Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04800/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4800 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Barbara Taurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza- Comando Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- della determinazione prot. n. -OMISSIS- del 10.03.2025 (All. 1) a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, notificata a mezzo pec, in data 12.03.2025, con la quale è stata disposta la “non concessione … dell’autorizzazione a presentare istanza di trasferimento per <Le situazioni straordinarie> di cui al Capitolo VI della Circolare n. 379389 del 11.11.2009 – aggiornamento 2017 – del Comando Generale della Guardia di Finanza;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.02.2025 (All. 2) con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza comunicava all’interessata, ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i., i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conferimento con il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale ai sensi dell’art. 735 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 finalizzata ad ottenere il trasferimento per “Le situazioni straordinarie”;
- della nota prot. n. -OMISSIS- (All. 3) con cui il Comandante del Re.T.L.A. Lazio ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza, il cui contenuto è stato conosciuto dalla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti formalizzata in data 18.03.2025 evasa in data 01.04.2025;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 6.02.2025 (All. 4) con cui il Comandante Regionale Lazio ha espresso parere contrario alla presentazione, da parte del militare, di istanza di trasferimento per “Le situazioni straordinarie”, il cui contenuto è stato conosciuto dalla ricorrente a seguito di istanza di accesso agli atti formalizzata in data 18.03.2025 evasa in data 01.04.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente e, in particolare:
- dei cd. “Appunti decisionali”, datati, rispettivamente, 14.02.2025 e 10.02.2025 (All. 5), con cui il Capo Ufficio Personale e AA.GG. del Comando Interregionale dell’Italia Centrale, ritenendo, con il primo, “non sussistenti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia”, ha rilevato, con il secondo, che “… il contesto in esame non può trovare favorevole accoglimento per carenza dei previsti requisiti…”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Guardia di Finanza - Comando Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ES EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 10 aprile 2025 e depositato il successivo 16 aprile, il M.O. -OMISSIS- ha impugnato i seguenti atti: - determinazione prot. n. -OMISSIS- del 10.3.2025 a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, con la quale è stata disposta la “non concessione … dell’autorizzazione a presentare istanza di trasferimento per le situazioni straordinarie di cui al Capitolo VI della Circolare n. 379389 dell’11.11.2009 – aggiornamento 2017- del Comando Generale della Guardia di Finanza; -nota prot. n. -OMISSIS- del 19.2.2025 con cui il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale comunicava all’interessata, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di conferimento ai sensi dell’art. 735 del DPR n. 90/2010 finalizzata ad ottenere il trasferimento per le situazioni straordinarie; - nota prot. n. -OMISSIS- con cui il Comandante del Re.T.L.A. Lazio ha espresso parere contrario all’accoglimento dell’istanza; - nota prot. n. -OMISSIS- del 6.2.2025, con cui il Comandante Regionale Lazio ha espresso parere contrario alla presentazione, da parte del militare, di istanza di trasferimento per le situazioni straordinarie; - ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, i cd. Appunti decisionali, datati 14.2.2025 e 10.2.2025, con cui il Capo Ufficio Personale e AA.GG. del Comando Interregionale dell’Italia Centrale, ritenendo, con il primo, “non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa in materia”, ha rilevato, con il secondo, che “… il contesto in esame non può trovare favorevole accoglimento per carenza dei previsti requisiti”.
Con unico ed articolato mezzo di gravame, parte ricorrente ha denunciato: Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni dettate dalla Circolare n. 379389 dellll’11.11.2009 – aggiornamento 2017- del Comando Generale della guardia di Finanza “Testo Unico sulla mobilità del personale appartenente ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri” in ordine al “Le situazioni straordinarie” di cui al Capitolo VI; Eccesso di potere- erronea presupposizione in punto di fatto- difetto di istruttoria- difetto di motivazione- contraddittorietà e incongruenza dell’azione amministrativa- ingiustizia manifesta; Violazione del principio solidaristico e del principio costituzionale di tutela della salute ex artt. 2 e 32 Cost.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituite le Amministrazioni intimate, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 16 maggio 2025 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla ricorrente e tale statuizione è stata confermata dal Consiglio di Stato.
L’Amministrazione ha prodotto memoria finale datata 30 dicembre 2025, insistendo per la reiezione del ricorso.
In data 20 gennaio 2026 parte ricorrente ha presentato memoria di replica, argomentando per l’accoglimento del gravame.
La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
La disamina del ricorso impone preliminarmente il richiamo ai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa in ordine alla natura e ai presupposti dell’istituto del trasferimento per situazioni straordinarie del quale nella presente sede si controverte (cfr., da ultimo, Cons. Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4145; II, 4 novembre 2022, n.9679).
