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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2584/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18218/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
AR 10 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 753468-2025 TARI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1973/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società AR 10 RL (CF P.IVA_1), in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. to Difensore_1, l'atto di pignoramento verso terzi n. 753468/2025 del 16/10/2025, notificato in data 24/10/2025 relativo alle ingiunzioni/intimazioni di pagamento n. 84278 del 01/04/2025, presuntivamente notificata il 11/4/2025 e n. 318350, presuntivamente notificata il 16/12/2024, portanti imposta TARES per gli anni 2014 e 2015, per un importo pignorato di euro 14.783,60 emesse dalla dalla So.G.E.T. spa quale concessionaria della riscossione del Comune di Casamicciola Terme.
Espone la ricorrente che gli atti presupposti costituiti dagli accertamenti/intimazioni per imposte TARES per gli anni 2014 e 2015 sono già stati definiti con due separati giudizi svoltisi innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di giustizia di primo grado di Napoli decisi con le due sentenze n. 16981/2025 e n.16069/2025 e che per le suddette impugnazioni è pendente appello e contesta la nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un soggetto privo di potere quale è la SO.
Rileva, infatti, la ricorrente che il contratto di concessione per il servizio di riscossione dei tributi intercorrente tra il Comune di Casamicciola Terme e la SO spa aveva durata quinquennale per cui essendo stato sottoscritto in data 15/12/2017 era scaduto al il 31/12/2023.
Eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento per l'assenza del titolo esecutivo costituito dalle su richiamate intimazioni/ingiunzioni di cui si contesta la validità, in subordine la debenza degli interessi, delle sanzioni e degli aggi di riscossione.
Si è costituita la società SO spa che ha replicato con memorie ribadendo la propria legittimazione attiva in virtù del quadro normativo in essere e delle proroghe previste per legge, ha contestato il difetto di giurisdizione, eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa essendosi già cristallizzata la pretesa impositiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituito il Comune di Casamicciola Terme, pur se regolarmente citato in giudizio, che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Il ricorso è stato discusso all' udienza del 4 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da rigettare il motivo di opposizione posto da parte resistente del difetto di giurisdizione.
Orbene il quadro di riferimento normativo è costituito dal:
a) dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
b) dall'art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del 1992, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente);
c) dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse. …” (Cass., sez. V, ordinanza n. 22754 del
2024)
La Corte di Cassazione in applicazione del quadro normativo su richiamato ha ribadito (Ordinanza
22754/2024, 18505/2013) che, in ordine al riparto di giurisdizione : 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario
(art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario
(art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Rimaneva, tuttavia, aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. …”
Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che “… (Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011; Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n. 15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una «opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento» emessa per un credito tributario), l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria:
l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt.
2, comma 1, secondo periodo, e 19 — estensivamente interpretato — del d.lgs. n. 546 del 1992) …”
I giudici di legittimità con la richiamata ordinanza n. 22754 del 2024 hanno confermato che “… Sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria).
Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione Banca_1 una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità
“derivata” dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.).
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento Banca_1 il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014).
Secondo le Sezioni Unite, il sopra indicato più recente orientamento interpretativo, nell'attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente un atto compreso tra quelli di cui al citato art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sarebbe risultato disarmonico rispetto al disegno del legislatore di riservare al giudice tributario la cognizione delle controversie relative a tali atti. (…)
Nel solco della impostazione riportata si sono inserite Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
(< giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione>>) e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 [< specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione>>]. …”
Pertanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione per cui non ha importanza se la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata perché tale questione attiene al merito.
Alla stregua di tali principi alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
'E da rigettare anche l'eccezione posta da parte ricorrente relativa al difetto di legittimazione attiva del concessionario SO spa per quanto di seguito viene esposto.
L'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52, comma 6, del
D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dell'art. 36 del D.L. 31/12/2007 convertito con legge 28/02/2008 n. 31.
La spa SO possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997 La proroga dei contratti pubblici di concessione per la riscossione dei tributi è in linea generale vietata dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023,
Art. 178, co. 5), che sancisce il divieto di proroga per le concessioni, ma ammette una "proroga tecnica"
(Art. 120, co. 11) limitata al tempo strettamente necessario per espletare una nuova gara, garantendo la continuità del servizio, specialmente per servizi essenziali come la riscossione, in attesa di un nuovo affidatario.
Il rapporto tra il Comune di Casamicciola e la SO, sostiene il ricorrente, era regolato dal contratto del
31/12/2017 della durata di cinque anni ed era scaduto il 31/12/2022, prima della emissione dell'atto impugnato, e non poteva essere prorogato non ricorrendo le condizioni che legittimavano la prosecuzione del rapporto previste dal decreto legislativo 50/2016.
Anzitutto va precisato, con riferimento alla scadenza, che ai punti 2 e 3 del rinnovo appendice contratto rep.
1510 del 15/12/2017 cig. 65798106 del 29/10/2021 e al rinnovo del 18/4/2019 era precisato che in data
6/6/2018 era stato sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del servizio;
pertanto, a norma dell'art. 2 del
CSA, la scadenza naturale era stata fissata al 5/6/2023.
'E bene ricordare che le proroghe sono possibili solo in casi eccezionali e se previste nei documenti di gara iniziali, altrimenti si configurerebbe un nuovo affidamento illegittimo senza gara. Il comma 11 dell'articolo
120 del decreto legislativo 36/2023 così dispone:
“ 11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
L'art. 121 D.Lgs. 36/2023 – Sospensione dell'esecuzione del contratto (Titolo III, Capo I – Esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in combinato con gli artt. 187 e ss dispone:
al comma 1: “La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta …per cause di forza maggiore, per necessità tecniche o organizzative, o per ragioni di pubblico interesse”;
al comma 2: “La sospensione deve essere motivata e formalizzata in un verbale di sospensione, che indica le cause, la data di inizio e la durata presunta (Prima appendice, doc. 7)”.
L'art. 187, comma 2, stabilisce che: “Ai contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo I, in materia di esecuzione dei contratti pubblici. La proroga è prevista anche dall'articolo 106 del codice degli appalti – dec. Leg.vo 50/2016 – che, disciplinando la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ne prevede la possibilità qualora:
“1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.
In applicazione dei suddetti principi il contratto fu prorogato per le su richiamate circostanze poichè:
-in data 18/12/2018, a seguito della L. 16 novembre 2018 n. 130 la quale all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31/12/2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, la SO.G.E.T. comunicò al Comune di Casamicciola che la disposizione in premessa impattava in maniera sostanziale sul contratto di concessione in quanto la sospensione in tale periodo della riscossione coattiva riduceva in maniera sostanziale i flussi di incassi per cui vi fu il differimento della scadenza per lo stesso periodo di sospensione disposto dal decreto legge.
- ed ancora poichè in relazione al contratto in esame le circostanze impreviste ed imprevedibili furono ulteriormente determinate dalla sospensione dei termini di accertamento e di riscossione disposta dalla legge 130/2018 in occasione del sisma che ha colpito anche il Comune di Casamicciola.
Da tanto tale eccezione va rigettata.
In relazione al motivo di ricorso relativo all'invalidità dei titoli presupposti costituiti dalle richiamate ingiunzioni n. 84278 e n. 318350 e dall'inesistenza dei titoli presupposti tale questione è stata già affrontata e risolta con le richiamate sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 16891/2025 (per quanto riguarda l'intimazione n.84278 TARES/TARI 2014) e della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 16069/2025 (per quanto riguarda l'intimazione n. 318350 TARI/TARES 2015) con cui è stata riscontrata la regolare notifica degli atti presupposti costituiti dagli avvisi di accertamento delle relative imposte.
Tali sentenze fanno stato per quanto in esse statuito nel presente procedimento per cui tutte le eccezioni relative vanno integralmente rigettate.
Vanno rigettate le altre eccezioni poste da parte ricorrente relative al difetto di motivazione, all'errato calcolo degli interessi e sanzioni.
Preliminarmente in relazione all'eccezione relativa al difetto di motivazione va ricordato che l'atto di pignoramento è atto dell'esecuzione formato su modulo ministeriale prefincato e la cui motivazione è soddisfatta mediante il richiamo agli atti presupposti su cui essa è fondata e mediante l'indicazione dei presupposti impositivi su cui esso si fonda e non può che ravvisarsi che nel caso di specie entrambi i requisiti siano stati soddisfatti.
