Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00382/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2024 REG.RIC.
N. 00306/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal sig. MZ RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina M.R. Ursillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2024, proposto dal sig. MZ RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, l’ U.T.G. - Prefettura di Isernia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
quanto al ricorso n. 230 del 2024:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione sull'istanza del ricorrente volta al rilascio in suo favore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l'adozione di un provvedimento espresso, fissando il relativo termine,
e del diritto al risarcimento del danno da ritardo;
con la nomina di un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di perdurante inerzia;
e inoltre, per quanto attinente all’atto di motivi aggiunti:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia - Sportello unico per l’immigrazione, mai notificato al ricorrente, recante revoca del nulla osta per lavoro subordinato già rilasciatogli dalla Prefettura di Isernia (Prot. P-IS/L/Q/2023/100069) su richiesta della società Zullo s.r.l.s.;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, anche se non conosciuto;
quanto al ricorso n. 306 del 2024 :
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del medesimo provvedimento del 25.03.2024, notificato il 30.07.2024, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Isernia, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato su domanda Prot. N. P-IS/L/Q/2023/100069 presentata in data 27.03.2023 dalla società Zullo s.r.l.s. in favore del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato.
Visti i due ricorsi, i motivi aggiunti inerenti al primo ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Isernia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. SE NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo avente n. 230/2024 il sig. MZ RI, cittadino extracomunitario, ha agito in giudizio avverso il silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Isernia – Sportello Unico per l’Immigrazione (S.U.I.) sull’istanza diretta al rilascio, in suo favore, di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
2. In punto di fatto, il ricorrente ha esposto:
a) di aver fatto ingresso in Italia in data 14.9.2023 in osservanza del c.d. “decreto flussi” ed in forza del nulla osta per lavoro subordinato rilasciatogli dalla Prefettura di Isernia, su richiesta della società ZULLO s.r.l.s.;
b) che la predetta società “ ha dapprima assicurato al ricorrente che avrebbe avviato la pratica per l’assunzione ma, successivamente, si è resa irreperibile, omettendo non solo l’assunzione ma anche di procedere alla comunicazione di primo ingresso dello straniero ” (cfr. ricorso introduttivo n. 230/2024, pag. 1);
c) che il SUI presso la Prefettura di Isernia non ha tuttavia proceduto a convocarlo per la definizione della pratica: il ricorrente ha nondimeno trasmesso all’Amministrazione una “ comunicazione di primo ingresso in Italia ” con pec del 9.2.2024, e inoltrato, in data 13.2.2024, istanza per il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione;
d) che la Zullo s.r.l.s., dal canto suo, lo “ ha informato di aver inviato alla Prefettura comunicazione di rinuncia alle assunzioni, ma, nonostante questo, la Prefettura ha omesso di provvedere ”;
e) che l’Amministrazione, benché sollecitata ulteriormente in data 13.6.2024, non ha adottato alcun provvedimento sulla sua suindicata istanza volta al rilascio di un permesso in attesa occupazione.
2. A fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione l’interessato ha quindi promosso il presente ricorso avverso il suo silenzio inadempimento, gravame affidato ai seguenti motivi così rubricati:
I. DIRITTO AD OTTENERE AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA PER PROPORRE RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE;
II. ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO SERBATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO
In estrema sintesi, nel ricorso è stato rappresentato che in seguito alla sopravvenuta indisponibilità all’assunzione da parte dell’impresa che si era inizialmente impegnata a costituire con l’interessato un rapporto di lavoro, l’Amministrazione, alla luce di quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 20.8.2007, avrebbe dovuto rilasciare in favore del ricorrente, al quale non era imputabile la mancata assunzione, un “ permesso di soggiorno per attesa occupazione ”.
Il ricorrente ha dedotto inoltre, nel secondo motivo di ricorso, il superamento dei termini di legge entro i quali l’Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza di rilascio di un permesso per attesa occupazione.
3. Con motivi aggiunti depositati in data 31.10.2024 il ricorrente ha poi impugnato il sopravvenuto provvedimento, adottato in data 25.3.2024, di revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato a suo tempo in suo favore, con contestuale istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento.
I motivi aggiunti sono stati affidati alle censure così rubricate:
I. VIOLAZIONE DELL’ART. 7 E DELL’ART. 10 BIS L.N.241/1990;
II. DIFETTO DELLA MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA’. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/1990;
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 21 quinquies L.n. 241/1990.
IV. ECCESSO DI POTERE. ABUSO DI POTERE. RITARDO. VIOLAZIONE DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 21 NONIES L.N.241/1990;
V. VIOLAZIONE DI LEGGE PER OMESSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 COMMA 11 T.U. IMMIGRAZIONE. OBBLIGO DELL’AMMINISTRAZIONE DI RILASCIARE L’AUTORIZZAZIONE AL PERMESSO DI SOGGIORNO IN ATTESA DI OCCUPAZIONE IN DIFETTO DI IMPEDIMENTI.
4. In resistenza al ricorso e ai motivi aggiunti formulati nell’ambito del giudizio n. 230/2024 si è costituita, nell’interesse delle Amministrazioni intimate, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha dedotto:
- l’integrale infondatezza del gravame originario, proposto avverso il silenzio inadempimento che sarebbe stato serbato dall’Amministrazione sull’istanza di rilascio del permesso in attesa occupazione;
- quanto ai motivi aggiunti, la loro irricevibilità per tardività, atteso che il gravato provvedimento di revoca del 25.3.2024 era stato notificato già in pari data al legale rappresentante della società Zullo s.r.l.s., sicché il relativo gravame sarebbe stato proposto oltre i termini di legge; e in subordine, nel merito, l’infondatezza degli stessi motivi aggiunti.
5. Con il successivo ricorso in epigrafe avente n. 306/2024, depositato in data 28.10.2024, l’interessato ha del pari impugnatocon il patricinio di un diverso legale, il medesimo provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in origine in suo favore, con contestuale istanza cautelare.
Il suddetto secondo ricorso è stato affidato ai motivi di censura così rubricati:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI NOTIFICA AL LAVORATORE DEI PROVVEDIMENTI DI PREAVVISO DI RIGETTO;
II - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N. 3836 DEL 20.08.2007 - MANCATA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE E SOSTITUIRE IL DATORE DI LAVORO;
III - VIOLAZIONE DI LEGGE - ECCESSO DI POTERE - L’AMMINISTRAZIONE HA ESERCITATO I POTERI DI AUTOTUTELA SENZA TENERE CONTO DELL’AFFIDAMENTO MATURATO DALL’ODIERNO RICORRENTE PER COLPA DEL SISTEMA DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI NULLA OSTA.
In sintesi, con il primo mezzo del nuovo ricorso il ricorrente ha dedotto che “ sia il provvedimento di preavviso di rigetto, ex art 10 bis L. n. 241/1990, Prot. Uscita N. 0031811 del 14/09/2023, sia il provvedimento di avvio del procedimento di revoca datato 29.02.2024, non risultano previamente notificati al lavoratore oggi ricorrente, ma comunicati insieme al provvedimento di revoca con la PEC ricevuta dalla scrivente difesa in data 30.07.2024 (all. 7, 8, 9, 10, 11)” (cfr. il ricorso n. 306/2024, pag. 3).
Con il secondo mezzo il ricorrente si duole del fatto che “ le ragioni della revoca del nulla osta non sono imputabili al lavoratore, poiché attengono esclusivamente alla situazione reddituale del datore di lavoro richiedente, aspetto completamente indipendente dalla sua responsabilità ” (cfr. ricorso ult. cit., pag. 3): l’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto consentire al ricorrente di “ chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione per causa a lui non riconducibile, assegnandogli un termine per poter sostituire il datore di lavoro ”, alla luce di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20.08.2007 (cfr. ricorso ult. cit., pag. 3).
Con il terzo mezzo la ricorrente ha evidenziato infine che, “ nella predisposizione del programma per compilare il modello di domanda per il decreto flussi 2022 da trasmettere in via telematica, non è stato configurato un meccanismo di blocco automatico per i datori di lavoro che tenesse conto del reddito. Invero, l’inserimento di uno sbarramento avrebbe impedito a monte l’invio di istanze in cui il difetto del requisito è rilevabile ictu oculi, senza necessità di indagini approfondite, evitando in tal modo situazioni come quella di cui è causa ”: la Prefettura gli avrebbe pertanto dovuto concedere “ un termine congruo (almeno sei mesi) per individuare un nuovo datore di lavoro, che eserciti un’attività nei settori previsti dall’art. 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2021 per il lavoro subordinato non stagionale (autotrasporto merci per conto terzi edilizia e turistico-alberghiero) e che sia in possesso degli altri requisiti per l’assunzione ” (cfr. ricorso ult. cit., pag. 4).
6. Anche in resistenza al ricorso n. 306/2024 si è costituita per le Amministrazioni intimate l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha avanzato le medesime difese già articolate con riferimento ai motivi aggiunti proposti avverso il medesimo provvedimento di revoca nell’ambito del giudizio avente n. 230/2024.
7. All’esito della camera di consiglio del 20.11.2024 il Tribunale, riuniti, ai soli fini cautelari, i giudizi nn. 230/2024 e 306/2024, ha adottato l’ordinanza n. 138/2024, recante la seguente motivazione:
“ Rilevato che nel giudizio avente n. 230/2024 sono state proposte due distinte domande:
-la prima avanzata con il ricorso introduttivo, diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza dell’interessato per il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
-la seconda, proposta con l’atto di motivi aggiunti successivamente depositato dal medesimo ricorrente, per l’annullamento del sopravvenuto provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato in suo favore, con contestuale istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento;
Rilevato, altresì, che nel giudizio avente n. 306/2024 è stata proposta la sola domanda di annullamento del medesimo provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente, del pari con contestuale istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del gravato provvedimento;
Rilevato pertanto che, sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva, il Collegio debba disporre, ai soli fini cautelari, la riunione dei due giudizi, atteso che le domande annullatorie ivi proposte, da parte del medesimo ricorrente, investono il medesimo atto, e pongono, con contenuti sostanzialmente sovrapponibili, le medesime questioni di diritto;
Ritenuto, avuto riguardo alle identiche domande cautelari rispettivamente introdotte negli odierni giudizi rispetto allo stesso provvedimento, che il Collegio debba concentrare la propria decisione sulla domanda cautelare avanzata con il ricorso n. 306/2024: tanto sia perché la relativa domanda risulta esser stata notificata per prima, sia perché la procura ad litem rilasciata in favore del difensore che assiste il ricorrente nell’ambito di detto giudizio n. 306 reca espressa revoca di ogni precedente difensore;
Ritenuto che la domanda cautelare corredante il ricorso n. 306/2024 si presenta meritevole di accoglimento in quanto sorretta da un consistente periculum in mora, atteso che l’esecuzione del provvedimento impugnato priverebbe il ricorrente di qualsiasi titolo legittimante la sua presenza sul territorio nazionale (cfr., da ultimo, T.A.R. Molise, ordinanza cautelare n. 93 del 5 settembre 2024);
Considerato, con riferimento ai giudizi odierni nella loro interezza, che rispetto al n. 230/2024 risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 117, comma 5, cod. proc. amm., atteso che in conseguenza della sopraggiunta impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta, da ritenersi connesso con l’oggetto del primigenio ricorso avverso il silenzio inadempimento, l’intera controversia dovrà comunque proseguire nelle forme del rito ordinario;
Ritenuto, pertanto, di dover fissare l’udienza pubblica per la trattazione di entrambi i giudizi nella loro interezza alla data del 22 ottobre 2025;
Considerato infine che, dovendo il Collegio conoscere dell’intera controversia nella sopra indicata udienza pubblica, va di conseguenza disposta la revoca del provvedimento con il quale questo Tribunale aveva precedentemente fissato, per la trattazione del ricorso n. 230/2024 ex art. 117, cod. proc. amm., la camera di consiglio del 5 febbraio 2025 ”.
