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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
RQ
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 2271/2024, promosso da: C.U.I. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 tivam liato a Bologna, in via Saragozza 44/A, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_1
uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 2.7.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Con atto tempestivamente depositato il 17.02.204 il ricorrente, cittadino della Tunisia nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 12.12.2023, notificatogli il 25.01.2024, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 08.02.2023.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha «che dalla documentazione allegata alla nota della di CP_1 Bologna il richiedente risulta giunto in Italia nel 2020 e aver presentato l'istanza in er regolarizzare la propria posizione sul territorio: ha dichiarato di risiedere con un fratello,
ma senza addurre documentazione a sostegno dell'asserita parentela: che a Persona_1 razione, non suffragata da documentazione, circa la buona conoscenza della lingua italiana, non vi sono ulteriori elementi a sostegno di una sua eventuale integrazione sul territorio italiano, stanti anche i pochi anni di permanenza;
ritenuto che
la mancata produzione di elementi, stanti i tre anni di soggiorno sul territorio in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU.».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa ed abitativa, nonché la presenza di importanti legami familiari in Italia e l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, di ordinare alla parte resistente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con comparsa di Controparte_1 ri iesto la reiezione del ricorso.
L'istanza di sospensiva è stata accolta inaudita altera parte con decreto del 21.02.2024, confermato con ordinanza del 22.07.2024. Il processo è stato così rinviato all'udienza di discussione del 15.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi diingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 08.02.2023 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo, l'indipendenza abitativa nonché la convivenza con il fratello, dimostrando l'esistenza di una solida vita privata e familiare in Italia. Dalla documentazione prodotta si evince infatti che egli, immune da precedenti penali, è giunto sul territorio nel 2020 e ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa dall'aprile del 2024 in forza di un contratto a tempo indeterminato tutt'oggi in essere (cfr. assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo piano). Inoltre, ha frequentato un corso di formazione professionale (cfr. attestato di frequenza al corso-Formazione Sicurezza Lavoratori Settore Costruzioni Rischio alto). I redditi percepiti nel corso degli anni (nel 2024 circa € 20.800,00 e, fino al maggio 2025, circa € 11.600,00) attestano un evidente consolidamento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha inoltre dimostrato l'acquisizione di un certo grado di autonomia abitativa grazie all'ospitalità offertagli dal fratello (cfr. comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario). Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e . Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza Per_2 Per_3 di un riconoscimento gi l are, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Elemento essenziale Per_4 della vita familiare è, invero, il diritto di sieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della Per_5 reciproca compagnia (Olss zia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_6 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. §§ Per_7 CP_2 CP_3 41-47). La C c che i rapporti tra i maggiorenni genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( . Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_8 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_6 Persona_9
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 19 settembre 2025. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 2271/2024, promosso da: C.U.I. ), nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 tivam liato a Bologna, in via Saragozza 44/A, presso il difensore;
RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_1
uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte depositate il 2.7.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. Con atto tempestivamente depositato il 17.02.204 il ricorrente, cittadino della Tunisia nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 12.12.2023, notificatogli il 25.01.2024, con il quale è stata rigettata la sua richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 08.02.2023.
Il provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla competente Commissione Territoriale, che ha «che dalla documentazione allegata alla nota della di CP_1 Bologna il richiedente risulta giunto in Italia nel 2020 e aver presentato l'istanza in er regolarizzare la propria posizione sul territorio: ha dichiarato di risiedere con un fratello,
ma senza addurre documentazione a sostegno dell'asserita parentela: che a Persona_1 razione, non suffragata da documentazione, circa la buona conoscenza della lingua italiana, non vi sono ulteriori elementi a sostegno di una sua eventuale integrazione sul territorio italiano, stanti anche i pochi anni di permanenza;
ritenuto che
la mancata produzione di elementi, stanti i tre anni di soggiorno sul territorio in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU.».
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio, culminato in una significativa stabilità lavorativa ed abitativa, nonché la presenza di importanti legami familiari in Italia e l'affievolimento dei suoi riferimenti affettivi in patria. Ha quindi chiesto nel presente procedimento, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, di ordinare alla parte resistente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, con comparsa di Controparte_1 ri iesto la reiezione del ricorso.
L'istanza di sospensiva è stata accolta inaudita altera parte con decreto del 21.02.2024, confermato con ordinanza del 22.07.2024. Il processo è stato così rinviato all'udienza di discussione del 15.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto suddetto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento
o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi diingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, trattandosi di domanda presentata in data 08.02.2023 (cfr. provvedimento impugnato).
L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6-1, Ordinanza Interlocutoria n. 28316/2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite, come detto, della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.).
Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo, l'indipendenza abitativa nonché la convivenza con il fratello, dimostrando l'esistenza di una solida vita privata e familiare in Italia. Dalla documentazione prodotta si evince infatti che egli, immune da precedenti penali, è giunto sul territorio nel 2020 e ha iniziato a prestare regolare attività lavorativa dall'aprile del 2024 in forza di un contratto a tempo indeterminato tutt'oggi in essere (cfr. assunzione con contratto a tempo indeterminato e a tempo piano). Inoltre, ha frequentato un corso di formazione professionale (cfr. attestato di frequenza al corso-Formazione Sicurezza Lavoratori Settore Costruzioni Rischio alto). I redditi percepiti nel corso degli anni (nel 2024 circa € 20.800,00 e, fino al maggio 2025, circa € 11.600,00) attestano un evidente consolidamento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale ha inoltre dimostrato l'acquisizione di un certo grado di autonomia abitativa grazie all'ospitalità offertagli dal fratello (cfr. comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario). Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e . Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza Per_2 Per_3 di un riconoscimento gi l are, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Elemento essenziale Per_4 della vita familiare è, invero, il diritto di sieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della Per_5 reciproca compagnia (Olss zia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_6 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. §§ Per_7 CP_2 CP_3 41-47). La C c che i rapporti tra i maggiorenni genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( . Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_8 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_6 Persona_9
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
COMPENSA integralmente le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 19 settembre 2025. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso