Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1201
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata notifica della cartella di pagamento

    La Corte rileva che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato non risulta notificata e che le parti resistenti non hanno fornito prova contraria. L'omessa notifica determina la nullità dell'atto impugnato per assenza di titolo e presupposto.

  • Accolto
    Intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione

    La Corte rileva che, sebbene il termine decennale per la riscossione dell'IVA 2010 sarebbe spirato nel 2020, la normativa emergenziale COVID-19 (D.L. 18/2020 e successive modifiche) ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Pertanto, il termine di prescrizione è stato sospeso e ha ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021, spirando nel gennaio 2023. L'atto impugnato, notificato il 19 settembre 2024, risulta quindi tardivo e il diritto alla riscossione estinto per intervenuta prescrizione.

  • Accolto
    Mancata adozione dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini

    La Corte ritiene assorbita tale eccezione dalla pronuncia sulla mancata notifica della cartella e sull'intervenuta prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1201
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1201
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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