CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8965 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: IC SO, nato a [...]! San Pietro Terme il 21/08/1995, avverso la sentenza del 04/04/2023 della Corte appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI SG;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione della querela;
sentito il difensore, Avv. Furio Faranda, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Magaraci, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8965 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2024 Il Presidente Elibept9 Rosi RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 28 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, consistita nel far credere alla vittima di essere in possesso di una autovettura da vendere ottenendo parte del corrispettivo pattuito senza mai consegnare il mezzo e rendendosi irreperibile. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata citazione dell'imputato nel giudizio di appello;
2) violazione di legge per avere la Corte trattato il processo di appello con il rito cartolare nonostante la difesa avesse chiesto la trattazione orale;
3) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; CONSIDERATO IN DIRITTO Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.02.2024. Il Consigliere estensore GI SG
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere GI SG;
sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione della querela;
sentito il difensore, Avv. Furio Faranda, in sostituzione dell'Avv. Alessandro Magaraci, che ha concluso associandosi alla richiesta del Procuratore generale;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8965 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2024 Il Presidente Elibept9 Rosi RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in sede di giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone, emessa il 28 maggio 2020, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa, consistita nel far credere alla vittima di essere in possesso di una autovettura da vendere ottenendo parte del corrispettivo pattuito senza mai consegnare il mezzo e rendendosi irreperibile. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata citazione dell'imputato nel giudizio di appello;
2) violazione di legge per avere la Corte trattato il processo di appello con il rito cartolare nonostante la difesa avesse chiesto la trattazione orale;
3) violazione di legge e vizio della motivazione per non avere la Corte ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; CONSIDERATO IN DIRITTO Si dà atto che è pervenuta remissione della querela da parte della persona offesa, corredata dall'accettazione del ricorrente. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato e la condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.02.2024. Il Consigliere estensore GI SG