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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/07/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5838/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5838/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.Emanuela Parte_1 C.F._1
Fumagalli, presso il cui studio in Seregno, Via Stoppani, n.35 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Stefano CP_1 C.F._2
Salaroli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale Luigi Maino, 7 giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo.
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, In via principale e nel merito: per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e nella presente memoria, accertare e dichiarare che l'opposto non è titolare di alcun credito nei confronti dell'opponente; in qualsiasi caso, accertare e dichiarare che il credito dell'opposto è inesigibile;
accertare e dichiarare che l'opposto è decaduto dal diritto di agire nei confronti dell'opponente; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1662/2022 emesso dal Tribunale di Monza, e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'Arch. Pt_1 CP_1
pagina 1 di 7 condannare l'Arch. a restituire al Sig. quanto dovesse percepire in CP_1 Pt_1 adempimento dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'anno 2007 la società in persona del l.r.p.t, Sig. , CP_2 Parte_1 aveva acquistato la proprietà di una vasta area sita nel Comune di Seregno, tra le Vie Tiziano, Induno e Cadore, nota come comparto CRU1, (sub doc. 6 atto di citazione che si rammostra al teste);
2) Vero che ancor prima di acquistare tale area, l'Arch. proponeva al Sig. CP_1 Pt_1
, l.r.p.t. nonché socio della società di subentrare nell'operazione immobiliare
[...] CP_2 per la realizzazione e la commercializzazione della predetta area, così come meglio descritta al capitolo 1);
3) Vero che l'Arch. al fine di suddividere gli utili a seguito della futura vendita a CP_1 terzi dell'area in questione, partecipava sia finanziariamente, sia professionalmente, attivandosi presso il Comune di Seregno onde ottenere le autorizzazioni che avrebbero consentito di trasferire a terzi la proprietà di tale area;
4) Vero che l'Arch. dava in pegno titoli di sua proprietà a Banco Desio, filiale sita CP_1 in Desio, Via Rovagnati, a garanzia del pagamento del mutuo (doc. 13 che si rammostra al teste) concesso dal predetto Istituto di Credito alla società Monti S.r.l. (sub. doc 4 atto di citazione che si rammostra al teste), mutuo per il quale veniva altresì rilasciata dallo stesso Arch. lettera di fideiussione;
CP_1
5) Vero che il 17.10.2016 l'Arch. autorizzava la vendita dei titoli oggetto del pegno CP_1 per consentire alla società di ricevere l'erogazione dell'importo complessivo CP_3 di euro 70.000,00, di cui euro 58.000,00 in data 30.11.2016 ed euro 12.000,00 in data 29.12.2016 (sub. doc 5 atto di citazione che si rammostra al teste);
6) Vero che le somme di euro 58.000,00 ed euro 12.000,00 di cui al capitolo 5) versate dall'Arch. venivano contabilizzate nel partitario della società (doc. 14 che si CP_1 CP_2 rammostra al teste);
7) Vero che in data 1.12.2017 l'Arch. versava al Sig. l'importo di euro CP_1 Pt_1
12.000,00, quale finanziamento infruttifero, somma che veniva trasferita in pari data dal Sig. sul conto corrente della società (sub. doc 3 che si rammostra al Pt_1 CP_3 teste);
8) Vero che l'erogazione della predetta somma di euro 12.000,00, di cui al capitolo che precede, veniva registrata nella contabilità della società quale finanziamento CP_3 soci;
9) Vero che le somme esposte nella mail Avv. . che si esibisce al teste Tes_1 CP_1
(sub. doc.n. 9 di cui alla memoria ex art. 186, comma 6, n. 1 c.p.c.) erano state comunicate telefonicamente dal rag. , commercialista della società direttamente Pt_2 CP_2 all'avv. Zanetti e riguardavano l'operazione immobiliare relativa all'area di cu al capitolo 1);
pagina 2 di 7 10) Vero che l'Arch. rilasciava ed effettuava a favore della società per CP_1 CP_2
l'operazione immobiliare dell'area sita in Seregno, tra le Vie Tiziano, Induno e Cadore, nota come comparto CRU1 operazione Ceredo, di cui al capitolo 1) oltre ai suindicati versamenti, ulteriori versamenti aggiuntivi. Si indicano a testi: Rag. residente in [...]; Rag. Testimone_2
, presso studio Essepi in Bovisio Masciago, Corso Milano n. 27; Sig. Testimone_3 [...]
residente in [...]. Tes_4
Si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della lettera di fideiussione a Banco Desio, trattandosi di un documento riservato non in possesso dell'opponente.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni in data CP_1
21.02.2025):
“Voglia il Tribunale di Monza, contrariis reiectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, rigettare l'avversa opposizione al d.i. n. 1662/2022 del 18 maggio 2022 di codesto Tribunale in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
confermare il suddetto decreto ingiuntivo e comunque dichiarare tenuto e condannare il Signor a pagare all'Arch. la somma di euro 12.000,00 oltre Parte_1 CP_1 interessi dalla domanda al saldo e oltre spese, competenze e onorari liquidati nella fase monitoria per le ragioni tutte illustrate nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti della presente causa di opposizione. Dandosi atto, per quanto occorrer possa, del fatto che il Signor ha già provveduto a detto pagamento in forza dell'ordinanza di concessione Pt_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pronunciata da Codesto Giudice in data 9 giugno 2023 e fermo il suo obbligo di pagare la tassa di registro del decreto ingiuntivo. Vinte le spese di lite.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n.1662/22, in data 18 maggio 2022, il Tribunale di Monza ingiungeva a il pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi Parte_1 legali e spese di procedura, a titolo di restituzione dell'importo prestato dall'Arch. CP_1
a mezzo di bonifico bancario dal c/c BCC Triuggio e Valle Lambro a sé intestato sul
[...] conto corrente Banca Popolare di Sondrio intestato a , con causale Parte_1
“finanziamento infruttifero”. Avverso tale decreto, ha proposto tempestiva opposizione esponendo che: Parte_1
- la dazione della somma in oggetto era stata erogata a titolo di finanziamento soci dall'Arch. alla società “ , di cui è socio ed amministratore, CP_1 CP_3 Pt_1 tant'è che il giorno successivo al pagamento (30.11.2027), ossia il 1.12.2017 Pt_1 provvedeva ad erogare l'importo di euro 12.000,00 alla società CP_2
- che, pertanto, trattandosi di finanziamento soci è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 2467 c.c.;
- il riconoscimento effettuato da il 05.02.2017 del debito restitutorio della Pt_1 somma oggetto della dazione nei confronti di sarebbe stato fatto da non CP_1 Pt_1 personalmente, ma in nome e per conto di “ di cui egli era CP_3 amministratore”;
pagina 3 di 7 - se anche fosse stato fatto personalmente dal esso integrerebbe una garanzia Pt_1 con conseguente uguale inesigibilità del credito ex art. 1495 c.c. e, per di più, avvenuta decadenza dalla garanzia per l'asserito decorso del termine di sei mesi di cu all'art. 1957 c.c.;
- l'Arch. sarebbe socio occulto della società “ in quanto aveva CP_1 CP_3 concesso garanzia pignoratizia su titoli di sua proprietà a Banco Desio per un mutuo da questo concesso a “ ”; si era occupato su incarico dei precedenti CP_3 proprietari dell'attività di edificazione ed urbanizzazione dell'area “Comparto CRUI” di Seregno e allorquando la società è subentrata nella proprietà degli CP_3 immobili si sarebbe accordato con i soci della stessa “per monetizzare la sua attività di progettazione attraverso la partecipazione agli utili della società”;
- La causale del bonifico è “finanziamento infruttifero” non “prestito infruttifero” e quando ha riconosciuto il debito ha precisato che la somma gli era stata data a Pt_1 titolo di finanziamento infruttifero. Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi che il credito dell'opposto è inesigibile e che nulla è dovuto da all'Arch. e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Pt_1 CP_1 opposto, con condanna alle spese di lite. Il convenuto, ritualmente costituito in giudizio, ha contestato quanto dedotto dall'opponente chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto opposto e con condanna di a pagare all'Arch. la somma di Parte_1 CP_1
Euro 12.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese di lite. Dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI comma n.1,2 e 3 c.p.c., all'udienza in data 14 febbraio 2023 il Giudice, precedente assegnatario della causa, rigettava le istanze istruttorie, fissando udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28 settembre 2023, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione, oltre ad essere generica, risulta infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Parte opponente non contesta la dazione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, ma afferma di non essere tenuto al pagamento in quanto la dazione di cui si tratta sarebbe consistita in un finanziamento dell'Arch. alla società “ di cui l'attuale CP_1 CP_3 opponente è amministratore. Evidenzia, infatti, che il giorno successivo al pagamento (30.11.2017) ricevuto dall' arch.
