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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 933/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 933 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA BUTTARAZZI Parte_1
ricorrente/opponente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ERSILIO LUCA
CAPONE
resistente/opposta
nonché nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO ENZO
PONTECORVO
resistente/opposto
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, ritualmente notificato alle parti convenute, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202200003721000 notificatale da il Controparte_1
18.10.2022, limitatamente a otto dei quindici avvisi di addebito in essa CP_2
contenuti, tutti asseritamente notificati tra il 2012 e il 2015.
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n.
335 del 1995, essendo decorsi oltre 5 anni tra le date di notifica dei suddetti avvisi di addebito e quella dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Nel costituirsi in giudizio con memoria del 17.05.2023, l' Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità della domanda, deducendone,
[...]
comunque, l'infondatezza nel merito.
Peraltro, con successiva istanza del 22.06.2023, la stessa ha chiesto CP_4
“dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto le partite oggetto di impugnativa, come da comunicazione pervenuta dagli Uffici interni di , risultano tutte interessate da Controparte_1
annullamento ex art. 1, commi 222-230, Legge n. 197/2022 (stralcio partite di ruolo inferiori ad euro 1000)”.
L' , costituitosi in giudizio con memoria del 27.03.2024, ha eccepito il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva e quello di nonché l'inammissibilità CP_3
dell'opposizione per tardività.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2024, originariamente fissata per la discussione della causa con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., la difesa di parte opponente, “preso atto del contenuto della istanza per la declaratoria di cessata materia del contendere depositata da il 22.6.2023 e pertanto dell'intervenuto Controparte_1 annullamento delle partite oggetto di impugnazione”, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale.
Previa concessione di termine per l'acquisizione di prova documentale dell'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito impugnati, nonché per consentire all' a prendere posizione in ordine alla cessazione della materia CP_2
del contendere dedotta dalle altre parti, la causa è stata discussa all'udienza del
18.03.2025, anch'essa sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione della Controparte_3
soggetto cessionario dei crediti dell . CP_2
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'art. 13, comma 1, della legge n. 448 del
1998 abbia previsto la cessione dei crediti dell' maturati fino al 31 dicembre CP_2
2008, mentre i crediti oggetto del presente giudizio si riferiscono agli anni dal 2010 al 2014.
È invece infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da entrambe le parti resistenti essendo l'azione proposta dal diretta all'accertamento Pt_1
dell'inesistenza dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione ivi impugnata per intervenuta prescrizione “successiva”.
Detta azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., non soggetta al termine di decadenza di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi, né a quello di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46 del 1999.
Nel merito, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione prodotta da (dep. CP_4
14.02.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Anche la difesa dell' , del resto, nelle note di trattazione scritta da ultimo CP_2
depositate, ha dichiarato di “associarsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”, allegando un estratto dalle procedure di gestione del credito da cui risulta lo sgravio totale e lo stralcio delle somme a debito relative agli otto avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intervenuto a seguito di comunicazione di e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 Controparte_1
della Legge n. 197 del 2022.
L' , peraltro, così come l' ha chiesto la compensazione delle spese di CP_2 CP_4
lite.
Sul punto, deve osservarsi come l'intervenuto sgravio sia stato disposto da CP_4
ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, Legge n. 197/2022 (trattandosi di partite di ruolo inferiori ad euro 1000), senza alcun riconoscimento, quindi, della bontà delle ragioni dedotto nel presente giudizio.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appare nella specie fondata, posto che tra il primo atto interruttivo prodotto da in CP_4
relazione agli avvisi di addebito oggetto di causa (intimazione di pagamento
09720169063899749000, asseritamente notificata il 26.12.2016) ed il secondo atto interruttivo (intimazione di pagamento n.09720229042111759000, asseritamente notificata il 07.10.2022) sono comunque decorsi oltre cinque anni.
Dunque, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico tanto dell' , quale ente titolare del credito, CP_2
quanto dell' quale concessionario della Controparte_1
riscossione, in solido tra loro.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_2 CP_4
procuratore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Tivoli, 19/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 933 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. ANGELA BUTTARAZZI Parte_1
ricorrente/opponente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ERSILIO LUCA
CAPONE
resistente/opposta
nonché nei confronti di
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRUNO ENZO
PONTECORVO
resistente/opposto
, in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.02.2023, ritualmente notificato alle parti convenute, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva,
l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09776202200003721000 notificatale da il Controparte_1
18.10.2022, limitatamente a otto dei quindici avvisi di addebito in essa CP_2
contenuti, tutti asseritamente notificati tra il 2012 e il 2015.
