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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 501/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bovalino, al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv.
GIAMPAOLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CESARE FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Paola, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 1;
resistente
nonché contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_2
Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con intimazione n. 09420229005716302000, notificata in data
10.11.2022, l , in nome e per conto Controparte_3
dell' , gli intimava il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_2
contributi IVS fissi /percentuale sul minimale, portate dai seguenti atti: 1) avviso di addebito n. 39420130003539654000, notificato il 06.02.2014 e recante un ammontare pari ad euro 1.225,78; 2) avviso di addebito n.
39420150000006125000, notificato il 26.03.2015 e recante un ammontare pari ad euro 1.655,70; 3) avviso di addebito n. 39420150003464917000, notificato il 22.01.2016 e recante un ammontare pari ad euro 1.790,00; 4) avviso di addebito n. 39420160000753845000, notificato il 13.05.2016 e recante un ammontare pari ad euro 1.219,98; dedotta la prescrizione delle pretese creditorie;
concludeva chiedendo “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420229005716302/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n. 39420130003539654000, n.
39420150000006125000, n. 39420150003464917000 e n.
Pag. 2 di 12 39420160000753845000, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di CP_2
legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di giorni 40 di cui all'art. 24 d.lgs. n.46/99 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l' eccependo preliminarmente il CP_4
difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' In particolare, come si esporrà meglio in CP_4
seguito, il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto
Pag. 3 di 12 esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”,
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l' per difetto di legittimazione passiva in capo all'ente CP_4
concessionario.
Per gli stessi motivi appena illustrati, è infondata e da rigettare l'eccezione sollevata dall' in merito al difetto di legittimazione passiva, CP_2
sussistendo senz'altro la legittimazione dell'ente impositore.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore
Pag. 4 di 12 propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o alla Gestione Separata, Pt_2
prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine
Pag. 5 di 12 del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Pag. 6 di 12 Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il
Pag. 7 di 12 diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. e sostenendo che sarebbe maturata la prescrizione delle pretese creditorie in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La domanda è dunque senz'altro ammissibile.
3. Orbene, nel caso di specie è incontestata da parte del ricorrente, e in ogni caso è stata debitamente provata, l'effettiva notifica degli avvisi di addebito n. 39420130003539654000, notificato il 06.02.2014, n.
39420150000006125000, notificato il 26.03.2015, n.
39420150003464917000, notificato il 22.01.2016, e n.
39420160000753845000, notificato il 13.05.2016.
A fronte di tali notifiche, non è stata fornita prova della notifica di alcun ulteriore atto interruttivo oltre all'intimazione di pagamento n.
09420229005716302000, notificata in data 10.11.2022.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine
Pag. 8 di 12 perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, inoltre, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
Pag. 9 di 12 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Ebbene, pur in considerazione dei periodi di sospensione ricollegati all'emergenza pandemica, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate da tutti gli avvisi di addebito oggetto
Pag. 10 di 12 dell'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio, con conseguente integrale accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l , in considerazione della pronuncia solo in rito e della CP_4
controvertibilità delle questioni giuridiche trattate.
Con riferimento all le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2
vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona del CP_4
legale rappresentante p.t., e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 39420130003539654000, 39420150000006125000,
39420150003464917000 e 39420160000753845000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione di CP_2
riscuotere tali somme;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
refusione in favore di parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in €
1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Pag. 11 di 12 Locri, 02/07/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 501/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi all'udienza del 2.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bovalino, al Vico I Crotone n. 25, presso lo studio dell'Avv.
GIAMPAOLO FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. DE CESARE FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Paola, alla Via Gioacchino Da Fiore n. 1;
resistente
nonché contro
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MICHELI ANTONELLA FRANCESCA PAOLA e TRIOLO ETTORE, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso la sede di Locri, in Via CP_2
Matteotti n. 48;
resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso che con intimazione n. 09420229005716302000, notificata in data
10.11.2022, l , in nome e per conto Controparte_3
dell' , gli intimava il pagamento delle somme dovute a titolo di CP_2
contributi IVS fissi /percentuale sul minimale, portate dai seguenti atti: 1) avviso di addebito n. 39420130003539654000, notificato il 06.02.2014 e recante un ammontare pari ad euro 1.225,78; 2) avviso di addebito n.
39420150000006125000, notificato il 26.03.2015 e recante un ammontare pari ad euro 1.655,70; 3) avviso di addebito n. 39420150003464917000, notificato il 22.01.2016 e recante un ammontare pari ad euro 1.790,00; 4) avviso di addebito n. 39420160000753845000, notificato il 13.05.2016 e recante un ammontare pari ad euro 1.219,98; dedotta la prescrizione delle pretese creditorie;
concludeva chiedendo “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e
10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 09420229005716302/000, limitatamente alla parte afferente gli avvisi di addebito n. 39420130003539654000, n.
39420150000006125000, n. 39420150003464917000 e n.
Pag. 2 di 12 39420160000753845000, con ogni conseguenza di legge”, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente il difetto di CP_2
legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di giorni 40 di cui all'art. 24 d.lgs. n.46/99 e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì in giudizio l' eccependo preliminarmente il CP_4
difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
La causa all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' In particolare, come si esporrà meglio in CP_4
seguito, il presente giudizio è stato incardinato per contestare la prescrizione della pretesa creditoria portata dagli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, circostanza da cui consegue la sola legittimazione dell'ente impositore, in quanto titolare di dette pretese.
Sul punto, si intende difatti aderire all'orientamento espresso dalla Corte di
Cassazione a SS.UU., secondo cui in tema di riscossione di crediti previdenziali, nel caso in cui non siano contestati atti esecutivi, la legittimazione passiva a contraddire spetta esclusivamente all'ente impositore (cfr. Cass., S.U., sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022).
Il superiore principio, ad avviso del Tribunale, deve trovare applicazione al caso di specie perché la parte ricorrente non ha contestato alcun atto
Pag. 3 di 12 esecutivo, né l'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al periodo successivo all'asserita notifica degli avvisi di addebito coinvolge di per sé l'attività esecutiva del concessionario: nel precedente appena richiamato, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che l'eccezione di prescrizione “è pur sempre una questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore”,
Applicando i suesposti principi al caso di specie, appare dunque evidente come debba essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l' per difetto di legittimazione passiva in capo all'ente CP_4
concessionario.
Per gli stessi motivi appena illustrati, è infondata e da rigettare l'eccezione sollevata dall' in merito al difetto di legittimazione passiva, CP_2
sussistendo senz'altro la legittimazione dell'ente impositore.
2. Venendo al merito della controversia, occorre preliminarmente qualificare l'odierna domanda.
È opportuno premettere, in linea generale, che nei confronti delle cartelle esattoriali è possibile proporre: a) opposizione a cartella esattoriale ex art. 24 D. L.vo n. 46/99; b); opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; c) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
a) L'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro
l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva;
disciplina l'azione che un debitore
Pag. 4 di 12 propone rispetto all' an della pretesa contributiva e cioè rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla o alla Gestione Separata, Pt_2
prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Si osserva, inoltre, che, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n.
2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc. ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Ne consegue anche che la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine
Pag. 5 di 12 del giudizio di tempestività della azione e non, ex se, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Osserva il tribunale, infatti, che diversi principi affermati con riferimento al procedimento tributario non possono confermarsi in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi.
Ciò in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe alla irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Si osserva, poi, che, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
b) Il debitore può, dunque, proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
In questo caso il ricorrente fa valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi dopo la notificazione della cartella, come il pagamento del credito successivamente intervenuto o la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione.
Pag. 6 di 12 Tale tipo di impugnazione si limita, dunque, ai fatti ostativi sopravvenuti e non soggiace a termini perentori, potendo essere esperita quando la parte pubblica tenti di mettere in esecuzione il titolo costituito dalla cartella esattoriale non opposta.
Il soggetto già raggiunto da una ordinanza di ingiunzione per il pagamento di contributi previdenziali e relative sanzioni, nel giudizio di opposizione proposto avverso la cartella esattoriale, poi notificatogli per la riscossione dell'importo intimato, non può impugnare la pretesa contributiva dell'amministrazione né sotto il profilo della sua illegittimità alla iscrizione né sotto quello della non debenza delle somme (essendo tali vizi attinenti all'an della pretesa e soggetti al termine decadenziale di 40 giorni), ma può solo contestare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'esattore.
c) Infine, ex art. 617 c.p.c., il contribuente può contestare il quomodo del procedimento, ovvero le modalità di svolgimento dell'azione esecutiva.
In tale ultimo caso, l'opposizione dovrà essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.
Da ultimo, come sopra accennato, deve tenersi presente che “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e
l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il
Pag. 7 di 12 diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (cfr. Cass. n. 18256 del 2020).
Applicando i principi esposti alla fattispecie in esame, si evidenzia che il ricorrente ha agito proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. e sostenendo che sarebbe maturata la prescrizione delle pretese creditorie in epoca successiva alla notifica degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, essendo decorsi più di cinque anni tra la notifica degli atti presupposti e la notifica dell'intimazione di pagamento.
La domanda è dunque senz'altro ammissibile.
3. Orbene, nel caso di specie è incontestata da parte del ricorrente, e in ogni caso è stata debitamente provata, l'effettiva notifica degli avvisi di addebito n. 39420130003539654000, notificato il 06.02.2014, n.
39420150000006125000, notificato il 26.03.2015, n.
39420150003464917000, notificato il 22.01.2016, e n.
39420160000753845000, notificato il 13.05.2016.
A fronte di tali notifiche, non è stata fornita prova della notifica di alcun ulteriore atto interruttivo oltre all'intimazione di pagamento n.
09420229005716302000, notificata in data 10.11.2022.
Nel caso in esame, il termine prescrizionale è quinquennale, come chiarito dalla Corte di Cassazione con orientamento cui si intende aderire: “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine
Pag. 8 di 12 perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (cfr.
Cass. SS. UU. 23397/16).
Ai fini della prescrizione è necessario, inoltre, considerare i periodi di sospensione che sono stati previsti dalla normativa emergenziale nel periodo della pandemia da COVID-19.
In particolare, si osserva che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato
“Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza
Pag. 9 di 12 sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un'ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati dunque previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità, dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Ebbene, pur in considerazione dei periodi di sospensione ricollegati all'emergenza pandemica, devono dichiararsi senz'altro prescritte le pretese creditorie portate da tutti gli avvisi di addebito oggetto
Pag. 10 di 12 dell'intimazione di pagamento contestata nel presente giudizio, con conseguente integrale accoglimento del ricorso.
4. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra la parte ricorrente e l , in considerazione della pronuncia solo in rito e della CP_4
controvertibilità delle questioni giuridiche trattate.
Con riferimento all le spese di lite seguono la soccombenza e CP_2
vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate, esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' , in persona del CP_4
legale rappresentante p.t., e per l'effetto dichiara inammissibile il ricorso proposto nei suoi confronti;
- in accoglimento del ricorso dichiara prescritti i crediti portati dagli avvisi di addebito nn. 39420130003539654000, 39420150000006125000,
39420150003464917000 e 39420160000753845000 e insussistente il diritto dell' e, per esso, del concessionario della riscossione di CP_2
riscuotere tali somme;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_2
refusione in favore di parte ricorrente dei compensi di lite liquidati in €
1.865,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
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Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
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