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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11234/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PANZARINO ANGELA GIOVANNA Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3.8.2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e al rilascio del contrassegno per disabili;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un'asserita valutazione globale del quadro clinico del ricorrente (sebbene con conclusioni diverse da quelle auspicate dall'istante).
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte dell'istante e specificatamente confutate dal ctu nella risposta alle osservazioni critiche mosse dal ctp. E difatti il ctu sulla base dell'esame obiettivo, della anamnesi e della documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto in modo esente da errori e con valutazione condivisibile che il ricorrente non fosse un soggetto che si trovasse in condizioni tali da vantare un'autonomia deambulatoria e che fosse in grado di compiere autonomamente gli atti ordinari della vita.
Va invece accolta la domanda relativa al riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il contrassegno per disabili atteso che dal complesso patologico (l'istante ha visto riconosciuto anche lo status di cui all'art. 3 comma 3 l.n.104/92), può ritenersi che la ricorrente sia in condizioni tali da godere dei benefici di cui all'art. 4 dl.
n.5/12.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp in relazione all'indennità di accompagnamento, mentre deve dichiararsi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere i benefici di cui all'art. 4 d.l.n.5/12.
Le spese in virtù del parziale riconoscimento si compensano per la metà; le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto IO , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp in relazione all'indennità di accompagnamento
2. dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere i benefici di cui all'art. 4 d.l.n.5/12 con decorrenza dalla domanda
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€2.400,00 per compensi oltre accessori con distrazione, così compensate per la metà 4. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_3
[...]
[...]
04/11/2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11234/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PANZARINO ANGELA GIOVANNA Parte_1 giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv DE LEONARDIS DANIELE giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 3.8.2025, la ricorrente ha proposto opposizione avverso le conclusioni formulate nell'A.T.P. dal ctu nominato. Costui aveva escluso il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento e al rilascio del contrassegno per disabili;
chiedeva il riconoscimento del beneficio.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Nella relazione tecnica depositata in sede di Atp, che qui integralmente si richiama, il CTU, ha specificatamente dedotto in merito al mancato riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento
Le critiche mosse, si risolvono in una diversa valutazione delle conclusioni cui è giunto il ctu esclusivamente in relazione ad un'asserita valutazione globale del quadro clinico del ricorrente (sebbene con conclusioni diverse da quelle auspicate dall'istante).
Ritiene, pertanto, il giudice di dover aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, atteso le non condivisibili contestazioni mosse da parte dell'istante e specificatamente confutate dal ctu nella risposta alle osservazioni critiche mosse dal ctp. E difatti il ctu sulla base dell'esame obiettivo, della anamnesi e della documentazione prodotta dalla parte ha ritenuto in modo esente da errori e con valutazione condivisibile che il ricorrente non fosse un soggetto che si trovasse in condizioni tali da vantare un'autonomia deambulatoria e che fosse in grado di compiere autonomamente gli atti ordinari della vita.
Va invece accolta la domanda relativa al riconoscimento dei requisiti sanitari per ottenere il contrassegno per disabili atteso che dal complesso patologico (l'istante ha visto riconosciuto anche lo status di cui all'art. 3 comma 3 l.n.104/92), può ritenersi che la ricorrente sia in condizioni tali da godere dei benefici di cui all'art. 4 dl.
n.5/12.
Per tutto quanto detto, si deve rigettare l'opposizione proposta con conferma dell'Atp in relazione all'indennità di accompagnamento, mentre deve dichiararsi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere i benefici di cui all'art. 4 d.l.n.5/12.
Le spese in virtù del parziale riconoscimento si compensano per la metà; le spese di ctu dell'atp, liquidate con separato decreto, sono definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto IO , nei Pt_1 confronti , così provvede: CP_2
1. Rigetta l'opposizione e conferma l'Atp in relazione all'indennità di accompagnamento
2. dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere i benefici di cui all'art. 4 d.l.n.5/12 con decorrenza dalla domanda
3. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€2.400,00 per compensi oltre accessori con distrazione, così compensate per la metà 4. Spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_3
[...]
[...]
04/11/2025.
[...]
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi