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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2280 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENAGLIA Pt_2 C.F._2
ANNALISA, con domicilio eletto in Rho alla via Garibaldi n.13, presso il difensore avv. BENAGLIA ANNALISA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. , in persona dell'amministratore pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOSCATELLI FAUSTO, con domicilio eletto in Piazza Garibaldi n.1 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. MOSCATELLI FAUSTO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore con il patrocinio dell'avv. GIARDINI MAURO, con domicilio eletto in VIA VERATTI 3 VARESE, presso il difensore GIARDINI MAURO;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
esponendo che: gli attori sono proprietari di due appartamenti ubicati all'ultimo piano del Controparte_1
in Legnano alla via Cuzzi n.9/11; da tempo gli stessi lamentavano all'amministratore che Controparte_1
i loro immobili erano interessati da fenomeni infiltrativi provenienti dal tetto;
nelle giornate del 26 e 27 luglio del
2022 la zona ovest di Milano veniva colpita da forte temporale e nel Condominio si verificavano copiose infiltrazioni;
il provvedeva a dare notizia all'amministratore condominiale ma senza avere riscontro;
nel Pt_1 settembre del 2022 gli attori si rivolgevano ad un legale affinchè mettesse in mora il Condominio e fornisse i dati della propria compagnia assicuratrice;
veniva altresì dato incarico all'impresa per effettuare il Controparte_3 sopralluogo e gli interventi di ripristino;
i costi dell'intervento erano anticipati dagli attori per complessivi euro
14274,00 ( di cui una parte relativi ai costi di ripristino degli appartamenti e una parte relativi al ripristino delle parti comuni); il non provvedeva a corrispondere quanto richiesto comprensivo anche delle tre CP_1
- 1 - mensilità relative al mancato pagamento del canone da parte dei conduttori degli immobili oggetto delle infiltrazioni e che avevano dovuto abbandonare l'immobile durante l'effettuazione degli stessi.
Hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del in relazione ai fatti dedotti CP_1 con condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 15.594,00 oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il chiedendo di essere autorizzato a chiamare Controparte_1 in causa la compagnia di per essere manlevato dalla stessa in caso di accoglimento Controparte_2 della domanda;
nel merito ha contestato in fatto e in diritto la pretesa di parte attrice concludendo in via principale per il rigetto della domanda e in via subordinata chiedendo di accertare il concorso di colpa degli attori e comunque la loro partecipazione al pagamento delle spese relative alle parti comuni;
in caso di accoglimento della domanda ha chiesto infine di essere manlevato dalla compagnia di Assicurazione da ogni pronunzia di condanna.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di manleva in quanto i Controparte_2 fatti dedotti escludono l'operatività della garanzia assicurativa.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere la condanna del al pagamento di quanto dalla stessa CP_1 corrisposto alla impresa che ha effettuato le riparazioni a seguito di un evento temporalesco avvenuto nel luglio del 2022 che ha cagionato delle infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori e locato a terzi.
Parte attrice in particolare chiede sia il pagamento di quanto corrisposto all'impresa per i lavori effettuati all'interno del proprio appartamento ( domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c.) sia quanto corrisposto all'impresa per i lavori in relazione alle parti comuni ( domanda formulata ai sensi dell'articolo 1134 c.c.).
Tali azioni vanno tenute distinte, in quanto hanno differenti presupposti.
Ebbene quanto all'azione formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. va osservato quanto segue.
L'art. 2051 c.c. istituisce una sorta di responsabilità oggettiva, ed è applicabile anche al condominio di edifici.
Infatti, l'omessa o cattiva manutenzione dei beni comuni può comportare una responsabilità da custodia a carico dall'amministratore, ove ne siano derivati dei danni alla proprietà individuale. Dal punto di vista dell'onere probatorio, il deve provare il rapporto di custodia e il nesso di causalità, mentre il deve CP_1 CP_1 provare il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie non è in discussione il rapporto di custodia, dato che le infiltrazioni hanno interessato la copertura, che è una parte comune dell'edificio.
