Inammissibile
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10111 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10111/2025REG.PROV.COLL.
N. 00813/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 813 del 2025, proposto da
PE NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Lisa NN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 158/2025, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. AN De IC e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello, ritualmente notificato e depositato, la parte originaria ricorrente in primo grado impugna l’ordinanza collegiale, di estremi specificati in epigrafe, con cui il Tar, in relazione ad un ricorso promosso nel 2024 per l’ottemperanza di un decreto emesso dal competente giudice ordinario, recante condanna al pagamento di somme per irragionevole durata del processo (ai sensi della l. n. 89/2001), emesso anteriormente al 31.12.2021, ha disposto la sospensione ex lege del procedimento, in applicazione dell’art. 5- sexies c. 12-bis, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, c. 817, lett. m), l. n. 207/2024, nel testo vigente ratione temporis alla data di adozione dell’ordinanza qui appellata.
1.1. Con l’appello, sulla premessa che tale ordinanza sarebbe appellabile, si contesta che ricorrano i presupposti per disporre la sospensione del processo.
2. Si è costituito il Ministero intimato.
3. La causa è passata in decisione in esito all’udienza in camera di consiglio del 18.12.2025, nel corso della quale è nel corso della quale è stato verbalizzato ai sensi dell’art. 73, c. 3, c.p.a., l’avviso circa la sussistenza di una questione di rito, rilevabile d’ufficio, in ordine all’ammissibilità dell’appello. L’avviso è stato dato e verbalizzato anche se non necessario ove la parte interessata fosse assente in udienza.
4. L’appello è manifestamente inammissibile.
Ai sensi dell’art. 79, c. 3, c.p.a., solo le ordinanze di sospensione del processo emesse ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sono appellabili. A sua volta l’art. 295 c.p.c. si riferisce alla sola sospensione disposta dal giudice per ragioni di pregiudizialità di altri processi. Non ricadono nel perimetro dell’art. 295 c.p.c. i casi di sospensione prevista direttamente dalla legge (Cass., Sez. Un., 1.10.2003 n. 14670).
Nel caso di specie, si è in presenza di una sospensione disposta direttamente dalla legge, e pertanto il provvedimento che la dispone ha carattere meramente dichiarativo di un effetto legale e non è appellabile.
5. Inoltre, neppure ricorre un caso di errore o travisamento di fatto, vale a dire di sospensione ex lege disposta al di fuori dei relativi presupposti, il che potrebbe, in astratto, giustificare il rimedio dell’appello (Cass., Sez. Un., 29.7.2021 n. 21763; Id., VI – 2, 1.4.2021 n. 9057; Cons. St., ad. plen., 22.3.2024 n. 4).
5.1. Giova all’uopo ricordare che ai sensi dell’art. 5- sexies c. 12-bis, l. n. 89/2001, nel testo vigente all’epoca di adozione dell’ordinanza qui appellata:
“ per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale.
Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi ”.
5.2. La fattispecie concreta ricade perfettamente nell’ambito della previsione normativa, disputandosi di somme liquidate fino al 31.12.2021.
5.3. Inoltre, la previsione normativa prevede una sospensione generalizzata dei giudizi di ottemperanza relativi a crediti maturati fino al 31.12.2021, a prescindere da quale sia lo stato del procedimento amministrativo di pagamento, da quale documentazione sia stata già presentata dal creditore al Ministero della giustizia, o dalla volontà della parte di avvalersi o meno della facoltà di rinnovare la domanda di pagamento. Peraltro, nella successiva novella legislativa del c.12-bis, la facoltà di rinnovo è divenuta un obbligo di rinnovo della domanda. Dispone infatti il citato c. 12-bis, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, che “ I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi”.
5.4. Come ha già osservato questa Sezione, con affermazioni che il Collegio condivide e fa proprie: “ (…) la sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso, relativi ai pagamenti dovuti sulla base della c.d. “legge Pinto”, deve essere messa in relazione alla possibilità per i creditori di rinnovare la domanda di pagamento, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001“Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti,…”. (…) Peraltro, il comma 5 dell’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 (come sostituito dall’art. 1, comma 817, lett. e), legge n. 207 del 2024) dispone: “L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al primo periodo non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti”. La sospensione dei giudizi di ottemperanza in corso deve quindi essere messa anche in relazione alla previsione dell’impegno dell’Amministrazione ad effettuare il pagamento entro sei mesi dalla formalizzazione della domanda con modalità telematica” (Cons. St., III, 16.7.2025 n. 6246, ord.).
5.4. Né può ritenersi che la disposizione che prevede la sospensione ex lege del processo sia sospetta di incostituzionalità, nemmeno nella versione come novellata ad agosto 2025, atteso che la sospensione legale ha una giustificazione oggettiva e razionale, che è circoscritta temporalmente, e che la disposizione non impone al creditore oneri sproporzionati.
6. La proposizione di un rimedio giuridico non previsto da alcuna disposizione di legge impone la condanna alle spese, che sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, Dichiara l’appello inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 500 (cinquecento) onnicomprensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN De IC, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN De IC |
IL SEGRETARIO