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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3446/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.09.2025 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI PIERRO FRANCESCO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via Piave n. 65, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSCI MAURIZIO, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Trani, alla via Vittorio Veneto n. 13, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Trani con rito concordatario il 03.12.2011 (atto n. 282, parte II, serie A, anno 2011). FATTO Con ricorso depositato in data 30.09.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Trani con rito CP_1 concordatario il 03.12.2011 e da cui sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2 il 29.06.2016), disponendo l' affidamento condiviso dei minori con collocamento di questi ultimi presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, regolamentando gli incontri padre
– figli, onerando il resistente della corresponsione di €500,00 a titolo di mantenimento della prole minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e con il riconoscimento in suo favore dell'importo intero spettante a titolo di assegno unico universale. Con decreto del 07.10.2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 23.10.2025, si è costituito , CP_1 rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni di separazione. Le parti, quindi, congiuntamente hanno chiesto disporsi l'anticipazione della data di udienza. All'udienza del 12.11.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 10.11.2025. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e ravvisata l'assenza di contrasto con norme imperative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Trani il 03.12.2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 10.11.2025 depositata telematicamente in pari data da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: Dott. Francesco Pellecchia Presidente Dott.ssa Sandra Moselli Giudice Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.09.2025 da
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI PIERRO FRANCESCO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Bisceglie, alla via Piave n. 65, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSCI MAURIZIO, giusta procura in atti, CP_1 presso il cui studio, sito in Trani, alla via Vittorio Veneto n. 13, è elettivamente domiciliato;
Resistente
e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege i quali hanno contratto matrimonio in Trani con rito concordatario il 03.12.2011 (atto n. 282, parte II, serie A, anno 2011). FATTO Con ricorso depositato in data 30.09.2025, ha chiesto pronunciarsi la Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio in Trani con rito CP_1 concordatario il 03.12.2011 e da cui sono nati due figli, (nato il [...]) e (nata Per_1 Per_2 il 29.06.2016), disponendo l' affidamento condiviso dei minori con collocamento di questi ultimi presso di sé e conseguente assegnazione a sé della casa coniugale, regolamentando gli incontri padre
– figli, onerando il resistente della corresponsione di €500,00 a titolo di mantenimento della prole minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e con il riconoscimento in suo favore dell'importo intero spettante a titolo di assegno unico universale. Con decreto del 07.10.2025 è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 23.10.2025, si è costituito , CP_1 rappresentando l'intervenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni di separazione. Le parti, quindi, congiuntamente hanno chiesto disporsi l'anticipazione della data di udienza. All'udienza del 12.11.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 10.11.2025. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e ravvisata l'assenza di contrasto con norme imperative, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto dei minori deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti. Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Trani il 03.12.2011;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni indicate nella convenzione depositata telematicamente il 10.11.2025 depositata telematicamente in pari data da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trani perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott. Francesco Pellecchia