CASS
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2025, n. 17867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17867 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA NC, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IC, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 5 novembre 2024, rigettava l'appello proposto da NC TA avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale del 14 giugno 2024, con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni per la durata di mesi dodici. TA è indagato, in concorso con altri e nella sua qualità di dirigente medico Penale Sent. Sez. 6 Num. 17867 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 18/03/2025 componente di un'equipe, del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. di cui al capo 52 dell'imputazione. In data 30 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata, ha ridotto l'ambito di efficacia della stessa, autorizzando il ricorrente allo svolgimento di attività prettamente medico-cliniche ed inibendogli unicamente la partecipazione all'attività di componente di commissioni di gara e di procedure pubbliche. Il Tribunale confermava la valutazione del Giudice per le indagini preliminari circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato sul rilievo preliminare che il delitto in parola si verifica se l'organo o l'ente pubblico abbiano in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, pur non essendo necessario che l'atto sia stato emanato. Ciò posto, riteneva che il compendio indiziario avesse raggiunto la soglia della gravità: le indagini, svolte attraverso servizi di osservazione, controllo e perquisizione, acquisizione di documenti e attività di intercettazione, avevano consentito di rivelare incontri frequenti e comunicazioni fra TA e VI, rappresentante commerciale della S.r.l. Siemens Healthcare, oltre che l'acquisizione da parte del primo di documentazione che poi aveva provveduto a trasmettere al responsabile del procedimento (Punturieri) al fine della predisposizione degli atti di gara. Erano inoltre emersi plurimi contatti, dedotti anche dai tabulati telefonici, finalizzati a influire sulla formulazione del bando di gara, mediante l'introduzione di specificità e requisiti propri della Siemens e non di altre società operanti nel settore. Riteneva, in definitiva, il Tribunale che dal mese di settembre 2020 fosse emerso con evidenza un contesto di costanti e rinsaldati rapporti, caratterizzati anche da incontri fra TA, IN, VI e RU, anch'egli dipendente della S.r.l. Siemens. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti, in ragione dell'insidiosità delle condotte, del pericolo di recidivanza dimostrato dall'avere l'indagato abusato della posizione professionale ricoperta e della rete di contatti consolidatasi negli anni. Lo stesso, ben consapevole delle commistioni tra pubbliche funzioni e interessi commerciali di cui erano portatori soggetti esterni all'amministrazione sanitaria, anziché contrastare le indebite sollecitazioni provenienti dall'ambiente di lavoro, si era ben adeguato alle medesime. Tuttavia, anche in considerazione del provvedimento intervenuto nelle more, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva ridotto l'ambito di efficacia della misura interdittiva originariamente applicata, inibendo all'indagato unicamente la partecipazione all'attività di componente di commissioni di gara e procedure pubbliche, i Giudici della cautela ritenevano di contenerne l'ambito temporale in mesi sette, tenuto conto delle condizioni soggettive di TA, incensurato, e del pregresso periodo di sottoposizione alla misura. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione: - con riguardo alla omessa indicazione del procedimento amministrativo instaurato, in difetto del quale le condotte non assumono rilievo penale autonomo, ciò con particolare 2 riferimento alla mancata individuazione dell'atto deliberativo che avrebbe dato origine alla procedura;
- alla mancata considerazione dell'inoffensività della condotta addebitata all'indagato. Il pericolo salvaguardato dalla norma deve essere concreto, ciò comportando la non punibilità delle condotte prive di attitudine effettiva a interferire sulle modalità di scelta del contraente nell'ambito del procedimento amministrativo. In tale ottica non è stata valorizzata dal Tribunale la consulenza di parte, secondo cui la bozza di capitolato rinvenuta nella pendrive del ricorrente, non avrebbe potuto agevolare la S.r.l. Siemens a discapito delle concorrenti, trattandosi viceversa di elementi generici. Il Tribunale aveva proceduto in maniera congetturale anche nell'esame delle captazioni, trascurando di valorizzare il carattere neutro delle stesse che era stato invece sottolineato dalla Difesa, così come è stata enfatizzata la rilevanza degli incontri;
- alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale considerato la risalenza dei fatti addebitati, l'incensuratezza dell'indagato, nonché l'impossibilità, di fatto, per lo stesso di reiterare in condotte illecite, atteso che l'attività svolta dal sanitario è quella di dirigente medico presso il reparto di medicina dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
