Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 02/12/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01936/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Simone Bonaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
dei provvedimenti adottati dalla Questura di Firenze con i quali veniva fatto divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputati sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell''Unione europea per la durata di anni cinque.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. IG LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimenti -OMISSIS- n. -OMISSIS- e -OMISSIS-, (notificati ai due interessati il -OMISSIS-), il Questore di Firenze faceva divieto ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 6, 1° comma della l. 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere, per cinque anni, ai “luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea” ed ai luoghi interessati alla sosta ed al transito dei tifosi specificamente individuati nelle aree circostanti lo stadio comunale “Alessia Ballini” di San Piero a Sieve e negli altri luoghi interessati da manifestazioni calcistiche.
I provvedimenti sopra descritti (cd. D.A.S.P.O.) traevano origine dall’episodio verificatosi il -OMISSIS- e che vedeva i tifosi della squadra “A.S.D. Ludus 90” di Fiesole diretti a Scarperia per l’incontro di 2^ categoria con la squadra del Sant’Agata, inseguiti da un gruppo di sostenitori dell’“AS.D. Reconquista” i quali, con il volto travisato, aggredivano i primi mediante l’uso di fumogeni, spranghe, mazze e bastoni, danneggiando altresì alcuni veicoli in transito.
Tale azione, secondo la Questura di Firenze, costituirebbe una rappresaglia dei tifosi dell’A.S.D. Reconquista in conseguenza di una precedente aggressione subita dalla stessa tifoseria il 19 novembre 2023; episodio che vedeva la tifoseria della “AS.D. Reconquista” attirata in una zona isolata e aggredita con “spranghe, bastoni e catene da un gruppo di facinorosi a volto coperto con passamontagna appartenenti alla tifoseria avversaria”.
In particolare, dal provvedimento impugnato si desume che, a seguito dell’attività investigativa volta ad individuare i responsabili dell’aggressione alla tifoseria dell’A.S.D. LUDUS 90, si perveniva all’identificazione dei due ricorrenti “tramite le targhe delle autovetture con cui erano giunti alcuni dei soggetti responsabili della suddetta aggressione a bordo delle quali si dirigevano poi verso l’impianto sportivo di San Piero a Sieve ove alle 15.30 giocava la squadra dell’ASD Reconquista” e ad altri elementi d’indagine.
I provvedimenti applicativi del D.A.S.P.O. erano impugnati dai ricorrenti che articolavano censure di: 1) violazione di legge ed in particolare dell’art. 6 comma 1 l. 401/89 e successive modifiche in relazione all’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’irrogazione della misura interdittiva; 2) mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, con conseguente violazione di legge e carenza istruttoria ex artt. 3 e 10 l. 241/1990; 3) violazione di legge ex artt. 3 e 10 l. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di motivazione del provvedimento del questore in riferimento alla pericolosità sociale e al principio di gradualità della sanzione; con il ricorso era altresì richiesta, in via subordinata e per l’ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento, la riduzione della misura applicata ad un anno.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, limitandosi a depositare in giudizio un rapporto della Questura di Firenze che controdeduceva sul merito del ricorso e recava in allegato la relativa documentazione.
Con ordinanza 13 marzo 2025, n. 148, la Sezione accoglieva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: “salvo ed impregiudicato l’esame più approfondito da effettuarsi in sede di decisione del ricorso nel merito, l’assoluta genericità delle deduzioni delle Amministrazioni resistenti non evidenzia in concreto quali siano le circostanze che hanno portato alla denuncia dei due ricorrenti e quali siano, in concreto, i comportamenti di violenza imputabili agli stessi”.
Dopo il deposito, da parte delle Amministrazioni resistenti, di documentazione integrativa, il ricorso era trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 27 novembre 2025
2. Il primo motivo di ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
A questo proposito, la pacifica giurisprudenza di questo T.A.R. ha rilevato più volte come la valutazione prognostica posta a base del D.A.S.P.O. ed in generale, ogni questione correlata (come quella relativa all’identificazione dei presunti autori di atti pericolosi o di violenza) debbano essere effettuate sulla base del criterio probabilistico del “più probabile che non”: “occorre rilevare, in via preliminare, che il divieto di accesso agli impianti sportivi è provvedimento con funzione preventiva la cui applicazione prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato, e consegue a fatti specifici indicati dalla legge. Funzione del provvedimento non è infatti sanzionare un fatto commesso ma prevenire la commissione di futuri fatti illeciti. Essendo incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza pubblica o per l’ordine pubblico la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non è richiesta, anche per questa misura amministrativa di prevenzione al pari di quelle adottate in materia di prevenzione antimafia, la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari del provvedimento, ma una dimostrazione fondata su “elementi di fatto” gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità (C.d.S. III, 8 maggio 2019, n. 2997). L’elemento fondamentale del ragionamento probabilistico de futuro è la sicura partecipazione dell’interessato ad una delle fattispecie costituenti presupposto normativo per l’applicazione della misura, il che presuppone la sicura identificazione dello stesso quale partecipante a detti fatti la quale deve essere desunta da precisi elementi obiettivi. Questa conclusione è stata ripetutamente affermata dalla Sezione (T.A.R Toscana II, 12 ottobre 2018 n. 1308; 3 maggio 2008 n. 594)” (T.A.R. Toscana, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 1609; con riferimento al cd. D.A.C.U.R., si veda anche la più recente T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 settembre 2025, n. 1515).