Per quanto riguarda gli interessi la suprema Corte ha specificato che l'atto impositivo, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 (Corte di Cassazione SSUU 22282/2022) per cui appurato che nel pignoramenti impugnato sono correttamente indicati gli interessi richiesti anche collegandoli all'omesso e al tardivo versamento stante anche la sua genericità tale eccezione deve essere rigettata.
Risulta infondata anche l'eccezione relativa all'errato calcolo delle sanzioni in quanto esse scaturiscono dall'omesso versamento delle imposte e risultano correttamente calcolate.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro 1.000,00 oltre rimborso CUT, CPA e IVA.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
DE STEFANO ARTURO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18218/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
AR 10 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 753468-2025 TARI 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1973/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società AR 10 RL (CF P.IVA_1), in persona del legale rappresentante, difesa dall'avv. to Difensore_1, l'atto di pignoramento verso terzi n. 753468/2025 del 16/10/2025, notificato in data 24/10/2025 relativo alle ingiunzioni/intimazioni di pagamento n. 84278 del 01/04/2025, presuntivamente notificata il 11/4/2025 e n. 318350, presuntivamente notificata il 16/12/2024, portanti imposta TARES per gli anni 2014 e 2015, per un importo pignorato di euro 14.783,60 emesse dalla dalla So.G.E.T. spa quale concessionaria della riscossione del Comune di Casamicciola Terme.
Espone la ricorrente che gli atti presupposti costituiti dagli accertamenti/intimazioni per imposte TARES per gli anni 2014 e 2015 sono già stati definiti con due separati giudizi svoltisi innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di giustizia di primo grado di Napoli decisi con le due sentenze n. 16981/2025 e n.16069/2025 e che per le suddette impugnazioni è pendente appello e contesta la nullità dell'atto di pignoramento in quanto emesso da un soggetto privo di potere quale è la SO.
Rileva, infatti, la ricorrente che il contratto di concessione per il servizio di riscossione dei tributi intercorrente tra il Comune di Casamicciola Terme e la SO spa aveva durata quinquennale per cui essendo stato sottoscritto in data 15/12/2017 era scaduto al il 31/12/2023.
Eccepisce, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto di pignoramento per l'assenza del titolo esecutivo costituito dalle su richiamate intimazioni/ingiunzioni di cui si contesta la validità, in subordine la debenza degli interessi, delle sanzioni e degli aggi di riscossione.
Si è costituita la società SO spa che ha replicato con memorie ribadendo la propria legittimazione attiva in virtù del quadro normativo in essere e delle proroghe previste per legge, ha contestato il difetto di giurisdizione, eccepito l'inammissibilità dell'impugnativa essendosi già cristallizzata la pretesa impositiva ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituito il Comune di Casamicciola Terme, pur se regolarmente citato in giudizio, che, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
Il ricorso è stato discusso all' udienza del 4 febbraio 2026 ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente è da rigettare il motivo di opposizione posto da parte resistente del difetto di giurisdizione.
Orbene il quadro di riferimento normativo è costituito dal:
a) dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (dopo le modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”;
b) dall'art. 19 del citato d.P.R. n. 546 del 1992, recante l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile (secondo la nota e consolidata giurisprudenza di questa Corte) di ampliamento per interpretazione estensiva (in relazione, ad esempio, ad ogni atto autoritativo contenente una ben individuata pretesa tributaria a carico del contribuente);
c) dall'art. 49, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale il procedimento di espropriazione forzata nell'esecuzione tributaria è regolato «dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione» in quanto non derogate dal capo II del medesimo d.P.R. e con esso compatibili;
d) dall'art. 57 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ. (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art. 617 cod. proc. civ. ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo;
e) dall'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., che attribuisce al tribunale (in via generale e residuale) la competenza esclusiva delle cause in materia di imposte e tasse. …” (Cass., sez. V, ordinanza n. 22754 del
2024)
La Corte di Cassazione in applicazione del quadro normativo su richiamato ha ribadito (Ordinanza
22754/2024, 18505/2013) che, in ordine al riparto di giurisdizione : 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario
(art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.);
4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario
(art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.).
