TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/06/1969, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Monza del 13.09.2023, rappresentata e difesa dall'avv. CASTAGNA SAMUELA, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Arosio, via G. Oberdan n. 67/b giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUSTI ELENA, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Meda, Via Parini 8 , giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 novembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronuncia della separazione personale dei coniugi;
2. verserà a a decorrere dal mese di dicembre 2025 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento di l'importo mensile di euro 300,00 entro il giorno 20 CP_1 del mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025); sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, prescuola o doposcuola;
saranno a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza per la figlia;
CP_1
3. verserà a entro il giorno 20 del mese, a decorrere dal mese Parte_2 Parte_1 di dicembre 2025, un assegno di mantenimento del coniuge nella misura di Euro 200,00 mensili;
detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025);
4. Revoca del contributo al mantenimento dovuto da per il figlio dal mese di Pt_2 Per_1 dicembre 2025;
5. Conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Verano Brianza via della Repubblica
n. 23 a con tutti gli arredi Parte_1
6. Spese di lite compensate”
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 24/07/1993 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Carate Brianza al n. 80 P 2 S A anno 1993) con e dalla cui Parte_2 unione sono nati i figli (in data 24.4.1995), (in data 13.05.2000) e Per_2 Per_1 CP_1
(in data 10.02.2004) ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli e per sé nonché l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 20.02.2024 il Giudice delegato ha sentito parte ricorrente, ha pronunciato la contumacia del resistente ed a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha pronunciato in data 23.02.2023 ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2025 si è costituito il resistente, con le conclusioni ivi formulate.
Alla successiva udienza celebratasi in data 18.12.2025 a seguito di rinvii per temporanea assenza del Giudice delegato, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo alle condizioni sopra richiamate;
i difensori delle parti hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni ed il
Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso dagli atti di causa risulta che e - i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Carate Brianza in data 24.07.1993 (anno 1993 att. n. 80 parte
2 S A). Dalla loro unione sono nati i figli (in data 24.4.1995), (in data Per_2 Per_1
13.05.2000) e (in data 10.02.2004). CP_1
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi materiali della figlia , maggiorenne ma non economicamente CP_1 indipendente, stante la sussistenza di una condizione di indipendenza economica in capo al figlio e al figlio e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate in adesione alla domanda congiunta delle parti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Carate Brianza in data 24.07.1993 (anno 1993 att. n. 80 parte 2 S
A)
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
AR LL
Il Giudice est.
DA AN
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AR LL Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 12 ottobre 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/06/1969, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine di Monza del 13.09.2023, rappresentata e difesa dall'avv. CASTAGNA SAMUELA, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Arosio, via G. Oberdan n. 67/b giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUSTI ELENA, elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Meda, Via Parini 8 , giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Separazione Giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 novembre 2025 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo a definizione del presente giudizio alle seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronuncia della separazione personale dei coniugi;
2. verserà a a decorrere dal mese di dicembre 2025 a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento di l'importo mensile di euro 300,00 entro il giorno 20 CP_1 del mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025); sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, prescuola o doposcuola;
saranno a carico delle parti il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Monza per la figlia;
CP_1
3. verserà a entro il giorno 20 del mese, a decorrere dal mese Parte_2 Parte_1 di dicembre 2025, un assegno di mantenimento del coniuge nella misura di Euro 200,00 mensili;
detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2026 con riferimento a dicembre 2025);
4. Revoca del contributo al mantenimento dovuto da per il figlio dal mese di Pt_2 Per_1 dicembre 2025;
5. Conferma dell'assegnazione della casa coniugale sita in Verano Brianza via della Repubblica
n. 23 a con tutti gli arredi Parte_1
6. Spese di lite compensate”
Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 c.p.c. premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 24/07/1993 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Carate Brianza al n. 80 P 2 S A anno 1993) con e dalla cui Parte_2 unione sono nati i figli (in data 24.4.1995), (in data 13.05.2000) e Per_2 Per_1 CP_1
(in data 10.02.2004) ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento dei figli e per sé nonché l'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 20.02.2024 il Giudice delegato ha sentito parte ricorrente, ha pronunciato la contumacia del resistente ed a scioglimento della riserva assunta a tale udienza ha pronunciato in data 23.02.2023 ordinanza ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.12.2025 si è costituito il resistente, con le conclusioni ivi formulate.
Alla successiva udienza celebratasi in data 18.12.2025 a seguito di rinvii per temporanea assenza del Giudice delegato, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo alle condizioni sopra richiamate;
i difensori delle parti hanno pertanto precisato congiuntamente le conclusioni ed il
Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso dagli atti di causa risulta che e - i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Carate Brianza in data 24.07.1993 (anno 1993 att. n. 80 parte
2 S A). Dalla loro unione sono nati i figli (in data 24.4.1995), (in data Per_2 Per_1
13.05.2000) e (in data 10.02.2004). CP_1
La domanda di separazione personale dei coniugi merita di essere accolta stante l'intollerabilità della convivenza ex art. 151, comma 1 c.c. come dedotta dalle parti. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi come richiamate possono essere omologate nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi materiali della figlia , maggiorenne ma non economicamente CP_1 indipendente, stante la sussistenza di una condizione di indipendenza economica in capo al figlio e al figlio e per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Per_2 Per_1 contemperamento dei contrapposti interessi.
Spese di lite compensate in adesione alla domanda congiunta delle parti.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Carate Brianza in data 24.07.1993 (anno 1993 att. n. 80 parte 2 S
A)
2. Omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti come recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
3. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Carate Brianza, affinchè sia annotata a margine dell'atto di matrimonio.
4. Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025.
Il Presidente
AR LL
Il Giudice est.
DA AN