Con la detta ordinanza il Tribunale ha, pertanto:
a) accolto la domanda cautelare avanzata con il ricorso n. 306/2024 e, per l’effetto, sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca impugnato;
b) dichiarato non luogo a provvedere sull’identica domanda cautelare avanzata con l’atto di motivi aggiunti proposto nell’ambito del giudizio n. 230/2024;
c) fissato l’udienza pubblica del 22 ottobre 2025 per la trattazione nella loro interezza di entrambi i giudizi nelle forme del rito ordinario, ciò specificamente disponendo per il ricorso n. 230/2024 ai sensi dell’art. 117, comma 5, cod. proc. amm.;
d) revocato la precedente fissazione della trattazione del ricorso n. 230/2024 ex art. 117, cod. proc. amm. per la camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
8. All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, all’esito della discussione tra le parti, le cause sono state trattenute infine per la decisione.
9. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione delle impugnative in epigrafe ai sensi dell’art. 70 del cod.proc.amm., sussistendone i presupposti di connessione non solo soggettiva, ma anche oggettiva, in quanto tali gravami investono i medesimi atti e pongono, con contenuti in larga parte sovrapponibili, le medesime questioni di diritto.
10. Sempre in via preliminare, il Collegio deve subito rilevare l’inammissibilità dei motivi aggiunti proposti nell’ambito del giudizio n. 230/2024 avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato: parte ricorrente aveva infatti già impugnato il suddetto provvedimento di revoca del nulla osta con il distinto ricorso n. 306/2024, notificato e depositato in data 28.10.2024, così consumando il potere di contestare il detto provvedimento in sede giurisdizionale; da qui l’inammissibilità dei motivi aggiunti successivamente proposti nell’ambito del giudizio n. 230/2024, notificati in data 29.10.2024 e depositati il 31.10.2024, anche in aderenza al principio del ne bis in idem processuale.
11. Tanto premesso, il ricorso introduttivo del giudizio n. 230/2024 e il ricorso n. 306/2024 sono entrambi infondati. E la loro complessiva infondatezza consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate a loro carico dalla difesa erariale.
12. Il Collegio reputa opportuno avviare la propria disamina di merito dal ricorso avente n. 306/2024, con il quale, come già detto, è stato avversato il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato in precedenza rilasciato al ricorrente .
13. Il Collegio ritiene che le doglianze articolate con tale ricorso possano, per ragioni di sinteticità e coerenza espositiva, essere trattate congiuntamente, investendo esse profili di illegittimità intimamente connessi.
14. Ciò posto, il Collegio deve subito rilevare che il gravato provvedimento di revoca è fondato sulla mancanza del requisito reddituale richiesto ex lege in capo al datore di lavoro ai fini del rilascio del nulla osta di cui si tratta.
Nel suddetto provvedimento si legge, infatti, che “ da accertamenti esperiti dalla locale ITL presso l'Agenzia delle Entrate è risultato che la ditta ZULLO srls ha un volume di affari per l'anno 2022 pari ad Euro 8.950, insufficiente al rilascio di qualunque nulla osta. Pertanto si esprime parere negativo al rilascio dei nulla osta in oggetto ”.
Il provvedimento, pertanto, risulta nella sostanza motivato attraverso un pur sintetico richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dall’Amministrazione sulla posizione del datore di lavoro. Esso reca l’indicazione dell’Ufficio al quale i suddetti accertamenti sono stati demandati, la locale ITL presso l’Agenzia delle Entrate, e uno specifico richiamo al volume di affari prodotto dalla società Zullo s.r.l.s. nell’anno 2022, pari ad euro 8.950,00, ammontare definito come inidoneo a consentire il rilascio di “ qualunque nulla osta ”.
Orbene, in relazione alla suddetta motivazione del gravato provvedimento di revoca alcuna puntuale censura è stata formulata dal ricorrente: quest’ultimo, in particolare, non ha fornito alcun elemento conoscitivo suscettibile di mettere in discussione le verifiche effettuate dall’Amministrazione; e non ha formato in alcun modo oggetto di contestazione da parte dell’interessato la circostanza che il dato reddituale indicato nel provvedimento impugnato risultasse ostativo al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato in favore di cittadini extracomunitari.
Il provvedimento emesso dalla Prefettura di Isernia risulta pertanto, già sotto questo profilo, immune dalle complessive censure articolate dal ricorrente.
D’altra parte, come la giurisprudenza ha già ampiamente chiarito, la revoca del nulla osta di cui si tratta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998 - reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti e ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale -, ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali, come nel caso di specie, anche la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro (cfr. di recente TAR Liguria, sez. I, n. 350/2024, nonché TAR Lazio-Roma, sez. I ter, ord. n. 1641/2025).
La revoca in questione, infatti, costituisce un atto ascrivibile alla fattispecie della decadenza o c.d. revoca sanzionatoria, costituendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari, a monte, per l’ottenimento del provvedimento ampliativo. Del resto, qualora si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato senza i presupposti, grazie a una procedura che posticipa le verifiche, il sistema dei flussi programmati d’ingresso verrebbe scavalcato, e, vieppiù, si presterebbe a facili elusioni (cfr. TAR Lazio, Roma – Sez. I ter, sentenza n. 8025/2025).
15. Alla luce delle considerazioni che precedono il Tribunale deve escludere anche la configurabilità in concreto di una violazione sanzionabile del contraddittorio procedimentale, denunciata invece nel primo motivo di ricorso.
Il ricorrente ha dedotto, sotto questo profilo, che “ sia il provvedimento di preavviso di rigetto, ex art 10 bis L. n. 241/1990, Prot. Uscita N. 0031811 del 14/09/2023, sia il provvedimento di avvio del procedimento di revoca datato 29.02.2024, non risultano previamente notificati al lavoratore oggi ricorrente, ma comunicati insieme al provvedimento di revoca con la PEC ricevuta dalla scrivente difesa in data 30.07.2024 (all. 7, 8, 9, 10, 11)” (cfr. ricorso n. 306/2024, pag. 3).
Censura alla quale la difesa erariale ha replicato quanto segue: “ l’Amministrazione ha quindi correttamente attivato il contraddittorio procedimentale, notificando nei confronti della ditta Zullo S.r.l.s. - ditta, che, per conto e nell’interesse del sig. RI, aveva presentato istanza finalizzata al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato e, dunque, unica destinataria ex lege delle necessarie comunicazioni istituzionali -, tanto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’anzidetto nulla osta, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, tanto il definitivo provvedimento di revoca del titolo de quo, proprio all’indirizzo pec fornito dal legale rappresentante della ditta Zullo S.r.l.s., sig. Di AR Luigi, in sede di presentazione dell’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nella specifica sezione dedicata al lavoratore interessato (zullosrls@pec.it)” (cfr. memoria depositata in data 15.11.2024, pag. 6).
Il Tribunale è dell’avviso che la modalità di comunicazione così prescelta dall’Amministrazione non era idonea, non essendo l’indirizzo pec da essa utilizzato riferibile al ricorrente (vieppiù se si considera che alcun rapporto di lavoro si era medio tempore instaurato tra il predetto e la Zullo s.r.l.s.) ad assicurare le finalità partecipative a cui si ispira l’istituto di cui all’art. 7 L. n. 241/1990; e tanto meno la modalità seguita risulta conforme a quelle prescritte dal successivo art. 8 L. n. 241/1990, il quale prevede che la detta comunicazione debba essere “ personale ” (cfr. T.A.R. Molise, sentenza n. 322/2024).
Sicché la censura ricorsuale in disamina sarebbe stata, sotto tale profilo, potenzialmente meritevole di accoglimento.
Al riguardo, può però rammentarsi che l'ultimo periodo dell'art. 21 octies, comma 2, della l. n. 241/1990, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. i, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, stabilisce che « la disposizione di cui al secondo periodo » (« il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ») « non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 bis »: norma, quest’ultima, peraltro impropriamente invocata nella specie da parte ricorrente, discorrendosi qui di un “preavviso” di revoca, e non già di un preavviso di rigetto di un’istanza.
