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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1201/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9561/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020353813000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130049807829000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/12/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249020353813 notificata il 19/09/2024 di euro 2.685,04 riconducibile ad IVA anno 2010.
Eccepiva:
annullabilità ex artt.
7-bis e 7-sexies - legge n. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notificazione di ciascuno dei titoli in essa indicati ed a questa presupposti (cartelle ed accertamento), ciò in violazione, ovvero, falsa applicazione dell'art. 50, co.
2 - d.p.r. n. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 - d.p.r. n. 602/73, 60 - d.p.r. n. 600/73, 137 e ss. - c.p.c., nonché del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7- bis - legge n. 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini;
prescrizione (dieci anni) che, dunque, sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 cod. civ.(ii.dd. e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948, co. 1, n. 4) cod. civ.(interessi), 20, co.
3 - d.lgs. n. 472/97 (sanzioni).
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi con distrazione ciò in ragione dell'art. 93 c.p.c..
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava:
1. Intimazione di pagamento n. 293 20249020353813/000; atto impugnato;
2. notifica del
19.09.2024; Copia per immagine della procura separata, attestata conforme dal difensore ex artt. 22 - D.
Lgs. n. 82/2005 e 25-bis - D.Lgs. n. 546/92; 3. n. 1 ricevuta di accettazione della notifica del ricorso via
PEC alle controparti, sia in formato originale recante estensione [*.eml], sia in copia autenticata dal difensore;
4. e 5 n. 2 ricevute di avvenuta consegna del ricorso via PEC alle controparti, sia in formato originale recante estensione [*.eml], sia in copia autenticata dal difensore.
In data 16/01/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeducdeva:
Inammissibilità del ricorso e delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e rispettive iscrizioni a ruolo.
Rilevava che la notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi è una attività di stretta ed esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza, e solo l'Agente della Riscossione è in grado di dimostrare il suo operato: Lo stesso Agente della Riscossione , parte del presente giudizio, dimostrerà la correttezza del suo operato mediante produzione della relata di notifica della cartella e di eventuali atti interruttivi. Tuttavia, dalle informazioni assunte presso A.T. risulta che la cartella di pagamento n.29320130049807829 000 è stata notificata al contribuente il 18/03/2014. Dunque,
l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della notificazione. Trattandosi di cartella regolarmente notificata e non impugnata nei successivi
60 giorni, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, il relativo credito, deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. art. 19, comma 3,
D. Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto delle norme su citate (d.lgs. 546/92 art.21 e 19). La proposizione del ricorso risulta inammissibile in quanto l'Intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza 4 che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. Ord. n. 3005/2020). Rilevava, inoltre che non è intervenuta nessuna prescrizione dato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura
Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n.
3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.
Lgs. 159/2015 dispone espressamente che le disposizioni in materia di sospensione dei termini
“comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione ….” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella
Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e 5 dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Si aggiunge che nel calcolo del termine di prescrizione si deve tener conto anche della sospensione prevista per la c.d. rottamazione delle cartelle dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, per i debiti affidati per il recupero all'Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. Alla luce della sopra citata normativa, non è evidentemente intervenuta alcuna prescrizione della riscossione. Si aggiunge che il termine di prescrizione relativo ai crediti erariali oramai cristallizzati nel ruolo definitivo è decennale di cui all'art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Si citano le pronunce Cass. n. 24322/2014, n.
25716/2020, n. 16232/2020, n. 32308/2019 e n. 13080/2011 ove viene affermato ciò “in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”. Pertanto, l'attività dell'Agente della riscossione, nella specie, è soggetta esclusivamente al termine decennale ordinario di prescrizione
Peraltro, con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito, in tema di prescrizione degli accessori del tributo e con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni intimate, che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr.
Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”. In senso conforme, si citano le Sentenze della CTR
Toscana n. 11/01/2021 e n. 619/01/2020, che, con precipuo riguardo all'obbligazione accessoria delle sanzioni, ha sostenuto l'applicazione del ridetto principio anche all'obbligazione accessoria degli interessi
“per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale” e, di qui, è pervenuta all'affermazione conclusiva della 6 “prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…”.
Concludeva chiedendo, in via preliminare: • dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte. In via principale: • rigettare il ricorso;
• condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data 09/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che né la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato non è stato notificato, Né parimenti è stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Sottolineava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace e nulla ha dedotto sul punto, ragion per cui in assenza di prova della rituale notifica della cartella e/o di atti interruttivi, l'atto dovrà essere annullato. Alla data del 09/01/2026, dal SIGIT non risulta alcuna costituzione né alcun versamento di prove sul punto, ragione per cui, qualora l'ente dovesse costituirsi, si eccepisce sin d'ora la tardività, ed in caso di allegazioni documentali se ne eccepisce l'inammissibilità ex art. 32 d.lgs. 546/92. L'Agenzia, invece, pur essendosi costituita, non ha fornito alcuna prova in tal senso, né potrà più allegare documenti.
Conseguentemente quanto dedotto dal ricorrente trova conferma nel contegno processuale delle parti evocate in giudizio, ed il ricorso dovrà essere accolto.
Richiamava tutte le eccezioni in ricorso, ed insisteva in ogni richiesta formulata con vittoria di spese e compensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 22/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa ad IVA anno 2010;
che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato non risulta notificata, tanto è vero che nulla è stato provato dalle parti resistenti, nonostante la precisa contestazione in ricorso;
che l'omessa notifica della cartella di pagamento sottostante determina la nullità dell'atto impugnato per assenza di titolo e di presupposto;
che l'omessa notifica di ogni atto suscettibile di interrompere il decorso del termine pregiudizievole determina, altresì, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, posto che, la riscossione della pretesa è disciplinata dall'art. 2946 c.c, ovvero al termine di prescrizione decennale, per cui trattandosi di
IVA 2010, il termine sarebbe spirato il 21/12/2020, tuttavia la normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, ovvero il D.L. 18/2020 , il D.L. 34/2020 “Rilancio”, il D.L. n. 104/2020 il D.L. n. 125/2020, il D.L.137/2020, il D.L. n. 3/2021, il D.L. n. 7/2021 e in fine il D.L. n.41/2021 hanno disposto la sospensione delle attività di riscossione a partire da marzo 2020 fino al 31 Agosto 2021, infatti, l'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015
e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2010, ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023. Orbene, visto che l'atto impugnato è stato notificato in data 19/09/2024, lo stesso appare tardivo, per cui il diritto alla riscossione appare estinto per intervenuta prescrizione.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore dell'Avv.
Difensore_1. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LOPES SANTO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9561/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor D. Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249020353813000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130049807829000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 205/2026 depositato il
26/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/12/2024 il sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n.
29320249020353813 notificata il 19/09/2024 di euro 2.685,04 riconducibile ad IVA anno 2010.
Eccepiva:
annullabilità ex artt.
7-bis e 7-sexies - legge n. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento per mancata rituale notificazione di ciascuno dei titoli in essa indicati ed a questa presupposti (cartelle ed accertamento), ciò in violazione, ovvero, falsa applicazione dell'art. 50, co.
2 - d.p.r. n. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 - d.p.r. n. 602/73, 60 - d.p.r. n. 600/73, 137 e ss. - c.p.c., nonché del tetragono principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”;
annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art.
7- bis - legge n. 212/2000, per mancata adozione, secondo legge ed alle varie scadenze da essa singolarmente previste, dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini;
prescrizione (dieci anni) che, dunque, sono tutti in ispecie spirati con il decorso del termine decennale ex art. 2946 cod. civ.(ii.dd. e iva), del termine quinquennale ex artt. 2948, co. 1, n. 4) cod. civ.(interessi), 20, co.
3 - d.lgs. n. 472/97 (sanzioni).
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi con distrazione ciò in ragione dell'art. 93 c.p.c..
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
Allegava:
1. Intimazione di pagamento n. 293 20249020353813/000; atto impugnato;
2. notifica del
19.09.2024; Copia per immagine della procura separata, attestata conforme dal difensore ex artt. 22 - D.
Lgs. n. 82/2005 e 25-bis - D.Lgs. n. 546/92; 3. n. 1 ricevuta di accettazione della notifica del ricorso via
PEC alle controparti, sia in formato originale recante estensione [*.eml], sia in copia autenticata dal difensore;
4. e 5 n. 2 ricevute di avvenuta consegna del ricorso via PEC alle controparti, sia in formato originale recante estensione [*.eml], sia in copia autenticata dal difensore.