provvedeva ad erogare l'importo di euro 12.000 alla società “ CP_1 Parte_1 CP_3
[...]
Afferma, altresì, l'opponente che il riconoscimento effettuato dal medesimo del debito restitutorio della somma, oggetto della dazione pari ad euro 12.000, nei confronti dall' arch.
pagina 4 di 7 sarebbe stato fatto dall'opponente non personalmente, ma in nome e per conto della CP_1 società “ CP_3
A supporto di tali contestazioni asserisce che l'arch. sarebbe stato socio occulto della CP_1 società in quanto aveva concesso garanzia pignoratizia su titoli di sua proprietà CP_3
a Banco Desio per un mutuo da questo concesso alla predetta società e, nell'anno 2016, aveva autorizzato la vendita di tali titoli (per un controvalore di euro 70.000), a suo dire, per supportare esigenze economiche della società mutuataria. Aggiunge che essendosi occupato, inoltre, su incarico dei precedenti proprietari, delle attività di edificazione e urbanizzazione dell'area “Comparto CRUI” di Seregno, allorquando “ ha acquistato CP_3 quell'area egli si sarebbe accordato con i soci della stessa “per monetizzare la sua attività di progettazione attraverso la partecipazione agli utili della società. Dall'esame della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e prodotta in sede di opposizione da parte convenuta emerge pacificamente che ha Parte_1 riconosciuto l'e-mail inviata, in data 05.12.2017, all'arch. avente il seguente CP_1 contenuto “Caro Marco, Ti sono riconoscente per avermi trasmesso, tramite bonifico bancario disposto in data 30.11.2017, la somma di euro 12.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero;
somma della quale mi riconosco debitore e che mi impegno a restituirTi appena possibile. Un caro saluto .” Parte_1
Risulta, altresì, prodotta la contabile del bonifico effettuato da a CP_1 Parte_1 pari ad euro 12.000, in data 13.10.2021, ed avente come “informazioni” finanziamento infruttifero (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Dal tenore della scrittura e dalla contabile del bonifico si evince chiaramente che la somma in oggetto sia stata versata a e non alla società “ e che l'odierno Parte_1 CP_3 opponente si è riconosciuto personalmente debitore e non in nome e per conto della società, la quale non risulta affatto menzionata all'interno dei documenti citati. Pertanto, aldilà della terminologia utilizzata dall'odierno convenuto (finanziamento in luogo di quella di prestito), non emerge alcun impegno della società a restituire la somma, in particolare non solo non vi è alcuna spendita del nome della stessa, ma non si evince in alcun modo, nel riconoscimento di debito effettuato da , che il soggetto al Parte_1 quale imputarlo (e imputarne gli effetti) sia tale società.
, a differenza da quanto, peraltro, solo genericamente sostenuto da parte CP_1 opponente, non può essere qualificato quale “socio occulto”, in quanto non è possibile rinvenire dagli atti e dalla documentazione allegata dall'attore opponente elementi concreti e rilevanti che possano provare il rapporto sociale occulto. Questi possono rinvenirsi, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, nel documento scritto in cui è stato formalizzato il rapporto sociale o, in assenza, da fatti e circostanze da cui si possano desumere l'elemento soggettivo e oggettivo. Il primo consta nella comune intenzione di gestire un'attività economica organizzata e di goderne i risultati patrimoniali (cd. affectio societatis) e il secondo nella creazione di un fondo comune per l'esercizio di un'attività imprenditoriale. La prova dell'elemento oggettivo può consistere nel continuo sostegno finanziario alla società, il rilascio di garanzie o il pagamento dei debiti sociali, la percezione di utili. pagina 5 di 7 La Suprema Corte ha ritenuto quali indici della qualità di socio occulto: il compimento in via quasi unica di operazioni bancarie;
la delega amplissima con potere di gestione delle casse sociali;
il continuo e sistematico uso della delega;
la spendita di fronte ai terzi del nome sociale (cfr. Cass. civ. n. 2243/2015). Invero, parte opponente non mai ha nemmeno dedotto che la società sarebbe stata costituita e di fatto avrebbe dovuto svolgere e avrebbe svolto un qualche affare, né ha indicato quale sarebbe la misura della quota della società appartenente al socio occulto CP_1
Ad ulteriore supporto di quanto appena affermato, è doveroso evidenziare che nessuna operazione bancaria risulta mai essere stata effettuata da a favore della società CP_1
“ . CP_3
Occorre evidenziare, infine, che, come emerge dall'estratto conto della società alla data 31.12.2017, il bonifico di euro 12.000,00 è stato emesso da parte opponente a Parte_1 favore della società suindicata (cfr. doc.3 parte opponente). Ne consegue che, poiché ai sensi dell'art. 1988 c.c. la promessa di pagamento può essere superata con l'allegazione e la prova fornita da colui che ha promesso e che nella fattispecie, alla stregua delle suesposte considerazioni, nulla è stato provato e/o allegato dall'odierno opponente, ne consegue il rigetto dell'opposizione. Considerate le argomentazioni di cui sopra appaiono superflue le richieste istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, così confermandosi la decisione sul punto già assunta dal G.I. in corso di causa. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Arch. disattesa ogni altra Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1662/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 18 maggio 2022;
2) condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1 che liquida in 3.387,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e
[...] cpa come per legge. 3) sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 30 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5838/2022 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv.Emanuela Parte_1 C.F._1
Fumagalli, presso il cui studio in Seregno, Via Stoppani, n.35 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
ATTORE OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.Stefano CP_1 C.F._2
Salaroli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano viale Luigi Maino, 7 giusta mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo- mutuo.
CONCLUSIONI delle parti:
Per (come da note di trattazione scritta depositate in data 21.02.2025): Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, In via principale e nel merito: per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e nella presente memoria, accertare e dichiarare che l'opposto non è titolare di alcun credito nei confronti dell'opponente; in qualsiasi caso, accertare e dichiarare che il credito dell'opposto è inesigibile;
accertare e dichiarare che l'opposto è decaduto dal diritto di agire nei confronti dell'opponente; per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1662/2022 emesso dal Tribunale di Monza, e dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. all'Arch. Pt_1 CP_1
pagina 1 di 7 condannare l'Arch. a restituire al Sig. quanto dovesse percepire in CP_1 Pt_1 adempimento dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio. In via istruttoria: si chiede di essere ammessa alla prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'anno 2007 la società in persona del l.r.p.t, Sig. , CP_2 Parte_1 aveva acquistato la proprietà di una vasta area sita nel Comune di Seregno, tra le Vie Tiziano, Induno e Cadore, nota come comparto CRU1, (sub doc. 6 atto di citazione che si rammostra al teste);
2) Vero che ancor prima di acquistare tale area, l'Arch. proponeva al Sig. CP_1 Pt_1
, l.r.p.t. nonché socio della società di subentrare nell'operazione immobiliare
[...] CP_2 per la realizzazione e la commercializzazione della predetta area, così come meglio descritta al capitolo 1);
3) Vero che l'Arch. al fine di suddividere gli utili a seguito della futura vendita a CP_1 terzi dell'area in questione, partecipava sia finanziariamente, sia professionalmente, attivandosi presso il Comune di Seregno onde ottenere le autorizzazioni che avrebbero consentito di trasferire a terzi la proprietà di tale area;
4) Vero che l'Arch. dava in pegno titoli di sua proprietà a Banco Desio, filiale sita CP_1 in Desio, Via Rovagnati, a garanzia del pagamento del mutuo (doc. 13 che si rammostra al teste) concesso dal predetto Istituto di Credito alla società Monti S.r.l. (sub. doc 4 atto di citazione che si rammostra al teste), mutuo per il quale veniva altresì rilasciata dallo stesso Arch. lettera di fideiussione;
CP_1
5) Vero che il 17.10.2016 l'Arch. autorizzava la vendita dei titoli oggetto del pegno CP_1 per consentire alla società di ricevere l'erogazione dell'importo complessivo CP_3 di euro 70.000,00, di cui euro 58.000,00 in data 30.11.2016 ed euro 12.000,00 in data 29.12.2016 (sub. doc 5 atto di citazione che si rammostra al teste);
6) Vero che le somme di euro 58.000,00 ed euro 12.000,00 di cui al capitolo 5) versate dall'Arch. venivano contabilizzate nel partitario della società (doc. 14 che si CP_1 CP_2 rammostra al teste);
7) Vero che in data 1.12.2017 l'Arch. versava al Sig. l'importo di euro CP_1 Pt_1
12.000,00, quale finanziamento infruttifero, somma che veniva trasferita in pari data dal Sig. sul conto corrente della società (sub. doc 3 che si rammostra al Pt_1 CP_3 teste);
8) Vero che l'erogazione della predetta somma di euro 12.000,00, di cui al capitolo che precede, veniva registrata nella contabilità della società quale finanziamento CP_3 soci;
9) Vero che le somme esposte nella mail Avv. . che si esibisce al teste Tes_1 CP_1
(sub. doc.n. 9 di cui alla memoria ex art. 186, comma 6, n. 1 c.p.c.) erano state comunicate telefonicamente dal rag. , commercialista della società direttamente Pt_2 CP_2 all'avv. Zanetti e riguardavano l'operazione immobiliare relativa all'area di cu al capitolo 1);
pagina 2 di 7 10) Vero che l'Arch. rilasciava ed effettuava a favore della società per CP_1 CP_2
l'operazione immobiliare dell'area sita in Seregno, tra le Vie Tiziano, Induno e Cadore, nota come comparto CRU1 operazione Ceredo, di cui al capitolo 1) oltre ai suindicati versamenti, ulteriori versamenti aggiuntivi. Si indicano a testi: Rag. residente in [...]; Rag. Testimone_2
, presso studio Essepi in Bovisio Masciago, Corso Milano n. 27; Sig. Testimone_3 [...]
residente in [...]. Tes_4
Si chiede di ordinare ex art. 210 c.p.c., l'esibizione della lettera di fideiussione a Banco Desio, trattandosi di un documento riservato non in possesso dell'opponente.” Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni in data CP_1
21.02.2025):
“Voglia il Tribunale di Monza, contrariis reiectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, rigettare l'avversa opposizione al d.i. n. 1662/2022 del 18 maggio 2022 di codesto Tribunale in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
confermare il suddetto decreto ingiuntivo e comunque dichiarare tenuto e condannare il Signor a pagare all'Arch. la somma di euro 12.000,00 oltre Parte_1 CP_1 interessi dalla domanda al saldo e oltre spese, competenze e onorari liquidati nella fase monitoria per le ragioni tutte illustrate nel ricorso per decreto ingiuntivo e negli atti della presente causa di opposizione. Dandosi atto, per quanto occorrer possa, del fatto che il Signor ha già provveduto a detto pagamento in forza dell'ordinanza di concessione Pt_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo pronunciata da Codesto Giudice in data 9 giugno 2023 e fermo il suo obbligo di pagare la tassa di registro del decreto ingiuntivo. Vinte le spese di lite.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo n.1662/22, in data 18 maggio 2022, il Tribunale di Monza ingiungeva a il pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi Parte_1 legali e spese di procedura, a titolo di restituzione dell'importo prestato dall'Arch. CP_1
a mezzo di bonifico bancario dal c/c BCC Triuggio e Valle Lambro a sé intestato sul
[...] conto corrente Banca Popolare di Sondrio intestato a , con causale Parte_1
“finanziamento infruttifero”. Avverso tale decreto, ha proposto tempestiva opposizione esponendo che: Parte_1
- la dazione della somma in oggetto era stata erogata a titolo di finanziamento soci dall'Arch. alla società “ , di cui è socio ed amministratore, CP_1 CP_3 Pt_1 tant'è che il giorno successivo al pagamento (30.11.2027), ossia il 1.12.2017 Pt_1 provvedeva ad erogare l'importo di euro 12.000,00 alla società CP_2
- che, pertanto, trattandosi di finanziamento soci è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 2467 c.c.;
- il riconoscimento effettuato da il 05.02.2017 del debito restitutorio della Pt_1 somma oggetto della dazione nei confronti di sarebbe stato fatto da non CP_1 Pt_1 personalmente, ma in nome e per conto di “ di cui egli era CP_3 amministratore”;
pagina 3 di 7 - se anche fosse stato fatto personalmente dal esso integrerebbe una garanzia Pt_1 con conseguente uguale inesigibilità del credito ex art. 1495 c.c. e, per di più, avvenuta decadenza dalla garanzia per l'asserito decorso del termine di sei mesi di cu all'art. 1957 c.c.;
- l'Arch. sarebbe socio occulto della società “ in quanto aveva CP_1 CP_3 concesso garanzia pignoratizia su titoli di sua proprietà a Banco Desio per un mutuo da questo concesso a “ ”; si era occupato su incarico dei precedenti CP_3 proprietari dell'attività di edificazione ed urbanizzazione dell'area “Comparto CRUI” di Seregno e allorquando la società è subentrata nella proprietà degli CP_3 immobili si sarebbe accordato con i soci della stessa “per monetizzare la sua attività di progettazione attraverso la partecipazione agli utili della società”;
- La causale del bonifico è “finanziamento infruttifero” non “prestito infruttifero” e quando ha riconosciuto il debito ha precisato che la somma gli era stata data a Pt_1 titolo di finanziamento infruttifero. Ha chiesto, pertanto, accertarsi e dichiararsi che il credito dell'opposto è inesigibile e che nulla è dovuto da all'Arch. e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo Pt_1 CP_1 opposto, con condanna alle spese di lite. Il convenuto, ritualmente costituito in giudizio, ha contestato quanto dedotto dall'opponente chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto, con conferma del decreto opposto e con condanna di a pagare all'Arch. la somma di Parte_1 CP_1
Euro 12.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese di lite. Dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 VI comma n.1,2 e 3 c.p.c., all'udienza in data 14 febbraio 2023 il Giudice, precedente assegnatario della causa, rigettava le istanze istruttorie, fissando udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza del 28 settembre 2023, sulle conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente opposizione, oltre ad essere generica, risulta infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Parte opponente non contesta la dazione dell'importo di cui al decreto ingiuntivo, ma afferma di non essere tenuto al pagamento in quanto la dazione di cui si tratta sarebbe consistita in un finanziamento dell'Arch. alla società “ di cui l'attuale CP_1 CP_3 opponente è amministratore. Evidenzia, infatti, che il giorno successivo al pagamento (30.11.2017) ricevuto dall' arch.
provvedeva ad erogare l'importo di euro 12.000 alla società “ CP_1 Parte_1 CP_3
[...]
Afferma, altresì, l'opponente che il riconoscimento effettuato dal medesimo del debito restitutorio della somma, oggetto della dazione pari ad euro 12.000, nei confronti dall' arch.
pagina 4 di 7 sarebbe stato fatto dall'opponente non personalmente, ma in nome e per conto della CP_1 società “ CP_3
A supporto di tali contestazioni asserisce che l'arch. sarebbe stato socio occulto della CP_1 società in quanto aveva concesso garanzia pignoratizia su titoli di sua proprietà CP_3
a Banco Desio per un mutuo da questo concesso alla predetta società e, nell'anno 2016, aveva autorizzato la vendita di tali titoli (per un controvalore di euro 70.000), a suo dire, per supportare esigenze economiche della società mutuataria. Aggiunge che essendosi occupato, inoltre, su incarico dei precedenti proprietari, delle attività di edificazione e urbanizzazione dell'area “Comparto CRUI” di Seregno, allorquando “ ha acquistato CP_3 quell'area egli si sarebbe accordato con i soci della stessa “per monetizzare la sua attività di progettazione attraverso la partecipazione agli utili della società. Dall'esame della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo e prodotta in sede di opposizione da parte convenuta emerge pacificamente che ha Parte_1 riconosciuto l'e-mail inviata, in data 05.12.2017, all'arch. avente il seguente CP_1 contenuto “Caro Marco, Ti sono riconoscente per avermi trasmesso, tramite bonifico bancario disposto in data 30.11.2017, la somma di euro 12.000,00 a titolo di finanziamento infruttifero;
somma della quale mi riconosco debitore e che mi impegno a restituirTi appena possibile. Un caro saluto .” Parte_1
Risulta, altresì, prodotta la contabile del bonifico effettuato da a CP_1 Parte_1 pari ad euro 12.000, in data 13.10.2021, ed avente come “informazioni” finanziamento infruttifero (cfr. doc. 1 fascicolo monitorio). Dal tenore della scrittura e dalla contabile del bonifico si evince chiaramente che la somma in oggetto sia stata versata a e non alla società “ e che l'odierno Parte_1 CP_3 opponente si è riconosciuto personalmente debitore e non in nome e per conto della società, la quale non risulta affatto menzionata all'interno dei documenti citati. Pertanto, aldilà della terminologia utilizzata dall'odierno convenuto (finanziamento in luogo di quella di prestito), non emerge alcun impegno della società a restituire la somma, in particolare non solo non vi è alcuna spendita del nome della stessa, ma non si evince in alcun modo, nel riconoscimento di debito effettuato da , che il soggetto al Parte_1 quale imputarlo (e imputarne gli effetti) sia tale società.
, a differenza da quanto, peraltro, solo genericamente sostenuto da parte CP_1 opponente, non può essere qualificato quale “socio occulto”, in quanto non è possibile rinvenire dagli atti e dalla documentazione allegata dall'attore opponente elementi concreti e rilevanti che possano provare il rapporto sociale occulto. Questi possono rinvenirsi, come da orientamento giurisprudenziale consolidato, nel documento scritto in cui è stato formalizzato il rapporto sociale o, in assenza, da fatti e circostanze da cui si possano desumere l'elemento soggettivo e oggettivo. Il primo consta nella comune intenzione di gestire un'attività economica organizzata e di goderne i risultati patrimoniali (cd. affectio societatis) e il secondo nella creazione di un fondo comune per l'esercizio di un'attività imprenditoriale. La prova dell'elemento oggettivo può consistere nel continuo sostegno finanziario alla società, il rilascio di garanzie o il pagamento dei debiti sociali, la percezione di utili. pagina 5 di 7 La Suprema Corte ha ritenuto quali indici della qualità di socio occulto: il compimento in via quasi unica di operazioni bancarie;
la delega amplissima con potere di gestione delle casse sociali;
il continuo e sistematico uso della delega;
la spendita di fronte ai terzi del nome sociale (cfr. Cass. civ. n. 2243/2015). Invero, parte opponente non mai ha nemmeno dedotto che la società sarebbe stata costituita e di fatto avrebbe dovuto svolgere e avrebbe svolto un qualche affare, né ha indicato quale sarebbe la misura della quota della società appartenente al socio occulto CP_1
Ad ulteriore supporto di quanto appena affermato, è doveroso evidenziare che nessuna operazione bancaria risulta mai essere stata effettuata da a favore della società CP_1
“ . CP_3
Occorre evidenziare, infine, che, come emerge dall'estratto conto della società alla data 31.12.2017, il bonifico di euro 12.000,00 è stato emesso da parte opponente a Parte_1 favore della società suindicata (cfr. doc.3 parte opponente). Ne consegue che, poiché ai sensi dell'art. 1988 c.c. la promessa di pagamento può essere superata con l'allegazione e la prova fornita da colui che ha promesso e che nella fattispecie, alla stregua delle suesposte considerazioni, nulla è stato provato e/o allegato dall'odierno opponente, ne consegue il rigetto dell'opposizione. Considerate le argomentazioni di cui sopra appaiono superflue le richieste istruttorie reiterate da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, così confermandosi la decisione sul punto già assunta dal G.I. in corso di causa. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opponente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Arch. disattesa ogni altra Parte_1 CP_1 domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.1662/22 emesso dal Tribunale di Monza in data 18 maggio 2022;
2) condanna alla refusione delle spese di lite a favore di Parte_1 CP_1 che liquida in 3.387,00 per compenso, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e
[...] cpa come per legge. 3) sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 30 luglio 2025 Il Giudice dott.ssa Cinzia Fallo
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