A sostegno della propria domanda, l'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n.
335 del 1995, essendo decorsi oltre 5 anni tra le date di notifica dei suddetti avvisi di addebito e quella dell'impugnata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in assenza di precedenti atti interruttivi.
Nel costituirsi in giudizio con memoria del 17.05.2023, l' Controparte_1
ha eccepito l'inammissibilità della domanda, deducendone,
[...]
comunque, l'infondatezza nel merito.
Peraltro, con successiva istanza del 22.06.2023, la stessa ha chiesto CP_4
“dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto le partite oggetto di impugnativa, come da comunicazione pervenuta dagli Uffici interni di , risultano tutte interessate da Controparte_1
annullamento ex art. 1, commi 222-230, Legge n. 197/2022 (stralcio partite di ruolo inferiori ad euro 1000)”.
L' , costituitosi in giudizio con memoria del 27.03.2024, ha eccepito il proprio CP_2
difetto di legittimazione passiva e quello di nonché l'inammissibilità CP_3
dell'opposizione per tardività.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 23.04.2024, originariamente fissata per la discussione della causa con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., la difesa di parte opponente, “preso atto del contenuto della istanza per la declaratoria di cessata materia del contendere depositata da il 22.6.2023 e pertanto dell'intervenuto Controparte_1 annullamento delle partite oggetto di impugnazione”, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo nella condanna delle parti convenute al pagamento delle spese di lite per soccombenza virtuale.
Previa concessione di termine per l'acquisizione di prova documentale dell'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito impugnati, nonché per consentire all' a prendere posizione in ordine alla cessazione della materia CP_2
del contendere dedotta dalle altre parti, la causa è stata discussa all'udienza del
18.03.2025, anch'essa sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione della Controparte_3
soggetto cessionario dei crediti dell . CP_2
Al riguardo, è sufficiente osservare come l'art. 13, comma 1, della legge n. 448 del
1998 abbia previsto la cessione dei crediti dell' maturati fino al 31 dicembre CP_2
2008, mentre i crediti oggetto del presente giudizio si riferiscono agli anni dal 2010 al 2014.
È invece infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da entrambe le parti resistenti essendo l'azione proposta dal diretta all'accertamento Pt_1
dell'inesistenza dei crediti contributivi portati dagli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione ivi impugnata per intervenuta prescrizione “successiva”.
Detta azione va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., non soggetta al termine di decadenza di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi, né a quello di 40 giorni di cui all'art. 24 d.lgs. 46 del 1999.
Nel merito, alla luce di quanto affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione prodotta da (dep. CP_4
14.02.2025), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Anche la difesa dell' , del resto, nelle note di trattazione scritta da ultimo CP_2
depositate, ha dichiarato di “associarsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese”, allegando un estratto dalle procedure di gestione del credito da cui risulta lo sgravio totale e lo stralcio delle somme a debito relative agli otto avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, intervenuto a seguito di comunicazione di e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1 Controparte_1
della Legge n. 197 del 2022.
L' , peraltro, così come l' ha chiesto la compensazione delle spese di CP_2 CP_4
lite.
Sul punto, deve osservarsi come l'intervenuto sgravio sia stato disposto da CP_4
ai sensi dell'art. 1, commi 222-230, Legge n. 197/2022 (trattandosi di partite di ruolo inferiori ad euro 1000), senza alcun riconoscimento, quindi, della bontà delle ragioni dedotto nel presente giudizio.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente appare nella specie fondata, posto che tra il primo atto interruttivo prodotto da in CP_4
relazione agli avvisi di addebito oggetto di causa (intimazione di pagamento
09720169063899749000, asseritamente notificata il 26.12.2016) ed il secondo atto interruttivo (intimazione di pagamento n.09720229042111759000, asseritamente notificata il 07.10.2022) sono comunque decorsi oltre cinque anni.
Dunque, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, le spese di lite devono essere poste a carico tanto dell' , quale ente titolare del credito, CP_2
quanto dell' quale concessionario della Controparte_1
riscossione, in solido tra loro.
Le stesse vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della natura e del valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna e in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_2 CP_4
procuratore del ricorrente, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
Tivoli, 19/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli