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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/11/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 264/2019 R.G., promossa da:
C.F. e P. IVA ) e per essa la Parte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
Francesco Namio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour 143, presso lo studio dell'avv. Ernesto Fiorillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
e
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via San Domenico CP_2 P.IVA_3
Savio Is. 255, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ionata, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
e con l'intervento di
C.F. e P.IVA , nella qualità di procuratrice di Controparte_3 P.IVA_4 [...]
(C.F. e P.IVA: ), cessionaria di elettivamente domiciliata in CP_4 P.IVA_5 CP_5
Messina (ME), viale San Martino n. 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi e Raffaele
Maccari, giusta procura in atti;
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
e di
1 , nato a [...] il [...], (C. F.: ), Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Adolfo Celi n° 70 e 88, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Carroccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- intervenuto -
***** avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 23.09.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv.ti Renato Sardi e Raffaele Maccari per la Controparte_3
- Avv. Ernesto Fiorillo per;
Controparte_1
- Avv. Luigi Ionata per la CP_6
- vv. Salvatore Carroccio per . Parte_3
Con le superiori note scritte le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni spiegate in atti e verbali di causa, nonché nelle note conclusionali autorizzate;
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 17-25.01.2019, la Parte_1 conveniva in giudizio e la chiedendo la revoca e la dichiarazione di Controparte_1 CP_2 inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, in alternativa, la nullità per simulazione assoluta, dell'atto di compravendita del 31.01.2014 ai rogiti del Notaio dott.ssa , rep. 22.928, racc. Persona_1
9.679, avente ad oggetto l'immobile sito in Messina Via Consolare Pompea C.da Principe, in catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5.
A fondamento delle domande svolte, l'attrice rilevava:
- di aver concesso alla società Betoncal s.r.l. (di cui era legale rappresentante) Controparte_1 un finanziamento chirografario di € 280.000,00, garantito da fideiussione dello stesso CP_1
, fino alla concorrenza di € 560.000,00;
[...]
- che a seguito dell'interruzione del pagamento delle rate di finanziamento e della conseguente comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., vantava un credito nei confronti della debitrice principale e del fideiussore di euro 258.989,80, comprensivi di interessi di mora;
- che l'atto di compravendita del 31.01.2014, con cui aveva ceduto l'immobile Controparte_1 sopra indicato alla costituiva un sistema per sottrarre alla garanzia patrimoniale della CP_6
Banca creditrice l'unico bene di valore di proprietà del convenuto;
2 - che il predetto immobile era stato alienato alla società di cui CP_2 Controparte_1 risultava essere, alla data della citazione, amministratore unico (carica ricoperta precedentemente e al momento della stipula della compravendita dal fratello ) per il prezzo di € Parte_3
221.450,22, da pagarsi tramite accollo della quota capitale di pari importo residua del mutuo già gravante sull'immobile alienato, che in origine ammontava ad € 250.000,00;
- che il sig. , n.q. di legale rappresentante e fideiussore della società Betoncal Controparte_1
s.r.l., rimanendo impossidente a fronte dell'alienazione dell'immobile in favore della società CP_2
[... di cui egli era amministratore, aveva danneggiato le ragioni dei creditori, non avendo materialmente la possibilità di ottemperare alle proprie obbligazioni;
- che sussistevano i presupposti della spiegata azione revocatoria e, cioè, l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio dei creditori anche in capo al terzo acquirente.
Parte attrice ha quindi formulato la seguente domanda “Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inopponibile e comunque inefficace nei confronti della Parte_1
e/o affetto da nullità per simulazione assoluta l'atto di compravendita del 31.01.2014 ai rogiti
[...] del notaio dott.ssa , n. rep. 22.928, n. racc. 9.679, con il quale Persona_1 Controparte_1 ha alienato alla il bene immobile ivi descritto come abitazione di tipo civile in via CP_2
Consolare Pompea C.da Principe, in Catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5, rendita € 123,95, in quanto lo stesso va ritenuto revocabile e/o simulato”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_1 domande ed evidenziando in particolare: a) che il presente giudizio promosso dalla avrebbe CP_5 dovuto essere sospeso ex art. 295 cpc essendo pendente un giudizio avviato dalla Betoncal srl nei confronti della avente ad oggetto l'accertamento del credito della Betoncal srl nei confronti CP_5 della predetta b) la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. della in quanto il Pt_1 CP_5 bene immobile oggetto della compravendita in esame era gravato da ipoteca in favore della Banca
Monte dei Paschi di Siena spa, con la conseguenza che l'eventuale esecuzione forza sul bene da parte della sarebbe rimasta per quest'ultima infruttuosa;
c) l'nesistenza del “consilium fraudis” in CP_5 capo ad . Controparte_1
Il convenuto ha quindi domandato, preliminarmente, la sospensione del Controparte_1 procedimento ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza di un giudizio di accertamento del credito nei confronti di (portante n. 7022/2015 R.G. del Tribunale di Messina) e, nel merito, che fossero CP_5 dichiarate inammissibili le avverse domande, di cui chiedeva comunque il rigetto.
Con comparsa del 15.04.2019 si costituiva in giudizio anche in proprio, Parte_3 contestando le avverse domande e rilevando: a) la pendenza del giudizio di accertamento del credito avviato dalla Betoncal srl nei confronti della b) l'inesistenza del consilium fraudis in capo CP_5
3 ad n.q. di socio unico della c) l'insussistenza del presupposto dell'eventus Parte_3 CP_6 damni. Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc e, nel merito, la dichiarazione di inammissibilità/improponibilità e il rigetto delle avverse domande.
Successivamente con note scritte del 12.09.2022 (ribadite in sede di comparsa conclusionale)
chiedeva la propria estromissione dal giudizio non ricoprendo più la carica di Parte_3 amministratore o possessore di quote della CP_6
Con comparsa depositata in data 27.05.2019 si costituiva in giudizio anche la convenuta
[...]