Né può venire in rilievo l'eccezionalità dell'evento meteorologico dedotto dal in quanto “affinché un CP_1 evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n.
2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856).
Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la
- 2 - prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018, cit.). (…).
In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". «In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c. d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia»
(Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019).” (Cass. SS.UU. n.5422/2021).
Nel caso in esame parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere non ha adeguatamente provato l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento occorso in quei giorni del mese di luglio rispetto agli anni precedenti,
o anche successivi, tali da consentire al Giudice un'adeguata valutazione sulle caratteristiche dell'evento.
Ciò precisato tuttavia, e quindi seppure sussista una responsabilità del per i danni subiti CP_1 all'appartamento di parte attrice, va osservato che la compagnia assicuratrice in sede di prima memoria integrativa ( “ è specifico onere degli attori dimostrare il danno patrimoniale”) nonché il in sede di CP_1 terza memoria integrativa, hanno eccepito che non vi è prova da parte degli attori dell'esborso della somma che gli stessi deducono di aver corrisposto alla impresa che ha effettuato i lavori.
Sul punto va osservato che non vi è prova né che i lavori all'interno delle abitazioni siano stati effettuati né che gli stessi siano stati pagati.
Ed infatti l'effettuazione dei lavori all'interno dell'abitazione degli attori non può rientrare nell'ambito del principio di non contestazione in quanto come affermato dalla Cass. civ. n. 14652/2016 “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.”
Nel caso di specie, essendo stati i lavori di cui la parte attrice chiede il pagamento ipoteticamente effettuati all'interno dell'abitazione, occorreva la prova dell'effettuazione degli stessi ( non fornita neanche mediante un capitolo di prova testimoniale) non potendosi ritenere gli stessi non contestati in quanto il luogo in cui gli stessi sarebbero stati effettuati non è nella disponibilità del . CP_1
In ogni caso, se anche gli stessi fossero stati effettivamente realizzati non vi è prova che gli stessi siano stati pagati all'impresa che li ha effettuati.
Se un danno emergente pari al costo dei lavori effettuati all'interno delle abitazioni ( la parte attrice ha, sul punto, depositato alcune foto dell'interno dell'abitazione con i muri ancora non imbiancati, mentre non ha depositato delle foto che attestano che i lavori all'interno delle abitazioni siano stati effettivamente realizzati) ci fosse stato ben prima di introdurre il presente giudizio, lo stesso avrebbe potuto e dovuto essere compiutamente allegato e dimostrato fin dall'atto introduttivo.
La parte attrice ha depositato delle fatture che prevedono espressamente che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato mediante bonifico e nessuna prova dell'effettuazione di tali bonifici nei confronti dell'impresa che ha effettuato i lavori è stata prodotta dalla parte attrice.
- 3 - Era onere degli attori dimostrare l'effettività delle spese, in quanto come affermato dalla Cassazione civile sez.
VI, 12/02/2018, n.3293 “La sola esibizione della fattura non prova di per sé il danno subito;
la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.”
La fattura prodotta in sede istruttoria non è quietanzata, non contiene alcuna attestazione dell'effettivo adempimento dei pagamenti indicati.
Va ricordato infatti che nelle azioni risarcitorie, sul danneggiato grava un rigoroso onere probatorio, anche con riferimento al quantum debeatur, dovendo l'attore dimostrare l'effettiva sussistenza del nocumento, la sua correlazione causale con l'evento e la sua, almeno approssimativa, consistenza, non essendo possibile ricorrere, ad esempio, all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per supplire alle deficienze di allegazione e probatorie in cui siano incorse le parti, né essendo possibile ricorrere al criterio equitativo di liquidazione, il quale presuppone pur sempre l'emersione di specifici elementi di fatto, in grado di orientare la quantificazione del danno e di far emergere l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrarne l'esatto ammontare.
Nel caso di specie, alla parte attrice era sufficiente provare di aver effettuato i bonifici e quindi non può ricorrersi né ad una consulenza di ufficio né procedersi ad una liquidazione equitativa del danno.
La prova testimoniale articolata poi è del tutto inammissibile in quanto avrebbe dovuto provare circostanze che ( alla luce di ciò che emerge dalla stesse fatture depositate) avrebbero dovuto essere provate documentalmente e cioè mediante la prova dell'effettuazione del bonifico, non essendo neanche dedotto che il pagamento sia avvenuto in contanti.
La domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. deve essere pertanto rigettata.
Quanto invece al pagamento delle somme relative alle riparazioni delle parti comuni dell'edificio va osservato quanto segue.
L'art. 1134 c.c.,norma che viene in rilievo nel caso di specie, a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà.
Ne discende che, la spesa autonomamente sostenuta da uno dei condomini è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. (così Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 2046; Cass. Sez. 2,
12/10/2011, n. 21015).
Tale requisito dell'urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, e si spiega come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sè,
a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, 08/06/2017, n. 14326).
La ratio sottesa alla norma in parola va ravvisata nel contemperamento tra l'esigenza di impedire che, nei casi di urgenza, i tempi necessari per la convocazione dell'assemblea possano determinare un aggravamento dello stato della cosa comune e quella di evitare interferenze del singolo condomino nell'amministrazione, dovendosi esprimere il concorso dei proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare.
- 4 - Pertanto, rivestendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 1134 c.c. (gestione individuale da parte del condomino) carattere eccezionale rispetto alla regola della preventiva approvazione dei lavori da parte dell'assemblea, ne consegue che dei presupposti della stessa deve essere preferita una interpretazione restrittiva.
Sul punto giova osservare come la giurisprudenza costante intenda l'“urgenza” come la necessità di eseguire quella spesa senza ritardo e, quindi, senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini: segnatamente, va considerata urgente la spesa la cui erogazione non possa essere differita senza danno o pericolo, nell'attesa che l'amministratore (o l'assemblea dei condomini), valutandone l'indispensabilità, possa impartire le necessarie disposizioni per compierla (si vedano ex multis Cass. II. n. 9280/2018; Cass. VI-2,
n. 27235/2017; Cass. VI-2, n. 14326/2017; Cass. II, n. 27519/2011; Cass. n. 9743/ 2010).
Declinando i predetti principi al caso di specie, emerge come difettino i presupposti per l'operatività dell'art. 1134
c.c.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che, nel caso oggetto di giudizio, a fronte di precipitazioni avvenute nel luglio del
2022 non solo la parte ha avuto il tempo di avvertire l'amministratore in quanto in data 30.07.2022 gli ha inviato una comunicazione deducendo gli eventi infiltrativi ma ha, ivi, anche affermato che in caso di mancata risposta,
avrebbe dato incarico ad un legale solo nel mese di settembre del 2022.
Del tutto in spregio a un canone di buona fede che dovrebbe caratterizzare, a maggior ragione, i rapporti tra condomini e amministratore di Condominio, nonostante le parti abbiano effettuato un sopralluogo e l'amministratore (con comunicazione mail del 28.09.2022) si era impegnato a valutare i preventivi per autorizzare i lavori, il ha del tutto inopinatamente comunicato di aver dato inizio ai lavori di sistemazione Pt_1 del tetto e di sostituzione della lana di roccia.
Se effettivamente la situazione fosse stata urgente il non avrebbe atteso il mese di settembre per Pt_1 iniziare i lavori, a fronte di un evento avvenuto nel luglio del 2022 e, non essendovi quindi l'urgenza, l'attore non avrebbe dovuto far iniziare i lavori di sua sponte ( e in assenza di prova di un aggravamento degli stessi) dopo aver interessato l'amministratore del Condominio e quindi senza attendere l'eventuale approvazione assembleare degli stessi.
Anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 1134 c.c. non può essere accolta.
Per incidens, e visto che la parte fa menzione del 2041 c.c. in atto di citazione va osservato che il rimborso delle spese sostenute per la conservazione delle cose comuni è ammesso quando la spesa sia frutto di un accordo maturato in assemblea, nel qual caso però resta esclusa la possibilità di proporre l'azione di arricchimento, sussistendo infatti presupposti per pretendere il pagamento di quanto già autorizzato.
Analogo principio ricorre quando la spesa è urgente, nel senso che l'intervento del condomino è diretto a evitare un danno alla collettività condominiale o alla singola proprietà esclusiva.
Se, invece, la spesa non solo non è urgente ( come nel caso di specie), ma neppure è concordata con gli altri condomini, al condomino anticipatario non è data alcuna possibilità di ottenere il rimborso di quanto speso,
nemmeno quella di dar corso all'azione di arricchimento senza causa verso il , tenuto anche conto CP_1 che se la spesa, pur non urgente, è solo necessaria, egli può disporre di altri mezzi per chiederne l'esecuzione,
a partire dal ricorso alla stessa assemblea contro l'inerzia dell'amministratore e per finire alla richiesta al giudice di un provvedimento d'urgenza che ne ordini l'esecuzione a spese dell'intero condominio ( Cass. 9629/1994).
- 5 - Al condomino non compete l'azione di arricchimento in caso di spesa non urgente, stante il divieto di rimborso, stabilito dall'articolo 1134 del codice civile: infatti, l'esperibilità dell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula, per il disposto dell'art. 2042, stesso codice, la non esperibilità di altra azione per conseguire l'indennizzo del pregiudizio subito.
Non può infine essere accolta neanche la domanda di risarcimento del danno relativo al mancato versamento del canone di locazione da parte di coloro che conducevano in locazione l'immobile oggetto di infiltrazioni non essendo provato ( e invero neanche compiutamente dedotto) che l'immobile fosse inagibile e che quindi fosse inabitabile a causa dell'evento atmosferico dedotto.
Se i conduttori dell'immobile hanno deciso di abbandonare lo stesso, tale scelta non può essere fatta ricadere sul convenuto in assenza di alcuna prova ( neanche evincibile dalle foto in atti né provato mediante CP_1 la produzione di provvedimenti amministrativi che attestino l'inagibilità dello stesso) che l'immobile non fosse abitabile.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata e assorbita la domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia assicuratrice. CP_1
Quanto alle spese di lite in considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del
2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti alla luce della circostanza che il sarebbe stato responsabile per i danni subiti dagli attori che però, da un lato, non hanno CP_1 provato gli esborsi effettuati all'interno degli appartamenti di loro proprietà e, dall'altro, non hanno atteso le deliberazioni assembleari in relazioni alle spese relative alle parti comuni dell'edificio.
Anche le spese nei confronti della terza chiamata possono essere compensate alla luce dell'assorbimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da e nei confronti del e con la chiamata in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 causa di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
a) Rigetta la domanda di condanna formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. nei confronti del;
CP_1
b) rigetta la domanda volta al risarcimento del danno alle parti comuni ex articolo 1134 c.c.;
c) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 06/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 6 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2280 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(nato a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENAGLIA Pt_2 C.F._2
ANNALISA, con domicilio eletto in Rho alla via Garibaldi n.13, presso il difensore avv. BENAGLIA ANNALISA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(p. iva n. , in persona dell'amministratore pro tempore con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOSCATELLI FAUSTO, con domicilio eletto in Piazza Garibaldi n.1 BUSTO ARSIZIO, presso il difensore avv. MOSCATELLI FAUSTO;
PARTE CONVENUTA
E CONTRO
(p. iva n. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore con il patrocinio dell'avv. GIARDINI MAURO, con domicilio eletto in VIA VERATTI 3 VARESE, presso il difensore GIARDINI MAURO;
TERZO CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
esponendo che: gli attori sono proprietari di due appartamenti ubicati all'ultimo piano del Controparte_1
in Legnano alla via Cuzzi n.9/11; da tempo gli stessi lamentavano all'amministratore che Controparte_1
i loro immobili erano interessati da fenomeni infiltrativi provenienti dal tetto;
nelle giornate del 26 e 27 luglio del
2022 la zona ovest di Milano veniva colpita da forte temporale e nel Condominio si verificavano copiose infiltrazioni;
il provvedeva a dare notizia all'amministratore condominiale ma senza avere riscontro;
nel Pt_1 settembre del 2022 gli attori si rivolgevano ad un legale affinchè mettesse in mora il Condominio e fornisse i dati della propria compagnia assicuratrice;
veniva altresì dato incarico all'impresa per effettuare il Controparte_3 sopralluogo e gli interventi di ripristino;
i costi dell'intervento erano anticipati dagli attori per complessivi euro
14274,00 ( di cui una parte relativi ai costi di ripristino degli appartamenti e una parte relativi al ripristino delle parti comuni); il non provvedeva a corrispondere quanto richiesto comprensivo anche delle tre CP_1
- 1 - mensilità relative al mancato pagamento del canone da parte dei conduttori degli immobili oggetto delle infiltrazioni e che avevano dovuto abbandonare l'immobile durante l'effettuazione degli stessi.
Hanno concluso chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità del in relazione ai fatti dedotti CP_1 con condanna dello stesso al pagamento della somma di euro 15.594,00 oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituito tempestivamente in giudizio il chiedendo di essere autorizzato a chiamare Controparte_1 in causa la compagnia di per essere manlevato dalla stessa in caso di accoglimento Controparte_2 della domanda;
nel merito ha contestato in fatto e in diritto la pretesa di parte attrice concludendo in via principale per il rigetto della domanda e in via subordinata chiedendo di accertare il concorso di colpa degli attori e comunque la loro partecipazione al pagamento delle spese relative alle parti comuni;
in caso di accoglimento della domanda ha chiesto infine di essere manlevato dalla compagnia di Assicurazione da ogni pronunzia di condanna.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda di manleva in quanto i Controparte_2 fatti dedotti escludono l'operatività della garanzia assicurativa.
La causa è stata istruita documentalmente ed è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
Parte attrice agisce in giudizio per ottenere la condanna del al pagamento di quanto dalla stessa CP_1 corrisposto alla impresa che ha effettuato le riparazioni a seguito di un evento temporalesco avvenuto nel luglio del 2022 che ha cagionato delle infiltrazioni nell'appartamento di proprietà degli attori e locato a terzi.
Parte attrice in particolare chiede sia il pagamento di quanto corrisposto all'impresa per i lavori effettuati all'interno del proprio appartamento ( domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c.) sia quanto corrisposto all'impresa per i lavori in relazione alle parti comuni ( domanda formulata ai sensi dell'articolo 1134 c.c.).
Tali azioni vanno tenute distinte, in quanto hanno differenti presupposti.
Ebbene quanto all'azione formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. va osservato quanto segue.
L'art. 2051 c.c. istituisce una sorta di responsabilità oggettiva, ed è applicabile anche al condominio di edifici.
Infatti, l'omessa o cattiva manutenzione dei beni comuni può comportare una responsabilità da custodia a carico dall'amministratore, ove ne siano derivati dei danni alla proprietà individuale. Dal punto di vista dell'onere probatorio, il deve provare il rapporto di custodia e il nesso di causalità, mentre il deve CP_1 CP_1 provare il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato.
Nel caso di specie non è in discussione il rapporto di custodia, dato che le infiltrazioni hanno interessato la copertura, che è una parte comune dell'edificio.
Né può venire in rilievo l'eccezionalità dell'evento meteorologico dedotto dal in quanto “affinché un CP_1 evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità (da ultimo, Cass. 22/11/2019, n. 30521, ed ivi ampi richiami;
ex plurimis, Cass. 01/02/2018, n.
2482; Cass. 28/07/2017, n. 18856).
Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la
- 2 - prevedibilità in base alla comune esperienza (Cass. 11/5/1991, n. 5267; Cass. n. 2482/2018, cit.). (…).
In tal senso, dunque, l'imprevedibilità, alla stregua di un'indagine ex ante e di stampo oggettivo in base al principio di regolarità causale, «va intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento», mentre l'eccezionalità è da «identificarsi come una sensibile deviazione (ed appunto eccezione) dalla frequenza statistica accettata come "normale". «In tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito" rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c. d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia»
(Cass. n. 2482 del 2018, cit.: Cass. n. 30521/2019).” (Cass. SS.UU. n.5422/2021).
Nel caso in esame parte convenuta, sulla quale incombeva l'onere non ha adeguatamente provato l'eccezionalità e l'imprevedibilità dell'evento occorso in quei giorni del mese di luglio rispetto agli anni precedenti,
o anche successivi, tali da consentire al Giudice un'adeguata valutazione sulle caratteristiche dell'evento.
Ciò precisato tuttavia, e quindi seppure sussista una responsabilità del per i danni subiti CP_1 all'appartamento di parte attrice, va osservato che la compagnia assicuratrice in sede di prima memoria integrativa ( “ è specifico onere degli attori dimostrare il danno patrimoniale”) nonché il in sede di CP_1 terza memoria integrativa, hanno eccepito che non vi è prova da parte degli attori dell'esborso della somma che gli stessi deducono di aver corrisposto alla impresa che ha effettuato i lavori.
Sul punto va osservato che non vi è prova né che i lavori all'interno delle abitazioni siano stati effettuati né che gli stessi siano stati pagati.
Ed infatti l'effettuazione dei lavori all'interno dell'abitazione degli attori non può rientrare nell'ambito del principio di non contestazione in quanto come affermato dalla Cass. civ. n. 14652/2016 “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti.”
Nel caso di specie, essendo stati i lavori di cui la parte attrice chiede il pagamento ipoteticamente effettuati all'interno dell'abitazione, occorreva la prova dell'effettuazione degli stessi ( non fornita neanche mediante un capitolo di prova testimoniale) non potendosi ritenere gli stessi non contestati in quanto il luogo in cui gli stessi sarebbero stati effettuati non è nella disponibilità del . CP_1
In ogni caso, se anche gli stessi fossero stati effettivamente realizzati non vi è prova che gli stessi siano stati pagati all'impresa che li ha effettuati.
Se un danno emergente pari al costo dei lavori effettuati all'interno delle abitazioni ( la parte attrice ha, sul punto, depositato alcune foto dell'interno dell'abitazione con i muri ancora non imbiancati, mentre non ha depositato delle foto che attestano che i lavori all'interno delle abitazioni siano stati effettivamente realizzati) ci fosse stato ben prima di introdurre il presente giudizio, lo stesso avrebbe potuto e dovuto essere compiutamente allegato e dimostrato fin dall'atto introduttivo.
La parte attrice ha depositato delle fatture che prevedono espressamente che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato mediante bonifico e nessuna prova dell'effettuazione di tali bonifici nei confronti dell'impresa che ha effettuato i lavori è stata prodotta dalla parte attrice.
- 3 - Era onere degli attori dimostrare l'effettività delle spese, in quanto come affermato dalla Cassazione civile sez.
VI, 12/02/2018, n.3293 “La sola esibizione della fattura non prova di per sé il danno subito;
la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla.”
La fattura prodotta in sede istruttoria non è quietanzata, non contiene alcuna attestazione dell'effettivo adempimento dei pagamenti indicati.
Va ricordato infatti che nelle azioni risarcitorie, sul danneggiato grava un rigoroso onere probatorio, anche con riferimento al quantum debeatur, dovendo l'attore dimostrare l'effettiva sussistenza del nocumento, la sua correlazione causale con l'evento e la sua, almeno approssimativa, consistenza, non essendo possibile ricorrere, ad esempio, all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per supplire alle deficienze di allegazione e probatorie in cui siano incorse le parti, né essendo possibile ricorrere al criterio equitativo di liquidazione, il quale presuppone pur sempre l'emersione di specifici elementi di fatto, in grado di orientare la quantificazione del danno e di far emergere l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrarne l'esatto ammontare.
Nel caso di specie, alla parte attrice era sufficiente provare di aver effettuato i bonifici e quindi non può ricorrersi né ad una consulenza di ufficio né procedersi ad una liquidazione equitativa del danno.
La prova testimoniale articolata poi è del tutto inammissibile in quanto avrebbe dovuto provare circostanze che ( alla luce di ciò che emerge dalla stesse fatture depositate) avrebbero dovuto essere provate documentalmente e cioè mediante la prova dell'effettuazione del bonifico, non essendo neanche dedotto che il pagamento sia avvenuto in contanti.
La domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. deve essere pertanto rigettata.
Quanto invece al pagamento delle somme relative alle riparazioni delle parti comuni dell'edificio va osservato quanto segue.
L'art. 1134 c.c.,norma che viene in rilievo nel caso di specie, a differenza dell'art. 1110 c.c., che opera in materia di comunione ordinaria, regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante non alla mera trascuranza degli altri comunisti, quanto al diverso e più stringente presupposto dell'urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell'amministrazione dei beni in comproprietà.
Ne discende che, la spesa autonomamente sostenuta da uno dei condomini è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell'urgenza, ai sensi dell'art. 1134 c.c. (così Cass. Sez. U, 31/01/2006, n. 2046; Cass. Sez. 2,
12/10/2011, n. 21015).
Tale requisito dell'urgenza condiziona il diritto al rimborso del condomino gestore, e si spiega come dimostrazione che le spese anticipate dal singolo fossero indispensabili per evitare un possibile nocumento a sè,
a terzi od alla cosa comune, e dovessero essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini (da ultimo, Cass. Sez. 6-2, 08/06/2017, n. 14326).
La ratio sottesa alla norma in parola va ravvisata nel contemperamento tra l'esigenza di impedire che, nei casi di urgenza, i tempi necessari per la convocazione dell'assemblea possano determinare un aggravamento dello stato della cosa comune e quella di evitare interferenze del singolo condomino nell'amministrazione, dovendosi esprimere il concorso dei proprietari alla gestione delle cose comuni essenzialmente in forma assembleare.
- 4 - Pertanto, rivestendo l'ipotesi disciplinata dall'art. 1134 c.c. (gestione individuale da parte del condomino) carattere eccezionale rispetto alla regola della preventiva approvazione dei lavori da parte dell'assemblea, ne consegue che dei presupposti della stessa deve essere preferita una interpretazione restrittiva.
Sul punto giova osservare come la giurisprudenza costante intenda l'“urgenza” come la necessità di eseguire quella spesa senza ritardo e, quindi, senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini: segnatamente, va considerata urgente la spesa la cui erogazione non possa essere differita senza danno o pericolo, nell'attesa che l'amministratore (o l'assemblea dei condomini), valutandone l'indispensabilità, possa impartire le necessarie disposizioni per compierla (si vedano ex multis Cass. II. n. 9280/2018; Cass. VI-2,
n. 27235/2017; Cass. VI-2, n. 14326/2017; Cass. II, n. 27519/2011; Cass. n. 9743/ 2010).
Declinando i predetti principi al caso di specie, emerge come difettino i presupposti per l'operatività dell'art. 1134
c.c.
Ebbene, va innanzitutto rilevato che, nel caso oggetto di giudizio, a fronte di precipitazioni avvenute nel luglio del
2022 non solo la parte ha avuto il tempo di avvertire l'amministratore in quanto in data 30.07.2022 gli ha inviato una comunicazione deducendo gli eventi infiltrativi ma ha, ivi, anche affermato che in caso di mancata risposta,
avrebbe dato incarico ad un legale solo nel mese di settembre del 2022.
Del tutto in spregio a un canone di buona fede che dovrebbe caratterizzare, a maggior ragione, i rapporti tra condomini e amministratore di Condominio, nonostante le parti abbiano effettuato un sopralluogo e l'amministratore (con comunicazione mail del 28.09.2022) si era impegnato a valutare i preventivi per autorizzare i lavori, il ha del tutto inopinatamente comunicato di aver dato inizio ai lavori di sistemazione Pt_1 del tetto e di sostituzione della lana di roccia.
Se effettivamente la situazione fosse stata urgente il non avrebbe atteso il mese di settembre per Pt_1 iniziare i lavori, a fronte di un evento avvenuto nel luglio del 2022 e, non essendovi quindi l'urgenza, l'attore non avrebbe dovuto far iniziare i lavori di sua sponte ( e in assenza di prova di un aggravamento degli stessi) dopo aver interessato l'amministratore del Condominio e quindi senza attendere l'eventuale approvazione assembleare degli stessi.
Anche la domanda formulata ai sensi dell'articolo 1134 c.c. non può essere accolta.
Per incidens, e visto che la parte fa menzione del 2041 c.c. in atto di citazione va osservato che il rimborso delle spese sostenute per la conservazione delle cose comuni è ammesso quando la spesa sia frutto di un accordo maturato in assemblea, nel qual caso però resta esclusa la possibilità di proporre l'azione di arricchimento, sussistendo infatti presupposti per pretendere il pagamento di quanto già autorizzato.
Analogo principio ricorre quando la spesa è urgente, nel senso che l'intervento del condomino è diretto a evitare un danno alla collettività condominiale o alla singola proprietà esclusiva.
Se, invece, la spesa non solo non è urgente ( come nel caso di specie), ma neppure è concordata con gli altri condomini, al condomino anticipatario non è data alcuna possibilità di ottenere il rimborso di quanto speso,
nemmeno quella di dar corso all'azione di arricchimento senza causa verso il , tenuto anche conto CP_1 che se la spesa, pur non urgente, è solo necessaria, egli può disporre di altri mezzi per chiederne l'esecuzione,
a partire dal ricorso alla stessa assemblea contro l'inerzia dell'amministratore e per finire alla richiesta al giudice di un provvedimento d'urgenza che ne ordini l'esecuzione a spese dell'intero condominio ( Cass. 9629/1994).
- 5 - Al condomino non compete l'azione di arricchimento in caso di spesa non urgente, stante il divieto di rimborso, stabilito dall'articolo 1134 del codice civile: infatti, l'esperibilità dell'azione generale di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. postula, per il disposto dell'art. 2042, stesso codice, la non esperibilità di altra azione per conseguire l'indennizzo del pregiudizio subito.
Non può infine essere accolta neanche la domanda di risarcimento del danno relativo al mancato versamento del canone di locazione da parte di coloro che conducevano in locazione l'immobile oggetto di infiltrazioni non essendo provato ( e invero neanche compiutamente dedotto) che l'immobile fosse inagibile e che quindi fosse inabitabile a causa dell'evento atmosferico dedotto.
Se i conduttori dell'immobile hanno deciso di abbandonare lo stesso, tale scelta non può essere fatta ricadere sul convenuto in assenza di alcuna prova ( neanche evincibile dalle foto in atti né provato mediante CP_1 la produzione di provvedimenti amministrativi che attestino l'inagibilità dello stesso) che l'immobile non fosse abitabile.
Alla luce di tali motivazioni la domanda di parte attrice deve essere rigettata e assorbita la domanda di manleva formulata dal nei confronti della compagnia assicuratrice. CP_1
Quanto alle spese di lite in considerazione di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del
2018 (va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate) sussistono gravi ragioni per compensare le spese di giudizio tra tutte le parti alla luce della circostanza che il sarebbe stato responsabile per i danni subiti dagli attori che però, da un lato, non hanno CP_1 provato gli esborsi effettuati all'interno degli appartamenti di loro proprietà e, dall'altro, non hanno atteso le deliberazioni assembleari in relazioni alle spese relative alle parti comuni dell'edificio.
Anche le spese nei confronti della terza chiamata possono essere compensate alla luce dell'assorbimento della domanda di manleva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda formulata da e nei confronti del e con la chiamata in Parte_1 Parte_2 Controparte_1 causa di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Controparte_2
a) Rigetta la domanda di condanna formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. nei confronti del;
CP_1
b) rigetta la domanda volta al risarcimento del danno alle parti comuni ex articolo 1134 c.c.;
c) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio, il 06/05/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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