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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/10/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2022, promossa da:
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso dall'avv. Mario Pollacci ed elettivamente domiciliata in Follonica (GR), Via Dell'Industria nr.1070, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Stasio;
RICORRENTE
contro
(C.F. con la mandataria (già Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Controparte_3
Arno n. 1/C presso lo studio dell'avv. Giovanna Berti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: merito di opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura n. 58/2020 R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione agli atti esecutivi introdotto da
[...]
all'esito dell'ordinanza emessa in data Parte_1
27.9.2022di rigetto dell'istanza cautelare dalla stessa formulata. In particolare, la ricorrente ha dedotto quali motivi di opposizione:
- il difetto di titolarità del credito azionato in capo a lamentando Controparte_1
che lo stesso fosse stato oggetto di cessione alla Controparte_4 - la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare per errata identificazione dei beni immobili di proprietà della parte esecutata;
Si costituiva con la mandataria (già Controparte_1 CP_2
), chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
deducendo:
- la tardività dell'introduzione del presente giudizio di merito, giacché il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati oltre il termine concesso dal GE;
- che i medesimi motivi erano stati oggetto di opposizione a precetto rigettata con sentenza n.
377/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 21.4.2023;
- la tardività del motivo di opposizione formulato avverso il pignoramento, giacché proposta oltre venti giorni dal perfezionamento della notifica all'opponente.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa in data 30.5.2023 all'esito della comparizione delle parti veniva concesso alle parti termine per verificare l'eventuale definitività della sentenza n. 377/2023.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 20.5.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini.
*****
Preliminarmente, in ragione delle deduzioni di parte ricorrente all'udienza del 20.5.2025, deve rilevarsi che nel caso di specie non risulta applicabile l'art. 186 bis disp. att. c.p.c. Invero, la norma in commento prevede che “I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati
da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione”.
Nel caso di specie, non è stato impugnato un atto del GE, bensì, unitamente a motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sono stati dedotti vizi dell'oggetto del pignoramento.
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che non risultano sussistere nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. o in subordine ex art. 337 comma 2
c.p.c. formulata solo a verbale dell'udienza del 20.5.2025, potendosi semmai valutare la ricorrenza nella fattispecie di una litispendenza, come dedotta da parte resistente in sede di atto introduttivo.
Ciò detto, l'opposizione è inammissibile. Con ordinanza emessa in data 27.9.2022 nell'ambito dell'esecuzione rubricata al n. 58/2020 R.G.EI.
veniva rigettata l'istanza cautelare, nonché concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione sino al 28.12.2022.
Ebbene, nel caso di specie il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 28.12.2022 e l'atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a parte opposta in data 3.2.2023, circostanza non contestata da parte opponente,
In particolare, come dedotto dall'opponente nel termine concesso dal GE è stato notificato esclusivamente il ricorso unitamente all'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 27.9.2022, non determinando, tuttavia, alcuna pendenza del giudizio di merito.
Al riguardo, deve rilevarsi che a norma dell'art. 616 c.p.c. l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 618 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario,
il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (cfr. Cass. n. 6237/2023; Cass. n. 18348/2019 che richiama Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011).
Invero, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, deve avvenire con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (cfr. Cass. n. 6237 cit. che richiama Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152). In particolare,
ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva esclusivamente la materia oggetto dell'opposizione.
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il diritto di parte opposta a procedere in executivis
non essendo stata fornita prova della titolarità del credito intimato, nonché ha lamentato l'erroneità
dell'oggetto del vincolo pignoratizio, materie non oggetto di riti speciali. Ne consegue che nell'ipotesi come è quella di specie, in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è suscettibile di sanatoria, purché nel termine previsto nell'ordinanza cautelare, il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice,
ma anche notificato alla controparte (cfr. Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907).
Nel caso de quo, il ricorso risulta depositato entro il termine assegnato, ma la sua notifica è avvenuta in data successiva alla sua scadenza.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata da parte resistente ex art. 96 c.p.c., giacché la presente opposizione è stata formulata all'esito dell'avvio della fase esecutiva, risultando pendente prima dell'introduzione del presente giudizio esclusivamente la causa relativa all'opposizione a precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente come liquidate ex
DM 55/2014 in dispositivo tenuto conto del valore del credito intimato dall'opposto (cfr. atto di precetto doc. 20 della comparsa) e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento Parte_1
delle spese legali in favore di con la mandataria Controparte_1 CP_2
che liquida in euro 14.000,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per
[...]
legge.
Così deciso in Grosseto il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2737/2022, promossa da:
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso dall'avv. Mario Pollacci ed elettivamente domiciliata in Follonica (GR), Via Dell'Industria nr.1070, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Stasio;
RICORRENTE
contro
(C.F. con la mandataria (già Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
), in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in Grosseto, Via Controparte_3
Arno n. 1/C presso lo studio dell'avv. Giovanna Berti che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
Oggetto: merito di opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura n. 58/2020 R.G.EI.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio costituisce il merito dell'opposizione agli atti esecutivi introdotto da
[...]
all'esito dell'ordinanza emessa in data Parte_1
27.9.2022di rigetto dell'istanza cautelare dalla stessa formulata. In particolare, la ricorrente ha dedotto quali motivi di opposizione:
- il difetto di titolarità del credito azionato in capo a lamentando Controparte_1
che lo stesso fosse stato oggetto di cessione alla Controparte_4 - la nullità dell'atto di pignoramento immobiliare per errata identificazione dei beni immobili di proprietà della parte esecutata;
Si costituiva con la mandataria (già Controparte_1 CP_2
), chiedendo in via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione Controparte_3
deducendo:
- la tardività dell'introduzione del presente giudizio di merito, giacché il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza erano stati notificati oltre il termine concesso dal GE;
- che i medesimi motivi erano stati oggetto di opposizione a precetto rigettata con sentenza n.
