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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 93/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' DISTEFANO TA TA GI, Presidente e Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 preliminarmente, rileva l'inutilizzabilità dei documenti per mancanza di attestazione;
in subordine, insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Il Dott. Nominativo_1 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
La Dott.ssa Difensore_2 per ADER contesta le eccezioni di parte ricorrente ed insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, nata a [...], il data_1, PROPONEVA ricorso
contro
Agenzia delle entrate di Enna, - Agente della Riscossione Provincia di Enna, avverso:
l'intimazione di pagamento n. 29420259000000342/000 dell'importo di € 64.260,55, notificata a mezzo pec in data 24.01.2025, per la parte relativa ai sottoindicati crediti tributari:
-cartella 29420170000039316000 not.02/03/2017, 6.745,69;
-cartella 29420170003270355000 not. 01/03/2018, 7.394,00;
-cartella 29420180001494240000 not. 23/07/2019 , 160,98;
-cartella 29420190000195354000 not. 17/09/2019, 701,35;
-cartella 29420190000724141000 not. 17/09/2019, 441,90;
-cartella 29420190002725459000 not. 22/02/2020, 90,74;
-cartella 29420210004429850000 not. 16/11/2022, 6.163,38 per un totale di € 21.698,04.
Chiamava in giudizio:
-Agenzia delle Entrate/Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Enna, in persona del
Legale rappresentante pro tempore. - Agenzia delle Entrate/ per la Provincia di Enna, in persona del Legale rappresentante pro tempore
Nominativo_3 i seguenti motivi:
1. Mancata notifica delle cartelle di pagamento di cui ai superiori estratti di ruolo Intervenuta prescrizione dei crediti, di seguito elencati, per mancata e/o rituale notifica delle cartella di pagamento sottese;
2. Intervenuta prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
In data 5/4/2025, si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e la legittimità della procedura di riscossione, dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso per quanto di ragione perché infondato in fatto ed in diritto, condannare il contribuente al pagamento del compenso del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore distrattario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
All'udienza del 14/7/2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori.
In data 19/10/2025, si costituiva l' Agenzia delle Entrate che, nel merito, chiedeva il rigetto e l'inammissibilità del proposto ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione come da conclusioni delle parti versate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
Va rigettato il primo motivo di ricorso, atteso che parta resistente ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle poste alla base della odierna intimazione.
Va rigettata l'eccezione proposta in sede di udienza e relativa alla mancanza di attestazione di conformità delle copie, non rientrando nell'alveo dei documenti per cui è richiesto.
Cass. n. 26200 del 07/10/2024 (Rv. 672585 - 02)
L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
In particolare, per la notifica:
1) cartella 29420170000039316000 – IRPEF 2013 - not.02/03/2017 a mezzo pec a cui è seguita la notifica a mezzo deposito presso CCAA con successiva raccomandata ricevuta, di € 6.745,69; 2) cartella 29420170003270355000 – IRPEF e RITENUTE 2014 - not. 01/03/2018 di € 7.394,00;
3) cartella 29420180001494240000 – IRAP 2014 - not. 23/07/2019 di € 160,98;
4) cartella 29420190000195354000 – IRPEF e RITENUTE ALLA FONTE 2015 - not. 17/09/2019 di € 701,35;
5) cartella 29420190000724141000 – IVA e IRPEF 2015 - not. 17/09/2019 di € 441,90;
6) cartella 29420190002725459000 – DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2015 - not.
22/02/2020 di € 90,74;
7) cartella 29420210004429850000 – TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 e IRPEF 2016 - not. 16/11/2022 di € 6.163,38.
Le cartelle risultano notificate a mani del contribuente e via PEC.
Vanno parimenti rigettate tutte le eccezione relative alla fase anteriore alla notifica delle cartelle, atteso che le stesse avrebbero dovuto esser fatte valere con la impugnazione delle cartelle nei termini di legge, attesa la regolare notifica delle stesse.
Inoltre, parte resistente ADER, ha fornito prova dei seguenti atti che hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione:
- in data 14.02.2023, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 294 2023 9000143419 000;
- in data 02.05.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 294 76 2024 00000273 000.
Infine, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020, vanno calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, dl 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500, oltre IVA, cpa e spese generali, ove dovute, per ciascuno degli enti resistenti. Costituiti, da distrarre in favore del procuratore distrattario per ADER.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' DISTEFANO TA TA GI, Presidente e Relatore
ANTONUCCIO ALDO, Giudice
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259000000342 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'Avv. Difensore_1 preliminarmente, rileva l'inutilizzabilità dei documenti per mancanza di attestazione;
in subordine, insiste in atti per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Il Dott. Nominativo_1 per ADE insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
La Dott.ssa Difensore_2 per ADER contesta le eccezioni di parte ricorrente ed insiste nelle controdeduzioni per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, nata a [...], il data_1, PROPONEVA ricorso
contro
Agenzia delle entrate di Enna, - Agente della Riscossione Provincia di Enna, avverso:
l'intimazione di pagamento n. 29420259000000342/000 dell'importo di € 64.260,55, notificata a mezzo pec in data 24.01.2025, per la parte relativa ai sottoindicati crediti tributari:
-cartella 29420170000039316000 not.02/03/2017, 6.745,69;
-cartella 29420170003270355000 not. 01/03/2018, 7.394,00;
-cartella 29420180001494240000 not. 23/07/2019 , 160,98;
-cartella 29420190000195354000 not. 17/09/2019, 701,35;
-cartella 29420190000724141000 not. 17/09/2019, 441,90;
-cartella 29420190002725459000 not. 22/02/2020, 90,74;
-cartella 29420210004429850000 not. 16/11/2022, 6.163,38 per un totale di € 21.698,04.
Chiamava in giudizio:
-Agenzia delle Entrate/Riscossione - Agente della Riscossione per la Provincia di Enna, in persona del
Legale rappresentante pro tempore. - Agenzia delle Entrate/ per la Provincia di Enna, in persona del Legale rappresentante pro tempore
Nominativo_3 i seguenti motivi:
1. Mancata notifica delle cartelle di pagamento di cui ai superiori estratti di ruolo Intervenuta prescrizione dei crediti, di seguito elencati, per mancata e/o rituale notifica delle cartella di pagamento sottese;
2. Intervenuta prescrizione.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.
In data 5/4/2025, si costituiva l' Agenzia delle Entrate – Riscossione che chiedeva dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, e la legittimità della procedura di riscossione, dichiarare inammissibile e rigettare il ricorso per quanto di ragione perché infondato in fatto ed in diritto, condannare il contribuente al pagamento del compenso del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore distrattario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
All'udienza del 14/7/2025, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori.
In data 19/10/2025, si costituiva l' Agenzia delle Entrate che, nel merito, chiedeva il rigetto e l'inammissibilità del proposto ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione come da conclusioni delle parti versate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
Va rigettato il primo motivo di ricorso, atteso che parta resistente ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle poste alla base della odierna intimazione.
Va rigettata l'eccezione proposta in sede di udienza e relativa alla mancanza di attestazione di conformità delle copie, non rientrando nell'alveo dei documenti per cui è richiesto.
Cass. n. 26200 del 07/10/2024 (Rv. 672585 - 02)
L'attestazione di conformità all'originale resa dal difensore ex art. 16-decies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modific. dalla l. n. 221 del 2012, è richiesta per le sole copie informatiche, depositate con modalità telematiche, di atti processuali di parte o per i provvedimenti giudiziari formati su supporto analogico e detenuti in originale o in copia conforme, ma non per gli altri documenti, in particolare per le copie informatiche delle scritture analogiche prodotte telematicamente per provare o negare l'esistenza dei fatti storici posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
In particolare, per la notifica:
1) cartella 29420170000039316000 – IRPEF 2013 - not.02/03/2017 a mezzo pec a cui è seguita la notifica a mezzo deposito presso CCAA con successiva raccomandata ricevuta, di € 6.745,69; 2) cartella 29420170003270355000 – IRPEF e RITENUTE 2014 - not. 01/03/2018 di € 7.394,00;
3) cartella 29420180001494240000 – IRAP 2014 - not. 23/07/2019 di € 160,98;
4) cartella 29420190000195354000 – IRPEF e RITENUTE ALLA FONTE 2015 - not. 17/09/2019 di € 701,35;
5) cartella 29420190000724141000 – IVA e IRPEF 2015 - not. 17/09/2019 di € 441,90;
6) cartella 29420190002725459000 – DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2015 - not.
22/02/2020 di € 90,74;
7) cartella 29420210004429850000 – TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 e IRPEF 2016 - not. 16/11/2022 di € 6.163,38.
Le cartelle risultano notificate a mani del contribuente e via PEC.
Vanno parimenti rigettate tutte le eccezione relative alla fase anteriore alla notifica delle cartelle, atteso che le stesse avrebbero dovuto esser fatte valere con la impugnazione delle cartelle nei termini di legge, attesa la regolare notifica delle stesse.
Inoltre, parte resistente ADER, ha fornito prova dei seguenti atti che hanno avuto effetto interruttivo della prescrizione:
- in data 14.02.2023, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 294 2023 9000143419 000;
- in data 02.05.2024 è stata notificata la comunicazione preventiva di ipoteca n. 294 76 2024 00000273 000.
Infine, i termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020, vanno calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, dl 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Cass. n. 960 del 15 gennaio 2025
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1.500, oltre IVA, cpa e spese generali, ove dovute, per ciascuno degli enti resistenti. Costituiti, da distrarre in favore del procuratore distrattario per ADER.