Rimaneva, tuttavia, aperto il problema dell'individuazione del giudice davanti al quale proporre l'opposizione agli atti esecutivi ove questa concerneva la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo e, in particolare, ove il contribuente, di fronte al primo atto dell'esecuzione forzata tributaria (cioè all'atto di pignoramento), deduceva (come nella specie) di non avere mai ricevuto in precedenza la notificazione del titolo esecutivo. …”
Sul punto le Sezioni Unite hanno affermato che “… (Cass., Sezioni Unite, n. 14667 del 2011; Cass., Sezione quinta, n. 24915 del 2016; spunti nello stesso senso in Cass., Sezioni Unite, n. 15994 e n. 5993 del 2012, anche se in relazione alla diversa fattispecie di una «opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., diretta a far valere vizi della cartella di pagamento» emessa per un credito tributario), l'opposizione agli atti esecutivi riguardante un atto di pignoramento, che il contribuente assumeva essere viziato da nullità derivata dall'omessa notificazione degli atti presupposti, si risolveva nell'impugnazione del primo atto in cui veniva manifestato al contribuente l'intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria:
l'opposizione, pertanto, era ammissibile e andava proposta davanti al giudice tributario (ai sensi degli artt.
2, comma 1, secondo periodo, e 19 — estensivamente interpretato — del d.lgs. n. 546 del 1992) …”
I giudici di legittimità con la richiamata ordinanza n. 22754 del 2024 hanno confermato che “… Sotto l'aspetto letterale, l'art. 2, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, individua il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria nella «notificazione della cartella di pagamento» (ovvero, a seconda dei casi, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell'avviso cosiddetto “impoesattivo” o dell'intimazione di pagamento): prima di tale notifica la controversia è devoluta al giudice tributario, dopo, al giudice ordinario. La disposizione richiede dunque, per radicare la giurisdizione del giudice ordinario, la notificazione del titolo esecutivo (o degli altri atti costituenti presupposti dell'esecuzione forzata tributaria).
Ne deriva che l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione Banca_1 una opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. nella quale si fa valere una nullità
“derivata” dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione in discorso.
In questa prospettiva, ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.).
Sotto l'aspetto sistematico, poi, l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento Banca_1 il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. 546 del 1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570 e n. 3773 del 2014).
Secondo le Sezioni Unite, il sopra indicato più recente orientamento interpretativo, nell'attribuire alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia concernente un atto compreso tra quelli di cui al citato art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sarebbe risultato disarmonico rispetto al disegno del legislatore di riservare al giudice tributario la cognizione delle controversie relative a tali atti. (…)
Nel solco della impostazione riportata si sono inserite Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21642 del 28/07/2021
(< giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione>>) e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020 [< specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del d.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione>>]. …”
Pertanto la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione per cui non ha importanza se la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata perché tale questione attiene al merito.
Alla stregua di tali principi alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
'E da rigettare anche l'eccezione posta da parte ricorrente relativa al difetto di legittimazione attiva del concessionario SO spa per quanto di seguito viene esposto.
L'affidamento a terzi del servizio di riscossione da parte dei Comuni è consentito dall'art. 52, comma 6, del
D. LGS. 446 del 5.12.1997 e dell'art. 36 del D.L. 31/12/2007 convertito con legge 28/02/2008 n. 31.
La spa SO possiede il requisito soggettivo per svolgere il servizio, essendo iscritta al n. 153 dell'Albo delle fiscalità locali di cui alla art. 53 del D. Lgs. 446/1997 La proroga dei contratti pubblici di concessione per la riscossione dei tributi è in linea generale vietata dal Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023,
Art. 178, co. 5), che sancisce il divieto di proroga per le concessioni, ma ammette una "proroga tecnica"
(Art. 120, co. 11) limitata al tempo strettamente necessario per espletare una nuova gara, garantendo la continuità del servizio, specialmente per servizi essenziali come la riscossione, in attesa di un nuovo affidatario.
Il rapporto tra il Comune di Casamicciola e la SO, sostiene il ricorrente, era regolato dal contratto del
31/12/2017 della durata di cinque anni ed era scaduto il 31/12/2022, prima della emissione dell'atto impugnato, e non poteva essere prorogato non ricorrendo le condizioni che legittimavano la prosecuzione del rapporto previste dal decreto legislativo 50/2016.
Anzitutto va precisato, con riferimento alla scadenza, che ai punti 2 e 3 del rinnovo appendice contratto rep.
1510 del 15/12/2017 cig. 65798106 del 29/10/2021 e al rinnovo del 18/4/2019 era precisato che in data
6/6/2018 era stato sottoscritto tra le parti il verbale di consegna del servizio;
pertanto, a norma dell'art. 2 del
CSA, la scadenza naturale era stata fissata al 5/6/2023.