E, soprattutto, va osservato che nella presente vicenda viene in rilievo la disposizione contenuta nel primo periodo dell’art. 21 octies , comma 2, della l, n. 241/1990, in base alla quale « non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ».
Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle considerazioni svolte nel precedente paragrafo 14, il rilievo di inidoneità economico-finanziaria della società Zullo s.r.l.s. imponeva l’approdo vincolato costituito dall’adozione del gravato provvedimento di revoca.
Ne consegue che il predetto provvedimento non può essere annullato, in quanto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.
Conclusione che tanto più si impone se si considera che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ spetta al ricorrente il quale lamenti l'omessa o incompleta comunicazione di avvio del procedimento indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto in sede procedimentale in grado d'incidere sulla determinazione dell'amministrazione; solo dopo che la parte ha adempiuto a questo onere l'amministrazione 'sarà gravata dal ben più consistente onere di dimostrare che, anche ove quegli elementi fossero stati valutati, il contenuto dispositivo del provvedimento non sarebbe mutato” (Cons. Stato, Sez. V, n. 1664/2022; cfr. altresì, ex multis , Cons. Stato, Sez. V, n. 6333/2020, Cons. Stato, sez. III, n. 6755/2020). E si pone mente al fatto che nel caso di specie, come in precedenza osservato, il ricorrente non ha fornito alcun elemento conoscitivo che, ove introdotto in sede procedimentale, qualora a suo tempo gli fosse stata ritualmente comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in suo favore, avrebbe astrattamente potuto incidere sulla determinazione finale dell’Amministrazione.
16. Il ricorrente con altra censura adduce, inoltre, il fatto che “ le ragioni della revoca del nulla osta non sono imputabili al lavoratore, poiché attengono esclusivamente alla situazione reddituale del datore di lavoro richiedente, aspetto completamente indipendente dalla sua responsabilità ” (cfr. ricorso avente n. 306/2024, pag. 3): l’Amministrazione avrebbe pertanto dovuto consentire al ricorrente di “ chiedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione per causa a lui non riconducibile, assegnandogli un termine per poter sostituire il datore di lavoro ” (cfr. ricorso avente n. 306/2024, pag. 3).
16.1. Nemmeno questa doglianza coglie tuttavia, a ben vedere, nel segno.
16.2. La circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione n. 3836 del 20.8.2007, invocata dal ricorrente, concerne, come evidenzia egli stesso, l’ipotesi in cui il contratto di soggiorno non possa essere stipulato per sopravvenuta indisponibilità del datore di lavoro. E al riguardo anche questo Tribunale ha talora riconosciuto che in siffatte ipotesi l’Amministrazione sia tenuta a valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso per attesa occupazione, così da consentire all’interessato di trovare un nuovo datore di lavoro (cfr. TAR Molise, sentenza n. 94/2025; ordinanza n. 61/2025): tanto alla luce della su indicata circolare ministeriale, la quale prende in considerazione la posizione dello “ straniero che, giunto in Italia con regolare visto di ingresso per lavoro subordinato, rilasciato a seguito di nulla osta al lavoro, non riesce a formalizzare il rapporto di lavoro per sopravvenuta indisponibilità del datore”, e dispone che in tale evenienza lo straniero possa richiedere il rilascio proprio di un “permesso di soggiorno per attesa occupazione”.
Il caso oggetto della presente controversia è tuttavia differente da quelli in passato favorevolmente vagliati dal Tribunale nei termini appena ricordati, in quanto qui difetta ab origine nel soggetto datore di lavoro il requisito indispensabile della capacità economico-finanziaria.
Un conto, invero, è che si confermino esistere i requisiti per il rilascio del nulla osta, ma il lavoratore non abbia potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno per causa a lui non imputabile (e questa è l’ipotesi contemplata dalla circolare ministeriale, e formante oggetto delle precedenti decisioni di questo Tribunale sopra citate: ipotesi cui sarebbe assimilabile quella della semplice mancata produzione di documenti di pertinenza esclusiva del datore di lavoro); ma un conto ben diverso è che quei requisiti – quale la capacità economico-finanziaria- del datore di lavoro che aveva chiesto il nulla osta non sussistessero affatto (e questa e, invece, la situazione in cui si trova il ricorrente).
