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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3166 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2553 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
difeso e rappresentato in giudizio – giusta procura agli atti del Parte_1 fascicolo telematico – dall'avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Roma, Viale dei Parioli n. 44
Appellante
E rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_1 memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Pietro Pozzaglia e Gabriele Franza elettivamente dom.ta come in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3075/2022 del
4.4.2022, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, , ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di chiedere l'accertamento del proprio Controparte_1 diritto all'applicazione al proprio rapporto di lavoro del ccnl terziario in luogo del con decorrenza dal 1-1-2016 e per l'effetto, condannare la Parte_2 convenuta a regolarizzare la posizione retributiva e contributiva tenendo conto del ccnl invocato. Con vittoria di spese.
A sostegno della domanda ha dedotto: di essere stato assunto dalla convenuta società in data 15-2-2012 in forza di contratto a tempo determinato della durata di
12 mesi poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al
II livello ccnl Multiservizi come operaio nell'ambito della commessa affidata da a Risorse per Roma per lo svolgimento di servizi di portierato e CP_2 monitoraggio dei c.d. Villaggi gestiti da con orario Parte_3 CP_2 su turni dalle 7.30 alle 15.30 o dalle 11.30 alle 19.30 per cinque giorni alla settimana;
che a partire dall'1-1-2016 la prestazione lavorativa si è svolta presso gli uffici del Comune di Roma, Largo delle Sette Chiese n. 23; che da tale data la sua attività consiste nella accoglienza dell'utenza pubblica all'interno degli uffici comunali;
nella risposta a richieste di chiarimenti ed indicazioni sui documenti necessari per lo svolgimento delle singole pratiche o per il servizio tecnico urbanistico, nella risposta a richieste di chiarimenti dell'utenza per eventuali esposti per abusi edilizi e per la richiesta di documentazione o atti protocollati;
nel controllo di porte, finestre e condizionatori;
nel controllo di accessi allo stabile tramite videosorveglianza;
nella chiusura o apertura dello stabile sia per i dipendenti che per il pubblico, nonché, a partire da marzo 2020 a seguito della diffusione della pandemia Covid -19 anche della misurazione della temperatura degli utenti e dipendenti e del ritiro dei moduli compilati attestanti le autocertificazioni in materia di Covid-19.
Ha sostenuto che il ccnl multiservizi non fosse adeguato in considerazione delle mansioni svolte dal 1-1-2016, mentre lo era il ccnl terziario;
che l'invocata applicazione risiedeva in due ragioni di diritto: la prima, per essere tutto il personale di Risorse per sottoposto al ccnl terziario ad eccezione del ricorrente e di CP_1 pochi dipendenti provenienti dalla mobilità derivante dalla crisi che aveva colpito
2 dal 2006 in poi i dipendenti della Associazione nazionale Combattenti e reduci Pa (ANCR) poi approdati alle dipendenze di società partecipate del Comune Roma;
la seconda perché le mansioni in concreto svolte erano più correttamente inquadrabili nel ccnl terziario.
Si è costituita contestando la domanda di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto.
Ha sostenuto in prime cure di essere società in house di e dalla stessa CP_2 interamente partecipata;
che il era stato assunto nell'ambito delle Commesse Pt_1 di “villaggi della solidarietà” e “servizio presidi aree e siti di CP_2 [...]
” e che ciò aveva interessato 83 lavoratori, dopo una lunga e complessa fase CP_2 di strutturazione dell'offerta economica da parte della convenuta per ottenere l'affidamento da parte di che la domanda di applicazione di un CP_2 diverso ccnl era infondata sia mancata imposizione ai contraenti di corrispondenza tra categoria professionale e contrattazione collettiva;
sia perché il ricorrente ed i colleghi assunti in pari data e transitati dall'Associazione nazionale Combattenti e reduci lo erano stati per lo svolgimento di identiche mansioni attinenti altrettanti contratti di servizio sottoscritti con nella cui offerta economica era CP_2 stata espressamente indicato il ccnl multiservizi come contratto collettivo applicabile;
che nel contratto di lavoro del ricorrente e di tutti i colleghi era stato indicato il ccnl e che lo stesso era stato pacificamente accettato dal Parte_2 ricorrente per 9 anni;
che non si verteva nel caso di specie in ipotesi di violazione di parità di trattamento;
che le deduzioni attoree sulla migliore ascrivibilità delle mansioni svolte al ccnl terziario era infondata sia perché non provata, neppure dal raffronto delle declaratorie contrattuali, sia perché, comunque, da tale raffronto risultava la più confacente applicazione del ccnl multiservizi in atto.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuitiva: << Rigetta la domanda.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge>>.
Si legge nella motivazione: < rapporto di lavoro del ricorrente del ccnl multiservizi (vd contratto di assunzione e buste paga: docc 1 e 2 fasc ric). … il ricorrente chiede l'applicazione di un diverso ccnl a decorrere dal 1-1-2016 in ragione delle mansioni svolte per come descritte in narrativa, a suo dire meglio riconducibili al ccnl terziario invocato ed applicato dalla
3 odierna resistente alla generalità dei dipendenti. Tale domanda è infondata.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte: “il comma 1 dell'art. 2070 (secondo cui la appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente , al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello della attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (Cass. n. 4323/2013 In ragione del suesposto principio, tenuto conto dell'assenza di ogni deduzione in punto di insufficienza parametrica ex art. 36 Cost nonché, soprattutto, della genericità deduttiva in merito ascrivibilità delle mansioni svolte ad un ccnl diverso da quello effettivamente applicato (non avendo il ricorrente neppure individuato le declaratorie contrattuali né il livello contrattuale effettivamente richiesto), la domanda deve essere rigettata…>>
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle domande di primo grado.
Si è costituita resistendo al gravame chiedendone il Controparte_1 rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
A fondamento del gravame, l'appellante ha sostenuto che la società convenuta applica già il CCNL terziario a tutti i propri dipendenti con la sola esclusione dei pochi dipendenti provenienti dalla commessa presso i Villaggi della Solidarietà, cosicché l'accoglimento della domanda del ricorrente eliminerebbe una disparità di trattamento contrattuale in nessun modo giustificabile a parità di mansioni e in considerazione delle attività lavorative svolte presso gli uffici del Comune di Roma
a fare data dall'1.1.2016; che da tale data, le mansioni svolte in concreto dal ricorrente, non contestate dalla società convenuta, rientrano più correttamente nell'ambito del CCNL del terziario in luogo di quello per il personale dipendente
4 da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, contratto che era da considerarsi adeguato fintanto che, fino al 31.12.2015, la prestazione lavorativa era consistita nella attività di mero portierato e monitoraggio all'interno dei Villaggi della Solidarietà di CP_2
L'appello è infondato.
La controversa questione è stata oggetto di molteplici pronunce da parte della
Suprema Corte (tra le quali, Cass. nn. 24160/2015; 11372/2008; 10002/2000), nonché di questa Corte di appello (tra le quali, sent. n. 1051/2022 e sent. n.
1628/2019 e sent. 839/2025), orientamento delle quali si intende dare continuità.
Inoltre, analoga fattispecie, avverso la medesima odierna società appellata, è stata posta all'attenzione della S.C., la quale si è pronunciata con ordinanza n. 7203 del
18.03.2024 che in seguito si riporta: < […] l'art. 2070 c.c. non si applica più nel nostro ordinamento, salvo (in relazione alla residua disposizione del 2° comma) il caso in cui “l'imprenditore svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività” (così Sez Un. n.26665/1997 cit.); e fatto, altresì, salvo il rispetto dell'art.36 della Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. Con le eccezioni appena indicate (attraverso cui, in definitiva, si torna a salvaguardare la categoria dell'attività effettiva), l'ordinamento in vigore consente, quindi, al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare (Cass. n. 26742/2014, n. 9964/2003, n. 11372/2008). Per tali motivi, sulla scorta di questo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. È stato invero puntualizzato da questa Corte di cassazione che l'obbligo del rispetto del CCNL
5 sorga in prima battuta per i rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923, Cass.
n. 5596/01, Cass. n. 42001/2021). Inoltre, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che «abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole» (così, Cass. 31 dicembre 2021, n.
42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923 cit.). L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. “atti di volontà”, capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio
2019, n. 11537). Le stesse Sezioni Unite 26 marzo 1997, n. 2665 citate avevano specificato «che dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo i contratti collettivi […] possono avere efficacia soltanto in volentes, ossia, ancora, che la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi», dunque, con una adesione espressiva di una “caratteristica” rappresentanza (art. 1387 e s.s. c.c.). Dalla ricostruzione giurisprudenziale compiuta risulta che il contratto collettivo di diritto comune è efficace ex art. 1372 c.c., dal punto di vista soggettivo, nei confronti delle parti stipulanti (e, cioè, da un lato, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, dall'altro, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o direttamente il datore di lavoro), nonché ex art. 1387 e ss. c.c. nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro che alle parti stipulanti hanno conferito mandato, in base alle regole sulla rappresentanza. Inoltre, in conformità alla propria natura, il contratto collettivo è aperto all'adesione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti. Come si è visto, la giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o
6 comportamenti concludenti, che sia pure implicitamente esprimono la volontà del datore di lavoro di applicare la disciplina collettiva. Di conseguenza, il contratto collettivo è efficace anche nei confronti delle parti del rapporto di lavoro che, pur non essendo iscritte ai sindacati stipulanti, abbiano volontariamente aderito alla disciplina del contratto collettivo, o l'abbiano comunque recepita. Nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro (adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda
l'applicazione in via giudiziale (adesione implicita).” 8.1. Dunque, sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, correttamente il giudice di prime cure ha rigettato le pretese dell'odierno appellante dal momento che non è possibile richiamare le previsioni dell'art. 2070 c.c., ai sensi del quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini del contratto collettivo di riferimento, si determina in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Infatti, la corrispondenza tra l'attività lavorativa svolta e la contrattazione collettiva di riferimento non è più un criterio di applicabilità del contratto collettivo di diritto comune (salvo qualora l'imprenditore sia iscritto all'associazione sindacale stipulante e salvo altresì il rispetto dell'art. 36 della Costituzione, in presenza di inadeguatezza della retribuzione)>>.
Tanto premesso, osserva la Corte che è incontestato fra le parti, nonché documentalmente provato (cfr. contratti di lavoro e prospetti paga, depositati in atti), che il rapporto di lavoro è stato sempre disciplinato dal per Parte_2 volontà delle parti in causa, le quali hanno peraltro dato concreta attuazione a tale regolamentazione negoziale, sia per quanto riguarda la società convenuta, sia relativamente al lavoratore, che soltanto con il ricorso introduttivo ha reclamato l'applicazione di diverso CCNL.
Per quanto concerne poi le censure relative all'asserita disparità di trattamento fra i dipendenti della società convenuta, nei cui confronti è applicato il CCNL terziario,
e i pochi dipendenti, come il ricorrente, provenienti dalla commessa presso i
Villaggi della Solidarietà, ai quali è applicato il CCNL multiservizi, deve ricordarsi che nel nostro ordinamento non opera il principio di parità di trattamento retributivo;
peraltro, l'odierno appellante non ha dedotto, né tantomeno provato,
7 che l'applicazione delle due differenti contrattazioni integri gli estremi di un'illecita condotta discriminatoria in danno dei lavoratori i cui rapporti lavorativi sono disciplinati dal CCNL multiservizi.
La Corte, così come già correttamente ritenuto dal primo giudice, evidenzia ancora come l'odierno appellante non abbia mosso alcuna censura circa l'insufficienza e inadeguatezza della retribuzione percepita, al fine dell'applicazione del CCNL terziario ai sensi dell'art. 36 Cost. Il lavoratore, lungi dal confrontarsi e censurare con idonee argomentazioni la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, ripropone le difese già svolte nel giudizio di primo grado, lamentando genericamente l'inadeguatezza della contrattazione del settore multiservizi alle mansioni da lui svolte a far data dal gennaio 2016, non specificando (né tantomeno dimostrando) gli elementi di fatto che rendono il trattamento giuridico-economico da lui percepito contrastante con il dettato costituzionale dell'art. 36.
