Ordinanza cautelare 16 ottobre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/04/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01750/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1750 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento adottato in data 12 febbraio 2025 e notificato in data 28 agosto 2025 con cui la Questura di Venezia ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio presentata dal ricorrente in data 6 marzo 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – Questura di Venezia;
Vista la nota del 21 aprile 2026 con la quale il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. DR De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente, cittadino-OMISSIS-, entrato regolarmente in Italia per motivi di studio, ha ottenuto il relativo permesso di soggiorno, iscrivendosi al corso di laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università degli Studi di Padova;
- in data 6 marzo 2021 il ricorrente ha presentato un’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno;
- la Questura di Venezia ha rigettato l’istanza suddetta con provvedimento in data 12 febbraio 2025, in ragione della mancata integrazione documentale dell’istanza e del disinteresse del ricorrente a regolarizzare la propria posizione;
- il ricorrente ha impugnato tale provvedimento, deducendone l’illegittimità per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché per violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e 46 d.P.R. n. 394/1999, stante la possibilità per l’Amministrazione di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva in atti;
- costituitosi il Ministero dell’Interno con memoria difensiva, questo Tribunale con ordinanza n. 491 in data 10 ottobre 2025 ha accolto la domanda cautelare ai fini di consentire il riesame della posizione del ricorrente;
- all’esito del riesame, la Questura di Venezia ha confermato in data 20 novembre 2025 il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio;
Vista la nota depositata in data 21 aprile 2026 - e non notificata - con la quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, documentando di aver ottenuto dalla Questura di Venezia il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di richiesta asilo;
Rilevato che all’udienza pubblica del 22 aprile 2026 la causa è passata in decisione;
Considerato che l’atto di rinuncia non è stato ritualmente notificato all’Amministrazione resistente, sicché difettano i presupposti formali, richiesti dagli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, del c.p.a., per dichiarare l’estinzione del giudizio;
Considerato, tuttavia, che è agevole rilevare dalla dichiarazione di rinuncia versata in atti, idonei argomenti di prova per pervenire, ex art. 84, comma 4, c.p.a., alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Considerato che, tenuto conto della definizione in rito del giudizio, le spese possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo RI, Presidente
DR De CO, Consigliere, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DR De CO | Carlo RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.