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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente e Relatore ICARDI MARINA, Giudice SURINI DIEGO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 77/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2002
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2006 - PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2011
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2012
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IVA-ALTRO 2000
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IVA-ALTRO 2004
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRAP 1999
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRAP 2003
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRAP 2008
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: difetto di giurisdizione
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
“che l'On.le Commissione tributaria adita voglia : A) – accogliere totalmente il ricorso per riassunzione e dichiarare la legittimità delle cartelle di pagamento n. 13220030006304743000, n. 13220060001291277000, n. 13220070000514310000, n. 13220070000937658000, n. 13220080000155936000, n. 13220090001540508000, n. 13220090008164229000, n. 13220110000323075000, n. 13220110005628426000, n. 13220120000195484000, n. 13220150003509162002, n. 13220160003900452000, n. 13220160004288931000, n. 1322017000086914000, n. 13220170001421375000, e dei sottostanti ruoli e delle relative sanzioni. B) - Dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Resistente_1CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE :
“in via pregiudiziale
- rigettare il ricorso in riassunzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per difetto di giurisdizione, per essere competente il giudice ordinario dell'esecuzione ex artt. 615 c.p.c.;
nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle nn 132 2003 30006304743000 del 16/08/2003, 132 2006 0001291277000 del 02/03/2006, 132 2007 0000514310000 del 12/02/2007, 132 2007 0000937658000 del 05/03/2007 e 132 2008 0000155936000 del 03/03/2008, per decorso del termine decennale;
- nonché accertare e dichiarare la prescrizione degli interessi e delle sanzioni contenuti nelle cartelle 132 2009 0001540508000 del 10/03/2009, 132 2009 0008164229000, del 07/12/2009, 132 2010 0001290292000 del 12/03/2010, 132 2011 000323075000 del 09/03/2011, 132 2011 0005628426000 del 09/01/2012 e 132 2012 0000195484000 del 24/02/2012, per decorso del termine quinquennale.
- con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato Agenzia delle Entrate – Riscossione – DE (
contro
Resistente_1 Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Biella, , presso lo studio dell'avv. Difensore_2 ; Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Indirizzo_2Professionisti, con sede legale in Roma, ; nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in ROMA (RM), Indirizzo_3 - 00186 ed ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TORINO;
Tribunale di Biella - Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in ROMA (RM), Indirizzo_3 - 00186 ed ex lege presso l'AVVOCATURA C.F._3DELLO STATO DI TORINO ) dopo avere premesso: Resistente_1- che il geom. aveva presentato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. convenendo avanti al Tribunale di Biella l'Agenzia Entrate Riscossione per ottenere la declaratoria di improcedibilità/inefficacia del pignoramento in atto relativo ad una esecuzione intrapresa da DE in ordine a varie cartelle esattoriali e chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle indicate nell'atto di opposizione, dichiarando quindi l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare RGE n. 118/2025 pendente davanti al Tribunale di Biella, ordinando ai terzi di liberare le somme.
-che il ricorrente aveva richiesto la sospensione dell'esecuzione; Resistente_1-che in via subordinata si accertasse l'eventuale minor somma dovuta dal signor ad ADER, anche in seguito all'intervenuta prescrizione.
- che il giudizio, iscritto a ruolo acquisiva il numero di R.G. n. 118/2025, veniva assegnato alla Sezione esecuzioni del Tribunale di Biella e per essa al Giudice dell'Esecuzione: Dott. Emanuele Migliore, la prima udienza utile fissata per il 10/07/2025;
-che si era costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione la quale aveva chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per sussistere invece la giurisdizione del giudice tributario, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo
“ogni contestazione inerenti il merito della pretesa” da intendersi “tardiva, in quanto andava formulata proponendo opposizione alle cartelle di pagamento entro i limiti di legge innanzi all'Autorità giudiziaria competente” e non essendo legittimato passivo per tali cause l'Agente della riscossione;
- che DE aveva chiesto il rigetto anche dell'istanza di sospensione per carenza sia del requisito del fumus boni iuris;
-che con ordinanza cautelare del 21/07/2025, depositata in data 22/07/2025, il Tribunale di Biella, nella persona del G.E. Dott. Emanuele Migliore, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE 118/2025 così statuiva:
“
P.Q.M.
- sospende parzialmente l'esecuzione per l'importo di € 313.519,41;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- fissa il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
- dispone in ordine all'istanza di assegnazione con separato provvedimento.”. contestava la prescrizione delle cartelle e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Resistente_1 Difensore_2Si costituiva il geom. con il patrocinio dell'avv. (suo amministratore di sostegno) ribadendo che <In data 18/02/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione Resistente_1ha notificato al sig. un pignoramento presso terzi, per un importo di € 333.622,87, instaurando così la procedura esecutiva mobiliare RGE n. 118/2025 presso il Tribunale di Biella. Resistente_1Il sig. , difeso dalla scrivente, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., evidenziando la mancata allegazione del titolo esecutivo con la conseguente lesione del diritto di difesa e l'intervenuta prescrizione di parte delle cartelle di pagamento. Con ordinanza del 21/07/2025 il Giudice dell'Esecuzione, dott. Emanuele Migliore, riconosceva la fondatezza delle eccezioni relative alla prescrizione, sospendendo parzialmente l'esecuzione fino a concorrenza di € 313.519,41 e fissando il termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al giudice competente>>. Parte resistente in via preliminare eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice tributario e, nel merito insisteva per la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati e, quanto alle cartelle non riassunte, riteneva di dover precisare, a scopo tuzioristico, che deve ritenersi consolidata la decisione del giudice ordinario, essendo spirato il termine per la riassunzione. Segnalava altresì che solo in sede di riassunzione parte ricorrente aveva esposto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione non è fondato e non può essere accolto. Le considerazioni svolte nel merito da parte ricorrente dovevano essere proposte al giudice ordinario e non al giudice tributario. Invero, parte ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notifica della cartella di pagamento è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 19 del D. Lgs. n. 546/1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c.- davanti al giudice tributario” (cita Cass., SU n. 13913/2017). In questo caso si verte in tema di opposizione all'esecuzione e non in tema di opposizione agli atti esecutivi: non si contestano come viziati gli atti in base ai quali si è proceduto all'esecuzione, ma si contesta il diritto della parte istante (DE) a procedere all'esecuzione forzata in quanto i crediti si sarebbero prescritti dopo la notifica delle cartelle. Come afferma parte resistente: <la ricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione insta nel ricorso in riassunzione affinché la questione venga decisa dal Giudice Tributario, invocando il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività delle contestazioni sulla prescrizione dei crediti. Tuttavia, tali tesi non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Nel caso di specie, la questione sottoposta riguarda non la contestazione della legittimità delle cartelle originarie (da risolversi in via tributaria), bensì la prescrizione maturata dopo le notifiche delle cartelle di pagamento. (il grassetto è dell'estensore) La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito (cfr. Cass., SU n. 30666/2022, richiamata anche dal G.E. dott. Migliore nel provvedimento di sospensione dell'esecuzione) che: “Il contribuente che non contesti la definitività della pretesa tributaria come cristallizzata nella cartella di pagamento, ma faccia valere solamente la prescrizione successiva dopo la sua valida notifica, il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., quindi dinanzi al giudice ordinario.” Nel caso di specie Resistente_1 non ha contestato la formazione dei ruoli di cui alle cartelle per cui è ricorso (nn. 13220030006304743000, 13220060001291277000, 13220070000514310000, 1322007 0000937658000, 13220080000155936000, 13220090001540508000, 13220090008164229000,
13220110000323075000, 13220110005628426000, 13220120000195484000, 13220150003509162002, 13220160003900452000, 13220160004288931000, 1322017000086914000, 13220170001421375000, ma si è limitato ad eccepire la prescrizione di alcuni dei crediti messi in esecuzione. A riprova della fondatezza di tale eccezione, il Giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza, ha ritenuto anche che vi fosse il fumus dell'eccezione di prescrizione, sospendendo l'esecuzione (“[ritenendo] che appaia in primo luogo possibile formulare una prognosi di fondatezza dell'opposizione in riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione con riguardo alle cartelle, indicate alle pag. 2 e 3 dell'opposizione e precisamente dalla cartella n. 132 2003 0006304743000 sino alla cartella 132 2012 0001562988000, per essere stata effettuata la notifica delle stesse oltre un decennio prima della notifica dell'intimazione di pagamento e, comunque, in assenza di atti interruttivi, allo stato non documentati da parte creditrice procedente”). Conclude pertanto questa Corte circa l'insussistenza della giurisdizione del giudice tributario, dovendo il giudizio proseguire avanti al Giudice Ordinario. L'eccezione preliminare è assorbente ed esime dalla valutazione del merito della controversia. Le spese seguono la soccombenza, previa liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e per l'effetto respinge il ricorso in riassunzione.
Condanna parte ricorrente a rinfondere a parte resistente le spese di lite liquidate nella somma di Euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di Legge.
Biella, 12 febbraio 2026
Il Presidente est.
PI LU AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PIANTA PIER LUIGI, Presidente e Relatore ICARDI MARINA, Giudice SURINI DIEGO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 77/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Biella - Via Grezar 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2002
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2005
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2006 - PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2007
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2011
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRPEF-ALTRO 2012
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IVA-ALTRO 2000
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IVA-ALTRO 2004
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRAP 1999
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRAP 2003
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 IRAP 2008
- PIGNORAMENTO n. 13284202500000426001 TARSU/TIA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Resistente: difetto di giurisdizione
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE:
“che l'On.le Commissione tributaria adita voglia : A) – accogliere totalmente il ricorso per riassunzione e dichiarare la legittimità delle cartelle di pagamento n. 13220030006304743000, n. 13220060001291277000, n. 13220070000514310000, n. 13220070000937658000, n. 13220080000155936000, n. 13220090001540508000, n. 13220090008164229000, n. 13220110000323075000, n. 13220110005628426000, n. 13220120000195484000, n. 13220150003509162002, n. 13220160003900452000, n. 13220160004288931000, n. 1322017000086914000, n. 13220170001421375000, e dei sottostanti ruoli e delle relative sanzioni. B) - Dichiarare vinte le spese del presente giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Resistente_1CONCLUSIONI PER PARTE RESISTENTE :
“in via pregiudiziale
- rigettare il ricorso in riassunzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per difetto di giurisdizione, per essere competente il giudice ordinario dell'esecuzione ex artt. 615 c.p.c.;
nel merito
- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale, accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle nn 132 2003 30006304743000 del 16/08/2003, 132 2006 0001291277000 del 02/03/2006, 132 2007 0000514310000 del 12/02/2007, 132 2007 0000937658000 del 05/03/2007 e 132 2008 0000155936000 del 03/03/2008, per decorso del termine decennale;
- nonché accertare e dichiarare la prescrizione degli interessi e delle sanzioni contenuti nelle cartelle 132 2009 0001540508000 del 10/03/2009, 132 2009 0008164229000, del 07/12/2009, 132 2010 0001290292000 del 12/03/2010, 132 2011 000323075000 del 09/03/2011, 132 2011 0005628426000 del 09/01/2012 e 132 2012 0000195484000 del 24/02/2012, per decorso del termine quinquennale.
- con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese di lite.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato Agenzia delle Entrate – Riscossione – DE (
contro
Resistente_1 Indirizzo_1, elettivamente domiciliato in Biella, , presso lo studio dell'avv. Difensore_2 ; Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Indirizzo_2Professionisti, con sede legale in Roma, ; nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in ROMA (RM), Indirizzo_3 - 00186 ed ex lege presso l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TORINO;
Tribunale di Biella - Ministero della Giustizia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in ROMA (RM), Indirizzo_3 - 00186 ed ex lege presso l'AVVOCATURA C.F._3DELLO STATO DI TORINO ) dopo avere premesso: Resistente_1- che il geom. aveva presentato ricorso in opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c. convenendo avanti al Tribunale di Biella l'Agenzia Entrate Riscossione per ottenere la declaratoria di improcedibilità/inefficacia del pignoramento in atto relativo ad una esecuzione intrapresa da DE in ordine a varie cartelle esattoriali e chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle indicate nell'atto di opposizione, dichiarando quindi l'estinzione della procedura esecutiva mobiliare RGE n. 118/2025 pendente davanti al Tribunale di Biella, ordinando ai terzi di liberare le somme.
-che il ricorrente aveva richiesto la sospensione dell'esecuzione; Resistente_1-che in via subordinata si accertasse l'eventuale minor somma dovuta dal signor ad ADER, anche in seguito all'intervenuta prescrizione.
- che il giudizio, iscritto a ruolo acquisiva il numero di R.G. n. 118/2025, veniva assegnato alla Sezione esecuzioni del Tribunale di Biella e per essa al Giudice dell'Esecuzione: Dott. Emanuele Migliore, la prima udienza utile fissata per il 10/07/2025;
-che si era costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione la quale aveva chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria per sussistere invece la giurisdizione del giudice tributario, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dovendo
“ogni contestazione inerenti il merito della pretesa” da intendersi “tardiva, in quanto andava formulata proponendo opposizione alle cartelle di pagamento entro i limiti di legge innanzi all'Autorità giudiziaria competente” e non essendo legittimato passivo per tali cause l'Agente della riscossione;
- che DE aveva chiesto il rigetto anche dell'istanza di sospensione per carenza sia del requisito del fumus boni iuris;
-che con ordinanza cautelare del 21/07/2025, depositata in data 22/07/2025, il Tribunale di Biella, nella persona del G.E. Dott. Emanuele Migliore, nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare RGE 118/2025 così statuiva:
“
P.Q.M.
- sospende parzialmente l'esecuzione per l'importo di € 313.519,41;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;
- fissa il termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;
- dispone in ordine all'istanza di assegnazione con separato provvedimento.”. contestava la prescrizione delle cartelle e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Resistente_1 Difensore_2Si costituiva il geom. con il patrocinio dell'avv. (suo amministratore di sostegno) ribadendo che <In data 18/02/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione Resistente_1ha notificato al sig. un pignoramento presso terzi, per un importo di € 333.622,87, instaurando così la procedura esecutiva mobiliare RGE n. 118/2025 presso il Tribunale di Biella. Resistente_1Il sig. , difeso dalla scrivente, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., evidenziando la mancata allegazione del titolo esecutivo con la conseguente lesione del diritto di difesa e l'intervenuta prescrizione di parte delle cartelle di pagamento. Con ordinanza del 21/07/2025 il Giudice dell'Esecuzione, dott. Emanuele Migliore, riconosceva la fondatezza delle eccezioni relative alla prescrizione, sospendendo parzialmente l'esecuzione fino a concorrenza di € 313.519,41 e fissando il termine per la riassunzione della causa nel merito avanti al giudice competente>>. Parte resistente in via preliminare eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice tributario e, nel merito insisteva per la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati e, quanto alle cartelle non riassunte, riteneva di dover precisare, a scopo tuzioristico, che deve ritenersi consolidata la decisione del giudice ordinario, essendo spirato il termine per la riassunzione. Segnalava altresì che solo in sede di riassunzione parte ricorrente aveva esposto l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione non è fondato e non può essere accolto. Le considerazioni svolte nel merito da parte ricorrente dovevano essere proposte al giudice ordinario e non al giudice tributario. Invero, parte ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notifica della cartella di pagamento è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1 e 19 del D. Lgs. n. 546/1992, dell'art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c.- davanti al giudice tributario” (cita Cass., SU n. 13913/2017). In questo caso si verte in tema di opposizione all'esecuzione e non in tema di opposizione agli atti esecutivi: non si contestano come viziati gli atti in base ai quali si è proceduto all'esecuzione, ma si contesta il diritto della parte istante (DE) a procedere all'esecuzione forzata in quanto i crediti si sarebbero prescritti dopo la notifica delle cartelle. Come afferma parte resistente: <la ricorrente Agenzia delle Entrate Riscossione insta nel ricorso in riassunzione affinché la questione venga decisa dal Giudice Tributario, invocando il proprio difetto di legittimazione passiva e la tardività delle contestazioni sulla prescrizione dei crediti. Tuttavia, tali tesi non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni. Nel caso di specie, la questione sottoposta riguarda non la contestazione della legittimità delle cartelle originarie (da risolversi in via tributaria), bensì la prescrizione maturata dopo le notifiche delle cartelle di pagamento. (il grassetto è dell'estensore) La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito (cfr. Cass., SU n. 30666/2022, richiamata anche dal G.E. dott. Migliore nel provvedimento di sospensione dell'esecuzione) che: “Il contribuente che non contesti la definitività della pretesa tributaria come cristallizzata nella cartella di pagamento, ma faccia valere solamente la prescrizione successiva dopo la sua valida notifica, il fatto estintivo dev'essere fatto valere con l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., quindi dinanzi al giudice ordinario.” Nel caso di specie Resistente_1 non ha contestato la formazione dei ruoli di cui alle cartelle per cui è ricorso (nn. 13220030006304743000, 13220060001291277000, 13220070000514310000, 1322007 0000937658000, 13220080000155936000, 13220090001540508000, 13220090008164229000,
13220110000323075000, 13220110005628426000, 13220120000195484000, 13220150003509162002, 13220160003900452000, 13220160004288931000, 1322017000086914000, 13220170001421375000, ma si è limitato ad eccepire la prescrizione di alcuni dei crediti messi in esecuzione. A riprova della fondatezza di tale eccezione, il Giudice dell'esecuzione, ritenuta la propria competenza, ha ritenuto anche che vi fosse il fumus dell'eccezione di prescrizione, sospendendo l'esecuzione (“[ritenendo] che appaia in primo luogo possibile formulare una prognosi di fondatezza dell'opposizione in riferimento all'eccepita intervenuta prescrizione con riguardo alle cartelle, indicate alle pag. 2 e 3 dell'opposizione e precisamente dalla cartella n. 132 2003 0006304743000 sino alla cartella 132 2012 0001562988000, per essere stata effettuata la notifica delle stesse oltre un decennio prima della notifica dell'intimazione di pagamento e, comunque, in assenza di atti interruttivi, allo stato non documentati da parte creditrice procedente”). Conclude pertanto questa Corte circa l'insussistenza della giurisdizione del giudice tributario, dovendo il giudizio proseguire avanti al Giudice Ordinario. L'eccezione preliminare è assorbente ed esime dalla valutazione del merito della controversia. Le spese seguono la soccombenza, previa liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il proprio difetto di giurisdizione e per l'effetto respinge il ricorso in riassunzione.
Condanna parte ricorrente a rinfondere a parte resistente le spese di lite liquidate nella somma di Euro 5.000,00 oltre rimborso spese forfettarie e accessori di Legge.
Biella, 12 febbraio 2026
Il Presidente est.
PI LU AN