'E bene ricordare che le proroghe sono possibili solo in casi eccezionali e se previste nei documenti di gara iniziali, altrimenti si configurerebbe un nuovo affidamento illegittimo senza gara. Il comma 11 dell'articolo
120 del decreto legislativo 36/2023 così dispone:
“ 11. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto”.
L'art. 121 D.Lgs. 36/2023 – Sospensione dell'esecuzione del contratto (Titolo III, Capo I – Esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) in combinato con gli artt. 187 e ss dispone:
al comma 1: “La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta …per cause di forza maggiore, per necessità tecniche o organizzative, o per ragioni di pubblico interesse”;
al comma 2: “La sospensione deve essere motivata e formalizzata in un verbale di sospensione, che indica le cause, la data di inizio e la durata presunta (Prima appendice, doc. 7)”.
L'art. 187, comma 2, stabilisce che: “Ai contratti di concessione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo I, in materia di esecuzione dei contratti pubblici. La proroga è prevista anche dall'articolo 106 del codice degli appalti – dec. Leg.vo 50/2016 – che, disciplinando la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia ne prevede la possibilità qualora:
“1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore”.
In applicazione dei suddetti principi il contratto fu prorogato per le su richiamate circostanze poichè:
-in data 18/12/2018, a seguito della L. 16 novembre 2018 n. 130 la quale all'art. 35 disponeva la sospensione fino al 31/12/2020 della notifica degli atti della riscossione e delle relative procedure esecutive per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, la SO.G.E.T. comunicò al Comune di Casamicciola che la disposizione in premessa impattava in maniera sostanziale sul contratto di concessione in quanto la sospensione in tale periodo della riscossione coattiva riduceva in maniera sostanziale i flussi di incassi per cui vi fu il differimento della scadenza per lo stesso periodo di sospensione disposto dal decreto legge.
- ed ancora poichè in relazione al contratto in esame le circostanze impreviste ed imprevedibili furono ulteriormente determinate dalla sospensione dei termini di accertamento e di riscossione disposta dalla legge 130/2018 in occasione del sisma che ha colpito anche il Comune di Casamicciola.
Da tanto tale eccezione va rigettata.
In relazione al motivo di ricorso relativo all'invalidità dei titoli presupposti costituiti dalle richiamate ingiunzioni n. 84278 e n. 318350 e dall'inesistenza dei titoli presupposti tale questione è stata già affrontata e risolta con le richiamate sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 16891/2025 (per quanto riguarda l'intimazione n.84278 TARES/TARI 2014) e della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli n. 16069/2025 (per quanto riguarda l'intimazione n. 318350 TARI/TARES 2015) con cui è stata riscontrata la regolare notifica degli atti presupposti costituiti dagli avvisi di accertamento delle relative imposte.
Tali sentenze fanno stato per quanto in esse statuito nel presente procedimento per cui tutte le eccezioni relative vanno integralmente rigettate.
Vanno rigettate le altre eccezioni poste da parte ricorrente relative al difetto di motivazione, all'errato calcolo degli interessi e sanzioni.
Preliminarmente in relazione all'eccezione relativa al difetto di motivazione va ricordato che l'atto di pignoramento è atto dell'esecuzione formato su modulo ministeriale prefincato e la cui motivazione è soddisfatta mediante il richiamo agli atti presupposti su cui essa è fondata e mediante l'indicazione dei presupposti impositivi su cui esso si fonda e non può che ravvisarsi che nel caso di specie entrambi i requisiti siano stati soddisfatti.
Per quanto riguarda gli interessi la suprema Corte ha specificato che l'atto impositivo, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 (Corte di Cassazione SSUU 22282/2022) per cui appurato che nel pignoramenti impugnato sono correttamente indicati gli interessi richiesti anche collegandoli all'omesso e al tardivo versamento stante anche la sua genericità tale eccezione deve essere rigettata.
Risulta infondata anche l'eccezione relativa all'errato calcolo delle sanzioni in quanto esse scaturiscono dall'omesso versamento delle imposte e risultano correttamente calcolate.
Per quanto su esposto il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione VIII, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che si quantificano in euro 1.000,00 oltre rimborso CUT, CPA e IVA.