In questa seconda ipotesi, come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, consentire il rilascio di un permesso per attesa occupazione “ significherebbe consentire a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, allo straniero, ovvero a più stranieri, basterebbe entrare in contatto con un’impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l’assenza dei requisiti di legge, ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso ” ( cfr. TAR Lombardia – Sez. di Brescia, sentenza n. 318/2025).
16.3. Sul tema, in giurisprudenza è stato altrettanto condivisibilmente osservato che, “ laddove si ritenesse che in caso di insufficienza originaria del reddito del datore di lavoro fosse possibile e, anzi, doveroso il rilascio di permesso di lavoro per attesa occupazione, si priverebbe di ogni rilevanza la previsione di un reddito minimo quale requisito per il datore di lavoro e, inoltre, ciò, come già indicato, si presterebbe a condotte fraudolente volte ad aggirare le norme applicabili in materia ” (cfr. TAR Lazio, Roma – Sez. I ter, sentenza n. 8025/2025).
17. Alla luce delle suesposte motivazioni il ricorso n. 306/2024 deve pertanto essere respinto.
18. Le stesse ragioni dell’acclarata infondatezza dell’impugnativa della revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato a suo tempo in favore del ricorrente comportano, tuttavia, anche l’infondatezza del ricorso introduttivo del precedente giudizio n. 230/2024.
Segnatamente, nel contesto descritto non è configurabile, in capo al S.U.I., il predicato obbligo di provvedere in merito all’invocato rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente.
Invero, è assorbente notare che, per consolidata giurisprudenza, l’insussistenza ab origine dei requisiti datoriali per poter ottenere il visto di ingresso, accertata in sede di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, è da intendersi in radice preclusiva dell’emissione del qui richiesto titolo di soggiorno per attesa occupazione. Ciò perché in tal caso non si ha una mera indisponibilità “sopravvenuta” all’assunzione, non imputabile allo straniero, cui fa riferimento la citata circolare ministeriale del 20 agosto 2007, prot. n. 3836, ma si registra, “a monte”, il venir meno, per carenza in radice dei requisiti, del titolo autorizzatorio necessario per l'ingresso e l'instaurazione del rapporto di lavoro: titolo la cui caducazione elide in tal caso la configurabilità di spazio per qualsivoglia titolo di soggiorno, anche temporaneo, per attesa occupazione, e rende irrilevante l’eventuale affidamento incolpevole dell’interessato (cfr. TAR Molise, sentenza n. 69/2025; TAR Campania, Salerno, Sez. III, sentenza n. 1520/2025; TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 marzo 2025, n. 5339; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 14 aprile 2025, n. 380; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 4 agosto 2025, n. 1349; cfr. anche, con riguardo all’analoga fattispecie di insussistenza ab origine dei requisiti di emersione, preclusiva del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, Corte cost., 24 novembre 2023, n. 209; Cons. Stato, sez. III, 15 settembre 2022, n. 8006; 8 marzo 2023, n. 2472; 16 maggio 2024, n. 4364; TAR Molise, sentenza n. 75/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 1° maggio 2024, n. 4863; 13 giugno 2025, n. 532; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 3 luglio 2024, n. 1079).
19. In conclusione, mentre il ricorso introduttivo n. 230/2024 deve essere respinto, e i motivi aggiunti proposti nel medesimo giudizio devono essere dichiarati inammissibili, il ricorso n. 306/2024 va del pari rigettato.
20. La natura della vicenda contenziosa e le sue peculiarità fattuali e giuridiche giustificano, infine, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), riuniti i ricorsi in epigrafe, e definitivamente pronunciando sui medesimi:
a) respinge il ricorso introduttivo n. 230/2024 e dichiara inammissibili i motivi aggiunti proposti nel medesimo giudizio;
b) respinge il ricorso n. 306/2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
SE NE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SE NE | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO