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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/06/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 468/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1991, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Favretto ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Rossetto e Cristina Merlo resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione, sulla sola domanda relativa allo stato, nell'udienza del giorno
10/6/2025, nella quale entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 6/3/25, allegando l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza, ha chiesto la separazione dalla coniuge CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio civile in data 29/4/2019, in regime di separazione dei beni. Il ricorrente, senza avanzare alcuna richiesta di natura economica, ha chiesto l'affidamento congiunto e il collocamento paritario della figlia minorenne, oltre ad ulteriori statuizioni accessorie.
La resistente, che a sua volta aveva proposto analogo ricorso, dal quale era originato un diverso procedimento riunito al presente, si è costituita in questa sede, non opponendosi alla separazione, ma proponendo una diversa regolamentazione del collocamento della figlia e avanzando istanze di natura economica, oltre alla richiesta di addebito della separazione.
Dopo l'adozione di provvedimenti indifferibili, nell'udienza di prima comparizione, inutilmente esperito tentativo di conciliazione, la parte resistente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, richiesta sulla quale controparte si è rimessa.
Sulle conformi conclusioni delle parti, la domanda relativa allo stato è stata rimessa in decisione, mentre sono stati riservati i provvedimenti temporanei e urgenti, emessi i quali è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulla richiesta di addebito e sulle altre questioni personali ed economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Ponte di Piave (TV) in data 29/4/2019;
2 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 11/6/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/6/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Paola Costa Presidente dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 468/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.10.1991, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Roberta Favretto ricorrente contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Rossetto e Cristina Merlo resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale rimessa in decisione, sulla sola domanda relativa allo stato, nell'udienza del giorno
10/6/2025, nella quale entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 6/3/25, allegando l'intollerabilità della Parte_1
prosecuzione della convivenza, ha chiesto la separazione dalla coniuge CP_1
con la quale aveva contratto matrimonio civile in data 29/4/2019, in regime di separazione dei beni. Il ricorrente, senza avanzare alcuna richiesta di natura economica, ha chiesto l'affidamento congiunto e il collocamento paritario della figlia minorenne, oltre ad ulteriori statuizioni accessorie.
La resistente, che a sua volta aveva proposto analogo ricorso, dal quale era originato un diverso procedimento riunito al presente, si è costituita in questa sede, non opponendosi alla separazione, ma proponendo una diversa regolamentazione del collocamento della figlia e avanzando istanze di natura economica, oltre alla richiesta di addebito della separazione.
Dopo l'adozione di provvedimenti indifferibili, nell'udienza di prima comparizione, inutilmente esperito tentativo di conciliazione, la parte resistente ha chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, richiesta sulla quale controparte si è rimessa.
Sulle conformi conclusioni delle parti, la domanda relativa allo stato è stata rimessa in decisione, mentre sono stati riservati i provvedimenti temporanei e urgenti, emessi i quali è stata fissata udienza per la prosecuzione del giudizio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Risulta dimostrata e non contestata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e la cessazione dell'affectio coniugalis.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La causa deve proseguire per la decisione sulla richiesta di addebito e sulle altre questioni personali ed economiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio in Ponte di Piave (TV) in data 29/4/2019;
2 - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza di data 11/6/2025
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 13/6/25
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
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