Alla luce di tali considerazioni, ne consegue, quindi, il rigetto dell'appello. 11.
Appaiono sussistere giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell'ulteriore intervento risolutivo, in analoga fattispecie, da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 7203/2024.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 9 Ottobre 2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2553 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi del 2022, vertente
TRA
difeso e rappresentato in giudizio – giusta procura agli atti del Parte_1 fascicolo telematico – dall'avv. Massimiliano Marsili ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Roma, Viale dei Parioli n. 44
Appellante
E rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla Controparte_1 memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Pietro Pozzaglia e Gabriele Franza elettivamente dom.ta come in atti
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3075/2022 del
4.4.2022, pubblicata mediante deposito in cancelleria in pari data
Conclusioni delle parti come in atti
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'attuale appellante, , ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di chiedere l'accertamento del proprio Controparte_1 diritto all'applicazione al proprio rapporto di lavoro del ccnl terziario in luogo del con decorrenza dal 1-1-2016 e per l'effetto, condannare la Parte_2 convenuta a regolarizzare la posizione retributiva e contributiva tenendo conto del ccnl invocato. Con vittoria di spese.
A sostegno della domanda ha dedotto: di essere stato assunto dalla convenuta società in data 15-2-2012 in forza di contratto a tempo determinato della durata di
12 mesi poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, con inquadramento al
II livello ccnl Multiservizi come operaio nell'ambito della commessa affidata da a Risorse per Roma per lo svolgimento di servizi di portierato e CP_2 monitoraggio dei c.d. Villaggi gestiti da con orario Parte_3 CP_2 su turni dalle 7.30 alle 15.30 o dalle 11.30 alle 19.30 per cinque giorni alla settimana;
che a partire dall'1-1-2016 la prestazione lavorativa si è svolta presso gli uffici del Comune di Roma, Largo delle Sette Chiese n. 23; che da tale data la sua attività consiste nella accoglienza dell'utenza pubblica all'interno degli uffici comunali;
nella risposta a richieste di chiarimenti ed indicazioni sui documenti necessari per lo svolgimento delle singole pratiche o per il servizio tecnico urbanistico, nella risposta a richieste di chiarimenti dell'utenza per eventuali esposti per abusi edilizi e per la richiesta di documentazione o atti protocollati;
nel controllo di porte, finestre e condizionatori;
nel controllo di accessi allo stabile tramite videosorveglianza;
nella chiusura o apertura dello stabile sia per i dipendenti che per il pubblico, nonché, a partire da marzo 2020 a seguito della diffusione della pandemia Covid -19 anche della misurazione della temperatura degli utenti e dipendenti e del ritiro dei moduli compilati attestanti le autocertificazioni in materia di Covid-19.
Ha sostenuto che il ccnl multiservizi non fosse adeguato in considerazione delle mansioni svolte dal 1-1-2016, mentre lo era il ccnl terziario;
che l'invocata applicazione risiedeva in due ragioni di diritto: la prima, per essere tutto il personale di Risorse per sottoposto al ccnl terziario ad eccezione del ricorrente e di CP_1 pochi dipendenti provenienti dalla mobilità derivante dalla crisi che aveva colpito
2 dal 2006 in poi i dipendenti della Associazione nazionale Combattenti e reduci Pa (ANCR) poi approdati alle dipendenze di società partecipate del Comune Roma;
la seconda perché le mansioni in concreto svolte erano più correttamente inquadrabili nel ccnl terziario.
Si è costituita contestando la domanda di cui ha chiesto il Controparte_1 rigetto.
Ha sostenuto in prime cure di essere società in house di e dalla stessa CP_2 interamente partecipata;
che il era stato assunto nell'ambito delle Commesse Pt_1 di “villaggi della solidarietà” e “servizio presidi aree e siti di CP_2 [...]
” e che ciò aveva interessato 83 lavoratori, dopo una lunga e complessa fase CP_2 di strutturazione dell'offerta economica da parte della convenuta per ottenere l'affidamento da parte di che la domanda di applicazione di un CP_2 diverso ccnl era infondata sia mancata imposizione ai contraenti di corrispondenza tra categoria professionale e contrattazione collettiva;
sia perché il ricorrente ed i colleghi assunti in pari data e transitati dall'Associazione nazionale Combattenti e reduci lo erano stati per lo svolgimento di identiche mansioni attinenti altrettanti contratti di servizio sottoscritti con nella cui offerta economica era CP_2 stata espressamente indicato il ccnl multiservizi come contratto collettivo applicabile;
che nel contratto di lavoro del ricorrente e di tutti i colleghi era stato indicato il ccnl e che lo stesso era stato pacificamente accettato dal Parte_2 ricorrente per 9 anni;
che non si verteva nel caso di specie in ipotesi di violazione di parità di trattamento;
che le deduzioni attoree sulla migliore ascrivibilità delle mansioni svolte al ccnl terziario era infondata sia perché non provata, neppure dal raffronto delle declaratorie contrattuali, sia perché, comunque, da tale raffronto risultava la più confacente applicazione del ccnl multiservizi in atto.
Con la sentenza gravata il Tribunale così statuitiva: << Rigetta la domanda.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge>>.
Si legge nella motivazione: < rapporto di lavoro del ricorrente del ccnl multiservizi (vd contratto di assunzione e buste paga: docc 1 e 2 fasc ric). … il ricorrente chiede l'applicazione di un diverso ccnl a decorrere dal 1-1-2016 in ragione delle mansioni svolte per come descritte in narrativa, a suo dire meglio riconducibili al ccnl terziario invocato ed applicato dalla
3 odierna resistente alla generalità dei dipendenti. Tale domanda è infondata.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte: “il comma 1 dell'art. 2070 (secondo cui la appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente , al contratto abbiano prestato adesione. Pertanto, nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello della attività svolta dall'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente fare riferimento a tale disciplina come termine di riferimento della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (Cass. n. 4323/2013 In ragione del suesposto principio, tenuto conto dell'assenza di ogni deduzione in punto di insufficienza parametrica ex art. 36 Cost nonché, soprattutto, della genericità deduttiva in merito ascrivibilità delle mansioni svolte ad un ccnl diverso da quello effettivamente applicato (non avendo il ricorrente neppure individuato le declaratorie contrattuali né il livello contrattuale effettivamente richiesto), la domanda deve essere rigettata…>>
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma con Pt_1 accoglimento delle domande di primo grado.
Si è costituita resistendo al gravame chiedendone il Controparte_1 rigetto.
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa con sentenza contestuale.
A fondamento del gravame, l'appellante ha sostenuto che la società convenuta applica già il CCNL terziario a tutti i propri dipendenti con la sola esclusione dei pochi dipendenti provenienti dalla commessa presso i Villaggi della Solidarietà, cosicché l'accoglimento della domanda del ricorrente eliminerebbe una disparità di trattamento contrattuale in nessun modo giustificabile a parità di mansioni e in considerazione delle attività lavorative svolte presso gli uffici del Comune di Roma
a fare data dall'1.1.2016; che da tale data, le mansioni svolte in concreto dal ricorrente, non contestate dalla società convenuta, rientrano più correttamente nell'ambito del CCNL del terziario in luogo di quello per il personale dipendente
4 da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, contratto che era da considerarsi adeguato fintanto che, fino al 31.12.2015, la prestazione lavorativa era consistita nella attività di mero portierato e monitoraggio all'interno dei Villaggi della Solidarietà di CP_2
L'appello è infondato.
La controversa questione è stata oggetto di molteplici pronunce da parte della
Suprema Corte (tra le quali, Cass. nn. 24160/2015; 11372/2008; 10002/2000), nonché di questa Corte di appello (tra le quali, sent. n. 1051/2022 e sent. n.
1628/2019 e sent. 839/2025), orientamento delle quali si intende dare continuità.
Inoltre, analoga fattispecie, avverso la medesima odierna società appellata, è stata posta all'attenzione della S.C., la quale si è pronunciata con ordinanza n. 7203 del
18.03.2024 che in seguito si riporta: < […] l'art. 2070 c.c. non si applica più nel nostro ordinamento, salvo (in relazione alla residua disposizione del 2° comma) il caso in cui “l'imprenditore svolga diverse attività economiche, sia iscritto alle rispettive associazioni sindacali ed occorra individuare il contratto collettivo applicabile al personale addetto alle singole attività” (così Sez Un. n.26665/1997 cit.); e fatto, altresì, salvo il rispetto dell'art.36 della Cost., quando non risulti applicata alcuna contrattazione collettiva ovvero sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale rispetto all'effettiva attività lavorativa esercitata. Con le eccezioni appena indicate (attraverso cui, in definitiva, si torna a salvaguardare la categoria dell'attività effettiva), l'ordinamento in vigore consente, quindi, al datore di lavoro di autodeterminare la categoria di appartenenza ovvero di poter applicare un contratto collettivo anche se stipulato da organizzazioni operanti in un settore produttivo diverso rispetto a quello nel quale si trovi concretamente ad operare (Cass. n. 26742/2014, n. 9964/2003, n. 11372/2008). Per tali motivi, sulla scorta di questo risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune - nella carenza di una specifica disciplina normativa e della perdurante inattuazione dell'art. 39 della Cost. - l'individuazione della contrattazione collettiva va fatta unicamente sulla base delle regole dei contratti in generale ed attraverso l'indagine della volontà delle parti, risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla protratta e non contestata applicazione di fatto di un determinato contratto collettivo. È stato invero puntualizzato da questa Corte di cassazione che l'obbligo del rispetto del CCNL
5 sorga in prima battuta per i rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923, Cass.
n. 5596/01, Cass. n. 42001/2021). Inoltre, in modo assolutamente costante, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in mancanza dell'iscrizione di entrambe le parti del rapporto alle associazioni stipulanti ovvero in alternativa al vincolo per associazione, sono altresì obbligate all'applicazione di un determinato contratto collettivo le parti che «abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole» (così, Cass. 31 dicembre 2021, n.
42097, Cass. 13 ottobre 2021, n. 27923 cit.). L'eventuale adesione ad un'organizzazione sindacale di categoria non rappresenterebbe altro, quindi, che una delle declinazioni possibili dei c.d. “atti di volontà”, capaci, giuridicamente, di manifestare la comune intenzione di accettare che il rapporto di lavoro sia sottoposto a una specifica disciplina collettiva (in questi termini, Cass. 2 maggio
2019, n. 11537). Le stesse Sezioni Unite 26 marzo 1997, n. 2665 citate avevano specificato «che dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo i contratti collettivi […] possono avere efficacia soltanto in volentes, ossia, ancora, che la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi», dunque, con una adesione espressiva di una “caratteristica” rappresentanza (art. 1387 e s.s. c.c.). Dalla ricostruzione giurisprudenziale compiuta risulta che il contratto collettivo di diritto comune è efficace ex art. 1372 c.c., dal punto di vista soggettivo, nei confronti delle parti stipulanti (e, cioè, da un lato, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e, dall'altro, le associazioni sindacali dei datori di lavoro o direttamente il datore di lavoro), nonché ex art. 1387 e ss. c.c. nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro che alle parti stipulanti hanno conferito mandato, in base alle regole sulla rappresentanza. Inoltre, in conformità alla propria natura, il contratto collettivo è aperto all'adesione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori non iscritti ai sindacati stipulanti. Come si è visto, la giurisprudenza ha ritenuto che la volontà del datore di lavoro di obbligarsi ad applicare il contratto collettivo possa essere desunta non solo dall'iscrizione all'associazione stipulante o da un esplicito atto di adesione al recepimento del contratto collettivo, ma anche attraverso fatti o
6 comportamenti concludenti, che sia pure implicitamente esprimono la volontà del datore di lavoro di applicare la disciplina collettiva. Di conseguenza, il contratto collettivo è efficace anche nei confronti delle parti del rapporto di lavoro che, pur non essendo iscritte ai sindacati stipulanti, abbiano volontariamente aderito alla disciplina del contratto collettivo, o l'abbiano comunque recepita. Nella prassi, tale recepimento viene solitamente effettuato mediante una esplicita clausola inserita nei contratti individuali di lavoro, con la quale si fa rinvio alla disciplina o al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro (adesione esplicita); oppure quando il datore ne fa applicazione in via di fatto, seppur in assenza di adesioni espresse o il lavoratore ne chieda
l'applicazione in via giudiziale (adesione implicita).” 8.1. Dunque, sulla base di quanto statuito dalla Suprema Corte, correttamente il giudice di prime cure ha rigettato le pretese dell'odierno appellante dal momento che non è possibile richiamare le previsioni dell'art. 2070 c.c., ai sensi del quale l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini del contratto collettivo di riferimento, si determina in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore. Infatti, la corrispondenza tra l'attività lavorativa svolta e la contrattazione collettiva di riferimento non è più un criterio di applicabilità del contratto collettivo di diritto comune (salvo qualora l'imprenditore sia iscritto all'associazione sindacale stipulante e salvo altresì il rispetto dell'art. 36 della Costituzione, in presenza di inadeguatezza della retribuzione)>>.
Tanto premesso, osserva la Corte che è incontestato fra le parti, nonché documentalmente provato (cfr. contratti di lavoro e prospetti paga, depositati in atti), che il rapporto di lavoro è stato sempre disciplinato dal per Parte_2 volontà delle parti in causa, le quali hanno peraltro dato concreta attuazione a tale regolamentazione negoziale, sia per quanto riguarda la società convenuta, sia relativamente al lavoratore, che soltanto con il ricorso introduttivo ha reclamato l'applicazione di diverso CCNL.
Per quanto concerne poi le censure relative all'asserita disparità di trattamento fra i dipendenti della società convenuta, nei cui confronti è applicato il CCNL terziario,
e i pochi dipendenti, come il ricorrente, provenienti dalla commessa presso i
Villaggi della Solidarietà, ai quali è applicato il CCNL multiservizi, deve ricordarsi che nel nostro ordinamento non opera il principio di parità di trattamento retributivo;
peraltro, l'odierno appellante non ha dedotto, né tantomeno provato,
7 che l'applicazione delle due differenti contrattazioni integri gli estremi di un'illecita condotta discriminatoria in danno dei lavoratori i cui rapporti lavorativi sono disciplinati dal CCNL multiservizi.
La Corte, così come già correttamente ritenuto dal primo giudice, evidenzia ancora come l'odierno appellante non abbia mosso alcuna censura circa l'insufficienza e inadeguatezza della retribuzione percepita, al fine dell'applicazione del CCNL terziario ai sensi dell'art. 36 Cost. Il lavoratore, lungi dal confrontarsi e censurare con idonee argomentazioni la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, ripropone le difese già svolte nel giudizio di primo grado, lamentando genericamente l'inadeguatezza della contrattazione del settore multiservizi alle mansioni da lui svolte a far data dal gennaio 2016, non specificando (né tantomeno dimostrando) gli elementi di fatto che rendono il trattamento giuridico-economico da lui percepito contrastante con il dettato costituzionale dell'art. 36.
Alla luce di tali considerazioni, ne consegue, quindi, il rigetto dell'appello. 11.
Appaiono sussistere giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in ragione dell'ulteriore intervento risolutivo, in analoga fattispecie, da parte della Suprema Corte con ordinanza n. 7203/2024.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma
1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte respinge l'appello; compensa le spese del grado. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art.13 comma 1 quater del dpr n.115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 9.10.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
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