In data 16/01/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate, la quale controdeducdeva:
Inammissibilità del ricorso e delle eccezioni avverso la cartella di pagamento e rispettive iscrizioni a ruolo.
Rilevava che la notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi è una attività di stretta ed esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione, per cui l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate non può rispondere per eventuali irregolarità che non appartengono alla sua sfera di competenza, e solo l'Agente della Riscossione è in grado di dimostrare il suo operato: Lo stesso Agente della Riscossione , parte del presente giudizio, dimostrerà la correttezza del suo operato mediante produzione della relata di notifica della cartella e di eventuali atti interruttivi. Tuttavia, dalle informazioni assunte presso A.T. risulta che la cartella di pagamento n.29320130049807829 000 è stata notificata al contribuente il 18/03/2014. Dunque,
l'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato, mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie. Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della notificazione. Trattandosi di cartella regolarmente notificata e non impugnata nei successivi
60 giorni, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che, il relativo credito, deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Peraltro, se si considera che, ai sensi dell'art. art. 19, comma 3,
D. Lgs. 546/92, soltanto “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”, si perviene agevolmente alla conclusione che il contribuente/ricorrente oggi può legittimamente sollevare eccezioni afferenti esclusivamente “vizi propri” dell'atto impugnato. Per quanto sopra evidenziato, ogni eccezione proposta avverso un atto propedeutico a quello impugnato, deve essere ritenuta tardivamente proposta e, quindi, inammissibile, ai sensi del combinato disposto delle norme su citate (d.lgs. 546/92 art.21 e 19). La proposizione del ricorso risulta inammissibile in quanto l'Intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza 4 che, in base all'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (Cass. Ord. n. 3005/2020). Rilevava, inoltre che non è intervenuta nessuna prescrizione dato che a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura
Italia”, D.L.34/2020 “Rilancio”, D.L. n. 104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L.137/2020 “Ristori”, D.L. n.
3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.
Lgs. 159/2015 dispone espressamente che le disposizioni in materia di sospensione dei termini
“comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione ….” Ciò posto ed in coerenza con l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella
Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relative tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e 5 dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. Si aggiunge che nel calcolo del termine di prescrizione si deve tener conto anche della sospensione prevista per la c.d. rottamazione delle cartelle dalla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, per i debiti affidati per il recupero all'Agente della riscossione dal 1° gennaio del 2000 al 30 giugno 2022. Alla luce della sopra citata normativa, non è evidentemente intervenuta alcuna prescrizione della riscossione. Si aggiunge che il termine di prescrizione relativo ai crediti erariali oramai cristallizzati nel ruolo definitivo è decennale di cui all'art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. Si citano le pronunce Cass. n. 24322/2014, n.
25716/2020, n. 16232/2020, n. 32308/2019 e n. 13080/2011 ove viene affermato ciò “in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi”. Pertanto, l'attività dell'Agente della riscossione, nella specie, è soggetta esclusivamente al termine decennale ordinario di prescrizione
Peraltro, con l'Ordinanza n. 10549/2019 la Suprema Corte ha ribadito, in tema di prescrizione degli accessori del tributo e con riguardo all'affermata applicazione del termine quinquennale relativamente alle sanzioni intimate, che “il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr.
Cass. S.U. n. 25790/2009, Cass. n. 8814/2008); …”. In senso conforme, si citano le Sentenze della CTR
Toscana n. 11/01/2021 e n. 619/01/2020, che, con precipuo riguardo all'obbligazione accessoria delle sanzioni, ha sostenuto l'applicazione del ridetto principio anche all'obbligazione accessoria degli interessi
“per i quali, in difetto di scadenze periodiche, non è neanche pensabile una considerazione autonoma rispetto al credito principale: per essi, dunque, vale ognora la caratteristica di accessorietà, la quale impedisce, per sua natura e in conformità al senso comune, che essi possano prescriversi in un termine inferiore o comunque diverso rispetto a quello previsto per il credito principale” e, di qui, è pervenuta all'affermazione conclusiva della 6 “prescrittibilità decennale, non solo dell'Irpef, ma anche delle relative addizionali, sanzioni e interessi, atteso che il carattere unitario dell'obbligazione tributaria impedirebbe una diversa soluzione giuridica…”.
