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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 8459 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti GHIBAUDO - MASSACESI)
Controparte_2
(avv.ti PASTORE – ZARAMELLA)
RESISTENTI
1 OGGETTO: Diritto di assunzione- scorrimento graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 15/10/2024, la dott.ssa Parte_1 espone:
a) di avere partecipato al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico (agronomo forestale) (Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione – c ex cat D – CCNL Funzioni Locali) indetto dalla CP_1
con bando di concorso pubblico n. 1/2023 del Controparte_1
19/05/2023 (doc. 1 di ricorso);
b) di essere stata collocata al sesto posto (ultima degli idonei) della graduatoria finale, pubblicata con D.D. del 21/11/2023 (doc. 2);
c) i primi due candidati venivano assunti a dicembre 2023 dalla
[...]
, mentre per scorrimento della graduatoria da parte di Controparte_3 altro ente un terzo candidato veniva espunto dalla graduatoria stessa;
d) in data 23/10/2023 veniva bandito ulteriore concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 11 unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico (Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – ex cat. D) (doc. 3);
e) al termine della procedura concorsuale, 51 candidati risultavano idonei, ed i primi 10 più un riservista venivano assunti;
f) la pianta organica della prevede nove Controparte_3 profili professionali di istruttore direttivo riferiti alle specifiche professionalità richieste, ovvero: - Amministrativo - di Ragioneria - Statistico -
Elaborazione dati - Gestionale - Informatico - Socio Culturale - Tecnico –
Vigilanza;
g) il piano triennale di fabbisogno del personale 2024/2026 prevede nel corso del 2024 sei assunzioni nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico (doc.
5).
h) con D.D. del 26/08/2024 (doc. 6), dato atto che nel predetto piano triennale di fabbisogni erano previste sei assunzioni di I.D.T. venivano individuati i vincitori del Concorso Pubblico n. 1/2023, fra i quali non rientrava l'odierna ricorrente;
2 i) ritenendo di essere stata esclusa per errore, la dott.ssa Pt_1 presentava, senza successo, istanza di autotutela (doc. 7);
j) con determina dirigenziale del 30/09/2024, a fronte della rinuncia di uno dei vincitori si provvedeva all'ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso 10/2023 (doc. 8);
k) uno dei candidati del concorso 1/2023 veniva assunto ed assegnato alla
. Parte_2
I.1 Ciò premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio
[...]
ed il sig. , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 all'adìto Tribunale, previa parziale disapplicazione della delibera dirigenziale
26 agosto 2024, di accertare il proprio diritto ad essere assunta a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze dell'Ente convenuto quale Istruttore
Direttivo Tecnico, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L.
Funzioni Locali, a far data dal 02/09/2024, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio.
II Resistono in giudizio entrambi i convenuti: la Controparte_1
replicando che non sussisteva, nel caso di specie, il requisito
[...] dell'identità delle graduatorie da scorrere per le assunzioni, il dott. CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in ogni
[...] caso, di non essere legittimato passivo dell'avversaria azione.
II.1 Replica in particolare la che: Controparte_1
- nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 era prevista per l'anno 2023 l'assunzione di n. 18 unità di Istruttore direttivo tecnico, da reclutare mediante concorso pubblico, mobilità o scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi;
- venivano quindi bandite nell'anno 2023 tre diverse procedure concorsuali: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di personale nel profilo di Istruttore direttivo tecnico (Agronomo forestale) – area dei Funzionarie e della elevata qualificazione – ex categoria D” (bando n. 1/2023);
Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 11 unità di personale nel profilo di Istruttore direttivo tecnico – area dei Funzionarie e della elevata qualificazione – ex categoria D riservato a architetti e ingegneri (bando n. 10/2023;
3 Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale nel profilo di Istruttore direttivo tecnico
– Ambito turismo (Area dei Funzionari e della elevata qualificazione – ex categoria D) (bando n. 11/2023);
- le unità di personale da selezionare con i concorsi di cui sopra venivano assunte
- alla conclusione delle procedure selettive per un totale di 14 candidati vincitori, di cui n. 11 Architetti/Ingegneri, n. 2 Agronomi forestali e n. 1
Istruttore direttivo tecnico in Ambito turistico (mentre altre 4 figure di
Istruttore direttivo tecnico previste nel PTFP 2023/2025 erano assunte a seguito di mobilità esterna o a seguito di progressione di carriera).
- successivamente, nel PTFP 2024/2026 di veniva Controparte_3 prevista per l'anno 2024 l'assunzione mediante scorrimento di graduatorie di n. 6 nuove unità di Istruttore direttivo tecnico, da destinare rispettivamente alla Direzione Azioni integrate con gli EE.LL.
(n. 1 unità), al Dipartimento ambiente e Vigilanza ambientale (n. 3 unità)
e al Dipartimento Pianificazione (n. 2 unità). Parte_2
- la Direzione Risorse Umane procedeva quindi a verificare preliminarmente con i Dirigenti interessati dalle nuove acquisizioni quali tipologie di professionalità fossero da acquisire;
le indicazioni fornite dai Dirigenti sono state di assumere tramite scorrimento n. 4
Architetti/Ingegneri (di cui uno per la Direzione Azioni
- integrate per gli EE.LL., uno per il Dipartimento Pianificazione territoriale Edilizia e due per il Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale) e n. 2 Agronomi forestali (di cui uno per il Dipartimento
Pianificazione territoriale Edilizia e uno per il Dipartimento ambiente e
Vigilanza ambientale);
- la Direzione Risorse Umane procedeva infine allo scorrimento delle due graduatorie come da determinazione dirigenziale n. 5098 del 26.8.2024.
III All'udienza del 02/10/2025 i procuratori delle parti hanno discusso nel merito il ricorso;
è stata fissata nuova udienza al 26/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 IV La dott.ssa lamenta nel presente giudizio la mancata sua Pt_1 assunzione da parte della , nonostante il Controparte_3 piano dei fabbisogni 2024/2026 prevedesse l'assunzione di sei unità nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico e la ricorrente stessa fosse risultata idonea nel concorso pubblico n. 1/2023; la determina dirigenziale
26/08/2024, infatti, autorizzava l'assunzione di soli due candidati idonei su tre.
IV.1 A sostegno della tesi secondo la quale l'Ente non avrebbe potuto indire un nuovo concorso senza prima scorrere la graduatoria del precedente bando, viene richiamata giurisprudenza della S. C. (sentenza 07/06/2021 n. 15790,
Cass 18/05/2016 n. 10244, Cass 12/01/2016 n. 280), secondo cui “il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, in quanto tale destinata a scadere per prima, può essere derogato solo in presenza di ragioni di interesse pubblico che giustifichino la deroga, ragioni che non possono esaurirsi nella contestuale presenza di più graduatorie, di per sé non sufficiente a comprimere il diritto allo scorrimento prioritario degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica”; la regola generale che assicuri imparzialità, trasparenza ed efficienza all'agire delle amministrazioni pubbliche viene individuata nel tendenziale favor per la graduatoria meno recente, motivato dalla necessità di salvaguardare sia l'aspettativa di nomina di coloro che per primi l'hanno acquisita, sia il buon andamento della P.A.
V Ciò premesso, è fondata - ed assorbente rispetto ad ogni altra questione controversa – l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto
. CP_2
V.1 Occorre evidenziare, in primo luogo, che il riparto della giurisdizione tra
Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuare con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass. n. 2368/2024).
V.2 La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata a ritenere che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo
"scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla
5 giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" (Cass. Sez. U. n.
4870/2022; Sez. U. n. 26272/2016); tuttavia, qualora venga censurata la scelta dell'ente pubblico di coprire i posti della pianta organica non mediante
“scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura (ad es. concorso interno, mobilità, etc.), la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione della diversa procedura, ed allora la contestazione investe, a ben vedere, l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. S.U. n. 26272/2016).
V.3 Sono quindi devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo le fattispecie nelle quali il privato non lamenta, nella sostanza, il mancato scorrimento tout court della graduatoria, quanto piuttosto l'agere e le scelte della P.A. che, invece di far luogo allo scorrimento della graduatoria, ha proceduto alle assunzioni per altra via: indizione di una nuova procedura destinata agli esterni, procedura destinata ai soli interni, ricorso a professionisti esterni, etc. (Cass. 6159/2025).
V.5 Il Consiglio di Stato si muove nel solco tracciato dalla S. C., riconoscendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo allorquando - avuto riguardo al petitum sostanziale - siano impugnati atti di macro-organizzazione che incidono (escludendolo) sul diritto allo scorrimento, ribadendo che le scelte discrezionali e di macro-organizzazione della P.A. rientrano, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. di Stato, sentenza n. 390 del 20 gennaio 2025).
VI Venendo al caso in esame, la sostanziale contestazione di parte ricorrente non verte sulle modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria, bensì sull'esercizio del potere amministrativo e, in particolare, sulla scelta operata dall'Amministrazione in merito alle modalità da adottare per la copertura del posto, frutto di una valutazione discrezionale, a cui non può che corrispondere una situazione di semplice interesse legittimo.
VI.1 Non siamo al cospetto di due concorsi identici per requisiti di accesso, ben diversi essendo i titoli di studio richiesti: è sufficiente osservare che la
6 ricorrente, agronoma forestale, è stata correttamente ammessa al concorso n.
1/23, mentre non avrebbe potuto partecipare (come, in effetti, non ha partecipato), al concorso n. 10/23, non possedendo il titolo di studio previsto dal bando.
VI.2 A ben guardare, dunque, la ricorrente sotto il profilo del petitum sostanziale si duole delle scelte discrezionali della Controparte_3
che, nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 e
[...] conseguente Delibera Dirigenziale 26/08/2024 – entrambi atti di macro- organizzazione – ha deliberato di assumere ulteriori due figure di agronomo forestale e quattro di architetto/ingegnere, per poi attingere dalla graduatoria del concorso n. 10/2023, anziché in via prioritaria da quella del concorso n.
1/2023.
VI.3 In conclusione, a fronte di due concorsi che presentavano diversi requisiti di accesso, non è configurabile un diritto soggettivo del candidato dichiarato idoneo allo scorrimento della graduatoria (e dunque all'assunzione), bensì un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale da parte della P.A.; ragione per la quale deve essere dichiarato il difetto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo.
VII Le spese di lite relative al rapporto processuale fra la ricorrente e la sono suscettibili di integrale Controparte_1 compensazione, tenuto conto delle persistenti difficoltà nell'individuare, nella materia, la linea di demarcazione tra atti di diritto privato e provvedimenti amministrativi, ed altresì in considerazione del fatto che anche l'Ente convenuto, così come la ricorrente, ha ritenuto sussistere nel caso di specie la giurisdizione del Giudice Ordinario.
VII.1 Per quanto riguarda, invece, il rapporto processuale fra la ricorrente ed il convenuto , la prima deve farsi carico per intero delle spese CP_2 sostenute dal secondo, nonostante alcuna domanda sia stata diretta nei suoi confronti, in ossequio al “principio di causalità” che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 23123 del 17/09/2019); le suddette spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, in conformità ai parametri dettati dal d.m.
55/2014.
7
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo competente il Giudice Amministrativo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , che liquida in € 3.513,00, oltre Controparte_2 rimborso forfetario, c.p.a. ed IVA come per legge;
compensa le spese relative al rapporto processuale fra e Parte_1
. Controparte_1
Così deciso in Torino, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Sentenza scritta con la collaborazione della dott.ssa Caterina Miroglio CP_4
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione e del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 8459 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv. CARAPELLE)
RICORRENTE
contro
Controparte_1
(avv.ti GHIBAUDO - MASSACESI)
Controparte_2
(avv.ti PASTORE – ZARAMELLA)
RESISTENTI
1 OGGETTO: Diritto di assunzione- scorrimento graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 15/10/2024, la dott.ssa Parte_1 espone:
a) di avere partecipato al concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico (agronomo forestale) (Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione – c ex cat D – CCNL Funzioni Locali) indetto dalla CP_1
con bando di concorso pubblico n. 1/2023 del Controparte_1
19/05/2023 (doc. 1 di ricorso);
b) di essere stata collocata al sesto posto (ultima degli idonei) della graduatoria finale, pubblicata con D.D. del 21/11/2023 (doc. 2);
c) i primi due candidati venivano assunti a dicembre 2023 dalla
[...]
, mentre per scorrimento della graduatoria da parte di Controparte_3 altro ente un terzo candidato veniva espunto dalla graduatoria stessa;
d) in data 23/10/2023 veniva bandito ulteriore concorso per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 11 unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico (Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione – ex cat. D) (doc. 3);
e) al termine della procedura concorsuale, 51 candidati risultavano idonei, ed i primi 10 più un riservista venivano assunti;
f) la pianta organica della prevede nove Controparte_3 profili professionali di istruttore direttivo riferiti alle specifiche professionalità richieste, ovvero: - Amministrativo - di Ragioneria - Statistico -
Elaborazione dati - Gestionale - Informatico - Socio Culturale - Tecnico –
Vigilanza;
g) il piano triennale di fabbisogno del personale 2024/2026 prevede nel corso del 2024 sei assunzioni nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico (doc.
5).
h) con D.D. del 26/08/2024 (doc. 6), dato atto che nel predetto piano triennale di fabbisogni erano previste sei assunzioni di I.D.T. venivano individuati i vincitori del Concorso Pubblico n. 1/2023, fra i quali non rientrava l'odierna ricorrente;
2 i) ritenendo di essere stata esclusa per errore, la dott.ssa Pt_1 presentava, senza successo, istanza di autotutela (doc. 7);
j) con determina dirigenziale del 30/09/2024, a fronte della rinuncia di uno dei vincitori si provvedeva all'ulteriore scorrimento della graduatoria del concorso 10/2023 (doc. 8);
k) uno dei candidati del concorso 1/2023 veniva assunto ed assegnato alla
. Parte_2
I.1 Ciò premesso, la ricorrente ha convenuto in giudizio
[...]
ed il sig. , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 all'adìto Tribunale, previa parziale disapplicazione della delibera dirigenziale
26 agosto 2024, di accertare il proprio diritto ad essere assunta a tempo pieno ed indeterminato alle dipendenze dell'Ente convenuto quale Istruttore
Direttivo Tecnico, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione C.C.N.L.
Funzioni Locali, a far data dal 02/09/2024, oltre al risarcimento dei danni, da quantificarsi in separato giudizio.
II Resistono in giudizio entrambi i convenuti: la Controparte_1
replicando che non sussisteva, nel caso di specie, il requisito
[...] dell'identità delle graduatorie da scorrere per le assunzioni, il dott. CP_2
eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario e, in ogni
[...] caso, di non essere legittimato passivo dell'avversaria azione.
II.1 Replica in particolare la che: Controparte_1
- nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 era prevista per l'anno 2023 l'assunzione di n. 18 unità di Istruttore direttivo tecnico, da reclutare mediante concorso pubblico, mobilità o scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi;
- venivano quindi bandite nell'anno 2023 tre diverse procedure concorsuali: Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 2 unità di personale nel profilo di Istruttore direttivo tecnico (Agronomo forestale) – area dei Funzionarie e della elevata qualificazione – ex categoria D” (bando n. 1/2023);
Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 11 unità di personale nel profilo di Istruttore direttivo tecnico – area dei Funzionarie e della elevata qualificazione – ex categoria D riservato a architetti e ingegneri (bando n. 10/2023;
3 Concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 unità di personale nel profilo di Istruttore direttivo tecnico
– Ambito turismo (Area dei Funzionari e della elevata qualificazione – ex categoria D) (bando n. 11/2023);
- le unità di personale da selezionare con i concorsi di cui sopra venivano assunte
- alla conclusione delle procedure selettive per un totale di 14 candidati vincitori, di cui n. 11 Architetti/Ingegneri, n. 2 Agronomi forestali e n. 1
Istruttore direttivo tecnico in Ambito turistico (mentre altre 4 figure di
Istruttore direttivo tecnico previste nel PTFP 2023/2025 erano assunte a seguito di mobilità esterna o a seguito di progressione di carriera).
- successivamente, nel PTFP 2024/2026 di veniva Controparte_3 prevista per l'anno 2024 l'assunzione mediante scorrimento di graduatorie di n. 6 nuove unità di Istruttore direttivo tecnico, da destinare rispettivamente alla Direzione Azioni integrate con gli EE.LL.
(n. 1 unità), al Dipartimento ambiente e Vigilanza ambientale (n. 3 unità)
e al Dipartimento Pianificazione (n. 2 unità). Parte_2
- la Direzione Risorse Umane procedeva quindi a verificare preliminarmente con i Dirigenti interessati dalle nuove acquisizioni quali tipologie di professionalità fossero da acquisire;
le indicazioni fornite dai Dirigenti sono state di assumere tramite scorrimento n. 4
Architetti/Ingegneri (di cui uno per la Direzione Azioni
- integrate per gli EE.LL., uno per il Dipartimento Pianificazione territoriale Edilizia e due per il Dipartimento Ambiente e Vigilanza ambientale) e n. 2 Agronomi forestali (di cui uno per il Dipartimento
Pianificazione territoriale Edilizia e uno per il Dipartimento ambiente e
Vigilanza ambientale);
- la Direzione Risorse Umane procedeva infine allo scorrimento delle due graduatorie come da determinazione dirigenziale n. 5098 del 26.8.2024.
III All'udienza del 02/10/2025 i procuratori delle parti hanno discusso nel merito il ricorso;
è stata fissata nuova udienza al 26/11/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni.
4 IV La dott.ssa lamenta nel presente giudizio la mancata sua Pt_1 assunzione da parte della , nonostante il Controparte_3 piano dei fabbisogni 2024/2026 prevedesse l'assunzione di sei unità nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico e la ricorrente stessa fosse risultata idonea nel concorso pubblico n. 1/2023; la determina dirigenziale
26/08/2024, infatti, autorizzava l'assunzione di soli due candidati idonei su tre.
