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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/11/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2629/2022
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 18 Novembre 2025, sono comparsi, alle ore 9:37, l'Avv. Principato, in sostituzione dell'Avv. Pennica, per l'attrice/opponente e l'Avv. T. Agnello per sé stessa, nonché, anche in sostituzione dell'Avv. Tuttolomondo, per la signora ON RO, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi. Nessuno è presente per l'Avv. F. Agnello.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:02, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:43, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
AR RO
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa AR RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:43 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 18 Novembre
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2629 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2022, promossa
DA
la signora , nata il [...] a [...] e residente a[...], C.F. , elettivamente domiciliata, ai fini CodiceFiscale_1 del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Imera n. 189, presso lo studio dell'Avv. Salvatore
Pennica, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata agli atti di causa,
- attrice/opponente -
CONTRO
1) l'Avv. , nato il [...] a [...] e residente ad Controparte_1
Agrigento, nella via Manzoni n. 17, C.F. , rappresentato e difeso da CodiceFiscale_2
sé stesso ex art. 86 c.p.c.,
- convenuto/opposto -
2 2) l'Avv. , nata a [...] il [...] e residente a[...]
Empedocle n. 111, C.F. rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 CodiceFiscale_3
c.p.c.,
- convenuta/opposta -
3) la signora ON RO, nata a [...] il [...] e residente a[...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli
Avv.ti Alfonso Tuttolomondo e per procure allegate agli atti di lite, CP_2
- convenuta/opposta -
Oggetto: Opposizione ad atto di precetto.
Conclusioni per l'attrice/opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 Ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 18 Novembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a precetto ex artt. 615 e 617 c.p.c. introduttivo della lite, nonché alle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1) e n. 2), c.p.c. depositate, rispettivamente, l'8 Febbraio 2023 e il 10 Marzo 2023, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l'Avv. : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 Ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 18 Novembre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta avverso opposizione ad esecuzione depositata il 15 Dicembre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per l'Avv. : CP_2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 Ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 18 Novembre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno alla comparsa di costituzione e risposta avverso opposizione ad esecuzione depositata il 16 Dicembre 2022, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la signora ON RO: come all'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 18 Novembre 2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 9 Gennaio
2023, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
3 1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mani il 24 Ottobre 2022 la signora Pt_1
vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la signora ON RO e gli Avv.ti
[...] [...]
e , proponendo opposizione avverso il precetto notificatole a mani il CP_1 CP_2
21 Settembre 2022. All'uopo premetteva che con tale atto i convenuti le avevano intimato di pagare la complessiva somma di € 774,26, di cui € 598,00 per sorte capitale, costituita dalle spese legali, comprensive di rimborso forfettario e C.P.A., liquidate a loro favore in seno all'ordinanza di convalida di sfratto n. cronologico 10499/2022, emessa il 27 Luglio 2022 dal
Tribunale di Agrigento a definizione del procedimento avente N. R.G. 1829/2022, incoato nei suoi riguardi con sfratto per morosità notificato ex art. 140 c.p.c. il 23 Giugno 2022, munita di formula esecutiva il 13 Settembre 2022 e notificata unitamente allo stesso. Mentre, il restante importo richiesto alla stregua di altre spese, compenso e accessori. All'uopo l'attrice denunciava che il suddetto precetto era nullo, poiché mancava al suo interno l'avvertimento previsto nel secondo periodo del II comma dell'art. 480 c.p.c. Obiettando, poi, che il contratto di locazione a uso abitativo, stipulato con gli opposti il 15 Gennaio 2014, era parzialmente nullo con riferimento alla relativa clausola n. 8, che in termini generali e non specifici poneva tutte le spese condominiali a proprio carico quale conduttrice, in spregio al disposto dell'art. 9 della legge n. 392/1978. In proposito deduceva che, nel corso del cennato rapporto obbligatorio aveva corrisposto un canone maggiore rispetto a quello concordato, di € 200,00 mensili, sotto le mentite spoglie di spese condominiali. Evidenziando diversi profili di illiceità dal punto di vista civile, e pure penale, della condotta abusiva posta in essere dai prefati locatori, nonché la nullità parziale del c.d. patto occulto di canone maggiorato ex art. 13 della legge n. 431/1998. Sulla base di tali argomentazioni la istante eccepiva nei riguardi di ON RO e degli Avv.ti e in compensazione, ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c., Controparte_1 CP_2 quanto corrisposto in più a titolo di canone locatizio. Al contempo, avanzava la richiesta di restituzione dell'ammontare che residuava all'esito della compensazione in parola, coincidente con € 4.385,74, ossia dell'eccedenza versata a decorrere dalla conclusione dell'enunciato negozio giuridico, che emergeva dai bonifici effettuati a vantaggio dei convenuti. Affermando, altresì, che per effetto della declaratoria di nullità in questione aveva diritto alla ripetizione dell'indebito in discorso ex art. 2033 c.c., sussistendone i presupposti di legge. Sosteneva, infine, che nel mese di Gennaio 2022, quando ancora abitava l'immobile locatole dagli opposti, aveva installato degli infissi, affrontando una spesa di € 600,00, che non era stata detratta dai canoni di locazione da lei dovuti. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva
4 all'adita autorità giudiziaria, preliminarmente, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo sottostante al nominato precetto. In via principale, di dichiarare, innanzitutto, la nullità del ricordato patto occulto di maggiorazione del canone. In secondo luogo, la compensazione tra la pretesa dei richiamati creditori e quanto aveva corrisposto indebitamente, nonché la restituzione a suo favore della somma residuata a seguito di tale operazione, pari a € 4.385,74. Infine, di condannare i locatori a restituirle € 600,00 sborsati per l'acquisto dei predetti infissi. In subordine, di dichiarare la nullità formale dell'atto opposto e la restituzione di questi ultimi.
Gli Avv.ti e si costituivano nel presente giudizio Controparte_1 CP_2 depositando, rispettivamente, il 15 e il 16 Dicembre 2022 i propri fascicoli con le comparse di risposta. In tali scritti difensivi, aventi contenuto identico, contestavano l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla opponente contro il cennato precetto sia a norma dell'art. 617, I comma, c.p.c., che ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In forza di tali ragioni domandavano al Tribunale di Agrigento, da un lato, di rigettare la menzionata richiesta di sospensione del titolo esecutivo presupposto dall'atto in discorso. Quindi, di dichiarare inammissibile, da un lato, l'opposizione ex art. 617 c.p.c. poiché proposta dalla signora Pt_1
oltre il termine di venti giorni dalla notifica del medesimo, rigettandola in quanto non
[...] fondata;
dall'altro, quella formulata a norma dell'art. 615 c.p.c. In subordine, di rigettare quest'ultima essendo infondata, anche in considerazione del fatto che si trattava di un condannatorio afferente esclusivamente alle spese legali.
Pure la signora ON RO si costituiva nel procedimento de quo depositando il 9
Gennaio 2023 il rispettivo fascicolo con la comparsa di risposta. Nell'ambito di tale scritto prendeva posizione relativamente ai motivi spiegati dall'attrice per opporre l'enunciato precetto. Sulla scorta delle argomentazioni illustrate chiedeva all'adita autorità giudiziaria di rigettare tutte le domande avanzate dalla istante, che erano inammissibili, illegittime, nulle e infondate.
Con ordinanza emessa il 9 Maggio 2023 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite non ammetteva la prova testimoniale dedotta dalla opponente al punto b) della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 10 Marzo 2023. In quella adottata il successivo
22 Ottobre 2024 ai sensi dell'art. 127ter, III comma, c.p.c. lo stesso dava atto che, la signora e gli Avv.ti e avevano precisato le conclusioni Parte_1 Controparte_1 CP_2 come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 19 e il 26
Settembre 2024 e il 21 Ottobre 2024.
5 Nel frattempo, con comparsa depositata il 30 Giugno 2025 si costituiva per la prefata
ON RO un nuovo difensore, in aggiunta a quello a cui aveva precedentemente conferito mandato.
Indi, all'udienza odierna del 18 Novembre 2025, dopo che i procuratori della istante, dell'Avv. e della signora ON RO hanno discusso la causa oralmente a CP_2 norma dell'art. 281sexies c.p.c., l'adita autorità giudiziaria l'assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. L'opposizione proposta dall'attrice avverso l'atto di precetto notificatole a mani il 21 Settembre 2022 su istanza dei convenuti non è giuridicamente legittima e fondata con riferimento a tutti i motivi sviluppati per suffragarla. Sicché, merita di essere rigettata per quanto di ragione.
L'analisi delle argomentazioni che hanno indotto la signora a introdurre la Parte_1 vertenza processuale che ci occupa deve essere preceduta da un necessario chiarimento, che serve a fugare i dubbi sorti in merito. Invero, dalla lettura dell'ordinanza di convalida di sfratto n. cronologico 10499 del 25 Luglio 2022, sottostante al nominato precetto, unitamente al quale
è stata notificata il 21 Settembre 2022 dopo essere stata munita di formula esecutiva il 13
Settembre 2022, emessa dal Tribunale di Agrigento a definizione del procedimento distinto dal
N. R.G. 1829/2022, instaurato dalla signora ON RO e dagli Avv.ti e Controparte_1
con lo sfratto per morosità notificato all'attrice ex art. 140 c.p.c. il 23 Giugno CP_2
2022, si evince una significativa circostanza. Segnatamente che, nell'ambito del provvedimento in commento la somma di € 500,00 liquidata a favore degli intimanti, oltre IVA, CPA e spese generali, integrante la sorte principale oggetto dell'intimazione di cui al ricordato precetto, altro non è che l'importo che l'autorità giudiziaria, che lo ha adottato, ha posto a carico della istante a titolo di rifusione delle spese legali affrontate dai richiamati convenuti per introdurre l'anzidetta procedura.
3.- Ciò posto, destituita dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità si palesa la prima eccezione sollevata dalla opponente per contrastare il precetto oggetto del contendere. Per il suo tramite eccepisce, in estrema sintesi, che tale atto è nullo, perché manca al suo interno l'avvertimento previsto nel secondo periodo del II comma dell'art. 480 c.p.c.
Quest'ultimo recita, testualmente: “Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista
6 nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i
creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”. Dalla disamina del cennato atto emerge chiaramente che, nel rispettivo ambito
è stato omesso l'inserimento dell'avvertimento testé richiamato. Però, contrariamente alla tesi sostenuta dalla signora nel menzionato atto di citazione, tale mancanza non Parte_1 comporta la nullità del precetto per cui è lite. In effetti, a differenza del disposto della prima parte del II comma dell'art. 480 c.p.c., la previsione secondo cui il precetto deve pure contenere l'enunciato avvertimento non è prescritta a pena di nullità. Di guisa che, allorché, come avvenuto nell'ipotesi in commento, viene omesso i precetto non risulta essere affetto da un vizio idoneo a renderlo nullo;
bensì, da una mera irregolarità. Questa constatazione è corroborata dall'insegnamento elaborato sul punto dalla Suprema Corte di Cassazione. In forza di esso si statuisce che: “In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del
2012) ha la finalità, precipuamente “promozionale”, di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione” (cfr.: Cass., Sez. III, 26/07/2022
n. 23343). Alle considerazioni che precedono deve aggiungersi una ulteriore rilevante osservazione. Con riferimento alla doglianza in esame quella proposta dall'attrice costituisce a tutti gli effetti una opposizione agli atti esecutivi a norma dell'art. 617, I comma, c.p.c. Ciò in quanto, con essa contesta la regolarità formale del precetto opposto. E' agevole appurare che si palesa tardiva e inammissibile, come contestato dai convenuti nelle proprie comparse di costituzione e risposta. Per giustificare tale conclusione bisogna ricordare che, la nominata disposizione codicistica sancisce che: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”. Nella fattispecie l'atto controverso è stato notificato alla odierna istante il 21 Settembre 2022 unitamente alla citata ordinanza di convalida di sfratto per morosità, mentre la notificazione dell'atto di citazione che ha incoato il presente giudizio è stata compiuta a mani di uno dei legali
7 della signora ON RO e degli Avv.ti e il successivo 24 Controparte_1 CP_2
Ottobre 2022, cioè quando il ricordato termine perentorio di venti giorni era già maturato, essendo scaduto martedì 11 Ottobre 2022.
4.- A una analoga valutazione di rigetto va incontro il secondo motivo formulato dalla signora per prendere posizione avverso l'atto di precetto in dibattito, che si Parte_1 configura piuttosto articolato. Invero, attraverso di esso l'attrice denuncia, in primis, che il contratto di locazione a uso abitativo, stipulato con i convenuti il 15 Gennaio 2014, è parzialmente nullo con riferimento alla relativa clausola n.
8. Lamentando che, quest'ultima in termini generali e non specifici ha posto tutte le spese condominiali a proprio carico in qualità di conduttrice, in spregio all'art. 9 della legge n. 392/1978. La istante obietta, inoltre, che nel corso del richiamato rapporto obbligatorio ha corrisposto un canone maggiore rispetto a quello concordato, di € 200,00 mensili, sotto le mentite spoglie di spese condominiali. Contestando la nullità parziale del c.d. patto occulto di canone maggiorato ex art. 13 della legge n. 431/1998.
Sulla scorta di tali asserzioni la opponente eccepisce nei confronti degli opposti in compensazione, ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c., quanto corrisposto in più a titolo di canone locatizio. Al contempo, avanza nei loro riguardi pure la richiesta di restituzione dell'importo residuato all'esito della compensazione in discorso, pari a € 4.385,74, cioè dell'eccedenza versata a decorrere dalla conclusione del cennato contratto di locazione, risultante dai bonifici effettuati a vantaggio della signora ON RO e degli Avv.ti e Controparte_1 CP_2
. Affermando, altresì, che per effetto della declaratoria di nullità del menzionato negozio
[...] giuridico, ha diritto alla ripetizione dell'indebito in discussione ex art. 2033 c.c., sussistendone i presupposti di legge. La istante sostiene, poi, che nel mese di Gennaio 2022, quando ancora abitava l'immobile locatole dai convenuti, ha installato degli infissi, affrontando una spesa di €
600,00, che non è stata detratta dai canoni di locazione da lei dovuti. Or dunque, in relazione alle doglianze appena riportate quella instaurata dalla signora integra una vera e Parte_1 propria opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, I comma, c.p.c. In effetti, attraverso di esse contesta il diritto degli opposti a procedere contro di lei a esecuzione forzata e questa non
è ancora iniziata. In merito, la giurisprudenza di legittimità sancisce che: “Per distinguere
l'opposizione all'esecuzione da quella agli atti esecutivi, bisogna considerare che la prima investe l'“an” delle esecuzioni cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
L'opposizione agli atti esecutivi consiste, invece, nella contestazione della legittimità dello
8 svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: in questa la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti svolti o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, come il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notifica di essi” (cfr.: Cass., Sez. III, 10/12/2001 n. 15561). Analizzando le enunciate obiezioni si constata che, per il loro tramite l'attrice fa valere fatti estintivi, e/o modificativi del diritto di credito azionato dai convenuti con lo sfratto per morosità notificatole ai sensi dell'art. 140 c.p.c. il 23 Giugno 2022, avente a oggetto il pagamento della somma di € 726,60 a titolo di canoni dovuti per i mesi di Aprile, di Maggio e di Giugno 2022. Addirittura, asserisce, innanzitutto, di essere, a sua volta, creditrice verso i nominati locatori dell'importo corrispostogli in più negli anni alla stregua di canoni locatizi, quantificato in € 4.385,74, che pretende sia compensato con quanto ancora dovutogli. In secondo luogo, di avere diritto sia alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., dell'ammontare indebitamente percepito dagli opposti nel corso del ricordato rapporto negoziale sempre alla stregua di canoni di locazione, residuato all'esito della chiesta compensazione;
sia al rimborso della spesa di € 600,00 che si è sobbarcata per cambiare gli infissi dell'immobile locato. E' opportuno evidenziare che, nessuna delle obiezioni sottoposte a disamina inerisce alla sorte capitale di cui all'atto di precetto impugnato, superiormente identificata con le spese di lite che la intimata è stata condannata a rifondere agli intimanti con l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa il 25 Luglio 2022. A ben guardare, condividendo le contestazioni dedotte contro le richiamate argomentazioni dalla signora
ON RO e degli Avv.ti e nelle rispettive comparse di Controparte_1 CP_2 costituzione e risposta, non può revocarsi in dubbio che, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I comma, c.p.c. qui analizzata si palesa inammissibile. A supporto di questa valutazione è indispensabile fare riferimento ai principi, ormai pacifici e consolidati, enucleati dalla Suprema
Corta di Cassazione. Con essi si afferma che: “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (cfr.: Cass.,
Sez. 6 - 3, ordinanza n. 3716 del 14/02/2020). Riconoscendosi più specificamente che nei giudizi in parola: “(……), la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino
l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato
9 emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (cfr.: Cass., Sez. III, 4/02/2025 n. 2785). Alla luce di tali insegnamenti di matrice giurisprudenziale è incontrovertibile che, i motivi su riassunti, spiegati per fondare l'opposizione proposta avverso il suddetto precetto ex art. 615, I comma, c.p.c., in realtà, concernendo l'“an” dell'esecuzione, avrebbero dovuto essere fatti valere dalla istante nel procedimento avente N. R.G. 1829/2022, incoato dai convenuti con il cennato sfratto per morosità, definito dal Giudice del Tribunale di Agrigento cui è stato assegnato con la enunciata ordinanza di convalida di sfratto per morosità. La circostanza che la opponente non è comparsa nel corso di quest'ultimo, come attestato dal verbale di udienza del 22 Luglio 2022 allegato al menzionato atto, negandosi la possibilità di opporsi allo sfratto in questione, non solo ha comportato, a norma dell'art. 663 c.p.c., che l'adita autorità giudiziaria lo ha convalidato con il citato provvedimento;
ma, anche, per quel che qui rileva, la preclusione di denunciare in questa sede gli enunciati fatti estintivi, e/o modificativi del diritto di credito in questione. Peraltro, la nominata ordinanza, munita di formula esecutiva il 13 Settembre 2022, ha ormai acquisito la natura di titolo esecutivo. Tant'è vero che, costituisce il presupposto dell'atto per cui è contesa.
Le considerazioni appena esposte valgono pure per superare l'eccezione di compensazione, sollevata dalla istante ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c. Al fine di giustificare tale conclusione sovviene ancora una volta l'indirizzo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale: “La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari;
(……)” (cfr.: Cass., Sez. I, 24/04/2007 n. 9912). La posizione creditoria che la signora asserisce vantare nei riguardi degli opposti, chiedendo sia compensata Parte_1 con quella oggetto del contendere, sarebbe maturata prima dell'emissione della ricordata ordinanza di convalida di sfratto per morosità. Sicché, l'eccezione che la riguarda non può più essere mossa in questa sede.
5.- Infine, per il principio della soccombenza, l'attrice deve essere condannata a rifondere alla signora ON RO e agli Avv.ti e le spese del Controparte_1 CP_2 procedimento de quo, che si liquidano per ciascuno in complessivi € 850,00, comprensivi di
10 spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei difensori della prima dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
la Dott.ssa AR RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori dell'attrice, dell'Avv. e della signora ON RO, ogni CP_2 contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, l'opposizione proposta ai sensi degli artt. 617 c.p.c. dalla signora avverso l'atto di precetto notificatole il 21 Settembre Parte_1
2022;
- dichiara, per le argomentazioni su illustrate, l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'attrice contro il predetto precetto a norma dell'art. 615 c.p.c.;
- infine, condanna la istante a rifondere alla signora ON RO e agli Avv.ti
[...]
e le spese del presente giudizio, che si liquidano per ciascuno in CP_1 CP_2 complessivi € 850,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione a favore dei difensori della prima dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Agrigento in data 18 Novembre 2025.
Il Giudice
AR RO
11