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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/12/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA all'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5614/2025 R.G. promossa da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi TO per procura generale alle liti;
-Opponente/Resistente in riconvenzionale- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. AS IO come da procura in atti;
CP_1
-Opposto/Ricorrente in riconvenzionale-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Brevi ragioni in fatto e in diritto
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale del lavoro di Pt_1
Catania con il quale, ad istanza di , gli è stato ingiunto, oltre accessori e spese CP_1 del procedimento monitorio, il pagamento delle somme dovute al lavoratore opposto a titolo di differenze ancora da erogare sul trattamento di cui all'art. 5 del d.m. n. 95269/2016, dovuto nella misura integrale stabilita dalla legge per il periodo di cassa integrazione in deroga, come statuito con sentenza passata in giudicato (cfr. sentenza n. 5800/2024 emessa dal Tribunale del lavoro di Catania in data 27 dicembre 2024).
A fondamento della proposta opposizione l' ha eccepito l'intervenuto integrale pagamento Pt_1 delle somme ingiunte già in epoca antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ha, peraltro, dedotto di avere sollecitato il lavoratore alla rinunzia al decreto ingiuntivo sia per la sorte capitale che per le spese legali, senza ricevere alcun riscontro.
1 Documentati gli intercorsi ed infruttuosi tentativi di composizione stragiudiziale della lite, parte opponente ha dunque proposto la presente opposizione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia del titolo chiedendo al Tribunale adito di “annullare e/o revocare lo stesso, con declaratoria dell'insussistenza del diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno dell'Istituto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio chiedendo, in via CP_1 preliminare, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla sorte capitale e agli interessi richiesti con il ricorso monitorio e corrisposti dall' . Nell'ipotesi di ritenuta fondatezza del ricorso in opposizione, Pt_1
l'opposto ha comunque chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle spese legali della fase monitoria a titolo di risarcimento del maggior danno subìto dal creditore a causa del ritardo colpevole del debitore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c..
In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato nella propria memoria difensiva, il lavoratore opposto ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria per intervenuto pagamento della sorte capitale ed interessi.
2. In via riconvenzionale, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € 236,50, oltre accessori CP_1 di legge e costo vivo del contributo unificato pari a € 21,50 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa o con pronuncia di condanna generica, a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. 3. In ogni caso, condannare l'opponente, anche in virtù del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, e rimborso C.U., con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Disposto il differimento della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 418 c.p.c.,
l' ha eccepito l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda riconvenzionale ex adverso Pt_1 articolata, dichiarando di non aderire alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto i pagamenti erano intervenuti già prima o, al più, contestualmente al deposito del ricorso monitorio e il versamento delle somme, per la tranche finale, era coinciso o aveva solo di poco preceduto la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno prospettato di avere intrapreso trattative di bonario componimento chiedendo, congiuntamente, un rinvio per il perfezionamento dell'accordo.
Successivamente, è stata depositata agli atti del giudizio dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti di rinunzia del lavoratore al decreto ingiuntivo opposto nonché ai 2/3 dei compensi, spese di lite e spese forfettarie di cui al provvedimento monitorio.
2 Conformemente a quanto prospettato, all'odierna udienza, i procuratori delle parti in forza dell'intercorso accordo stragiudiziale hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite della presente fase di opposizione.
Posto ciò, all'esito della camera di consiglio viene pronunciata la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. La causa può decidersi con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra e diversa questione.
Deve rilevarsi, infatti, che le parti hanno sottoscritto e versato in atti accordo stragiudiziale del seguente tenore testuale:
“I sottoscritti:
- (c.f. ), con l'assistenza dell'avv. AS IO (c.f. CP_1 C.F._1
) che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata al ricorso per C.F._2 decreto ingiuntivo n. X/2025 RG del Tribunale di Catania, Sez. lavoro (IL LAVORATORE),
- (c.f. , in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Pt_1 P.IVA_1
TO (c.f. ) per procura generale alle liti a rogito nn. 37875/7313 del CodiceFiscale_3
22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM) (L' , Persona_1 Pt_1
DICHIARANO RECIPROCAMENTE QUANTO SEGUE:
- Il LAVORATORE dichiara di avere ricevuto tutti gli importi dovuti dall' a titolo di sorte Pt_1 capitale ed accessori di legge, così come intimato nel decreto ingiuntivo n. X/2025 del Tribunale di
Catania, Sez. lavoro, rilasciando ampia e liberatoria quietanza all' Dichiara di conseguenza Pt_1 di rinunziare irrevocabilmente al predetto decreto ingiuntivo. Dichiara altresì di rinunziare irrevocabilmente anche ai 2/3 delle spese e compensi di lite complessivamente liquidati dal Tribunale nel predetto decreto ingiuntivo, compresi i 2/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, insistendo per il pagamento del restante 1/3 delle spese e compensi liquidati e del restante 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, con distrazione in favore del proprio difensore avv.
AS IO;
- L'avv. TO, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' accetta la Pt_1 sopraestesa rinunzia al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare al giudizio pendente di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
- Il LAVORATORE accetta la sopraestesa rinunzia all'opposizione al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare alla domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio.
- L'avv. TO, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' accetta la Pt_1 sopraestesa rinunzia alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
3 - Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento del restante importo di 1/3 delle spese e compensi di lite liquidate e del 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, come da decreto ingiuntivo rinunziato, sarà pagato al procuratore distrattario entro 60 giorni dall'ultima sottoscrizione del presente atto.
- Le parti si danno reciprocamente atto che con il concordato saldo parziale delle spese e compensi di lite null'altro hanno reciprocamente a pretendere per i titoli e le causali di cui al suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando di rinunziare al pagamento di qualsiasi ulteriore importo a titolo di spese e competenze di lite dovute per il giudizio monitorio e per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
- L'avv. IO sottoscrive il presente atto per autentica della firma del LAVORATORE ed anche per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
- L'avv. TO sottoscrive il presente atto per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
Il presente documento, munito delle sottoscrizioni di tutti i dichiaranti, sarà depositato nel fascicolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed a seguito di ciò i procuratori delle parti chiederanno ivi concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione” (cfr. produzione parte ricorrente).
2. Il superiore accordo costituisce un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio tale da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, oltre che in ordine alla regolazione delle spese della fase monitoria.
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. In ragione, peraltro, di quanto tra le parti convenuto, vanno integralmente compensate anche le spese della presente fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di opposizione.
Così deciso in Catania il 16 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa RA DA
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In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa RA DA all'udienza di discussione del 16 dicembre 2025 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5614/2025 R.G. promossa da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi TO per procura generale alle liti;
-Opponente/Resistente in riconvenzionale- contro
, rappresentata e difesa dall'avv. AS IO come da procura in atti;
CP_1
-Opposto/Ricorrente in riconvenzionale-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Brevi ragioni in fatto e in diritto
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale del lavoro di Pt_1
Catania con il quale, ad istanza di , gli è stato ingiunto, oltre accessori e spese CP_1 del procedimento monitorio, il pagamento delle somme dovute al lavoratore opposto a titolo di differenze ancora da erogare sul trattamento di cui all'art. 5 del d.m. n. 95269/2016, dovuto nella misura integrale stabilita dalla legge per il periodo di cassa integrazione in deroga, come statuito con sentenza passata in giudicato (cfr. sentenza n. 5800/2024 emessa dal Tribunale del lavoro di Catania in data 27 dicembre 2024).
A fondamento della proposta opposizione l' ha eccepito l'intervenuto integrale pagamento Pt_1 delle somme ingiunte già in epoca antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ha, peraltro, dedotto di avere sollecitato il lavoratore alla rinunzia al decreto ingiuntivo sia per la sorte capitale che per le spese legali, senza ricevere alcun riscontro.
1 Documentati gli intercorsi ed infruttuosi tentativi di composizione stragiudiziale della lite, parte opponente ha dunque proposto la presente opposizione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia del titolo chiedendo al Tribunale adito di “annullare e/o revocare lo stesso, con declaratoria dell'insussistenza del diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno dell'Istituto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio chiedendo, in via CP_1 preliminare, la declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla sorte capitale e agli interessi richiesti con il ricorso monitorio e corrisposti dall' . Nell'ipotesi di ritenuta fondatezza del ricorso in opposizione, Pt_1
l'opposto ha comunque chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle spese legali della fase monitoria a titolo di risarcimento del maggior danno subìto dal creditore a causa del ritardo colpevole del debitore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c..
In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato nella propria memoria difensiva, il lavoratore opposto ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria per intervenuto pagamento della sorte capitale ed interessi.
2. In via riconvenzionale, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, al pagamento in favore del sig. della somma di € 236,50, oltre accessori CP_1 di legge e costo vivo del contributo unificato pari a € 21,50 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa o con pronuncia di condanna generica, a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. 3. In ogni caso, condannare l'opponente, anche in virtù del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, e rimborso C.U., con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Disposto il differimento della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 418 c.p.c.,
l' ha eccepito l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda riconvenzionale ex adverso Pt_1 articolata, dichiarando di non aderire alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere in quanto i pagamenti erano intervenuti già prima o, al più, contestualmente al deposito del ricorso monitorio e il versamento delle somme, per la tranche finale, era coinciso o aveva solo di poco preceduto la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno prospettato di avere intrapreso trattative di bonario componimento chiedendo, congiuntamente, un rinvio per il perfezionamento dell'accordo.
Successivamente, è stata depositata agli atti del giudizio dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti di rinunzia del lavoratore al decreto ingiuntivo opposto nonché ai 2/3 dei compensi, spese di lite e spese forfettarie di cui al provvedimento monitorio.
2 Conformemente a quanto prospettato, all'odierna udienza, i procuratori delle parti in forza dell'intercorso accordo stragiudiziale hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite della presente fase di opposizione.
Posto ciò, all'esito della camera di consiglio viene pronunciata la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. La causa può decidersi con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra e diversa questione.
Deve rilevarsi, infatti, che le parti hanno sottoscritto e versato in atti accordo stragiudiziale del seguente tenore testuale:
“I sottoscritti:
- (c.f. ), con l'assistenza dell'avv. AS IO (c.f. CP_1 C.F._1
) che lo rappresenta e difende per procura alle liti allegata al ricorso per C.F._2 decreto ingiuntivo n. X/2025 RG del Tribunale di Catania, Sez. lavoro (IL LAVORATORE),
- (c.f. , in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Pt_1 P.IVA_1
TO (c.f. ) per procura generale alle liti a rogito nn. 37875/7313 del CodiceFiscale_3
22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM) (L' , Persona_1 Pt_1
DICHIARANO RECIPROCAMENTE QUANTO SEGUE:
- Il LAVORATORE dichiara di avere ricevuto tutti gli importi dovuti dall' a titolo di sorte Pt_1 capitale ed accessori di legge, così come intimato nel decreto ingiuntivo n. X/2025 del Tribunale di
Catania, Sez. lavoro, rilasciando ampia e liberatoria quietanza all' Dichiara di conseguenza Pt_1 di rinunziare irrevocabilmente al predetto decreto ingiuntivo. Dichiara altresì di rinunziare irrevocabilmente anche ai 2/3 delle spese e compensi di lite complessivamente liquidati dal Tribunale nel predetto decreto ingiuntivo, compresi i 2/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, insistendo per il pagamento del restante 1/3 delle spese e compensi liquidati e del restante 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, con distrazione in favore del proprio difensore avv.
AS IO;
- L'avv. TO, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' accetta la Pt_1 sopraestesa rinunzia al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare al giudizio pendente di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
- Il LAVORATORE accetta la sopraestesa rinunzia all'opposizione al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare alla domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio.
- L'avv. TO, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' accetta la Pt_1 sopraestesa rinunzia alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
3 - Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento del restante importo di 1/3 delle spese e compensi di lite liquidate e del 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, come da decreto ingiuntivo rinunziato, sarà pagato al procuratore distrattario entro 60 giorni dall'ultima sottoscrizione del presente atto.
- Le parti si danno reciprocamente atto che con il concordato saldo parziale delle spese e compensi di lite null'altro hanno reciprocamente a pretendere per i titoli e le causali di cui al suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando di rinunziare al pagamento di qualsiasi ulteriore importo a titolo di spese e competenze di lite dovute per il giudizio monitorio e per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
- L'avv. IO sottoscrive il presente atto per autentica della firma del LAVORATORE ed anche per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
- L'avv. TO sottoscrive il presente atto per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
Il presente documento, munito delle sottoscrizioni di tutti i dichiaranti, sarà depositato nel fascicolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed a seguito di ciò i procuratori delle parti chiederanno ivi concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione” (cfr. produzione parte ricorrente).
2. Il superiore accordo costituisce un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio tale da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, oltre che in ordine alla regolazione delle spese della fase monitoria.
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. In ragione, peraltro, di quanto tra le parti convenuto, vanno integralmente compensate anche le spese della presente fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di opposizione.
Così deciso in Catania il 16 dicembre 2025
Il Giudice
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