Nel caso di specie, la prima produzione esibita in giudizio dalle Amministrazioni ricorrenti non evidenziava sicuri elementi di fatto in grado di portare a concludere, secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non”, per la partecipazione dei due ricorrenti agli scontri del -OMISSIS- e l’ordinanza cautelare emanata dalla Sezione (T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 13 marzo 2025, n. 148) non ha pertanto potuto che prendere atto dell’”assoluta genericità delle deduzioni delle Amministrazioni resistenti … (e della mancata individuazione in concreto di) comportamenti di violenza imputabili agli stessi”.
La nuova produzione delle Amministrazioni resistenti effettuata in data 16 ottobre 2025 (si tratta di un rapporto della Compagnia Carabinieri di Borgo San Lorenzo contenente estratti dall’informativa riepilogativa resa alla Procura della Repubblica di Firenze in data 18 settembre 2025) reca però una serie di elementi di fatto idonei a dimostrare, almeno secondo il criterio di giudizio del “più probabile che non”, la partecipazione dei ricorrenti all’agguato ai tifosi dell’A.S.D. Ludus 90 del -OMISSIS-.
In questo senso, assume un ruolo predominante, non tanto l’identificazione delle autovetture dei rispettivi padri dei due ricorrenti nell’ambito di una serie di autovetture con a bordo tifosi dell’A.S.D. Reconquista partite dal parcheggio del supermercato “CRAI” (rilevazione che non può ovviamente dimostrare il fatto che autovetture e rispettivi occupanti fossero, in realtà, diretti al luogo degli scontri), ma i messaggi WhatsApp provenienti anche dai telefoni cellulari dei due ricorrenti acquisiti agli atti dell’indagine penale e che indubbiamente dimostrano la volontà degli stessi di programmare l’agguato (come ritorsione del precedente scontro intervenuto con i tifosi dell’A.S.D. Ludus 90), la sostanziale ammissione/conferma di avervi partecipato (si vedano, al proposito, soprattutto i messaggi 763, 763, 769, 795, 796, 816, 817, 818, per quello che riguarda -OMISSIS- ed il 963, per quello che riguarda -OMISSIS-) e la disponibilità degli stessi a “relazionare” i tifosi assenti dell’accaduto ed a concordare con il presidente dell’A.S.D. Reconquista la versione da sottoporre agli inquirenti.
Nella logica probabilistica del “più probabile che non” posta a base dell’istituto (e che risulta sostanzialmente diversa dal più ristretto criterio di giudizio proprio della materia penale) deve pertanto concludersi per la sussistenza di elementi di fatto sufficienti a dimostrare la partecipazione dei ricorrenti allo scontro del -OMISSIS- e per la conseguenziale impossibilità di accogliere il primo motivo di ricorso, così modificando la soluzione prospettata, ad un primo (e necessariamente sommario) esame da T.A.R. Toscana, sez. IV, ord. 13 marzo 2025, n. 148.
2.1. Per quello che riguarda il secondo motivo di ricorso relativo alla presunta violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, risulta del tutto sufficiente il richiamo della giurisprudenza, sostanzialmente condivisa dalla Sezione, che ha escluso l’obbligo “della comunicazione di avvio di procedimento ex art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, attesa la natura cautelare e d’urgenza della misura” (Cons. St., sez. VI, 2 maggio 2011 n. 2569;8 giugno 2009 n. 3468; 16 ottobre 2006 n. 6128; 15 giugno 2006 n. 3532; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 5 dicembre 2011 n. 9547; T.A.R. Toscana, sez. I 26 ottobre 2004 n. 5022) e l’ulteriore considerazione relativa al fatto che gli atti impugnati recano un’espressa motivazione in ordine alla necessità ed urgenza di impedire la partecipazione dei ricorrenti ad altre manifestazioni sportive che non può che essere condivisa.
2.2. In un contesto in cui risultano del tutto chiare la gravità dell’accaduto e l’accurata “programmazione” dell’agguato ai tifosi dell’A.S.D. Ludus 90 risulta poi del tutto inaccoglibile la censura di violazione del principio di proporzionalità di cui al terzo ed ultimo motivo di ricorso che, in realtà, non evidenzia illogicità evidenti della valutazione in ordine alla congruità della misura operata dalla Questura di Firenze suscettibili di considerazione in sede giurisdizionale e, per di più, risulta essere finalizzato soprattutto alla domanda subordinata di riduzione della sanzione che non rientra nei limiti della giurisdizione di annullamento attribuita al Giudice amministrativo in materia.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna i ricorrenti alla corresponsione alle Amministrazioni resistenti della somma di € 3.000,00
(tremila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO AN, Presidente
IG LA, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG LA | DO AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.