377/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto in data 21.4.2023;
- la tardività del motivo di opposizione formulato avverso il pignoramento, giacché proposta oltre venti giorni dal perfezionamento della notifica all'opponente.
Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza emessa in data 30.5.2023 all'esito della comparizione delle parti veniva concesso alle parti termine per verificare l'eventuale definitività della sentenza n. 377/2023.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 20.5.2025 veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini.
*****
Preliminarmente, in ragione delle deduzioni di parte ricorrente all'udienza del 20.5.2025, deve rilevarsi che nel caso di specie non risulta applicabile l'art. 186 bis disp. att. c.p.c. Invero, la norma in commento prevede che “I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati
da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione”.
Nel caso di specie, non è stato impugnato un atto del GE, bensì, unitamente a motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sono stati dedotti vizi dell'oggetto del pignoramento.
Ancora in via preliminare, deve rilevarsi che non risultano sussistere nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. o in subordine ex art. 337 comma 2
c.p.c. formulata solo a verbale dell'udienza del 20.5.2025, potendosi semmai valutare la ricorrenza nella fattispecie di una litispendenza, come dedotta da parte resistente in sede di atto introduttivo.
Ciò detto, l'opposizione è inammissibile. Con ordinanza emessa in data 27.9.2022 nell'ambito dell'esecuzione rubricata al n. 58/2020 R.G.EI.
veniva rigettata l'istanza cautelare, nonché concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito dell'opposizione sino al 28.12.2022.
Ebbene, nel caso di specie il giudizio è stato introdotto con ricorso depositato in data 28.12.2022 e l'atto introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati a parte opposta in data 3.2.2023, circostanza non contestata da parte opponente,
In particolare, come dedotto dall'opponente nel termine concesso dal GE è stato notificato esclusivamente il ricorso unitamente all'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare del 27.9.2022, non determinando, tuttavia, alcuna pendenza del giudizio di merito.
Al riguardo, deve rilevarsi che a norma dell'art. 616 c.p.c. l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, all'esito dell'esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall'art. 618 c.p.c., con la forma dell'atto introduttivo richiesta nel rito con cui l'opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena;
pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario,
il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice (cfr. Cass. n. 6237/2023; Cass. n. 18348/2019 che richiama Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19264 del 07/11/2012; Sez. 3, Ordinanza n. 1152 del 19/01/2011).
Invero, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione, deve avvenire con citazione previamente notificata e poi iscritta a ruolo se l'opposizione rientra nell'ambito delle controversie soggette al rito ordinario, oppure con ricorso depositato presso l'ufficio cui appartiene il giudice e poi notificato successivamente, qualora la materia rientri tra quelle soggette ad un rito in cui la causa si introduce con ricorso ed è il giudice a fissare l'udienza (cfr. Cass. n. 6237 cit. che richiama Cass., sez. 3, 19/01/2011, n. 1152). In particolare,
ai fini dell'individuazione del rito da applicare al giudizio di merito a cognizione piena di opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi rileva esclusivamente la materia oggetto dell'opposizione.
Nel caso di specie, parte opponente ha contestato il diritto di parte opposta a procedere in executivis
non essendo stata fornita prova della titolarità del credito intimato, nonché ha lamentato l'erroneità
dell'oggetto del vincolo pignoratizio, materie non oggetto di riti speciali. Ne consegue che nell'ipotesi come è quella di specie, in cui il giudizio sia stato erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, il vizio è suscettibile di sanatoria, purché nel termine previsto nell'ordinanza cautelare, il ricorso sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice,
ma anche notificato alla controparte (cfr. Cass., sez. U, 10/02/2014, n. 2907).
Nel caso de quo, il ricorso risulta depositato entro il termine assegnato, ma la sua notifica è avvenuta in data successiva alla sua scadenza.
Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per l'accoglimento della domanda formulata da parte resistente ex art. 96 c.p.c., giacché la presente opposizione è stata formulata all'esito dell'avvio della fase esecutiva, risultando pendente prima dell'introduzione del presente giudizio esclusivamente la causa relativa all'opposizione a precetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente come liquidate ex
DM 55/2014 in dispositivo tenuto conto del valore del credito intimato dall'opposto (cfr. atto di precetto doc. 20 della comparsa) e della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate e della fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna al pagamento Parte_1
delle spese legali in favore di con la mandataria Controparte_1 CP_2
che liquida in euro 14.000,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per
[...]
legge.
Così deciso in Grosseto il 21 ottobre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolo'