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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 18/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. RETTIFICA n. 0102198 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001262370 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2025 depositato il
05/08/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.01.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29820230001262370000 e l'avviso di rettifica emesso a seguito di controllo formale ex art 36 ter del DPR
600/73, con i quali l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 504,42, comprensiva di interessi e sanzioni, per omesso versamento di Irpef per l'anno 2018.
Deduceva il ricorrente che con avviso di rettifica del 29.12.2021, l'ufficio gli aveva contestato l'indebita detrazione per figlio a carico, indicata nel 100% nella dichiarazione dei redditi mod 730/2019 presentata dal
Ricorrente_1 per l'anno 2018, rettificandola nel 50% in considerazione del regime di affido condiviso del minore con la madre Nominativo_1, che aveva parimenti operato detrazione nella misura del 50%. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della pretesa tributaria, non avendo la Nominativo_1 mai corrisposto la quota di mantenimento ordinario stabilita in sede civile per il figlio minore, collocato presso il padre. Tuttavia la Nominativo_1, avendo dichiarato nel 2018 il diritto alla detrazione per il figlio nella misura del 50%, aveva ottenuto il rimborso dall'Agenzia delle Entrate. Sosteneva dunque l'erroneità del riconoscimento della detrazione per la Nominativo_1, resasi inadempiente all'obbligo di mantenimento, e la correttezza invece dell'integrale detrazione per figlio a carico dichiarata dal ricorrente. Chiedeva dunque l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa, costituendosi in giudizio, deduceva la correttezza del proprio operato, evidenziando come dalla documentazione presente nelle banche dati e dai dati conoscitivi pubblici legittimamente accessibili, risultava confermato che entrambi i coniugi, in quanto affidatari del figlio minore, potevano operare una detrazione fiscale per figli a carico nella misura del 50% ciscuno, e quindi anche per l'anno 2018 doveva ritenersi corretta la misura rettificata dall'ufficio nei confronti del ricorrente, non essendo stato allegato alcun accordo contrario intercorso tra i coniugi.
Con successiva memoria depositata ai sensi dell'art 32 del Dlgs 546/92 il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, rilevando la contraddittorietà dell'operato dell'ufficio finanziario, che per gli anni precedenti (2015, 2016) non aveva riconosciuto alla Nominativo_1 alcun diritto alla detrazione, nonché il carattere meramente formalistico dell'accertamento, a fronte della documentata inadempienza del coniuge del ricorrente, come da dichiarazione confessoria allegata. All'odierna udienza il ricorso era discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nominativo_2 ha impugnato la cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatizzato espletato, ex art 36 ter DPR 600/73, sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2019 presentata per l'anno 2018, con la quale l'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione operata per il figlio minore a carico nella misura del
100%, nonostante fosse separato dalla coniuge Nominativo_1 ed entrambi fossero congiuntamente affidatari del figlio minorenne. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in presenza di affidamento congiunto e in assenza di contrario accordo tra i coniugi, la detrazione doveva essere usufruita nella misura del 50% ciascuno.
Il ricorrente fonda il proprio assunto sulla specifica circostanza secondo cui la coniuge separata Nominativo_1
, pur assoggettata dal Tribunale civile di Siracusa al pagamento di assegno di mantenimento in favore del figlio minore (collocato presso il padre), dall'anno 2017 non avrebbe mai adempiuto all'onere giudiziale, rendendosi altresì inadempiente al pagamento della quota dovuta per le spese straordinarie sostenute dal ricorrente per il figlio. Al fine di comprovare oggettivamente tale circostanza, il ricorrente ha allegato una missiva ricevuta dalla Nominativo_1 nella quale quest'ultima rende una dichiarazione confessoria in ordine all'effettivo suo inadempimento degli obblighi di mantenimento per il figlio, dal “mese di ottobre del
2017 al mese di dicembre del 2018” (vedi documento allegato). Contestava dunque l'interpretazione formalistica sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, che in assenza di contrario accordo tra i coniugi ha determinato il diritto alla detrazione per figli a carico nella misura del 50 % per ciascuno dei coniugi, a prescindere dalla prova dell'effettiva contribuzione paritetica al mantenimento del figlio minorenne.
Ritiene questo decidente che l'assunto del ricorrente sia condivisibile, perché più coerente con le finalità effettive perseguite dalla disciplina fiscale.
Se è vero che l'art. 12 del DPR 917/2006 prevede che “nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”, il presupposto che pare implicito nella suddetta previsione di legge è quello secondo il quale entrambi i genitori sono giuridicamente obbligati al mantenimento del figlio (secondo le proprie capacità economiche e nella misura eventualmente stabilita dal giudice in sede di separazione). Tanto è vero che la stessa norma prevede che
“Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa”. In sostanza, al di là del meccanismo formale di imputazione della detrazione, il diritto sostanziale al beneficio fiscale presuppone implicitamente la contribuzione di entrambi i genitori al mantenimento del figlio.
Nel caso in esame, a fronte dell'affidamento congiunto del figlio della coppia (minorenne nell'anno 2018) ad entrambi i genitori, il ricorrente ha allegato documentazione comprovante l'inadempimento della madre coaffidataria al mantenimento del figlio, non avendo la stessa versato al ricorrente l'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione per tutto l'anno 2018 (come da riconoscimento di debito proveniente dalla stessa Nominativo_1).
Deve pertanto ritenersi che il diritto alla detrazione fiscale per il figlio a carico, se sganciato dall'effettiva contribuzione al mantenimento da parte di entrambi i genitori, perde la propria ragion d'essere, laddove il ricorrente, presso il quale il figlio era collocato, ha comunque gli oneri di mantenimento su di lui gravanti.
Tale approccio interpretativo “sostanzialistico” appare significativamente avallato da quanto sostenuto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 18392 del 12.07.2018 (citata anche dal ricorrente), proprio in tema di ripartizione tra i coniugi del diritto alla detrazione del figlio a carico, laddove, nel cassare la sentenza di secondo grado, nella motivazione della decisione afferma che: “il giudice di appello non ha spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte dal contribuente volte a dimostrare che egli sosteneva in via esclusiva o in misura preponderante l'onere economico relativo al mantenimento della prole e, pertanto, la motivazione risulta insufficiente ed inadeguata laddove non esplicita l'iter logico-giuridico che lo ha condotto ad affermare che la moglie, per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, abbia in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento dei figli”.
Il ricorso deve essere dunque accolto, con annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.
Non si provvede sulle spese trattandosi di ricorso presentato personalmente dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella.
Nulla a provvedere sulle spese.
Siracusa, 18.04.2025 Il Giudice
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 18/04/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MIGNECO ANDREA, Giudice monocratico in data 18/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 613/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. RETTIFICA n. 0102198 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230001262370 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1121/2025 depositato il
05/08/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26.01.2024 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29820230001262370000 e l'avviso di rettifica emesso a seguito di controllo formale ex art 36 ter del DPR
600/73, con i quali l'Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 504,42, comprensiva di interessi e sanzioni, per omesso versamento di Irpef per l'anno 2018.
Deduceva il ricorrente che con avviso di rettifica del 29.12.2021, l'ufficio gli aveva contestato l'indebita detrazione per figlio a carico, indicata nel 100% nella dichiarazione dei redditi mod 730/2019 presentata dal
Ricorrente_1 per l'anno 2018, rettificandola nel 50% in considerazione del regime di affido condiviso del minore con la madre Nominativo_1, che aveva parimenti operato detrazione nella misura del 50%. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della pretesa tributaria, non avendo la Nominativo_1 mai corrisposto la quota di mantenimento ordinario stabilita in sede civile per il figlio minore, collocato presso il padre. Tuttavia la Nominativo_1, avendo dichiarato nel 2018 il diritto alla detrazione per il figlio nella misura del 50%, aveva ottenuto il rimborso dall'Agenzia delle Entrate. Sosteneva dunque l'erroneità del riconoscimento della detrazione per la Nominativo_1, resasi inadempiente all'obbligo di mantenimento, e la correttezza invece dell'integrale detrazione per figlio a carico dichiarata dal ricorrente. Chiedeva dunque l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle Entrate di Siracusa, costituendosi in giudizio, deduceva la correttezza del proprio operato, evidenziando come dalla documentazione presente nelle banche dati e dai dati conoscitivi pubblici legittimamente accessibili, risultava confermato che entrambi i coniugi, in quanto affidatari del figlio minore, potevano operare una detrazione fiscale per figli a carico nella misura del 50% ciscuno, e quindi anche per l'anno 2018 doveva ritenersi corretta la misura rettificata dall'ufficio nei confronti del ricorrente, non essendo stato allegato alcun accordo contrario intercorso tra i coniugi.
Con successiva memoria depositata ai sensi dell'art 32 del Dlgs 546/92 il ricorrente insisteva nei motivi di ricorso, rilevando la contraddittorietà dell'operato dell'ufficio finanziario, che per gli anni precedenti (2015, 2016) non aveva riconosciuto alla Nominativo_1 alcun diritto alla detrazione, nonché il carattere meramente formalistico dell'accertamento, a fronte della documentata inadempienza del coniuge del ricorrente, come da dichiarazione confessoria allegata. All'odierna udienza il ricorso era discusso e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nominativo_2 ha impugnato la cartella esattoriale emessa a seguito del controllo automatizzato espletato, ex art 36 ter DPR 600/73, sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2019 presentata per l'anno 2018, con la quale l'Agenzia delle Entrate contestava la detrazione operata per il figlio minore a carico nella misura del
100%, nonostante fosse separato dalla coniuge Nominativo_1 ed entrambi fossero congiuntamente affidatari del figlio minorenne. Secondo l'Agenzia delle Entrate, in presenza di affidamento congiunto e in assenza di contrario accordo tra i coniugi, la detrazione doveva essere usufruita nella misura del 50% ciascuno.
Il ricorrente fonda il proprio assunto sulla specifica circostanza secondo cui la coniuge separata Nominativo_1
, pur assoggettata dal Tribunale civile di Siracusa al pagamento di assegno di mantenimento in favore del figlio minore (collocato presso il padre), dall'anno 2017 non avrebbe mai adempiuto all'onere giudiziale, rendendosi altresì inadempiente al pagamento della quota dovuta per le spese straordinarie sostenute dal ricorrente per il figlio. Al fine di comprovare oggettivamente tale circostanza, il ricorrente ha allegato una missiva ricevuta dalla Nominativo_1 nella quale quest'ultima rende una dichiarazione confessoria in ordine all'effettivo suo inadempimento degli obblighi di mantenimento per il figlio, dal “mese di ottobre del
2017 al mese di dicembre del 2018” (vedi documento allegato). Contestava dunque l'interpretazione formalistica sostenuta dall'Agenzia delle Entrate, che in assenza di contrario accordo tra i coniugi ha determinato il diritto alla detrazione per figli a carico nella misura del 50 % per ciascuno dei coniugi, a prescindere dalla prova dell'effettiva contribuzione paritetica al mantenimento del figlio minorenne.
Ritiene questo decidente che l'assunto del ricorrente sia condivisibile, perché più coerente con le finalità effettive perseguite dalla disciplina fiscale.
Se è vero che l'art. 12 del DPR 917/2006 prevede che “nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori”, il presupposto che pare implicito nella suddetta previsione di legge è quello secondo il quale entrambi i genitori sono giuridicamente obbligati al mantenimento del figlio (secondo le proprie capacità economiche e nella misura eventualmente stabilita dal giudice in sede di separazione). Tanto è vero che la stessa norma prevede che
“Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa”. In sostanza, al di là del meccanismo formale di imputazione della detrazione, il diritto sostanziale al beneficio fiscale presuppone implicitamente la contribuzione di entrambi i genitori al mantenimento del figlio.
Nel caso in esame, a fronte dell'affidamento congiunto del figlio della coppia (minorenne nell'anno 2018) ad entrambi i genitori, il ricorrente ha allegato documentazione comprovante l'inadempimento della madre coaffidataria al mantenimento del figlio, non avendo la stessa versato al ricorrente l'assegno stabilito dal giudice in sede di separazione per tutto l'anno 2018 (come da riconoscimento di debito proveniente dalla stessa Nominativo_1).
Deve pertanto ritenersi che il diritto alla detrazione fiscale per il figlio a carico, se sganciato dall'effettiva contribuzione al mantenimento da parte di entrambi i genitori, perde la propria ragion d'essere, laddove il ricorrente, presso il quale il figlio era collocato, ha comunque gli oneri di mantenimento su di lui gravanti.
Tale approccio interpretativo “sostanzialistico” appare significativamente avallato da quanto sostenuto dalla
Corte di Cassazione con sentenza n. 18392 del 12.07.2018 (citata anche dal ricorrente), proprio in tema di ripartizione tra i coniugi del diritto alla detrazione del figlio a carico, laddove, nel cassare la sentenza di secondo grado, nella motivazione della decisione afferma che: “il giudice di appello non ha spiegato le ragioni per le quali non ha tenuto conto delle circostanze di fatto dedotte dal contribuente volte a dimostrare che egli sosteneva in via esclusiva o in misura preponderante l'onere economico relativo al mantenimento della prole e, pertanto, la motivazione risulta insufficiente ed inadeguata laddove non esplicita l'iter logico-giuridico che lo ha condotto ad affermare che la moglie, per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, abbia in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento dei figli”.
Il ricorso deve essere dunque accolto, con annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.
Non si provvede sulle spese trattandosi di ricorso presentato personalmente dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'impugnata cartella.
Nulla a provvedere sulle spese.
Siracusa, 18.04.2025 Il Giudice