Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00832/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 217 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Amici, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via M. Angeloni n. 80/B;
contro
Comune di-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Spoleto, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del diniego di accesso esplicitato dal Comune di-OMISSIS- con nota del -OMISSIS-, Prot. N.-OMISSIS- - RIF.-OMISSIS-, inviata in pari data all’indirizzo pec dell’avv. Fabio Amici in ordine all’istanza d’accesso trasmessa dall’avv. -OMISSIS- tramite il proprio difensore sull’istanza di accesso alla documentazione amministrativa presentata il 21.03.2025 ed acquisita dall’Ente il -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, mediante rilascio di copia informale,
nonche’ per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad accedere agli atti e documenti richiesti con la menzionata istanza del -OMISSIS-
e per la condanna
dell’Amministrazione all’esibizione e al rilascio di copia dei medesimi atti e documenti entro un termine non superiore a trenta giorni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa EN IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Avv. -OMISSIS- in data 19 marzo 2025 è stato destinatario dell’ordinanza di sospensione lavori del Comune di-OMISSIS- n. -OMISSIS-, emessa in riferimento ad un appartamento, posseduto in comproprietà con il fratello -OMISSIS-, facente parte di una palazzina composta di altri quattro appartamenti in-OMISSIS-, via -OMISSIS-, censita al catasto al-OMISSIS-. Con la medesima ordinanza, notificata congiuntamente a tutti i proprietari della palazzina (denominata palazzina “A”) oltre a quelli della palazzina gemella sita di fronte (palazzina “B”), il Comune di-OMISSIS- ha contestato l’esecuzione di opere costituenti variazioni essenziali al nulla osta n. -OMISSIS-, tra le quali la realizzazione di un muro di contenimento del terreno (lett. a), maggiori superfici dei balconi (lett. c), la realizzazione dell’altezza utile interna dei piani primo, secondo e terzo (lett. f), ed infine la realizzazione dell’altezza della palazzina A in difformità dal titolo abilitativo (lett. g).
Nel corpo del presente atto si notiziavano altresì i destinatari che la predetta ordinanza costituiva atto di avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 141, comma 2° della L.R. n. 1/ 2015 nonché 7 e ss. della L. n. 241/90, avvertendoli altresì della facoltà di depositare pertinente documentazione entro 15 giorni.
2. Il ricorrente ha quindi presentato il 20 marzo 2025 istanza di accesso al verbale di sopralluogo dell’-OMISSIS- (citato nell’ordinanza di sospensione lavori) e ad ogni altro atto e documento, allo stato non identificabile, in possesso del Comune, che abbia costituito il presupposto per l’emissione dell’ordinanza di sospensione lavori n.-OMISSIS-, precisando di avere interesse all’ostensione in considerazione della necessità di esercitare i propri diritti di partecipazione procedimentale, non avendo avuto notizia in precedenza del predetto sopralluogo perchè residente a [...].
3. Il Comune di-OMISSIS-, con nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, negava l’accesso affermando che “ la documentazione da Lei richiesta non può essere rilasciata da questo Ufficio Comando, che ha agito in forza di delega alle indagini emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, ove pende il procedimento rubricato al -OMISSIS-. Ne discende che potrà richiedere gli atti di Suo interesse alla summenzionata Autorità Giudiziaria” . L’-OMISSIS- in data 19 aprile 2025 ha chiesto il riesame in autotutela del diniego, a cui il Comune ha mai fornito risposta; nel frattempo, tuttavia, il 25 aprile 2025 è seguita la notifica dell’ordinanza n.-OMISSIS- di ingiunzione al ripristino dello stato di luoghi nel termine di novanta giorni dalla notifica del nuovo provvedimento.
4. L’-OMISSIS- ha quindi impugnato il diniego di accesso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25 della L. n. 241/90 e dell’art. 2, co. 1, del D.P.R. n. 184/06: segnatamente costui avrebbe un interesse qualificato ad accedere al verbale di sopralluogo perché in ragione della genericità degli illeciti edilizi contestati nell’ordinanza di sospensione lavori, l’atto richiesto era essenziale al fine di poter verificare i presupposti di fatto dei ritenuti abusi, i calcoli delle altezze ed ogni altro dato necessario per difendersi dagli addebiti ed evitare la remissione in pristino. Inoltre il diniego del Comune sarebbe illegittimo perché la contestuale pendenza di un procedimento penale non consentirebbe all’Ente locale di sottrarre all’accesso documenti da esso stesso formati.
5. Né il Comune né gli altri soggetti intimati si sono costituiti in giudizio. All’udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. Il ricorrente vanta un innegabile interesse ad accedere al verbale di sopralluogo ed agli eventuali ulteriori documenti su cui si basano i provvedimenti ripristinatori adottati dal Comune di-OMISSIS-, né le ragioni addotte dall’Ente per negare l’ostensione possono essere condivise.
6.2. Infatti i provvedimenti posti in essere da una P.A. nell'ambito della sua attività istituzionale sono sicuramente atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denuncia di reato all'Autorità Giudiziaria. Tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell'Amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro, cosicchè non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l'accesso garantito all'interessato dall'art. 22, l. n. 241 del 1990 e ss., non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 24, l. n. 241/1990 ( cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 dicembre 2024, n. 22353, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 07 novembre 2022, n. 6906, T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 23 giugno 2022, n. 551). Nel caso in esame, peraltro, la sottrazione all’accesso del verbale di sopralluogo, quale atto prodromico alla sospensione lavori e alla remissione in pristino, pregiudicherebbe il diritto di difesa del ricorrente, che si vedrebbe privato della facoltà di poter contestare in termini ed a ragion veduta, i suddetti atti.
Più nello specifico “ la mera segnalazione all'Autorità Giudiziaria di una possibile ipotesi di reato e la pendenza di un procedimento penale in qualche modo collegato ai documenti oggetto dell'istanza di accesso non implicano né giustificano che questi documenti siano automaticamente sottratti all'accesso, considerato che l'art. 329 c.p.p. si riferisce agli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria, mentre l'istanza di accesso del ricorrente si riferisce ad atti formati dall'Amministrazione Capitolina e da questa acquisiti nell'ambito del procedimento di disciplina edilizia che ha portato all'adozione della comunicazione di avvio.” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 3087, ed anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 27 aprile 2022, n. 2859).
6.3. In altri termini, in assenza di un espresso provvedimento di sequestro di specifici atti da parte dell’Autorità Giudiziaria ordinaria per esigenze di segreto istruttorio, gli atti formati dal Comune non perdono la loro natura amministrativa e la loro conseguente soggezione alla generale disciplina sull’accesso sol perché rilevano o hanno determinato l’apertura di un procedimento penale: nel caso in esame peraltro, il Comune sostiene di aver agito su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, ma ciò non vale, come detto, a sottrarli all’accesso documentale, rimanendo atti formati dall’ente locale nell’esercizio della sua potestà repressiva in materia edilizia.
7. Tanto premesso, in accoglimento della domanda di accesso svolta dall’-OMISSIS- si deve ordinare al Comune di-OMISSIS- - entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione del presente provvedimento - l’accesso alla seguente documentazione:
- verbale di sopralluogo dell’-OMISSIS-;
- ogni altro atto e documento, allo stato non identificabile, formato dal Comune o in possesso dello stesso e che abbia costituito il presupposto per l’emissione dell’ordinanza di sospensione lavori n.-OMISSIS-.
Di tale documentazione il ricorrente potrà anche estrarre copia con le modalità che gli saranno indicate dall’Amministrazione.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la proposta domanda ex art. 116 cod. proc. amm. e, per l’effetto, accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la visione e la copia della documentazione interessata, condanna il Comune di-OMISSIS- ad esibirla nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00= (mille/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES UN, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN IE | ES UN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.