Concludeva chiedendo, in via preliminare: • dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte. In via principale: • rigettare il ricorso;
• condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Allegava:
1. controdeduzioni 2. nota spese.
In data 09/01/2026 il difensore del ricorrente depositava memorie difensive con le quali eccepiva:
che né la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato non è stato notificato, Né parimenti è stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione.
Sottolineava che l'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta contumace e nulla ha dedotto sul punto, ragion per cui in assenza di prova della rituale notifica della cartella e/o di atti interruttivi, l'atto dovrà essere annullato. Alla data del 09/01/2026, dal SIGIT non risulta alcuna costituzione né alcun versamento di prove sul punto, ragione per cui, qualora l'ente dovesse costituirsi, si eccepisce sin d'ora la tardività, ed in caso di allegazioni documentali se ne eccepisce l'inammissibilità ex art. 32 d.lgs. 546/92. L'Agenzia, invece, pur essendosi costituita, non ha fornito alcuna prova in tal senso, né potrà più allegare documenti.
Conseguentemente quanto dedotto dal ricorrente trova conferma nel contegno processuale delle parti evocate in giudizio, ed il ricorso dovrà essere accolto.
Richiamava tutte le eccezioni in ricorso, ed insisteva in ogni richiesta formulata con vittoria di spese e compensi, con distrazione ex art. 93 c.p.c
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 22/01/2026 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica rileva ed osserva:
che la pretesa di pagamento di cui all'atto impugnato è relativa ad IVA anno 2010;
che la cartella di pagamento sottostante all'atto impugnato non risulta notificata, tanto è vero che nulla è stato provato dalle parti resistenti, nonostante la precisa contestazione in ricorso;
che l'omessa notifica della cartella di pagamento sottostante determina la nullità dell'atto impugnato per assenza di titolo e di presupposto;
che l'omessa notifica di ogni atto suscettibile di interrompere il decorso del termine pregiudizievole determina, altresì, l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione, posto che, la riscossione della pretesa è disciplinata dall'art. 2946 c.c, ovvero al termine di prescrizione decennale, per cui trattandosi di
IVA 2010, il termine sarebbe spirato il 21/12/2020, tuttavia la normativa intervenuta in occasione della pandemia covid 19, ovvero il D.L. 18/2020 , il D.L. 34/2020 “Rilancio”, il D.L. n. 104/2020 il D.L. n. 125/2020, il D.L.137/2020, il D.L. n. 3/2021, il D.L. n. 7/2021 e in fine il D.L. n.41/2021 hanno disposto la sospensione delle attività di riscossione a partire da marzo 2020 fino al 31 Agosto 2021, infatti, l'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (emesso per far fronte all'emergenza COVID) ha previsto la sospensione dei “termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
L'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 statuisce che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi … a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori”. È, quindi, evidente che dal combinato disposto dell'art.12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015
e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), il termine di prescrizione per la riscossione delle imposte deve intendersi sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nel caso di specie il carico tributario non risulta affidato durante il periodo di emergenza sanitaria, atteso che si tratta di cartella esattoriale risalente all'anno 2010, ne consegue che non è applicabile la proroga del termine di prescrizione di cui all'art.68 comma 4 bis suindicato pari a 24 mesi, rimanendo, invece, applicabile la disciplina di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs. n.159/2015 e dell'art.68 comma 1 del D.L. 17/03/2020 n. 18, con la conseguenza che il termine di prescrizione risulta sospeso dall'08/03/2020 al 31/08/2021, riprendendo a decorrere a far data dall'01/09/2021 per spirare nel gennaio del 2023. Orbene, visto che l'atto impugnato è stato notificato in data 19/09/2024, lo stesso appare tardivo, per cui il diritto alla riscossione appare estinto per intervenuta prescrizione.
Per l'effetto, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Alla soccombenza consegue il pagamento delle spese processuali come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 oltre spese generali, IVA, CPA e contributo unificato, con distrazione a favore dell'Avv.
Difensore_1. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Così deciso in Catania il 22/01/2026 IL GIUDICE MONOCRATICO SANTO LOPES