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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/10/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14453/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD ER DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14453/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. TISO CARMELINA Parte_1 C.F._1
e
ZI UC (c.f. , con l'avv. TISO CARMELINA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e residenza presso l'abitazione ad oggi di famiglia e che diverrà di esclusiva proprietà della madre, nel nucleo familiare della madre resterà anche il fratello;
Per_2
3. La Sig.ra RE IA continuerà a risiedere con i figli e nell'immobile Per_2 Per_1
in Montichiari (BS), via Madre Teresa di Calcutta n° 15 int. 5;
4. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del medesimo ed alla scelta della residenza abituale. Entrambi i genitori si impegnano a garantire al figlio rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli e ogni qualvolta lo vorranno Per_2 Per_1
nel rispetto delle volontà anche del minore, degli impegni scolastici, sportivi e religiosi degli stessi e in accordo con il genitore collocatario.
Il padre darà opportuno avviso alla madre dei programmi di visita settimanali.
In ogni caso gli spetteranno e saranno garantite visite infrasettimanali e week end alterni con pernottamento del minore presso la sua abitazione, tali visite potranno essere maggiorate in base alla volontà dei figli, ma non ridotte in modo significativo.
I genitori concorderanno per tempo, preferibilmente entro la fine del mese di Maggio di ogni anno, i periodi di vacanze estive, impegnandosi a comunicare l'indirizzo del luogo di villeggiatura, garantendo al padre un periodo di almeno 2 settimane consecutive da poter passare con i figli, sempre in considerazione delle loro volontà. Analogamente i genitori concorderanno la permanenza del figlio presso ciascuno di essi durante le festività natalizie e pasquali, il giorno del compleanno e le ulteriori festività (25 aprile, primo maggio, 8 dicembre,
2 giugno, carnevale) nell'ottica dell'equa ripartizione del diritto di visita e per il miglior benessere del figlio. Inizieranno, compatibilmente con le preferenze dei figli, dal Natale 2025 da passare con il padre, proseguiranno passando con la madre le festività pasquali nel 2026 e poi da qui alterneranno di anno in anno;
I giorni del compleanno, vista l'età dei ragazzi, saranno loro stessi a decidere con chi trascorrerli e i genitori si impegnano a rispettare le loro volontà;
6. Il Sig. si onera di pagare a titolo di contributo al mantenimento alla Parte_1
Sig.ra RE IA € 200,00 per il figlio minore e € 200,00 per il Persona_3 figlio fino a quando questi non troverà un lavoro mediamente retribuito Persona_4
che gli consenta un minimo di indipendenza economica;
Detta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario, dal mese in cui il Sig. Parte_1
lascerà la casa di famiglia, entro il 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora
RE IA alle seguenti coordinate:
IBAN [...].
L'importo suindicato si rivaluterà ogni anno automaticamente, sulla base degli indici ISTAT
a far tempo dal mese di giugno 2026.
7. La Sig.ra RE IA percepirà in via esclusiva l'assegno unico INPS, nella quota del
100% e ogni altro contributo statale se ed in quanto di diritto.
Entrambi si impegnano a fornire celermente e con puntualità le dichiarazioni e i dati utili per la quantificazione dell'assegno unico (dichiarazioni dei redditi o altro…);
8. Il signor parteciperà al pagamento in misura del 50% delle spese Parte_1
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da parte della madre secondo le regole stabilite dal Protocollo
14/07/2016 (Prot. 2208/16) in uso presso il Tribunale di Brescia che viene allegato ed è stato consegnato ai coniugi;
9. I coniugi risultano comproprietari ciascuno al 50% dell' unità immobiliare posta in Comune di Montichiari (BS), via Madre Teresa di Calcutta n. 15 int 5 costituite da casa di civile abitazione, nel Catasto Edilizio Urbano di Montichiari il tutto censito come segue:
-Foglio 24 Part. 346 sub. 36 (CAT. A/2) classe 5 consistenza 4 vani e rendita catastale €
320,20.
-Foglio 24 Part. 346 sub. 66 (CAT. C/6) classe 4 rendita catastale € 52,06.
I coniugi si impegnano a sciogliere la comunione relativa alla proprietà dei suddetti beni mediante cessione e trasferimento da parte del signor alla signora Parte_1
RE IA, che accetta, della propria quota indivisa pari ad ½ (un mezzo) degli immobili sopra descritti, oltre i millesimi delle parti condominiali.
Il prezzo della vendita, per entrambe le proprietà, è fissato in € 35.000,00
(trentacinquemila/00) che verranno pagati nel seguente modo: L'importo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) versato al momento della stipula dell'atto notarile;
La signora RE IA, pertanto, provvederà all'esclusivo pagamento delle rate del mutuo a favore della banca a far tempo dalla rata che scadrà nel mese successivo all'emissione della sentenza di separazione del presente procedimento.
La quota immobiliare di cui sopra viene ceduta libera da ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni fatt'eccezione per l'ipoteca iscritta al fine della stipula del mutuo ipotecario.
La suddetta cessione sarà formalizzata entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza, per poter beneficiare dei benefici fiscali, avanti il Notaio di loro fiducia, scelto dalla signora RE IA e le spese per la redazione dell'atto di compravendita saranno a carico della signora RE IA in qualità di parte acquirente.
10. I mobili e le suppellettili costituenti l'arredo della casa coniugale, acquistati in comproprietà, vengono conferiti dal marito in proprietà esclusiva alla signora RE IA;
11. Le parti si danno reciprocamente atto che il signor lascerà la casa Parte_1
coniugale, col consenso della moglie, al momento del rogito notarile di compravendita della sua quota di immobile e quindi al momento del contestuale pagamento della somma pattuita a titolo di alienazione dell'immobile stesso, da quella data gli oneri di mantenimento dell'immobile saranno a carico esclusivo della moglie;
12. I coniugi si dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni pretesa di assegno di contributo al proprio mantenimento;
13. I coniugi si concedono il reciproco assenso per il rilascio dei loro passaporti e del passaporto di entrambi i figli. I medesimi si impegnano a concedere reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei figli minori, valida anche per l'espatrio;
14. I ricorrenti, che già hanno da tempo aperto conti correnti separati, dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici, anche derivanti dal regime patrimoniale della separazione dei beni, e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione, fatti salvi gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTICHIARI (atto n. 12, Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025. Il Presidente est.
CH SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD ER DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14453/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. TISO CARMELINA Parte_1 C.F._1
e
ZI UC (c.f. , con l'avv. TISO CARMELINA C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25.09.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto ed avranno facoltà di fissare la residenza ove meglio loro aggrada, con obbligo di comunicarsi, reciprocamente, ogni variazione della medesima.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente Per_1
presso la madre e residenza presso l'abitazione ad oggi di famiglia e che diverrà di esclusiva proprietà della madre, nel nucleo familiare della madre resterà anche il fratello;
Per_2
3. La Sig.ra RE IA continuerà a risiedere con i figli e nell'immobile Per_2 Per_1
in Montichiari (BS), via Madre Teresa di Calcutta n° 15 int. 5;
4. In ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del medesimo ed alla scelta della residenza abituale. Entrambi i genitori si impegnano a garantire al figlio rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5. Il padre potrà incontrare e tenere con sé i figli e ogni qualvolta lo vorranno Per_2 Per_1
nel rispetto delle volontà anche del minore, degli impegni scolastici, sportivi e religiosi degli stessi e in accordo con il genitore collocatario.
Il padre darà opportuno avviso alla madre dei programmi di visita settimanali.
In ogni caso gli spetteranno e saranno garantite visite infrasettimanali e week end alterni con pernottamento del minore presso la sua abitazione, tali visite potranno essere maggiorate in base alla volontà dei figli, ma non ridotte in modo significativo.
I genitori concorderanno per tempo, preferibilmente entro la fine del mese di Maggio di ogni anno, i periodi di vacanze estive, impegnandosi a comunicare l'indirizzo del luogo di villeggiatura, garantendo al padre un periodo di almeno 2 settimane consecutive da poter passare con i figli, sempre in considerazione delle loro volontà. Analogamente i genitori concorderanno la permanenza del figlio presso ciascuno di essi durante le festività natalizie e pasquali, il giorno del compleanno e le ulteriori festività (25 aprile, primo maggio, 8 dicembre,
2 giugno, carnevale) nell'ottica dell'equa ripartizione del diritto di visita e per il miglior benessere del figlio. Inizieranno, compatibilmente con le preferenze dei figli, dal Natale 2025 da passare con il padre, proseguiranno passando con la madre le festività pasquali nel 2026 e poi da qui alterneranno di anno in anno;
I giorni del compleanno, vista l'età dei ragazzi, saranno loro stessi a decidere con chi trascorrerli e i genitori si impegnano a rispettare le loro volontà;
6. Il Sig. si onera di pagare a titolo di contributo al mantenimento alla Parte_1
Sig.ra RE IA € 200,00 per il figlio minore e € 200,00 per il Persona_3 figlio fino a quando questi non troverà un lavoro mediamente retribuito Persona_4
che gli consenta un minimo di indipendenza economica;
Detta somma verrà versata a mezzo bonifico bancario, dal mese in cui il Sig. Parte_1
lascerà la casa di famiglia, entro il 20 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla signora
RE IA alle seguenti coordinate:
IBAN [...].
