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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, iscritta al n. 2358 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2024, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parte_1
Pagano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla Via
Cilea, n. 62 -Appellante-
e
-Appellato contumace- Controparte_1
e in persona del suo legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Francesco Malatesta, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Caserta, al Corso Trieste n. 24 -Appellata-
1 OGGETTO: Appello sentenza n. 2644/2017 depositata il 13.09.2017 del GdP di
S. Maria Capua Vetere.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del
24.09.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 2644/2017, con la quale il giudice di pace di S. Maria Capua Vetere aveva rigettato la domanda di risarcimento danni materiali, che la stessa aveva promosso in relazione al sinistro verificatosi in
Marcianise (CE), alla via Trentola, alle ore 19,30 circa del 23.03.2015, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite e di ctu. In particolare,
l'appellante lamentava l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata e concludeva per la riforma della sentenza impugnata, con accertamento della responsabilità esclusiva di controparte nella verificazione del sinistro, vinte le spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale, preliminarmente, eccepiva la Controparte_2 inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., perché privo degli elementi richiesti e nell'impugnare estensivamente l'avverso gravame, chiedeva la conferma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di giudizio.
L'appellato sig. , già contumace in primo grado, nonostante Controparte_1
la regolare notifica, rimaneva contumace.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio giudice e carico di ruolo, all'esito dell'udienza del 24.09.2024, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
2 In via preliminare, si ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, per l'omessa indicazione delle parti della sentenza che si intendeva appellare, in quanto, si ritiene che dall'atto di gravame si evincano chiaramente le parti della sentenza di primo grado che la sig.ra ha Pt_1
inteso impugnare, ossia la parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto infondata la domanda attorea per una errata valutazione delle risultanze istruttorie e della prova documentale prodotta dalla società convenuta, ovvero le risultanze del dispositivo satellitare installato sull'auto della istante, oltre che per la condanna alle spese di giudizio e di ctu.
In primo luogo, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: l'appellante, in primo grado, conveniva in giudizio il sig. , quale proprietario Controparte_1 dell'autocarro Renault Master tg. BH104GA, nonché la quale Controparte_2
società che copriva la RCA della vettura dell'attrice, al fine di sentirlo dichiarare unico responsabile del sinistro avvenuto in data 23.03.2015 in Marcianise ed ottenere la condanna al risarcimento dei danni materiali subìti dalla propria vettura.
A sostegno della propria domanda, parte appellante sosteneva che in tale data, alle ore 19,30 circa, alla Via Trentola in Marcianise, mentre la propria vettura
IN tg. CG221NT procedeva regolarmente sulla propria destra, giunta all'incrocio con Via Pesaro, sarebbe stata urtata al lato anteriore destro dall'autocarro Renault Master tg. BH104GA, di proprietà del che al CP_1
suddetto incrocio, non si sarebbe fermato al segnale di stop.
A causa dell'impatto, l'autovettura IN tg. CG221NT avrebbe riportato danni materiali al lato anteriore destro nonché alla meccanica, per una somma complessiva di € 4.407,94 Iva esclusa, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo. Pertanto, la sig.ra agiva in giudizio al fine Pt_1
di essere risarcita per i danni materiali subìti in occasione del sinistro.
Nel giudizio di primo grado venivano escussi due testi di parte attrice e disposta
Ctu tecnica.
