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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 7996 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7996 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VERDINO FERDINANDO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZELLA CARMELA presso la C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...] contratto in NAPOLI il 30/05/2011 (atto n.13, P. II, S. A, Sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2011).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 24/03/2012 e il 17/10/2018, Per_1 Per_2 entrambi minorenni.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le
1 conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti ribadivano, infatti, la loro volontà di accoglimento del ricorso, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa coniugale sita in Napoli Via delle Cave n 4, di cui i ricorrenti sono conduttori in contratto di locazione, resterà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto;
I figli, ancora minorenni, e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le Per_1 Per_2 disposizioni dell'affido condiviso con collocazione degli stessi con la madre presso la casa coniugale;
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra. a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per la stessa la somma di euro 250,00 e per i figli euro 300,00 ciascuno e così la complessiva somma di euro 850,00 mensili;
detta somma sarà versta entro il entro il giorno 13 di ogni mese mediante un unico bonifico sull'Iban [...] intestato alla ricorrente, con successivo aggiornamento annuale di detta ultima somma al costo della vita secondo gli indici Istat;
L'assegno Unico di famiglia sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno: i coniugi sin da ora si autorizzano a richiedere ed usufruire al 50% ed in via autonoma del detto
SS Unico;
Le spese straordinarie relative ai figli e (quali a titolo esemplificativo quelle Per_1 Per_2 mediche, scolastiche, ricreative, di istruzione ecc.) dovranno essere concordate, documentate e ripartite tra i coniugi in parti uguali nella misura del 50%;
Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori (quale genitore non collocatario); a Controparte_1 fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 11,00 alle alla domenica sera 21,00 (cena inclusa); nel periodo dell'anno compreso tra il dal 01/11 al 31/03 i figli staranno con il padre i giorni lunedì, mercoledì e venerdì della settimana dalle ore 20,00 alle ore 22,00 (cena inclusa); nel periodo dell'anno compreso tra il dal 01/04 ed il 31/10 i figli staranno con il padre i giorni lunedì, mercoledì e venerdì della settimana dalle ore 18,00 alle ore 22,00 (cena inclusa);
Si precisa che per tutti gli incontri padre-figli sopra indicati, il padre avrà come abitazione di riferimento quella dei suoi genitori nella quale egli è attualmente domiciliato;
Il padre preleverà i figli presso la casa familiare e li riaccompagnerà personalmente;
2
Le rate per i prestiti richiesti in costanza di matrimonio per la ristrutturazione della casa coniugale - ed anche e dell'altra abitazione intestata al figlio - per un totale di euro 950,00 mensili saranno interamente a carico del sig. ; Controparte_1
I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e /o rinnovo del passaporto
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, di cui uno, peraltro,
, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in Persona_3 quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (atto n.13, P. II, S. A, Sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Alessio Marfè - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7996 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. VERDINO FERDINANDO presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZELLA CARMELA presso la C.F._2 quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16/04/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...] contratto in NAPOLI il 30/05/2011 (atto n.13, P. II, S. A, Sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2011).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 24/03/2012 e il 17/10/2018, Per_1 Per_2 entrambi minorenni.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le
1 conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti ribadivano, infatti, la loro volontà di accoglimento del ricorso, giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 cpc la comparizione figurata.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La casa coniugale sita in Napoli Via delle Cave n 4, di cui i ricorrenti sono conduttori in contratto di locazione, resterà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto;
I figli, ancora minorenni, e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le Per_1 Per_2 disposizioni dell'affido condiviso con collocazione degli stessi con la madre presso la casa coniugale;
Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra. a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento per la stessa la somma di euro 250,00 e per i figli euro 300,00 ciascuno e così la complessiva somma di euro 850,00 mensili;
detta somma sarà versta entro il entro il giorno 13 di ogni mese mediante un unico bonifico sull'Iban [...] intestato alla ricorrente, con successivo aggiornamento annuale di detta ultima somma al costo della vita secondo gli indici Istat;
L'assegno Unico di famiglia sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno: i coniugi sin da ora si autorizzano a richiedere ed usufruire al 50% ed in via autonoma del detto
SS Unico;
Le spese straordinarie relative ai figli e (quali a titolo esemplificativo quelle Per_1 Per_2 mediche, scolastiche, ricreative, di istruzione ecc.) dovranno essere concordate, documentate e ripartite tra i coniugi in parti uguali nella misura del 50%;
Il Sig. potrà tenere con sé i figli minori (quale genitore non collocatario); a Controparte_1 fine settimana alternati, dal sabato mattina alle 11,00 alle alla domenica sera 21,00 (cena inclusa); nel periodo dell'anno compreso tra il dal 01/11 al 31/03 i figli staranno con il padre i giorni lunedì, mercoledì e venerdì della settimana dalle ore 20,00 alle ore 22,00 (cena inclusa); nel periodo dell'anno compreso tra il dal 01/04 ed il 31/10 i figli staranno con il padre i giorni lunedì, mercoledì e venerdì della settimana dalle ore 18,00 alle ore 22,00 (cena inclusa);
Si precisa che per tutti gli incontri padre-figli sopra indicati, il padre avrà come abitazione di riferimento quella dei suoi genitori nella quale egli è attualmente domiciliato;
Il padre preleverà i figli presso la casa familiare e li riaccompagnerà personalmente;
2
Le rate per i prestiti richiesti in costanza di matrimonio per la ristrutturazione della casa coniugale - ed anche e dell'altra abitazione intestata al figlio - per un totale di euro 950,00 mensili saranno interamente a carico del sig. ; Controparte_1
I coniugi prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e /o rinnovo del passaporto
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, di cui uno, peraltro,
, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in Persona_3 quanto manifestamente superfluo in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, omologando le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile (atto n.13, P. II, S. A, Sez. V, reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Alessio Marfè Dott. Raffaele Sdino
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