Esso ha natura eccezionale ed è subordinato a stringenti e rigorosi requisiti (Cons. Stato, IV, 28 marzo 2012, n. 1828; IV, 20 giugno 2020, n. 5155; II, 8 aprile 2022, n. 2635).
Rappresenta, infatti, uno strumento di deroga alle periodiche procedure di mobilità, che costituiscono la norma per i movimenti del personale del Corpo, nei casi di assoluta gravità, la cui urgenza, delicatezza ed indifferibilità: a) da un lato, rende oggettivamente impossibile attendere i tempi e le procedure dell’ordinario iter; b) dall’altro, giustifica lo scavalcamento nell’ordine di priorità nei movimenti, favorendo l’interessato nei confronti di altri colleghi potenzialmente interessati, in ipotesi in possesso pure di titoli potiori per anzianità o merito (cfr. Cons. Stato, IV, 30 giugno 2020, n.4139; IV, 20 giugno 2020, n.5155; II, 8 aprile 2022, n. 2635).
La mobilità per esigenze straordinarie implica, pertanto: - in primo luogo, l’effettiva ed oggettiva esistenza di una situazione di straordinarietà, desumibile dal bisogno oggettivo di assistenza da parte di soggetto che non è in grado di provvedere da sé alle elementari esigenze di vita o che abbisogna di indispensabile assistenza strumentale alla stessa sottoposizione a terapie; - in secondo luogo, l’impossibilità di trovare soluzioni alternative nell’ambito del nucleo sia pure ristretto (legame entro il III grado), di parenti e di affini, impossibilità che non può derivare da impedimenti (di lavoro, distanza o simili) analoghi a quelli che connotano la posizione dell’istante; - in terzo luogo, l’assenza di esigenze di pubblico interesse proprie dell’amministrazione di appartenenza, che, nella comparazione di interessi, impediscono il soddisfacimento dell’istanza (Cons. Stato, IV, 28 marzo 2012, n. 1828).
L’istituto de quo presuppone, dunque, che l’esigenza da soddisfare sia connotata da una oggettiva straordinarietà, da intendersi come effettiva eccezionalità, e che il movimento extra ordinem costituisca l’unica possibile modalità per fronteggiare la citata esigenza (Cons. Stato, IV, 20 giugno 2020, n. 5155); d’altra parte, esso implica altresì l’esercizio di un’ampia discrezionalità amministrativa, essendo il frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati, imponendosi un onere motivazionale rinforzato solo per il caso di accoglimento della richiesta (Cons. stato, IV, 30 giugno 2020, n. 4139); affermandosi pure che nel bilanciamento degli interessi i bisogni personali e familiari del privato restano tuttavia subordinati alla cura dell’interesse pubblico affidato all’ente di appartenenza (Cons. stato, IV, 23 novembre 2017, n. 5452).
Logico corollario di tali principi è che le scelte sottese a dette valutazioni discrezionali sfuggono al sindacato di legittimità, salvo che in caso di manifesta illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, ritenendosi inammissibili quelle censure che sollecitano il giudice amministrativo a un sindacato sostitutivo al di fuori dei tassativi casi in cui è consentito l’esercizio della giurisdizione di merito ex art. 134 c.p.a. (Cons. Stato, A.P., n. 5 del 2015; IV, 20 giugno 2020, n. 5155).
Ciò premesso, la Sezione ritiene, facendo applicazione delle sopra menzionate coordinate ermeneutiche, che il ricorso non sia meritevole di accoglimento e debba, per l’effetto, essere rigettato, risultando infondate le censure proposte.
E valga il vero.
Il provvedimento di diniego impugnato, prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2025 a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, dopo aver richiamato i pareri espressi dal “-Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio con foglio n. -OMISSIS- in data 17 gennaio 2025; - Comandante Regionale Lazio con foglio n. -OMISSIS- in data 6 febbraio 2025; Capo Ufficio Sanitario in S.V. presso il Comando Regionale Lazio, con foglio -OMISSIS- datato 12 dicembre 2024” , nonché gli apporti partecipativi dell’interessata e l’ulteriore documentazione dalla stessa prodotta, evidenzia che “il contesto partecipato, anche alla luce delle osservazioni prodotte, pur integrando il requisito della gravità, con riferimento alle condizioni di salute delle congiunte, come evidenziato dal Capo Ufficio sanitario in S.V. del Comando Regionale Lazio nel parere di competenza, continui a difettare della assoluta indispensabilità della presenza definitiva dell’interessato presso la provincia ambita, intesa quale condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche rappresentate. Ciò in quanto alle delineate esigenze mutualistiche possono provvedere i parenti presenti in loco, sul conto dei quali sono state segnalate generiche cause ostative all’opera di sostegno, connesse ad esigenze familiari o all’assenza di rapporti interpersonali, circostanze non idonee ad esimerli dal dovere di mutua assistenza che ricade in capo ai soggetti legati da vincoli di parentela e/o affinità”.
La motivazione del provvedimento si conclude, a supporto della determinazione negativa assunta, con il richiamo alle disposizioni della circolare regolatoria del trasferimento per esigenze straordinarie, relative al difetto del requisito della straordinarietà laddove i familiari del militare “ i quali, affetti da gravi e invalidanti malattie, possono comunque essere assistiti in modo alternativo”, nonché alla irrilevanza della mera mancanza di volontà da parte dei congiunti di partecipare all’opera di sostegno, dovendo inoltre la loro dedotta impossibilità di adoperarsi nell’attività di assistenza desumersi da elementi di carattere oggettivo, “idonei ad attestare l’indisponibilità sulla base di criteri di ragionevolezza”.
Ciò posto, il Collegio ritiene in primo luogo che il provvedimento di diniego sia sufficientemente motivato in ordine alle ragioni che hanno giustificato la reiezione della richiesta della ricorrente, atteso che lo stesso, anche attraverso il richiamo per relationem ai pareri che sono stati acquisiti nel corso del procedimento, esplicita in modo esaustivo ed intellegibile al destinatario i motivi per i quali risultano nella specie insussistenti i presupposti per disporre l’invocato trasferimento; motivi sostanzialmente riferiti alla mancanza del requisito della “assoluta indispensabilità” della presenza definitiva del militare presso la provincia richiesta a cagione della presenza di altri familiari che ben possono provvedere all’opera di sostegno dei congiunti bisognevoli.
La motivazione del provvedimento risulta, poi, a maggior ragione, sufficiente ove si consideri il richiamato principio giurisprudenziale secondo il quale una motivazione rafforzata è richiesta, attesa l’eccezionalità dell’istituto, solo in caso di accoglimento dell’istanza del militare.
Né può affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che l’Amministrazione non abbia tenuto in debito conto (ed abbia, al contrario sminuito) la valutazione di “estrema delicatezza o gravità” delle condizioni di salute dei familiari operata dal Capo Ufficio Sanitario.
Va, invero, in proposito evidenziato che la determinazione reiettiva impugnata ha dato atto della “gravità” di tali condizioni di salute (conformemente a quanto esposto nel parere del suddetto organo medico), ma ne ha correttamente rilevato l’insufficienza ai fini dell’invocato trasferimento, atteso che difetta nella specie “l’assoluta indispensabilità della presenza definitiva dell’interessato” nella provincia richiesta.
Difatti, come emerge dalla disciplina regolamentare dell’istituto del trasferimento per situazioni straordinarie e dai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, le condizioni di salute o, più in generale, la situazione personale del familiare in termini di necessità di assistenza da parte dei terzi non costituisce ragione sufficiente per ottenere il movimento di sede, considerandosi che l’istituto in questione costituisce deroga alle ordinarie procedure di trasferimento e va ad impattare, in termini negativi, sia sulle legittime aspettative di altri militari interessati alla sede richiesta sia sulle esigenze di servizio e funzionamento dell’Amministrazione.
E’, pertanto, necessario che la presenza del militare in loco costituisca una extrema ratio e, dunque, l’unica soluzione possibile per poter fronteggiare la necessità di assistenza.
Sotto tale profilo, si palesa come infondata anche l’ulteriore censura prospettata nel gravame, secondo la quale l’Amministrazione, nel negare il trasferimento, non avrebbe compiutamente tenuto in considerazione il principio solidaristico (di rilevanza costituzionale, ex articolo 2 della Carta fondamentale) e quello di tutela della salute (ex articolo 32), i quali avrebbero imposto la presenza del militare nel luogo di origine per prestare assistenza ai familiari affetti da situazioni di invalidità.
Vi è, infatti, che la tutela del disabile attraverso il trasferimento straordinario può trovare soddisfacimento solo ove a tale trasferimento non ostino ragioni di servizio ovvero non vi siano altri parenti o affini (entro il terzo grado) in grado di supportare le esigenze di assistenza.
Allo stesso modo non può dirsi, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, che la valutazione dell’Amministrazione, risulti, sotto tale ultimo profilo, carente, illogica, contraddittoria o travisata.
Ritiene in proposito la Sezione che l’Amministrazione ha correttamente rilevato la presenza di altri familiari sul territorio che possono far fronte a tali esigenze di assistenza, evidenziando al riguardo l’insufficienza ovvero la non rilevanza delle ragioni ostative rappresentate.
Basti al riguardo operare riferimento alla posizione del padre del militare, il quale risulterebbe, a dire della ricorrente, impedito a tale prestazione in ragione del fatto che egli “si trova nella necessità di non potere rinunciare all’attività lavorativa svolta, costituendo i proventi da questa derivanti la preponderante fonte di reddito e di sostentamento familiare”.
Negli atti difensivi prodotti essa ha rappresentato che il padre “non svolge la propria attività di docente in loco, bensì, come detto e documentato in atti, sull’intero territorio nazionale (Cisterna di Latina, Milano Nerviano, Montevarchi, Roma tiburtina, PO NO e PO Giugliano) per conto del -OMISSIS-… e, su incarico della -OMISSIS-, presso le sedi dell’ITS-OMISSIS- di -OMISSIS-”.
Va, peraltro, in proposito osservato che, secondo i principi giurisprudenziali innanzi richiamati, la impossibilità di trovare soluzioni alternative nell’ambito del nucleo familiare non può derivare da impedimenti analoghi a quelli che connotano la posizione del militare istante, quali ragioni di lavoro o di distanza.
Pertanto, le esigenze rappresentate in relazione alla persona del padre non risultano rilevanti e dirimenti, osservandosi, altresì, che questi, come emerge dalla dichiarazione sostitutiva prodotta in allegato al ricorso, è un libero professionista e ben può organizzare la propria attività lavorativa.
Quanto agli incarichi di docenza espletati per conto del -OMISSIS- e della società -OMISSIS-, non è stato, invero, dimostrato che lo stesso non possa convenire con tali soggetti date ed impegni che gli consentano, in accordo con gli altri componenti del proprio nucleo familiare, di assicurare comunque attività di assistenza.
Analoghe considerazioni devono svolgersi anche con riferimento alla posizione della sorella minore della ricorrente, la quale (v. allegato 15 al ricorso) risulta essere una studentessa presso la LIUC di Castellanza, impegnata in una attività di tirocinio formativo della durata di sei mesi (dal 10 marzo 2025 all’11 settembre 2025 per almeno 4 mezze giornate per un totale di 16 ore settimanali).
L’attività di quest’ultima, in quanto relativa ad impegni di studio e formazione, è pure essa, in ragione delle coordinate giurisprudenziali di cui innanzi, non dirimente al fine di configurare il requisito dell’impossibilità di trovare situazioni alternative nell’ambito del nucleo familiare.
In buona sostanza, i suddetti rilievi e considerazioni evidenziano l’assenza di profili di eccesso di potere per travisamento, illogicità ed irragionevolezza nella valutazione discrezionale operata dall’Amministrazione per denegare alla ricorrente il richiesto trasferimento per esigenze straordinarie.
Da ultimo, il Collegio evidenzia che non sussistono neppure i denunziati profili di contraddittorietà con le precedenti determinazioni, di segno favorevole, che hanno in precedenza ammesso la ricorrente al trasferimento temporaneo (per la durata di sei mesi, con proroga di ulteriori sei mesi).
Vi è, invero, che, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, II, 24 aprile 2023, n. 4145), il vizio in questione non è predicabile in quanto vengono in rilievo istituti di natura diversa, che scontano presupposti di operatività differenti.
Il trasferimento per situazioni straordinarie ha carattere definitivo e opera in deroga alle normali modalità di trasferimento, risultando legato a requisiti di assoluta eccezionalità; al contrario, il movimento a tempo determinato è una situazione temporanea che non incide direttamente sul piano degli impieghi ed è concesso al fine di venire incontro alle immediate e pressanti necessità dei richiedenti, risolvibili in un periodo ben determinato, concesso anche in funzione della temporaneità, in assenza di ragioni di servizio e non incidente sulla situazione di forza dei reparti interessati.
Risulta, pertanto, indubitabile che la temporaneità del movimento e, dunque, la non definitiva incidenza sulle ordinarie regole dei trasferimenti comporta, nella valutazione discrezionale spettante all’Amministrazione, ambiti di elasticità maggiori anche nella verifica del presupposto della impossibilità dei residenti in loco di prestare assistenza.
In conclusione, dunque, sulla base delle considerazioni tutte innanzi svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono, in considerazione della peculiarità della controversia, giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES EL, Presidente, Estensore
MA Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.