In data 13.09.2017 veniva depositata la sentenza n. 2644/2017 con la quale il GdP rigettava la domanda attorea, così motivando: <Provata a mezzo della
3 documentazione prodotta la legittimazione delle parti in causa. Va preliminarmente rilevato che i dati prodotti dal dispositivo satellitare vadano equiparati alle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 del c.c. con la conseguenza che gli stessi formano piena prova in ordine ai fatti rappresentati a condizione che, come avvenuto nel caso di specie, colui contro il quale vengono prodotte non ne metta in dubbio l'attendibilità disconoscendone la conformità ai fatti medesimi. In tale ipotesi la contestata rappresentazione meccanica non può fornire piena prova ma va valutata esclusivamente quale presunzione semplice e, quindi, necessitante di ulteriori elementi che nella fattispecie difettano. Precisato quanto sopra e nel merito va dichiarata l'inattendibilità dei testi escussi a cui consegue il rigetto della domanda. A prescindere dalla fortunata circostanza dichiarata dalle parti in ordine al possesso di una colla speciale idonea alla riparazione del radiatore, vi è da rilevare che il primo teste in ordine ai punti
d'urto ha dichiarato che la veniva urtata al lato anteriore, più sul lato CP_3 destro, mentre il secondo ha dichiarato che l'urto avveniva tra il lato anteriore centrale della stessa ed il lato sinistro del furgone, laddove diversamente i danni raffigurati nelle foto prodotte sono localizzati allo spigolo ed alla parte anteriore dx. Ancora, il primo teste ebbe a dichiarare che ad esclusione della ciclista nessuno riportava lesioni mentre il secondo ha dichiarato che il conducente la riportava lievi lesioni dovute allo scoppio dell'air-bag. Inoltre, proprio su CP_3 tale punto il nominato ctu ha escluso che l'intensità dell'urto, di media intensità, possa aver provocato lo scoppio dell'air-bag così come dichiarato dal teste, lo stesso ha inoltre decurtato in maniera sensibilissima i danni raffigurati nelle foto prodotte e quelli richiesti in preventivo, escludendo una molteplicità di voci. Per quanto sopra, tenuto conto di tali incongruenze, dei risultati della espletata ctu e dei dati forniti dal dispositivo satellitare, ritiene questo giudice che la domanda non è stata compiutamente provata con la conseguenza che la stessa va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo>>.
4 Così sintetizzati i fatti, codesto giudicante ritiene fondato il motivo di appello, relativo all'errata valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione depositata.
Il giudice di prime cure ha dichiarato inattendibili le dichiarazioni dei testi, perché ritenute contraddittorie rispetto ai punti di urto, ma in realtà non si condivide tale assunto, in quanto il primo teste escusso, sig. , Testimone_1 riferiva: “…Ho visto che il detto furgone nell'operare la descritta manovra di immissione nel flusso della circolazione, andava così ad urtare con il proprio lato anteriore sinistro, il lato anteriore dell'auto IN, più sul lato destro, visto che il conducente di quest'ultima sterzava per evitare l'impatto con il furgone…
L'auto IN al mio arrivo presentava danni al lato anteriore destro, a partire dalla ruota anteriore e fino al cofano, nello spigolo anteriore destro…” mentre il secondo teste, sig. riferiva: “…L'urto avvenne tra il lato Testimone_2
anteriore centrale dell'auto IN che veniva urtata dal lato sinistro anteriore del furgone cassonato…”. Codesto giudicante non ravvede alcuna incongruenza tra le due deposizioni, in quanto entrambi i testi hanno riferito che la era stata CP_3
attinta dal lato anteriore sinistro del furgone nella sua parte anteriore, il primo teste ha solo aggiunto che l'urto aveva interessato di più il lato destro, ma non ha escluso la parte centrale, infatti ha precisato che i danni andavano dalla ruota fino al cofano. Un'ulteriore incongruenza rilevata dal giudice di prime cure consisterebbe nell'aver dichiarato il primo teste che, ad esclusione della ciclista, nessuno aveva riportato lesioni, mentre il secondo teste riferiva di lesioni al conducente, ma codesto giudicante, anche in tal caso, non condivide le conclusioni a cui è giunto il GdP, in quanto il secondo teste ha parlato di lievi lesioni in riferimento al conducente, che, probabilmente, essendo di scarsa rilevanza, non sono state nemmeno citate dall'altro teste.
In ogni caso, appare dirimente che la dinamica del sinistro è confermata dal CID
a firma congiunta prodotto dall'attore. In merito al valore probatorio di tale modulo, si osserva che, secondo l'orientamento della Suprema Corte, ove tale modulo sia sottoscritto, come nel caso in esame, da ambedue i conducenti coinvolti nell'incidente, pur non rivestendo valore di piena prova, genera una
5 presunzione iuris tantum che opera verso l'assicuratore, che potrà superarla unicamente fornendo la prova contraria (Cass. Sez. VI ord. n. 25468 del
12.11.2020). Anche di recente gli hanno confermato che <ogni Tes_3
valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole
d'incidente (CID/CAI) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio>> (Cass. Sez. 3 ord. n. 2438 del 25.01.2024).
Nel caso in esame, si ritiene che la compagnia assicurativa non abbia fornito la prova contraria per superare la presunzione, in quanto non si ritiene prova idonea,
a tal fine, l'analisi prodotta dei movimenti del veicolo attoreo il giorno del denunciato sinistro, contenuto del dispositivo satellitare installato a bordo della
CP_3
Innanzitutto, va osservato che, anche se ai sensi dell'art. 145 bis del codice delle assicurazioni, le risultanze delle scatole nere, in caso di sinistro, facciano piena prova per definirne le responsabilità, secondo una recentissima pronuncia della
Cassazione, in assenza dei decreti attuativi ministeriali che avrebbero dovuto fissare le caratteristiche tecniche delle black box, le modalità di conservazione dei dati e la loro non ripudiabilità e le norme sulla portabilità dei dispositivi fra compagnie “non è possibile attribuire valore legale a un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri” (Cass.
Ord. 16 maggio 2024 n. 13725). Pertanto, dal punto di vista legale, le risultanze delle scatole nere possono ritenersi un indizio, ma non una prova legale vincolante per i giudici. In ogni caso, dal report del dispositivo è risultato confermato che l'auto di parte attrice era nel luogo del sinistro nell'orario indicato in citazione, così come emerge che è stato fermo in quella via per circa trenta minuti, circostanze che vanno a corroborare la tesi attorea. Il fatto che il dispositivo non abbia rilevato l'incidente non si ritiene rilevante sia per le ragioni indicate dalla pronuncia ella Suprema Corte pocanzi richiamata sia perché non
6 trattandosi di un forte impatto, come emerso dalla ctu tecnica, ben potrebbe non essere stato rilevato.
Tra l'altro, la dinamica rappresentata nel CID trova riscontro anche nelle dichiarazioni testimoniali, in quanto entrambi i testi escussi confermano che l'autocarro non si fermava allo stop andando a collidere con la CP_3
Sulla dinamica, infatti, il sig. riferiva: “Mi trovavo unitamente a Testimone_1
mio fratello ed io conducevo il furgone con mio fratello seduto al Testimone_2
mio fianco. La nostra direzione di marcia era verso il centro di Marcianise… Ho visto che c'era un furgone di colore chiaro adibito al trasporto di laterizi e rifiuti edili, che usciva da una traversa posta sulla mia sinistra di marcia, senza fermarsi al segnale di stop svoltando sulla sua sinistra verso il centro di
Marcianise, ossia nella mia direzione di marcia;
nel fare tale manovra andava ad impattare contro un'auto IN di colore verde che proveniva dal senso contrario di marcia, ossia da Marcianise. Il detto furgone oltre ad urtare l'auto
IN andava ad investire anche una bicicletta condotta da una donna che, invece, mi precedeva nel senso di marcia. Ho visto che il detto furgone nell'operare la descritta manovra di immissione nel flusso della circolazione, andava così ad urtare con il proprio lato anteriore sinistro, il lato anteriore dell'auto IN, più sul lato destro, visto che il conducente di quest'ultima sterzava per evitare
l'impatto con il furgone… L'auto IN al mio arrivo presentava danni al lato anteriore destro, a partire dalla ruota anteriore e fino al cofano, nello spigolo anteriore destro. Ricordo che l'auto IN presentava fuoriuscita di liquido che era finito sul manto stradale. Dopo l'incidente, potei constatare che l'auto CP_3
presentava la foratura del radiatore e però la stessa era posizionata in alto al radiatore stesso. La stessa auto IN successivamente ricordo che poté ripartire anche perché io stesso provvedevo a recuperare dal mio furgone della colla particolare adatta allo scopo, di colore rosso, e con quella si provvide a tappare momentaneamente il buco del radiatore…. Non posso precisare se ci furono o meno lo scoppio degli air-bag dell'auto IN o la rottura della cintura di sicurezza in quanto non prestai attenzione o vidi all'interno dell'abitacolo della
7 vettura… Ricordo, che nessuno, oltre alla ciclista, riportava lesioni fisiche apparenti”.
Del medesimo tenore sono pure le dichiarazioni rese dal secondo teste, sig.
“…Ad un certo punto ho visto che da una strada laterale posta Testimone_2
sulla nostra sinistra di marcia e segnalata da uno stop, ho visto uscire un furgone cassonato di colore chiaro condotto da un extracomunitario che doveva svoltare, così come dalla direzione presa, sulla propria sinistra. Nel fare tale manovra di svolta a sinistra e senza fermarsi al segnale di stop, il detto furgone cassonato andava ad investire sia una bicicletta condotta da una signora che un'auto IN di colore scuro condotta da un uomo che proveniva da Via Trentola con direzione di marcia opposta a quella da noi percorsa. Ho visto, pertanto, che il detto furgone urtava sia l'auto IN che proveniva dalla sua sinistra che la bicicletta che ci precedeva nel senso di marcia. L'urto avvenne tra il lato anteriore centrale dell'auto che veniva urtata dal lato sinistro anteriore del CP_3 furgone cassonato… Vista la scena, io e mio fratello siamo scesi dal furgone ed, in tale occasione, ho potuto constatare personalmente che l'auto IN oltre ai danni di carrozzeria e localizzati al lato anteriore, presentava la rottura del radiatore che si era bucato e perdeva liquido, oltre all'apertura dell'air-bag.