CP_ contestando le domande di parte attrice per i medesimi motivi articolati dal convenuto CP_1
e formulando le seguenti domande: “
1. Preliminarmente, sussistendone i presupposti,
[...] sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., il presente giudizio sino alla definizione del giudizio pendente innanzi l'intestato Tribunale e rubricato al n. 7022/2015 ….;
2. Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande avverse e, comunque, rigettarle con ogni statuizione per i motivi espressi in premessa”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel corso del giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 14.05.2024, si costituiva in giudizio la di Controparte_7 procuratrice speciale della cessionaria della riportandosi Controparte_4 CP_5 integralmente alle domande e difese svolte dalla banca attrice.
In sede di comparsa conclusionale, i convenuti e la eccepivano la Controparte_1 CP_6 carenza di legittimazione ad agire della cessionaria (e per essa della CP_4 CP_3
per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. 385/1993 non essendo stata fornita idonea
[...] prova della cessione del credito, di cui si contestava l'esistenza.
All'udienza del 23.09.2025 la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
2. In via preliminare occorre rilevare come la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. formulata dai convenuti sia infondata.
Nel caso in esame non può determinarsi alcun conflitto di giudicati, avendo il presente giudizio e quello portante n. 7022/2015 R.G. oggetti differenti, il primo riguardante l'efficacia nei confronti della parte attrice dell'atto dispositivo compiuto dai convenuti e il secondo l'accertamento negativo del credito vantato dalla in relazione ai saldi di due conti correnti intestati alla Betoncal CP_5
s.r.l..
Ed, invero, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, in caso sussista una controversia sull'esistenza del credito vantato da parte attrice, non ricorrono i “presupposti per la sospensione del giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria poiché qualora “oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia
4 sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, in quanto l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.” (Cass.
12 luglio 2013, n.17257).
In tale prospettiva occorre richiamare anche la pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. 10.2.2016, n. 2673).
A ciò si aggiunga che nel procedimento di accertamento pendente dinanzi a questo Tribunale e portante n. 7022/2015 RG la Betoncal srl ha formulato pretese restitutorie nei confronti di CP_5 in relazione ai contratti di conto corrente con la stessa intrattenuti, mentre il credito fatto valere dalla cessionaria con la presente azione di inefficacia della disposizione patrimoniale è Controparte_4 unicamente quello derivante dal contratto di finanziamento chirografario concesso nel 2013 e rimasto inadempiuto;
la cessionaria è poi intervenuta ex art. 111 cpc nel giudizio di CP_4 accertamento del credito dichiarando espressamente il proprio difetto di legittimazione con riferimento al rapporto di c/c n. 760 ed al rapporto di c/c n. 280383, in quanto di esclusiva titolarità e competenza della cedente e surrogandosi ex art. 111 cpc alla Parte_1 esclusivamente con riferimento alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il credito CP_5 di cui al contratto di finanziamento chirografario del 15.02.2013.
Ne consegue che il credito fatto valere nel presente giudizio dalla cessionaria non CP_4 risulta condizionato dall'eventuale accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente intrattenuti da con la Controparte_1 CP_5
3. Parte intervenuta ha, poi, fornito idonea prova della titolarità del credito CP_4 producendo l'avviso di cessione dei crediti ex art. 58 TUB, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
5 Repubblica Italiana Parte II, n. 34 del 21.03.2024, e successiva rettifica mediante pubblicazione in
G.U. Parte II, n. 37 del 28.03.2024, unitamente all'estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato alla procura speciale notarile (cfr. docc. comparsa ex art. 111 cpc).
In proposito, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, la prova della legittimazione della cessionaria può essere fornita mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale che consenta l'individuazione della categoria dei crediti ceduti (cfr., tra le molte, Cass. n. 7866/2024, n. 17944/2023, n. 9412/2023, n. 15884/2019, n. 5617/2020, nonché
n. 17110/2019).
Nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 34 del
21.03.2024 consente senz'altro di individuare il credito ceduto identificato con il ndg 301112062 (già Contr Contr indicato nelle comunicazioni della cedente (cfr. doc. 2 citazione , oltreché nell'estratto elenco credito allegato alla procura speciale conferita alla e nella comparsa di intervento CP_3 della Cessionaria, riportando espressamente il link della pagina web https://centotrenta.com/it/cessioni/aramis.
Parte convenuta non ha contestato, nella prima difesa utile, la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ma l'ho ha fatto soltanto in sede di comparsa conclusionale.
In ogni caso, parte intervenuta ha prodotto, a seguito della tradiva contestazione dei convenuti, Contr il contratto di cessione concluso tra e , nonché la dichiarazione di cessione dello CP_4
Contr specifico credito sottoscritta dalla
A tale riguardo, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente ha valore di prova principe della legittimazione della cessionaria ed invero: “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass. n. 10200/2021). Preminente valore probatorio è altresì attribuito alla condotta processuale della banca cedente la quale si astenga da ogni difesa attiva a seguito dell'intervento in giudizio della cessionaria, come avvenuto nel caso di specie: tale compresenza delle parti in giudizio, con conseguente formazione di statuizione giudiziale sul punto, elimina, invero, qualunque rischio per il debitore di essere chiamato a pagare in favore di un soggetto che non ricopra effettivamente la qualità di creditore, sicché viene meno anche l'interesse dei convenuti a sollevare la questione.
4. Va parimenti respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dai convenuti nei confronti della atteso che l'interesse della Parte_1 Pt_1 alla ricostituzione della garanzia patrimoniale pregiudicata dal debitore convenuto, sussisteva senz'altro al momento della domanda e permane attuale e concreto.
5. Nel merito la domanda revocatoria deve essere accolta sussistendone tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
6 L'azione revocatoria tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza della c.d. scientia fraudis. La revocatoria ordinaria è pertanto subordinata alla prova della sussistenza di tre presupposti: l'esistenza di un diritto di credito (anche se soggetto ad accertamento giudiziale), l'eventus damni e la c.d. scientia fraudis (del solo debitore se si tratta di atto a titolo gratuito e anche del terzo acquirente in caso di atto a titolo oneroso).
5.1. Sulla base della documentazione versata in atti, può ritenersi provata, così come sopra esposto, la ricorrenza del primo dei presupposti. È assolutamente pacifico che legittimato all'azione revocatoria sia il titolare non soltanto di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche di un credito incerto ed eventuale o addirittura sottoposto a termine e/o a condizione, essendo sufficiente una ragione di credito, pur se ancora soggetta ad accertamento giudiziale (vedi ex multis Cass., sez. III,
5/03/2009 n. 5359; Cass. n. 5746/2022). Inoltre, per condivisibile orientamento giurisprudenziale
“l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti a tale azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale, poi, al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (Cass., sez. III, 15.2.2011 n. 3676).
Nel caso di specie parte attrice ha fornito idonea prova del credito vantato, producendo in giudizio il contratto di finanziamento chirografario di € 280.000,00 contraddistinto con il n. 6108423, garantito da fideiussione del suo amministratore unico fino alla concorrenza di € 560.000,00 Controparte_1
(titolo negoziale) e allegando l'inadempimento delle rate di finanziamento da parte della debitore principale e del fideiussore (inadempimento non contestato dalle parti convenute).
5.2. Quanto poi, all'eventus damni, e cioè al nocumento arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa (cfr. sul punto, Cass.
29.3.1999 n. 2971, secondo cui: "Posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne
7 la fruttuosità", nonchè Cass. 17.10.2001 n. 12678, secondo cui: "In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito" - tale orientamento è ribadito dalla Cass. Sez. Civ. sez. II del 29.7.2015, n. 16068).
Nella specie, un atto di compravendita tale da porre al riparo il bene che ne forma oggetto dall'iscrizione di ipoteche giudiziali e dalla trascrizione di pignoramenti, conduce, a parere di questo
Tribunale, a ritenere integrato tale presupposto, in ragione della radicale modificazione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale stessa. Inoltre, va evidenziato che il prezzo pattuito per la compravendita è costituito dall'accollo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto del predetto atto di compravendita, sicché diviene certamente più difficoltoso per il creditore l'esazione coattiva del credito non avendo il venditore-debitore acquisito, a fronte della vendita dell'immobile, altra utilità aggredibile coattivamente. A ciò si aggiunga che l'immobile in questione costituisce l'unico bene di valore di proprietà di (non essendo quest'ultimo titolare di ulteriori Controparte_1 immobili utilmente aggredibili): circostanza questa ritenuta decisiva al fine della dimostrazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del credito della dall'atto di Parte_1 compravendita.
5.3. Va respinta, poi, l'eccezione di parte convenuta fondata sull'esistenza di una pregressa iscrizione dell'ipoteca volontaria del 11/04/2008 in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena spa.
La presenza di eventuali garanzie iscritte sul bene oggetto della disposizione patrimoniale di cui alla domanda di revocatoria e/o di simulazione non incide sul diritto della creditrice non garantita alla pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole della garanzia patrimoniale del debitore.
Se infatti l'alienazione dell'unico bene immobile di titolarità del debitore comporta senz'altro una variazione peggiorativa irreversibile del patrimonio del debitore, l'iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile in favore di altro creditore rappresenta una pregiudizievole necessariamente temporanea e destinata comunque ad estinguersi a seguito dell'estinzione del debito, ovvero con il decorso del termine ventennale di efficacia. Secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema
Corte, la necessaria reversibilità della garanzia ipotecaria comporta la revocabilità della disposizione patrimoniale conclusa sull'immobile già gravato da ipoteca: “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con
l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine,
8 non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Cass. civ. n. 13172/2017). Ed ancora: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria”
(Cass. civ. n. 5815/2023).
Semmai, la preesistenza dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di altro creditore rende sicura la piena consapevolezza del debitore disponente (e dello stesso terzo acquirente) dell'esistenza di pretese creditorie vantate nei propri confronti nel momento in cui disponeva del proprio patrimonio.
Infondato è anche l'assunto dei convenuti secondo cui la debitrice principale sarebbe “una società con un elevato fatturato, che opera attivamente nel settore del calcestruzzo, la cui possidenza non è minimamente posta in pericolo dal trasferimento immobiliare per cui oggi è giudizio”, dovendosi osservare che, ai fini della revocabilità dell'atto dispositivo pregiudizievole dell'atto alle ragioni creditorie dell'attrice, deve aversi riguardo esclusivamente alla consistenza patrimoniale residua rimasta in capo al debitore disponente convenuto in revocatoria, rimanendo estranea al giudizio ogni verifica di sufficienza patrimoniale relativa al debitore principale o a eventuali ulteriori coobbligati in solido (cfr., tra le molte, Cass. n. 6486/2011 secondo cui: “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento”).
5.4. Sussiste poi anche l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, ossia la conoscenza da parte del debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore: la suprema Corte afferma, in proposito, che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito la scientia damni in capo al debitore si risolve nella consapevolezza
9 del pregiudizio delle ragioni del creditore e che la prova di siffatto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. 17.8.2011, n.17327).
Nel caso di specie, , quale fideiussore della Betoncal s.r.l. in relazione al mutuo Controparte_1 chirografario erogato dalla era certamente consapevole del debito gravante sul debitore CP_5 principale (per inadempimento delle rate di mutuo), in quanto l' era legale rappresentante CP_1 della stessa Betoncal srl.
5.5. Allo stesso modo, si riscontra la scientia fraudis in capo al terzo acquirente CP_6
In proposito, venendo in rilievo un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori non deve necessariamente riguardare le specifiche ragioni di credito della parte attrice, ma è sufficiente la conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio,
a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. “La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”
(Cass., ord. 18/01/2009, n. 1286, con riferimento a una vendita immobiliare posta in essere da un fideiussore).
Orbene, nel caso di specie, il terzo acquirente alla data della stipula dell'atto di CP_6 compravendita in questione era amministrata dal socio unico , fratello minore di Parte_3
(che allo stato è l'attuale legale rappresentante della , sicché è inverosimile Controparte_1 CP_6 che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione debitoria del fratello . CP_1
La successione cronologica dei fatti di causa, tutti documentalmente provati, comprova la piena contezza del debitore cedente , nonché della Società solo formalmente Controparte_1 CP_6 beneficiaria del trasferimento immobiliare dell'appartamento per civile abitazione rimasto nella disponibilità di (circostanza non contestata). Controparte_1
Deve inoltre evidenziarsi che, nel caso di specie, parte convenuta non ha nemmeno dato prova dell'effettivo pagamento delle rate del residuo mutuo da parte della tenuto conto altresì CP_6 che l'accollo delle rate del finanziamento è meramente interno ai contraenti, rimanendo estraneo alla
Banca mutuante MPS spa.
10 La società formalmente una microimpresa senza addetti, come certificato dalla visura CP_6
Co camerale acquisita in atti, è da sempre riconducibile ai EL . La unipersonale veniva CP_1 costituita in data 14/02/2013 dal socio unico e amministratore unico , fratello minore Parte_3 del debitore . L'amministrazione della società di famiglia veniva affidata allo stesso Controparte_1
fino all'8/04/2016, data nella quale il debitore subentrava nella Parte_3 Controparte_1 gestione della Società acquirente. Al momento della stipula della compravendita la gestione della società acquirente era dunque affidata al fratello minore del debitore disponente , Parte_3 mentre oggi la risulta amministrata da . CP_6 Controparte_1
In ragione dei ruoli ricoperti all'interno della società debitrice principale Betoncal s.r.l., quale socio unico (e oggi liquidatore), nonché amministratore unico, e garante, ha Controparte_1 precipui doveri di informazione in ordine alla situazione economico-finanziaria della Società posseduta, amministrata e garantita. Nello specifico, l'atto pubblico di concessione del finanziamento chirografario concesso dalla costituisce prova della piena conoscenza in capo al disponente CP_5 dell'esistenza del credito azionato, posto che partecipava alla stipula del mutuo in Controparte_1 qualità di amministratore unico di Betoncal s.r.l., nonché personalmente quale garante.
Lo stretto legame familiare e la cointeressenza sussistenti tra i EL ( e ), CP_1 CP_1 Pt_3 avvicendatisi nella gestione della società costituiscono, poi, elementi fondanti CP_6
l'affermazione della conoscibilità in capo alla del pregiudizio che l'atto dispositivo in CP_6 questione avrebbe creato alle ragioni dei creditori di . Controparte_1
Tutte le superiori circostanze costituiscono idonea prova non solo della scientia fraudis ma anche della scientia damni del terzo risultando dirimente lo stretto legame di parentale CP_6 intercorrente tra disponente e il legale rappresentante/titolare della società acquirente (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25.07.2013, n. 18034; Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”).
Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice.
Sulla base di tutte le considerazioni in fatto e in diritto sopra esposte, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dalla (cui è subentrata l' e Parte_1 Controparte_4 dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di compravendita posto in essere da in favore della con atto del 31.01.2014 in Notaio Controparte_1 CP_2
11 di Messina, n. rep. 22.928, n. racc. 9.679, avente ad oggetto l'immobile Persona_1
(descritto come abitazione di tipo civile) sito in Messina, via Consolare Pompea C.da Principe, in
Catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5, rendita € 123,95.
Con riferimento alla posizione processuale di , si osserva che quest'ultimo si è Parte_3 costituito in giudizio in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della la quale CP_6 si è costituita in giudizio autonomamente con comparsa del 27.05.2019.
Posto che non è stato citato in giudizio personalmente, la sua costituzione è da Parte_3 qualificarsi come intervento volontario di tipo adesivo alle domande proposte dai convenuti CP_1
e
[...] CP_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico dei convenuti CP_1
e nonché a carico dell'intervenuto volontario e in favore della
[...] CP_6 Parte_3 [...] nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalle tariffe CP_3 forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversa
(scaglione fino ad euro 260.000) e della media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 264/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda revocatoria avanzata dalla nella qualità di Controparte_3 procuratrice di e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 Controparte_4
c.c., nei confronti dell' dell'atto di compravendita posto in essere da Controparte_4
e dalla con atto del 31.01.2014 in Notaio Controparte_1 CP_2 Persona_1 di Messina, n. rep. 22.928, n. racc. 9.679, avente ad oggetto l'immobile (descritto come abitazione di tipo civile) sito in Messina, via Consolare Pompea C.da Principe, in Catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5, rendita € 123,95;
2. condanna la e al pagamento, in solido, in CP_2 Controparte_1 Parte_3 favore della (nella qualità di procuratrice di Controparte_3 Controparte_4 delle spese processuali, che si liquidano in € 808,34 per spese vive ed € 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 17.11.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
12
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Daniele Carlo Madia, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 cpc nella causa iscritta al n. 264/2019 R.G., promossa da:
C.F. e P. IVA ) e per essa la Parte_1 P.IVA_1 mandataria (C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 P.IVA_2
Francesco Namio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour 143, presso lo studio dell'avv. Ernesto Fiorillo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuto -
e
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via San Domenico CP_2 P.IVA_3
Savio Is. 255, presso lo studio dell'Avv. Luigi Ionata, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- convenuta -
e con l'intervento di
C.F. e P.IVA , nella qualità di procuratrice di Controparte_3 P.IVA_4 [...]
(C.F. e P.IVA: ), cessionaria di elettivamente domiciliata in CP_4 P.IVA_5 CP_5
Messina (ME), viale San Martino n. 16, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Sardi e Raffaele
Maccari, giusta procura in atti;
- parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. -
e di
1 , nato a [...] il [...], (C. F.: ), Parte_3 C.F._2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Adolfo Celi n° 70 e 88, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Carroccio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- intervenuto -
***** avente per OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni delle parti: per l'udienza ex art. 127 ter cpc del 23.09.2025 sono state depositate note scritte ex art. 127 ter cpc da:
- Avv.ti Renato Sardi e Raffaele Maccari per la Controparte_3
- Avv. Ernesto Fiorillo per;
Controparte_1
- Avv. Luigi Ionata per la CP_6
- vv. Salvatore Carroccio per . Parte_3
Con le superiori note scritte le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi alle domande, difese ed eccezioni spiegate in atti e verbali di causa, nonché nelle note conclusionali autorizzate;
IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato il 17-25.01.2019, la Parte_1 conveniva in giudizio e la chiedendo la revoca e la dichiarazione di Controparte_1 CP_2 inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c. o, in alternativa, la nullità per simulazione assoluta, dell'atto di compravendita del 31.01.2014 ai rogiti del Notaio dott.ssa , rep. 22.928, racc. Persona_1
9.679, avente ad oggetto l'immobile sito in Messina Via Consolare Pompea C.da Principe, in catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5.