L'importo suindicato si rivaluterà ogni anno automaticamente, sulla base degli indici ISTAT
a far tempo dal mese di giugno 2026.
7. La Sig.ra RE IA percepirà in via esclusiva l'assegno unico INPS, nella quota del
100% e ogni altro contributo statale se ed in quanto di diritto.
Entrambi si impegnano a fornire celermente e con puntualità le dichiarazioni e i dati utili per la quantificazione dell'assegno unico (dichiarazioni dei redditi o altro…);
8. Il signor parteciperà al pagamento in misura del 50% delle spese Parte_1
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, previa esibizione della relativa documentazione fiscale da parte della madre secondo le regole stabilite dal Protocollo
14/07/2016 (Prot. 2208/16) in uso presso il Tribunale di Brescia che viene allegato ed è stato consegnato ai coniugi;
9. I coniugi risultano comproprietari ciascuno al 50% dell' unità immobiliare posta in Comune di Montichiari (BS), via Madre Teresa di Calcutta n. 15 int 5 costituite da casa di civile abitazione, nel Catasto Edilizio Urbano di Montichiari il tutto censito come segue:
-Foglio 24 Part. 346 sub. 36 (CAT. A/2) classe 5 consistenza 4 vani e rendita catastale €
320,20.
-Foglio 24 Part. 346 sub. 66 (CAT. C/6) classe 4 rendita catastale € 52,06.
I coniugi si impegnano a sciogliere la comunione relativa alla proprietà dei suddetti beni mediante cessione e trasferimento da parte del signor alla signora Parte_1
RE IA, che accetta, della propria quota indivisa pari ad ½ (un mezzo) degli immobili sopra descritti, oltre i millesimi delle parti condominiali.
Il prezzo della vendita, per entrambe le proprietà, è fissato in € 35.000,00
(trentacinquemila/00) che verranno pagati nel seguente modo: L'importo di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) versato al momento della stipula dell'atto notarile;
La signora RE IA, pertanto, provvederà all'esclusivo pagamento delle rate del mutuo a favore della banca a far tempo dalla rata che scadrà nel mese successivo all'emissione della sentenza di separazione del presente procedimento.
La quota immobiliare di cui sopra viene ceduta libera da ipoteche, trascrizioni ed iscrizioni fatt'eccezione per l'ipoteca iscritta al fine della stipula del mutuo ipotecario.
La suddetta cessione sarà formalizzata entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza, per poter beneficiare dei benefici fiscali, avanti il Notaio di loro fiducia, scelto dalla signora RE IA e le spese per la redazione dell'atto di compravendita saranno a carico della signora RE IA in qualità di parte acquirente.
10. I mobili e le suppellettili costituenti l'arredo della casa coniugale, acquistati in comproprietà, vengono conferiti dal marito in proprietà esclusiva alla signora RE IA;
11. Le parti si danno reciprocamente atto che il signor lascerà la casa Parte_1
coniugale, col consenso della moglie, al momento del rogito notarile di compravendita della sua quota di immobile e quindi al momento del contestuale pagamento della somma pattuita a titolo di alienazione dell'immobile stesso, da quella data gli oneri di mantenimento dell'immobile saranno a carico esclusivo della moglie;
12. I coniugi si dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano ad ogni pretesa di assegno di contributo al proprio mantenimento;
13. I coniugi si concedono il reciproco assenso per il rilascio dei loro passaporti e del passaporto di entrambi i figli. I medesimi si impegnano a concedere reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità dei figli minori, valida anche per l'espatrio;
14. I ricorrenti, che già hanno da tempo aperto conti correnti separati, dichiarano di avere regolato nelle modalità sopra indicate i rispettivi rapporti economici, anche derivanti dal regime patrimoniale della separazione dei beni, e di non aver più nulla a che pretendere, reciprocamente, per alcun titolo o ragione, fatti salvi gli impegni assunti con la sottoscrizione del presente ricorso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 06/07/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di MONTICHIARI (atto n. 12, Parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore del figlio maggiorenne non economicamente indipendente.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Brescia, camera di consiglio del 09.10.2025. Il Presidente est.
CH SI
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209