Siccome il radiatore era bucato, con mio fratello, anzi lui stesso provvide a posizionare una colla che usiamo noi per i mobili, che prese dal furgone, per otturare il buco del radiatore e permettere momentaneamente all'auto di CP_3 poter rientrare a casa… Ricordo che nell'incidente riportava lesioni fisiche la conducente della bicicletta, mentre il conducente dell'auto IN niente di rilevante, ma solo qualche escoriazione per via dello scoppio dell'air-bag. Fino a quando siamo stati sul luogo del sinistro non intervenivano autorità, anche perché non chiamate”.
Andando ad esaminare gli altri aspetti emersi, va evidenziato che non appare rilevante ai fini decisori il fatto che parte attrice non abbia fatto ispezionare l'auto prima di ripararla, in quanto l'art. 148 del codice delle assicurazioni private consente, nei sinistri con soli danni a cose, di effettuare la riparazione del veicolo prima dell'ispezione.
8 Ciò precisato, il Ctu nominato in primo grado, p.a. , alla pag. 6 Persona_1 del proprio elaborato peritale, affermava: “Alla luce degli accertamenti svolti, non potendomi esprimere sulla compatibilità dei danni riportati dai veicoli perché gli stessi non sono stati visionati con danni in atto, si ritiene che i danni lamentati dal veicolo attoreo sono coerenti con la dinamica del sinistro”; concludeva: “lo scrivente ctu, alla luce di tutti gli accertamenti esperiti, ritiene che l'evento allo studio possa essersi verificato così come dalla parte attrice sostenuto già nell'iniziale ato introduttivo del giudizio”.
Il fatto che il ctu abbia ritenuto che lo scoppio dell'air bag non possa ricondursi al sinistro in esame, si ritiene che non incida sull'an della responsabilità, ma solamente sul quantum.
Pertanto, nemmeno la ctu può ritenersi idonea a sconfessare il contenuto del CID.
La diversa valutazione degli elementi probatori comporta l'accoglimento del motivo di appello, con conseguente riforma della sentenza gravata in punto di an, per cui andrà riconosciuta la responsabilità esclusiva del sinistro di causa in capo al conducente dell'autocarro Renault Master tg BH104A.
Si ricorda, infatti, che <il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre la marcia, persino quando la strada nella quale intendano confluire sia libera da veicoli. Ne consegue che, qualora il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, II comma, c.c. Tale presunzione, si legge nell'ordinanza, ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità, essendo la stessa logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione,
a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale>> (Cassazione nell'ordinanza n. 30993 del 2018).
9 In merito alla quantificazione dei danni, si ritiene di poter far applicazione delle risultanze peritali non contestate, che hanno quantificato i costi necessari per la riparazione in € 1702,89 oltre iva.
Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del fatto e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al dm
55/2014, tenendo conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta
(nel giudizio di appello, data la natura documentale, si sono applicati i valori minimi per la fase sia istruttoria che decisionale).
Le spese di ctu, come già liquidate in primo grado, sono poste definitivamente a carico della parte appellata con eventuali oneri restitutori.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico dott.ssa Arlen Picano, così provvede:
- Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 2644/2017 depositata il
13.09.2017 del GdP di S. Maria Capua Vetere, dichiara il conducente dell'autocarro Renault Master tg BH104GA unico responsabile del sinistro di cui è causa e per l'effetto condanna in Controparte_4
solido con , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1702,89 oltre iva da devalutare al momento
[...]
del sinistro e rivalutare di anno in anno sino alla presente pronuncia, oltre interessi dalla pronuncia al soddisfo;
- Condanna altresì in solido con Controparte_4 CP_1
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del
[...] doppio grado di giudizio che liquida in € 329,68 per spese (di cui € 142,98 per il primo grado ed € 186,70 per l'appello) ed € 2966,00 per compensi
(di cui € 1265,00 per il primo grado ed € 1701,00 per l'appello), oltre al
15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi al
10 procuratore antistatario.
- Pone le spese di ctu a carico della parte appellata, con eventuali oneri restitutori.
Così deciso il 16/01/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
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