A fondamento delle domande svolte, l'attrice rilevava:
- di aver concesso alla società Betoncal s.r.l. (di cui era legale rappresentante) Controparte_1 un finanziamento chirografario di € 280.000,00, garantito da fideiussione dello stesso CP_1
, fino alla concorrenza di € 560.000,00;
[...]
- che a seguito dell'interruzione del pagamento delle rate di finanziamento e della conseguente comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c., vantava un credito nei confronti della debitrice principale e del fideiussore di euro 258.989,80, comprensivi di interessi di mora;
- che l'atto di compravendita del 31.01.2014, con cui aveva ceduto l'immobile Controparte_1 sopra indicato alla costituiva un sistema per sottrarre alla garanzia patrimoniale della CP_6
Banca creditrice l'unico bene di valore di proprietà del convenuto;
2 - che il predetto immobile era stato alienato alla società di cui CP_2 Controparte_1 risultava essere, alla data della citazione, amministratore unico (carica ricoperta precedentemente e al momento della stipula della compravendita dal fratello ) per il prezzo di € Parte_3
221.450,22, da pagarsi tramite accollo della quota capitale di pari importo residua del mutuo già gravante sull'immobile alienato, che in origine ammontava ad € 250.000,00;
- che il sig. , n.q. di legale rappresentante e fideiussore della società Betoncal Controparte_1
s.r.l., rimanendo impossidente a fronte dell'alienazione dell'immobile in favore della società CP_2
[... di cui egli era amministratore, aveva danneggiato le ragioni dei creditori, non avendo materialmente la possibilità di ottemperare alle proprie obbligazioni;
- che sussistevano i presupposti della spiegata azione revocatoria e, cioè, l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio dei creditori anche in capo al terzo acquirente.
Parte attrice ha quindi formulato la seguente domanda “Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, inopponibile e comunque inefficace nei confronti della Parte_1
e/o affetto da nullità per simulazione assoluta l'atto di compravendita del 31.01.2014 ai rogiti
[...] del notaio dott.ssa , n. rep. 22.928, n. racc. 9.679, con il quale Persona_1 Controparte_1 ha alienato alla il bene immobile ivi descritto come abitazione di tipo civile in via CP_2
Consolare Pompea C.da Principe, in Catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5, rendita € 123,95, in quanto lo stesso va ritenuto revocabile e/o simulato”.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse Controparte_1 domande ed evidenziando in particolare: a) che il presente giudizio promosso dalla avrebbe CP_5 dovuto essere sospeso ex art. 295 cpc essendo pendente un giudizio avviato dalla Betoncal srl nei confronti della avente ad oggetto l'accertamento del credito della Betoncal srl nei confronti CP_5 della predetta b) la carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c. della in quanto il Pt_1 CP_5 bene immobile oggetto della compravendita in esame era gravato da ipoteca in favore della Banca
Monte dei Paschi di Siena spa, con la conseguenza che l'eventuale esecuzione forza sul bene da parte della sarebbe rimasta per quest'ultima infruttuosa;
c) l'nesistenza del “consilium fraudis” in CP_5 capo ad . Controparte_1
Il convenuto ha quindi domandato, preliminarmente, la sospensione del Controparte_1 procedimento ex art. 295 c.p.c., stante la pendenza di un giudizio di accertamento del credito nei confronti di (portante n. 7022/2015 R.G. del Tribunale di Messina) e, nel merito, che fossero CP_5 dichiarate inammissibili le avverse domande, di cui chiedeva comunque il rigetto.
Con comparsa del 15.04.2019 si costituiva in giudizio anche in proprio, Parte_3 contestando le avverse domande e rilevando: a) la pendenza del giudizio di accertamento del credito avviato dalla Betoncal srl nei confronti della b) l'inesistenza del consilium fraudis in capo CP_5
3 ad n.q. di socio unico della c) l'insussistenza del presupposto dell'eventus Parte_3 CP_6 damni. Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc e, nel merito, la dichiarazione di inammissibilità/improponibilità e il rigetto delle avverse domande.
Successivamente con note scritte del 12.09.2022 (ribadite in sede di comparsa conclusionale)
chiedeva la propria estromissione dal giudizio non ricoprendo più la carica di Parte_3 amministratore o possessore di quote della CP_6
Con comparsa depositata in data 27.05.2019 si costituiva in giudizio anche la convenuta
[...]
CP_ contestando le domande di parte attrice per i medesimi motivi articolati dal convenuto CP_1
e formulando le seguenti domande: “
1. Preliminarmente, sussistendone i presupposti,
[...] sospendere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., il presente giudizio sino alla definizione del giudizio pendente innanzi l'intestato Tribunale e rubricato al n. 7022/2015 ….;
2. Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande avverse e, comunque, rigettarle con ogni statuizione per i motivi espressi in premessa”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., nel corso del giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato in data 14.05.2024, si costituiva in giudizio la di Controparte_7 procuratrice speciale della cessionaria della riportandosi Controparte_4 CP_5 integralmente alle domande e difese svolte dalla banca attrice.
In sede di comparsa conclusionale, i convenuti e la eccepivano la Controparte_1 CP_6 carenza di legittimazione ad agire della cessionaria (e per essa della CP_4 CP_3
per violazione e falsa applicazione dell'art. 58 d.lgs. 385/1993 non essendo stata fornita idonea
[...] prova della cessione del credito, di cui si contestava l'esistenza.
All'udienza del 23.09.2025 la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cpc.
2. In via preliminare occorre rilevare come la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295
c.p.c. formulata dai convenuti sia infondata.
Nel caso in esame non può determinarsi alcun conflitto di giudicati, avendo il presente giudizio e quello portante n. 7022/2015 R.G. oggetti differenti, il primo riguardante l'efficacia nei confronti della parte attrice dell'atto dispositivo compiuto dai convenuti e il secondo l'accertamento negativo del credito vantato dalla in relazione ai saldi di due conti correnti intestati alla Betoncal CP_5
s.r.l..
Ed, invero, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, in caso sussista una controversia sull'esistenza del credito vantato da parte attrice, non ricorrono i “presupposti per la sospensione del giudizio, avente ad oggetto azione revocatoria poiché qualora “oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia
4 sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, in quanto l'accertamento svolto "incidenter tantum" dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.” (Cass.
12 luglio 2013, n.17257).
In tale prospettiva occorre richiamare anche la pronuncia della giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché l'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito” (Cass. 10.2.2016, n. 2673).
A ciò si aggiunga che nel procedimento di accertamento pendente dinanzi a questo Tribunale e portante n. 7022/2015 RG la Betoncal srl ha formulato pretese restitutorie nei confronti di CP_5 in relazione ai contratti di conto corrente con la stessa intrattenuti, mentre il credito fatto valere dalla cessionaria con la presente azione di inefficacia della disposizione patrimoniale è Controparte_4 unicamente quello derivante dal contratto di finanziamento chirografario concesso nel 2013 e rimasto inadempiuto;
la cessionaria è poi intervenuta ex art. 111 cpc nel giudizio di CP_4 accertamento del credito dichiarando espressamente il proprio difetto di legittimazione con riferimento al rapporto di c/c n. 760 ed al rapporto di c/c n. 280383, in quanto di esclusiva titolarità e competenza della cedente e surrogandosi ex art. 111 cpc alla Parte_1 esclusivamente con riferimento alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il credito CP_5 di cui al contratto di finanziamento chirografario del 15.02.2013.
Ne consegue che il credito fatto valere nel presente giudizio dalla cessionaria non CP_4 risulta condizionato dall'eventuale accertamento dei saldi dei rapporti di conto corrente intrattenuti da con la Controparte_1 CP_5
3. Parte intervenuta ha, poi, fornito idonea prova della titolarità del credito CP_4 producendo l'avviso di cessione dei crediti ex art. 58 TUB, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
5 Repubblica Italiana Parte II, n. 34 del 21.03.2024, e successiva rettifica mediante pubblicazione in
G.U. Parte II, n. 37 del 28.03.2024, unitamente all'estratto dell'elenco dei crediti ceduti allegato alla procura speciale notarile (cfr. docc. comparsa ex art. 111 cpc).
In proposito, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, la prova della legittimazione della cessionaria può essere fornita mediante la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale che consenta l'individuazione della categoria dei crediti ceduti (cfr., tra le molte, Cass. n. 7866/2024, n. 17944/2023, n. 9412/2023, n. 15884/2019, n. 5617/2020, nonché
n. 17110/2019).
Nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale Parte II, n. 34 del
21.03.2024 consente senz'altro di individuare il credito ceduto identificato con il ndg 301112062 (già Contr Contr indicato nelle comunicazioni della cedente (cfr. doc. 2 citazione , oltreché nell'estratto elenco credito allegato alla procura speciale conferita alla e nella comparsa di intervento CP_3 della Cessionaria, riportando espressamente il link della pagina web https://centotrenta.com/it/cessioni/aramis.
Parte convenuta non ha contestato, nella prima difesa utile, la titolarità del credito in capo alla cessionaria, ma l'ho ha fatto soltanto in sede di comparsa conclusionale.
In ogni caso, parte intervenuta ha prodotto, a seguito della tradiva contestazione dei convenuti, Contr il contratto di cessione concluso tra e , nonché la dichiarazione di cessione dello CP_4
Contr specifico credito sottoscritta dalla
A tale riguardo, la dichiarazione sottoscritta dalla cedente ha valore di prova principe della legittimazione della cessionaria ed invero: “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello” (Cass. n. 10200/2021). Preminente valore probatorio è altresì attribuito alla condotta processuale della banca cedente la quale si astenga da ogni difesa attiva a seguito dell'intervento in giudizio della cessionaria, come avvenuto nel caso di specie: tale compresenza delle parti in giudizio, con conseguente formazione di statuizione giudiziale sul punto, elimina, invero, qualunque rischio per il debitore di essere chiamato a pagare in favore di un soggetto che non ricopra effettivamente la qualità di creditore, sicché viene meno anche l'interesse dei convenuti a sollevare la questione.
4. Va parimenti respinta l'eccezione di carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sollevata dai convenuti nei confronti della atteso che l'interesse della Parte_1 Pt_1 alla ricostituzione della garanzia patrimoniale pregiudicata dal debitore convenuto, sussisteva senz'altro al momento della domanda e permane attuale e concreto.
5. Nel merito la domanda revocatoria deve essere accolta sussistendone tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.
6 L'azione revocatoria tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche l'esistenza della c.d. scientia fraudis. La revocatoria ordinaria è pertanto subordinata alla prova della sussistenza di tre presupposti: l'esistenza di un diritto di credito (anche se soggetto ad accertamento giudiziale), l'eventus damni e la c.d. scientia fraudis (del solo debitore se si tratta di atto a titolo gratuito e anche del terzo acquirente in caso di atto a titolo oneroso).
5.1. Sulla base della documentazione versata in atti, può ritenersi provata, così come sopra esposto, la ricorrenza del primo dei presupposti. È assolutamente pacifico che legittimato all'azione revocatoria sia il titolare non soltanto di un credito certo, liquido ed esigibile, bensì anche di un credito incerto ed eventuale o addirittura sottoposto a termine e/o a condizione, essendo sufficiente una ragione di credito, pur se ancora soggetta ad accertamento giudiziale (vedi ex multis Cass., sez. III,
5/03/2009 n. 5359; Cass. n. 5746/2022). Inoltre, per condivisibile orientamento giurisprudenziale
“l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti a tale azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1, prima parte, in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale, poi, al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito” (Cass., sez. III, 15.2.2011 n. 3676).
Nel caso di specie parte attrice ha fornito idonea prova del credito vantato, producendo in giudizio il contratto di finanziamento chirografario di € 280.000,00 contraddistinto con il n. 6108423, garantito da fideiussione del suo amministratore unico fino alla concorrenza di € 560.000,00 Controparte_1
(titolo negoziale) e allegando l'inadempimento delle rate di finanziamento da parte della debitore principale e del fideiussore (inadempimento non contestato dalle parti convenute).
5.2. Quanto poi, all'eventus damni, e cioè al nocumento arrecato dall'atto alla garanzia patrimoniale del credito, esso ricorre quando vi sia un pregiudizio alle ragioni del creditore che rende la realizzazione del credito più incerta, più difficoltosa o più dispendiosa (cfr. sul punto, Cass.
29.3.1999 n. 2971, secondo cui: "Posta la finalità cautelare e conservativa dell'azione revocatoria, il pregiudizio alle ragioni del creditore si verifica non solo in presenza di un danno concreto ed effettivo, ma anche di un pericolo di danno che abbia comportato una modifica nella situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del credito o comprometterne
7 la fruttuosità", nonchè Cass. 17.10.2001 n. 12678, secondo cui: "In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito" - tale orientamento è ribadito dalla Cass. Sez. Civ. sez. II del 29.7.2015, n. 16068).
Nella specie, un atto di compravendita tale da porre al riparo il bene che ne forma oggetto dall'iscrizione di ipoteche giudiziali e dalla trascrizione di pignoramenti, conduce, a parere di questo
Tribunale, a ritenere integrato tale presupposto, in ragione della radicale modificazione qualitativa e quantitativa della garanzia patrimoniale stessa. Inoltre, va evidenziato che il prezzo pattuito per la compravendita è costituito dall'accollo del mutuo ipotecario gravante sull'immobile oggetto del predetto atto di compravendita, sicché diviene certamente più difficoltoso per il creditore l'esazione coattiva del credito non avendo il venditore-debitore acquisito, a fronte della vendita dell'immobile, altra utilità aggredibile coattivamente. A ciò si aggiunga che l'immobile in questione costituisce l'unico bene di valore di proprietà di (non essendo quest'ultimo titolare di ulteriori Controparte_1 immobili utilmente aggredibili): circostanza questa ritenuta decisiva al fine della dimostrazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del credito della dall'atto di Parte_1 compravendita.
5.3. Va respinta, poi, l'eccezione di parte convenuta fondata sull'esistenza di una pregressa iscrizione dell'ipoteca volontaria del 11/04/2008 in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena spa.
La presenza di eventuali garanzie iscritte sul bene oggetto della disposizione patrimoniale di cui alla domanda di revocatoria e/o di simulazione non incide sul diritto della creditrice non garantita alla pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo pregiudizievole della garanzia patrimoniale del debitore.
Se infatti l'alienazione dell'unico bene immobile di titolarità del debitore comporta senz'altro una variazione peggiorativa irreversibile del patrimonio del debitore, l'iscrizione di ipoteca volontaria sull'immobile in favore di altro creditore rappresenta una pregiudizievole necessariamente temporanea e destinata comunque ad estinguersi a seguito dell'estinzione del debito, ovvero con il decorso del termine ventennale di efficacia. Secondo la condivisibile giurisprudenza della Suprema
Corte, la necessaria reversibilità della garanzia ipotecaria comporta la revocabilità della disposizione patrimoniale conclusa sull'immobile già gravato da ipoteca: “Le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con
l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine,
8 non vale ad escludere l'"eventus damni" la circostanza che i beni (nella specie oggetto di donazione limitatamente alla nuda proprietà) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da valutarsi "ex ante", e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito” (Cass. civ. n. 13172/2017). Ed ancora: “In tema di azione revocatoria ordinaria, l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto per l'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria”
(Cass. civ. n. 5815/2023).
Semmai, la preesistenza dell'iscrizione ipotecaria a garanzia di altro creditore rende sicura la piena consapevolezza del debitore disponente (e dello stesso terzo acquirente) dell'esistenza di pretese creditorie vantate nei propri confronti nel momento in cui disponeva del proprio patrimonio.
Infondato è anche l'assunto dei convenuti secondo cui la debitrice principale sarebbe “una società con un elevato fatturato, che opera attivamente nel settore del calcestruzzo, la cui possidenza non è minimamente posta in pericolo dal trasferimento immobiliare per cui oggi è giudizio”, dovendosi osservare che, ai fini della revocabilità dell'atto dispositivo pregiudizievole dell'atto alle ragioni creditorie dell'attrice, deve aversi riguardo esclusivamente alla consistenza patrimoniale residua rimasta in capo al debitore disponente convenuto in revocatoria, rimanendo estranea al giudizio ogni verifica di sufficienza patrimoniale relativa al debitore principale o a eventuali ulteriori coobbligati in solido (cfr., tra le molte, Cass. n. 6486/2011 secondo cui: “Qualora uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. - ricorrendone i presupposti - nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento”).
5.4. Sussiste poi anche l'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, ossia la conoscenza da parte del debitore, al momento del compimento dell'atto dispositivo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore: la suprema Corte afferma, in proposito, che “allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito la scientia damni in capo al debitore si risolve nella consapevolezza
9 del pregiudizio delle ragioni del creditore e che la prova di siffatto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato” (Cass. 17.8.2011, n.17327).
Nel caso di specie, , quale fideiussore della Betoncal s.r.l. in relazione al mutuo Controparte_1 chirografario erogato dalla era certamente consapevole del debito gravante sul debitore CP_5 principale (per inadempimento delle rate di mutuo), in quanto l' era legale rappresentante CP_1 della stessa Betoncal srl.
5.5. Allo stesso modo, si riscontra la scientia fraudis in capo al terzo acquirente CP_6
In proposito, venendo in rilievo un atto dispositivo successivo al sorgere del credito, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni dei creditori non deve necessariamente riguardare le specifiche ragioni di credito della parte attrice, ma è sufficiente la conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio,
a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. “La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”
(Cass., ord. 18/01/2009, n. 1286, con riferimento a una vendita immobiliare posta in essere da un fideiussore).
Orbene, nel caso di specie, il terzo acquirente alla data della stipula dell'atto di CP_6 compravendita in questione era amministrata dal socio unico , fratello minore di Parte_3
(che allo stato è l'attuale legale rappresentante della , sicché è inverosimile Controparte_1 CP_6 che lo stesso non fosse a conoscenza della situazione debitoria del fratello . CP_1
La successione cronologica dei fatti di causa, tutti documentalmente provati, comprova la piena contezza del debitore cedente , nonché della Società solo formalmente Controparte_1 CP_6 beneficiaria del trasferimento immobiliare dell'appartamento per civile abitazione rimasto nella disponibilità di (circostanza non contestata). Controparte_1
Deve inoltre evidenziarsi che, nel caso di specie, parte convenuta non ha nemmeno dato prova dell'effettivo pagamento delle rate del residuo mutuo da parte della tenuto conto altresì CP_6 che l'accollo delle rate del finanziamento è meramente interno ai contraenti, rimanendo estraneo alla
Banca mutuante MPS spa.
10 La società formalmente una microimpresa senza addetti, come certificato dalla visura CP_6
Co camerale acquisita in atti, è da sempre riconducibile ai EL . La unipersonale veniva CP_1 costituita in data 14/02/2013 dal socio unico e amministratore unico , fratello minore Parte_3 del debitore . L'amministrazione della società di famiglia veniva affidata allo stesso Controparte_1
fino all'8/04/2016, data nella quale il debitore subentrava nella Parte_3 Controparte_1 gestione della Società acquirente. Al momento della stipula della compravendita la gestione della società acquirente era dunque affidata al fratello minore del debitore disponente , Parte_3 mentre oggi la risulta amministrata da . CP_6 Controparte_1
In ragione dei ruoli ricoperti all'interno della società debitrice principale Betoncal s.r.l., quale socio unico (e oggi liquidatore), nonché amministratore unico, e garante, ha Controparte_1 precipui doveri di informazione in ordine alla situazione economico-finanziaria della Società posseduta, amministrata e garantita. Nello specifico, l'atto pubblico di concessione del finanziamento chirografario concesso dalla costituisce prova della piena conoscenza in capo al disponente CP_5 dell'esistenza del credito azionato, posto che partecipava alla stipula del mutuo in Controparte_1 qualità di amministratore unico di Betoncal s.r.l., nonché personalmente quale garante.
Lo stretto legame familiare e la cointeressenza sussistenti tra i EL ( e ), CP_1 CP_1 Pt_3 avvicendatisi nella gestione della società costituiscono, poi, elementi fondanti CP_6
l'affermazione della conoscibilità in capo alla del pregiudizio che l'atto dispositivo in CP_6 questione avrebbe creato alle ragioni dei creditori di . Controparte_1
Tutte le superiori circostanze costituiscono idonea prova non solo della scientia fraudis ma anche della scientia damni del terzo risultando dirimente lo stretto legame di parentale CP_6 intercorrente tra disponente e il legale rappresentante/titolare della società acquirente (cfr. Cass. Civ., sez. III, 25.07.2013, n. 18034; Cass. Civ., sez. III, 05.03.2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”).
Deve, quindi, ritenersi che gli elementi sin qui evidenziati rappresentano indizi gravi, precisi e concordanti della consapevolezza in capo ai convenuti del pregiudizio che l'atto oggetto del presente giudizio avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice.
Sulla base di tutte le considerazioni in fatto e in diritto sopra esposte, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dalla (cui è subentrata l' e Parte_1 Controparte_4 dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di compravendita posto in essere da in favore della con atto del 31.01.2014 in Notaio Controparte_1 CP_2
11 di Messina, n. rep. 22.928, n. racc. 9.679, avente ad oggetto l'immobile Persona_1
(descritto come abitazione di tipo civile) sito in Messina, via Consolare Pompea C.da Principe, in
Catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5, rendita € 123,95.
Con riferimento alla posizione processuale di , si osserva che quest'ultimo si è Parte_3 costituito in giudizio in proprio e non nella qualità di legale rappresentante della la quale CP_6 si è costituita in giudizio autonomamente con comparsa del 27.05.2019.
Posto che non è stato citato in giudizio personalmente, la sua costituzione è da Parte_3 qualificarsi come intervento volontario di tipo adesivo alle domande proposte dai convenuti CP_1
e
[...] CP_6
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico dei convenuti CP_1
e nonché a carico dell'intervenuto volontario e in favore della
[...] CP_6 Parte_3 [...] nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dalle tariffe CP_3 forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della controversa
(scaglione fino ad euro 260.000) e della media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria, istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 264/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda revocatoria avanzata dalla nella qualità di Controparte_3 procuratrice di e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 Controparte_4
c.c., nei confronti dell' dell'atto di compravendita posto in essere da Controparte_4
e dalla con atto del 31.01.2014 in Notaio Controparte_1 CP_2 Persona_1 di Messina, n. rep. 22.928, n. racc. 9.679, avente ad oggetto l'immobile (descritto come abitazione di tipo civile) sito in Messina, via Consolare Pompea C.da Principe, in Catasto al fg. 62, part. 500, piano T, z.c. 2, cat. A/2, classe 6, vani 5, rendita € 123,95;
2. condanna la e al pagamento, in solido, in CP_2 Controparte_1 Parte_3 favore della (nella qualità di procuratrice di Controparte_3 Controparte_4 delle spese processuali, che si liquidano in € 808,34 per spese vive ed € 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Messina, il 17.11.2025.
Il Giudice
dott. Daniele Carlo Madia
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