il pericolo di reiterazione richiederebbe, infatti, un apposito incarico correlato a gare o forniture pubbliche proveniente dall'azienda ospedaliera, evenienza questa che non pare prospettabile alla luce della avvenuta instaurazione del procedimento penale. Peraltro, anche l'originaria sospensione dall'attività sanitaria appariva immotivata. Infine, si censura il diverso trattamento riservato ad altri indagati, anche coinvolti in plurimi fatti, più gravi di quelli ascritti all'indagato. In data 7 marzo 2025 la Difesa ha depositato una memoria, con la quale, contrastando le conclusioni del P.G., ribadisce i motivi di ricorso, ponendo in particolare l'accento sulla omessa valutazione della consulenza di parte a firma del Prof. Baldari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Va premesso che la misura interdittiva ha attualmente perso la propria efficacia risultando dal testo del provvedimento impugnato e dal ricorso per cassazione che la stessa, eseguita il 3 luglio 2024, è oggi cessata in ragione della riduzione a mesi sette della sua applicazione, così come disposto dal provvedimento impugnato. Si deve ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento de libertate non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli, come si desume dallo stesso ricorso (Sez. 2, n. 42857 del 26/09/2024, Bellapianta, Rv. 287191; Sez. 3 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283). Dunque, il venir meno dell'interesse del ricorrente al ricorso, che non può essere individuato, ad esempio, nelle conseguenze amministrativo-disciplinari determinatesi a suo carico, né rispetto ad evenienze pertinenti ad altre fasi processuali, non direttamente correlate allo status libertatis, che in alcun modo sono vincolate a quella cautelare ormai definita, determina la inammissibilità del ricorso proposto con piena consapevolezza della cessazione che era già intervenuta al momento del deposito dell'atto (4 febbraio 2025). Del resto, il tema relativo alla sussistenza dell'interesse a dolersi, in cassazione, dell'applicazione di una misura interdittiva che non sia più in esecuzione al momento della decisione del giudice di legittimità è questione già affrontata da questa Corte e risolta in termini negativi. L'interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve riguardare il conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata, che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza pratica nell'economia del procedimento. In materia cautelare, un interesse concreto ed attuale può rinvenirsi in capo al ricorrente solo in riferimento alla possibilità per lo stesso di attivare, in presenza dei presupposti di legge, la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. Detto istituto, tuttavia, concerne esclusivamente la custodia cautelare - cui sono riconducibili anche gli arresti domiciliari, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen., rimanendone invece escluse le altre misure coercitive o interdittive. Il principio secondo cui la revoca della misura cautelare intervenuta nel corso del procedimento incidentale de libertate o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame - atteso che la persistenza dell'interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione - trova pertanto applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare, ma non quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, non idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta: la revoca di tali ultime misure, sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato (Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, Antonuccio, Rv. 282392; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LI IC, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 5 novembre 2024, rigettava l'appello proposto da NC TA avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale del 14 giugno 2024, con il quale era stata applicata nei suoi confronti la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio delle pubbliche funzioni per la durata di mesi dodici. TA è indagato, in concorso con altri e nella sua qualità di dirigente medico Penale Sent. Sez. 6 Num. 17867 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 18/03/2025 componente di un'equipe, del reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. di cui al capo 52 dell'imputazione. In data 30 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di revoca della misura interdittiva applicata, ha ridotto l'ambito di efficacia della stessa, autorizzando il ricorrente allo svolgimento di attività prettamente medico-cliniche ed inibendogli unicamente la partecipazione all'attività di componente di commissioni di gara e di procedure pubbliche. Il Tribunale confermava la valutazione del Giudice per le indagini preliminari circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestato sul rilievo preliminare che il delitto in parola si verifica se l'organo o l'ente pubblico abbiano in essere un procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, pur non essendo necessario che l'atto sia stato emanato. Ciò posto, riteneva che il compendio indiziario avesse raggiunto la soglia della gravità: le indagini, svolte attraverso servizi di osservazione, controllo e perquisizione, acquisizione di documenti e attività di intercettazione, avevano consentito di rivelare incontri frequenti e comunicazioni fra TA e VI, rappresentante commerciale della S.r.l. Siemens Healthcare, oltre che l'acquisizione da parte del primo di documentazione che poi aveva provveduto a trasmettere al responsabile del procedimento (Punturieri) al fine della predisposizione degli atti di gara. Erano inoltre emersi plurimi contatti, dedotti anche dai tabulati telefonici, finalizzati a influire sulla formulazione del bando di gara, mediante l'introduzione di specificità e requisiti propri della Siemens e non di altre società operanti nel settore. Riteneva, in definitiva, il Tribunale che dal mese di settembre 2020 fosse emerso con evidenza un contesto di costanti e rinsaldati rapporti, caratterizzati anche da incontri fra TA, IN, VI e RU, anch'egli dipendente della S.r.l. Siemens. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale le riteneva sussistenti, in ragione dell'insidiosità delle condotte, del pericolo di recidivanza dimostrato dall'avere l'indagato abusato della posizione professionale ricoperta e della rete di contatti consolidatasi negli anni. Lo stesso, ben consapevole delle commistioni tra pubbliche funzioni e interessi commerciali di cui erano portatori soggetti esterni all'amministrazione sanitaria, anziché contrastare le indebite sollecitazioni provenienti dall'ambiente di lavoro, si era ben adeguato alle medesime. Tuttavia, anche in considerazione del provvedimento intervenuto nelle more, con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva ridotto l'ambito di efficacia della misura interdittiva originariamente applicata, inibendo all'indagato unicamente la partecipazione all'attività di componente di commissioni di gara e procedure pubbliche, i Giudici della cautela ritenevano di contenerne l'ambito temporale in mesi sette, tenuto conto delle condizioni soggettive di TA, incensurato, e del pregresso periodo di sottoposizione alla misura. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione: - con riguardo alla omessa indicazione del procedimento amministrativo instaurato, in difetto del quale le condotte non assumono rilievo penale autonomo, ciò con particolare 2 riferimento alla mancata individuazione dell'atto deliberativo che avrebbe dato origine alla procedura;
- alla mancata considerazione dell'inoffensività della condotta addebitata all'indagato. Il pericolo salvaguardato dalla norma deve essere concreto, ciò comportando la non punibilità delle condotte prive di attitudine effettiva a interferire sulle modalità di scelta del contraente nell'ambito del procedimento amministrativo. In tale ottica non è stata valorizzata dal Tribunale la consulenza di parte, secondo cui la bozza di capitolato rinvenuta nella pendrive del ricorrente, non avrebbe potuto agevolare la S.r.l. Siemens a discapito delle concorrenti, trattandosi viceversa di elementi generici. Il Tribunale aveva proceduto in maniera congetturale anche nell'esame delle captazioni, trascurando di valorizzare il carattere neutro delle stesse che era stato invece sottolineato dalla Difesa, così come è stata enfatizzata la rilevanza degli incontri;
- alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, non avendo il Tribunale considerato la risalenza dei fatti addebitati, l'incensuratezza dell'indagato, nonché l'impossibilità, di fatto, per lo stesso di reiterare in condotte illecite, atteso che l'attività svolta dal sanitario è quella di dirigente medico presso il reparto di medicina dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro;
il pericolo di reiterazione richiederebbe, infatti, un apposito incarico correlato a gare o forniture pubbliche proveniente dall'azienda ospedaliera, evenienza questa che non pare prospettabile alla luce della avvenuta instaurazione del procedimento penale. Peraltro, anche l'originaria sospensione dall'attività sanitaria appariva immotivata. Infine, si censura il diverso trattamento riservato ad altri indagati, anche coinvolti in plurimi fatti, più gravi di quelli ascritti all'indagato. In data 7 marzo 2025 la Difesa ha depositato una memoria, con la quale, contrastando le conclusioni del P.G., ribadisce i motivi di ricorso, ponendo in particolare l'accento sulla omessa valutazione della consulenza di parte a firma del Prof. Baldari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Va premesso che la misura interdittiva ha attualmente perso la propria efficacia risultando dal testo del provvedimento impugnato e dal ricorso per cassazione che la stessa, eseguita il 3 luglio 2024, è oggi cessata in ragione della riduzione a mesi sette della sua applicazione, così come disposto dal provvedimento impugnato. Si deve ricordare che questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in tema di impugnazioni, l'interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento de libertate non è ravvisabile in caso di avvenuta cessazione della misura cautelare, anche se l'impugnazione tenda esclusivamente ad evitare conseguenze extrapenali sfavorevoli, come si desume dallo stesso ricorso (Sez. 2, n. 42857 del 26/09/2024, Bellapianta, Rv. 287191; Sez. 3 6, n. 26318 del 11/05/2017, Papa, Rv. 270283). Dunque, il venir meno dell'interesse del ricorrente al ricorso, che non può essere individuato, ad esempio, nelle conseguenze amministrativo-disciplinari determinatesi a suo carico, né rispetto ad evenienze pertinenti ad altre fasi processuali, non direttamente correlate allo status libertatis, che in alcun modo sono vincolate a quella cautelare ormai definita, determina la inammissibilità del ricorso proposto con piena consapevolezza della cessazione che era già intervenuta al momento del deposito dell'atto (4 febbraio 2025). Del resto, il tema relativo alla sussistenza dell'interesse a dolersi, in cassazione, dell'applicazione di una misura interdittiva che non sia più in esecuzione al momento della decisione del giudice di legittimità è questione già affrontata da questa Corte e risolta in termini negativi. L'interesse al gravame, oltre che essere concreto ed attuale, deve riguardare il conseguimento di una posizione di vantaggio giuridicamente tutelata, che non può risolversi in una mera ed astratta pretesa alla esattezza teorica del provvedimento impugnato, priva di incidenza pratica nell'economia del procedimento. In materia cautelare, un interesse concreto ed attuale può rinvenirsi in capo al ricorrente solo in riferimento alla possibilità per lo stesso di attivare, in presenza dei presupposti di legge, la procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, ai sensi degli artt. 314 ss. cod. proc. pen. Detto istituto, tuttavia, concerne esclusivamente la custodia cautelare - cui sono riconducibili anche gli arresti domiciliari, ex art. 284, comma 5, cod. proc. pen., rimanendone invece escluse le altre misure coercitive o interdittive. Il principio secondo cui la revoca della misura cautelare intervenuta nel corso del procedimento incidentale de libertate o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame - atteso che la persistenza dell'interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione - trova pertanto applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare, ma non quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, non idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta: la revoca di tali ultime misure, sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato (Sez. 6, n. 46995 del 04/11/2021, Antonuccio, Rv. 282392; Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Migliore, Rv. 282542). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2025