, tre camere, due bagni e terrazza, con garage di pertinenza al piano terra, locali così meglio identificati: Catasto
Fabbricati Comune di Venezia – Z.C. 9, foglio 121, mapp. 1481 sub 29, al piano primo, categoria
A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale mq 127, escluse aree scoperte mq 118,
Rendita Catastale Euro 830,18, nonchè foglio 121, mapp. 1481 sub 25, piano T., categoria C/6,
2 classe 5, consistenza mq 22, superficie catastale totale mq 25, Rendita Catastale Euro 143,16, di cui alle planimetrie catastali registrate a Venezia in data 17 marzo 2020 al Protocollo n. VE0031139.
In particolare, l 'appartamento confina a nord e ad ovest con prospetto su scoperto comune, ad est con proprietà di terzi e vano scala da cui ha accesso, a sud con proprietà di terzi;
il garage confina a nord con portico comune, ad est con scoperto comune, a sud con spazio di manovra da cui ha accesso e ad ovest con proprietà di terzi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge n.
52/1985 la parte venditrice attesta che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. È compresa nella compravendita la quota di comproprietà indivisa sulle parti comuni dell'edificio anche ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile, nonché dal vigente
Regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali. In particolare, costituiscono parti comuni alle unità immobiliari compravendute: - lo scoperto: individuato con il subalterno 1
(b.c.n.c. ai subb. dal 6 al 46); - il portico: individuato con il subalterno 2 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al
25 e dal sub. 28 al sub. 46);
- il vano scala, l'ascensore, il ripostiglio ed il vano tecnico: individuati con il sub. 3 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al 25 e dal sub. 28 al sub. 46); - lo spazio di manovra individuato con il sub. 4 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al 25); - la copertura: individuata con il sub. 5 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al sub. 25 e dal sub. 28 al sub. 46). La vendita è consentita ed accettata con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova, con tutti i diritti relativi alle parti comuni del fabbricato, per legge, progetto e destinazione, compreso l'impianto fotovoltaico (posto su porzione della copertura del fabbricato in oggetto, che le parti dichiarano non avere autonoma rilevanza catastale e costituire pertinenza delle porzioni immobiliari in oggetto, avente una produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, e destinato prevalentemente a consumi domestici in conformità alle
Risoluzioni n. 3/2008 del 6 novembre 2008 e Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate), e così come in possesso della Parte venditrice. Nel presente atto di trasferimento di proprietà è tra l'altro compresa la quota pari a 24,91/1000 (ventiquattro virgola novantuno millesimi) di piena proprietà delle seguenti aree pertinenziali al fabbricato costituenti la strada -
3 per il quale non è previsto alcun ulteriore corrispettivo da versare – attualmente aperta al pubblico passaggio ed in parte asservita a servitù perpetua di uso pubblico con destinazione a viabilità, confinanti nell'insieme con altre proprietà per più lati, con il fabbricato in oggetto, salvo altri, riportate: nel Catasto Terreni del Comune di Venezia, Sezione Zelarino - Foglio 121: Particella 1131 semin. arbor. classe 1 ha. 00.00.03 R.D. Euro 0,03 R.A. Euro 0,02; Particella 1141 semin. Arbor. classe 1 ha. 00.00.08 R.D. Euro 0,08 R.A. Euro 0,05; Particella 1168 semin. Arbor. classe 1 ha.
00.04.82 R.D. Euro 4,68 R.A. Euro 3,24; nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia Foglio 121
Particella 1164 - Via Caravaggio - piano T - area urbana -mq. 248; la Particella 1164 è altresì anche riportata nel Catasto Terreni del Comune di Venezia - Sezione Zelarino – alla Partita speciale 1 -
Foglio 121 - Particella 1164 ente urbano di ha. 00.02.48; l'alienante Sig. on presta alcuna Pt_2
garanzia in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa;
-le Parti danno atto che il suddetto immobile viene trasferito a corpo nello stato in cui oggi si trova, con accessioni, diritti e pertinenze, con le eventuali servitù attive e passive eventualmente esistenti, così come posseduto dalla parte alienante in virtù dei suoi titoli;
-il Sig. arantisce la piena Pt_2
proprietà ed il pacifico possesso della quota di proprietà trasferita e la libertà della stessa da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e nel contempo rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale;
- la proprietà dichiara che il cespite in oggetto è graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati, allegate all'Atto di compravendita del 06.11.2020 di cui al doc. 7, alle quali le Parti fanno espresso riferimento;
la proprietà dichiara altresì che i dati catastali e le suindicate planimetrie depositate in Catasto, sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
La Sig.ra oggi in qualità di parte Pt_1
acquirente, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'APE rilasciata in data 19 giugno 2020 dall'Ingegnere
iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Padova al n. 4807; la proprietà dichiara Persona_2
altresì che l'APE, che oggi si deposita in uno col doc. 7, ha validità e vigenza alla data odierna e che non sussistono cause determinative della decadenza dell'idoneità dell'attestato medesimo;
7)le
Parti stimano il valore della quota di proprietà dal Sig. oggetto dell'odierna Pt_2
compravendita in Euro 140.301,33, che costituisce il prezzo concordato tra le parti per la
4 compravendita della suddetta quota del Sig. ; 8)dunque, a titolo di corrispettivo per Parte_2
l'acquisto da parte della Sig.ra della predetta quota di proprietà immobiliare del Sig. Pt_1
le Parti stabiliscono quanto segue: a) la Sig.ra versa, in sede di sottoscrizione del Pt_2 Pt_1
presente atto, la somma di Euro 70.000,00 mediante consegna di assegno circolare al Sig.
che accetta e che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia quietanza;
b) la Sig.ra Pt_2
si impegna al pagamento della residua somma di Euro 70.301,33 facendosi carico del Pt_1
pagamento della quota di mutuo gravante sul Sig. c) la Sig.ra i impegna, altresì, Pt_2 Pt_1
con riferimento al predetto mutuo ipotecario n. 10738574 presso Banca Intesa Sanpaolo, ad avviare, entro 30 giorni dalla comunicazione alle Parti del provvedimento di omologa del presente ricorso, le pratiche per richiedere presso Banca Intesa Sanpaolo un accollo in capo alla medesima del debito in essere a titolo di mutuo residuo, ovvero a provvedere alla rinegoziazione del mutuo stesso con intestazione esclusiva in capo alla stessa anche presso altro istituto bancario, così da risultare unica obbligata al saldo integrale del mutuo residuo;
10) le Parti chiedono che il Tribunale autorizzi la trascrizione del presente atto con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il
Conservatore competente;
11) tuttavia, qualora per il trasferimento tra le Parti della suddetta quota di proprietà relativa all'unità immobiliare suindicata, si rendesse comunque necessario procedere a rogito notarile, le Parti conferiscono fin d'ora al presente atto il valore di contratto preliminare di compravendita avente come corrispettivo le somme già versate di cui al punto 9) e l'assunzione, da parte della Sig.ra del debito del Sig. nei confronti della banca Pt_1 Pt_2
relativamente al mutuo residuo, con rogito da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione alle stesse del provvedimento di omologa della separazione di cui al presente ricorso;
12) le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. n. 74 del 06.03.1987 e della sua estensione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ad analoghi procedimenti tra i coniugi per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15.4.1992 e n.153 del 10.5.1999, rilevano che i trasferimenti oggetto del presente ricorso devono intendersi esenti da imposta di bollo, di Registro
e di ogni altra tassa ed in tal senso, per quanto occorra, formulano specifica istanza di esenzione;
le spese di trascrizione nei Registri immobiliari del provvedimento del Tribunale saranno a carico
5 delle parti al 50%, così come tutte le altre eventuali ulteriori spese che si rendessero necessarie in caso di rogito notarile;
13) ad integrazione dell'atto introduttivo, le Parti danno atto altresì che:
- la sig.ra dichiara di essere residente nel Comune di Venezia, di non essere titolare Parte_1
esclusiva di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel Comune di Venezia, di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione (in ogni caso, salvo la quota del 50% di proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare di cui ella è già proprietaria), acquistati con le agevolazioni previste dall'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. n. 131/1986 o di cui alle norme richiamate nella nota II – bis di detto articolo;
pertanto, ella intende avvalersi delle agevolazioni fiscali anche in ordine alla quota di proprietà immobiliare oggetto del trasferimento di cui al presente accordo;
- la sig.ra quale parte acquirente dell'intera quota di proprietà del Sig. con Pt_1 Pt_2
riferimento all'acquisto dell'unità adibita a garage di cui alla particella 1481 subalterno 25, precisa che essa costituisce pertinenza dell'unità residenziale di cui alla Particella 1481 subalterno 29, in quanto posta a suo esclusivo servizio e dichiara di volersi avvalere anche con riguardo alla predetta unità adibita a garage, degli incentivi fiscali (detrazione dall'IRPEF 100%), previsti dalle disposizioni di cui all'art. 16 – bis , co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R. ), dall'art. 11 del
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, e dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge
3 agosto 2013 n. 90, e s. m. e i. ;
- il calcolo dell'importo dell'imposta di Registro sulla predetta quota avverrà sulla base della rendita catastale dell'immobile secondo il sistema prezzo- valore;
- il sig. in qualità di parte alienante, dichiara di rinunciare all'ipoteca legale, per quanto Pt_2
in sua facoltà, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità relativamente a cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni di ipoteche o rinunce a ipoteche;
parte acquirente nulla oppone;
- per tutto quanto non specificatamente riportato nel presente verbale in relazione alla quota di immobile oggetto dell'odierno trasferimento, si richiama l'atto di compravendita Rep. 2506 Racc.
2066, registrato a Venezia il 10.11.2020 al n. 23110, Serie IT, stipulato in data 06.11.2020, avanti
6 il Notaio Dott.ssa , corredato di planimetrie e APE – (cfr. doc. 7), oggi depositato Persona_1
altresì con la sottoscrizione delle Parti;
- le Parti confermano le condizioni di cui al presente verbale, dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 15.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Venezia in data 10.07.2021, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 121, parte I, Uff.8, dell'anno 2021, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa e disciplinando i reciproci rapporti patrimoniali.
All'udienza del 21.10.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice delegato, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento della domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso e riportate in epigrafe le quali prevedono anche la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
7 Si prende atto degli ulteriori accordi di natura economica raggiunti dalle parti, comprensivi di trasferimento immobiliare.
Nulla sulle spese, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Venezia in data 10.07.2021, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 121, parte I, Uff.8, dell'anno 2021, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Alessandro Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3180 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 15.07.2025 da:
(c.f. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Zelarino-Venezia (VE), Via Caravaggio n. 3,
e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Zelarino-Venezia (VE), Via Caravaggio n. 3, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elisa Bertuzzi, in Venezia-Mestre (VE),
Via Gerlin n. 4 (pec: , che li rappresenta ed assiste per procura Email_1
allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
1 in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da verbale d'udienza del 21.10.2025, che di seguito si riproducono: “1) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la residenza ove ritengono opportuno, ma stabiliscono che il Sig. , entro 3 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_2
atto, si trasferirà presso altra sistemazione alloggiativa, con contestuale asporto di ogni suo bene personale dall'unità immobiliare sita in Zelarino-Venezia (VE), Via Caravaggio n. 3 e consegnerà alla Sig.ra le chiavi di detti locali entro la stessa scadenza, con la possibilità per il Parte_1
Sig. di completare l'asporto dei beni in uno dei 10 giorni successivi, previo accordo tra le Pt_2
Parti; 2) il Sig. si impegna a richiedere, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Parte_2
presente atto, il trasferimento della propria residenza in altra sistemazione alloggiativa e ad inviare alla Sig.ra la predetta richiesta di cambio di residenza;
3) l'autocaravan modello Pt_1
SEA ZEHF MPAC 6600MA0, targato CM392FP, intestato al Sig. rimane in uso esclusivo Pt_2
di quest'ultimo; 4) il Sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra la somma Pt_2 Pt_1
forfettaria di Euro 4.700,00 mediante bonifico entro il 21.07.2025; tale corresponsione avviene a titolo di rimborso di spese anticipate dalla Sig.ra per il Sig. Pt_1 Pt_2
5) i ricorrenti stabiliscono che nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
6) il Sig. cede, Parte_2
trasferisce e vende alla Sig.ra la propria quota di 50% di proprietà dell'unità Parte_1
immobiliare sita in Zelarino-Venezia (VE), in Via Caravaggio n. 3, completa di arredi ed elettrodomestici, acquistata con atto di compravendita Rep. 2506, Racc. 2066, registrato a Venezia il 10.11.2020 al n. 23110, Serie IT, stipulato in data 06.11.2020, avanti il Notaio Dott.ssa Per_1
Co
(cfr. doc. 7 Atto Compravendita del 06.11.2020, Rep.2506, Racc. 2066, registrato a
[...]
Venezia il 10.11.2020 al n. 23110, Serie IT, corredato di planimetrie e APE), composta da appartamento al piano primo, costituito da soggiorno, cottura, disimpegno, tre camere, due bagni e terrazza, con garage di pertinenza al piano terra, locali così meglio identificati: Catasto
Fabbricati Comune di Venezia – Z.C. 9, foglio 121, mapp. 1481 sub 29, al piano primo, categoria
A/2, classe 3, consistenza vani 6,5, superficie catastale totale mq 127, escluse aree scoperte mq 118,
Rendita Catastale Euro 830,18, nonchè foglio 121, mapp. 1481 sub 25, piano T., categoria C/6,
2 classe 5, consistenza mq 22, superficie catastale totale mq 25, Rendita Catastale Euro 143,16, di cui alle planimetrie catastali registrate a Venezia in data 17 marzo 2020 al Protocollo n. VE0031139.
In particolare, l 'appartamento confina a nord e ad ovest con prospetto su scoperto comune, ad est con proprietà di terzi e vano scala da cui ha accesso, a sud con proprietà di terzi;
il garage confina a nord con portico comune, ad est con scoperto comune, a sud con spazio di manovra da cui ha accesso e ad ovest con proprietà di terzi. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis Legge n.
52/1985 la parte venditrice attesta che i dati catastali sopra riportati e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. È compresa nella compravendita la quota di comproprietà indivisa sulle parti comuni dell'edificio anche ai sensi dell'art. 1117 e seguenti del Codice Civile, nonché dal vigente
Regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali. In particolare, costituiscono parti comuni alle unità immobiliari compravendute: - lo scoperto: individuato con il subalterno 1
(b.c.n.c. ai subb. dal 6 al 46); - il portico: individuato con il subalterno 2 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al
25 e dal sub. 28 al sub. 46);
- il vano scala, l'ascensore, il ripostiglio ed il vano tecnico: individuati con il sub. 3 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al 25 e dal sub. 28 al sub. 46); - lo spazio di manovra individuato con il sub. 4 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al 25); - la copertura: individuata con il sub. 5 (b.c.n.c. ai subb. dal 6 al sub. 25 e dal sub. 28 al sub. 46). La vendita è consentita ed accettata con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, nello stato di fatto e di diritto in cui quanto venduto si trova, con tutti i diritti relativi alle parti comuni del fabbricato, per legge, progetto e destinazione, compreso l'impianto fotovoltaico (posto su porzione della copertura del fabbricato in oggetto, che le parti dichiarano non avere autonoma rilevanza catastale e costituire pertinenza delle porzioni immobiliari in oggetto, avente una produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, e destinato prevalentemente a consumi domestici in conformità alle
Risoluzioni n. 3/2008 del 6 novembre 2008 e Circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate), e così come in possesso della Parte venditrice. Nel presente atto di trasferimento di proprietà è tra l'altro compresa la quota pari a 24,91/1000 (ventiquattro virgola novantuno millesimi) di piena proprietà delle seguenti aree pertinenziali al fabbricato costituenti la strada -
3 per il quale non è previsto alcun ulteriore corrispettivo da versare – attualmente aperta al pubblico passaggio ed in parte asservita a servitù perpetua di uso pubblico con destinazione a viabilità, confinanti nell'insieme con altre proprietà per più lati, con il fabbricato in oggetto, salvo altri, riportate: nel Catasto Terreni del Comune di Venezia, Sezione Zelarino - Foglio 121: Particella 1131 semin. arbor. classe 1 ha. 00.00.03 R.D. Euro 0,03 R.A. Euro 0,02; Particella 1141 semin. Arbor. classe 1 ha. 00.00.08 R.D. Euro 0,08 R.A. Euro 0,05; Particella 1168 semin. Arbor. classe 1 ha.
00.04.82 R.D. Euro 4,68 R.A. Euro 3,24; nel Catasto Fabbricati del Comune di Venezia Foglio 121
Particella 1164 - Via Caravaggio - piano T - area urbana -mq. 248; la Particella 1164 è altresì anche riportata nel Catasto Terreni del Comune di Venezia - Sezione Zelarino – alla Partita speciale 1 -
Foglio 121 - Particella 1164 ente urbano di ha. 00.02.48; l'alienante Sig. on presta alcuna Pt_2
garanzia in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa;
-le Parti danno atto che il suddetto immobile viene trasferito a corpo nello stato in cui oggi si trova, con accessioni, diritti e pertinenze, con le eventuali servitù attive e passive eventualmente esistenti, così come posseduto dalla parte alienante in virtù dei suoi titoli;
-il Sig. arantisce la piena Pt_2
proprietà ed il pacifico possesso della quota di proprietà trasferita e la libertà della stessa da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e nel contempo rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale;
- la proprietà dichiara che il cespite in oggetto è graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati, allegate all'Atto di compravendita del 06.11.2020 di cui al doc. 7, alle quali le Parti fanno espresso riferimento;
la proprietà dichiara altresì che i dati catastali e le suindicate planimetrie depositate in Catasto, sono conformi allo stato di fatto dell'immobile, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
La Sig.ra oggi in qualità di parte Pt_1
acquirente, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'APE rilasciata in data 19 giugno 2020 dall'Ingegnere
iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Padova al n. 4807; la proprietà dichiara Persona_2
altresì che l'APE, che oggi si deposita in uno col doc. 7, ha validità e vigenza alla data odierna e che non sussistono cause determinative della decadenza dell'idoneità dell'attestato medesimo;
7)le
Parti stimano il valore della quota di proprietà dal Sig. oggetto dell'odierna Pt_2
compravendita in Euro 140.301,33, che costituisce il prezzo concordato tra le parti per la
4 compravendita della suddetta quota del Sig. ; 8)dunque, a titolo di corrispettivo per Parte_2
l'acquisto da parte della Sig.ra della predetta quota di proprietà immobiliare del Sig. Pt_1
le Parti stabiliscono quanto segue: a) la Sig.ra versa, in sede di sottoscrizione del Pt_2 Pt_1
presente atto, la somma di Euro 70.000,00 mediante consegna di assegno circolare al Sig.
che accetta e che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia quietanza;
b) la Sig.ra Pt_2
si impegna al pagamento della residua somma di Euro 70.301,33 facendosi carico del Pt_1
pagamento della quota di mutuo gravante sul Sig. c) la Sig.ra i impegna, altresì, Pt_2 Pt_1
con riferimento al predetto mutuo ipotecario n. 10738574 presso Banca Intesa Sanpaolo, ad avviare, entro 30 giorni dalla comunicazione alle Parti del provvedimento di omologa del presente ricorso, le pratiche per richiedere presso Banca Intesa Sanpaolo un accollo in capo alla medesima del debito in essere a titolo di mutuo residuo, ovvero a provvedere alla rinegoziazione del mutuo stesso con intestazione esclusiva in capo alla stessa anche presso altro istituto bancario, così da risultare unica obbligata al saldo integrale del mutuo residuo;
10) le Parti chiedono che il Tribunale autorizzi la trascrizione del presente atto con esonero da ogni responsabilità al riguardo per il
Conservatore competente;
11) tuttavia, qualora per il trasferimento tra le Parti della suddetta quota di proprietà relativa all'unità immobiliare suindicata, si rendesse comunque necessario procedere a rogito notarile, le Parti conferiscono fin d'ora al presente atto il valore di contratto preliminare di compravendita avente come corrispettivo le somme già versate di cui al punto 9) e l'assunzione, da parte della Sig.ra del debito del Sig. nei confronti della banca Pt_1 Pt_2
relativamente al mutuo residuo, con rogito da effettuarsi entro 90 giorni dalla comunicazione alle stesse del provvedimento di omologa della separazione di cui al presente ricorso;
12) le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 L. n. 74 del 06.03.1987 e della sua estensione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi ad analoghi procedimenti tra i coniugi per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15.4.1992 e n.153 del 10.5.1999, rilevano che i trasferimenti oggetto del presente ricorso devono intendersi esenti da imposta di bollo, di Registro
e di ogni altra tassa ed in tal senso, per quanto occorra, formulano specifica istanza di esenzione;
le spese di trascrizione nei Registri immobiliari del provvedimento del Tribunale saranno a carico
5 delle parti al 50%, così come tutte le altre eventuali ulteriori spese che si rendessero necessarie in caso di rogito notarile;
13) ad integrazione dell'atto introduttivo, le Parti danno atto altresì che:
- la sig.ra dichiara di essere residente nel Comune di Venezia, di non essere titolare Parte_1
esclusiva di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione nel Comune di Venezia, di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione (in ogni caso, salvo la quota del 50% di proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare di cui ella è già proprietaria), acquistati con le agevolazioni previste dall'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. n. 131/1986 o di cui alle norme richiamate nella nota II – bis di detto articolo;
pertanto, ella intende avvalersi delle agevolazioni fiscali anche in ordine alla quota di proprietà immobiliare oggetto del trasferimento di cui al presente accordo;
- la sig.ra quale parte acquirente dell'intera quota di proprietà del Sig. con Pt_1 Pt_2
riferimento all'acquisto dell'unità adibita a garage di cui alla particella 1481 subalterno 25, precisa che essa costituisce pertinenza dell'unità residenziale di cui alla Particella 1481 subalterno 29, in quanto posta a suo esclusivo servizio e dichiara di volersi avvalere anche con riguardo alla predetta unità adibita a garage, degli incentivi fiscali (detrazione dall'IRPEF 100%), previsti dalle disposizioni di cui all'art. 16 – bis , co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R. ), dall'art. 11 del
D.L. 22 giugno 2012 n. 83, e dal D.L. 4 giugno 2013 n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge
3 agosto 2013 n. 90, e s. m. e i. ;
- il calcolo dell'importo dell'imposta di Registro sulla predetta quota avverrà sulla base della rendita catastale dell'immobile secondo il sistema prezzo- valore;
- il sig. in qualità di parte alienante, dichiara di rinunciare all'ipoteca legale, per quanto Pt_2
in sua facoltà, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità relativamente a cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni di ipoteche o rinunce a ipoteche;
parte acquirente nulla oppone;
- per tutto quanto non specificatamente riportato nel presente verbale in relazione alla quota di immobile oggetto dell'odierno trasferimento, si richiama l'atto di compravendita Rep. 2506 Racc.
2066, registrato a Venezia il 10.11.2020 al n. 23110, Serie IT, stipulato in data 06.11.2020, avanti
6 il Notaio Dott.ssa , corredato di planimetrie e APE – (cfr. doc. 7), oggi depositato Persona_1
altresì con la sottoscrizione delle Parti;
- le Parti confermano le condizioni di cui al presente verbale, dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e di rinunciare ai termini per l'impugnazione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 15.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio civile in Venezia in data 10.07.2021, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 121, parte I, Uff.8, dell'anno 2021, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa e disciplinando i reciproci rapporti patrimoniali.
All'udienza del 21.10.2025, fissata per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice delegato, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito per l'accoglimento della domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso e riportate in epigrafe le quali prevedono anche la regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali, con trasferimento immobiliare confermato e sottoscritto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie, la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge.
7 Si prende atto degli ulteriori accordi di natura economica raggiunti dalle parti, comprensivi di trasferimento immobiliare.
Nulla sulle spese, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi Parte_1 Parte_2
in matrimonio in Venezia in data 10.07.2021, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 121, parte I, Uff.8, dell'anno 2021, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi patrimoniali intervenuti fra le parti;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.11.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
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