IV.1 A sostegno della tesi secondo la quale l'Ente non avrebbe potuto indire un nuovo concorso senza prima scorrere la graduatoria del precedente bando, viene richiamata giurisprudenza della S. C. (sentenza 07/06/2021 n. 15790,
Cass 18/05/2016 n. 10244, Cass 12/01/2016 n. 280), secondo cui “il criterio della prevalenza della graduatoria di data anteriore, in quanto tale destinata a scadere per prima, può essere derogato solo in presenza di ragioni di interesse pubblico che giustifichino la deroga, ragioni che non possono esaurirsi nella contestuale presenza di più graduatorie, di per sé non sufficiente a comprimere il diritto allo scorrimento prioritario degli idonei utilmente classificatisi nella graduatoria più antica”; la regola generale che assicuri imparzialità, trasparenza ed efficienza all'agire delle amministrazioni pubbliche viene individuata nel tendenziale favor per la graduatoria meno recente, motivato dalla necessità di salvaguardare sia l'aspettativa di nomina di coloro che per primi l'hanno acquisita, sia il buon andamento della P.A.
V Ciò premesso, è fondata - ed assorbente rispetto ad ogni altra questione controversa – l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dal convenuto
. CP_2
V.1 Occorre evidenziare, in primo luogo, che il riparto della giurisdizione tra
Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo non si basa sul criterio del petitum formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum sostanziale, da individuare con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass. n. 2368/2024).
V.2 La giurisprudenza di legittimità è da tempo orientata a ritenere che la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo
"scorrimento" della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla
5 giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell'ambito della procedura concorsuale, il "diritto all'assunzione" (Cass. Sez. U. n.
4870/2022; Sez. U. n. 26272/2016); tuttavia, qualora venga censurata la scelta dell'ente pubblico di coprire i posti della pianta organica non mediante
“scorrimento” della graduatoria del precedente concorso, bensì con altra procedura (ad es. concorso interno, mobilità, etc.), la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione è consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione della diversa procedura, ed allora la contestazione investe, a ben vedere, l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. S.U. n. 26272/2016).
V.3 Sono quindi devolute alla cognizione del Giudice Amministrativo le fattispecie nelle quali il privato non lamenta, nella sostanza, il mancato scorrimento tout court della graduatoria, quanto piuttosto l'agere e le scelte della P.A. che, invece di far luogo allo scorrimento della graduatoria, ha proceduto alle assunzioni per altra via: indizione di una nuova procedura destinata agli esterni, procedura destinata ai soli interni, ricorso a professionisti esterni, etc. (Cass. 6159/2025).
V.5 Il Consiglio di Stato si muove nel solco tracciato dalla S. C., riconoscendo la giurisdizione del Giudice Amministrativo allorquando - avuto riguardo al petitum sostanziale - siano impugnati atti di macro-organizzazione che incidono (escludendolo) sul diritto allo scorrimento, ribadendo che le scelte discrezionali e di macro-organizzazione della P.A. rientrano, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. di Stato, sentenza n. 390 del 20 gennaio 2025).
VI Venendo al caso in esame, la sostanziale contestazione di parte ricorrente non verte sulle modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria, bensì sull'esercizio del potere amministrativo e, in particolare, sulla scelta operata dall'Amministrazione in merito alle modalità da adottare per la copertura del posto, frutto di una valutazione discrezionale, a cui non può che corrispondere una situazione di semplice interesse legittimo.
VI.1 Non siamo al cospetto di due concorsi identici per requisiti di accesso, ben diversi essendo i titoli di studio richiesti: è sufficiente osservare che la
6 ricorrente, agronoma forestale, è stata correttamente ammessa al concorso n.
1/23, mentre non avrebbe potuto partecipare (come, in effetti, non ha partecipato), al concorso n. 10/23, non possedendo il titolo di studio previsto dal bando.
VI.2 A ben guardare, dunque, la ricorrente sotto il profilo del petitum sostanziale si duole delle scelte discrezionali della Controparte_3
che, nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024/2026 e
[...] conseguente Delibera Dirigenziale 26/08/2024 – entrambi atti di macro- organizzazione – ha deliberato di assumere ulteriori due figure di agronomo forestale e quattro di architetto/ingegnere, per poi attingere dalla graduatoria del concorso n. 10/2023, anziché in via prioritaria da quella del concorso n.
1/2023.
VI.3 In conclusione, a fronte di due concorsi che presentavano diversi requisiti di accesso, non è configurabile un diritto soggettivo del candidato dichiarato idoneo allo scorrimento della graduatoria (e dunque all'assunzione), bensì un interesse legittimo al corretto esercizio del potere discrezionale da parte della P.A.; ragione per la quale deve essere dichiarato il difetto il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, in favore del Giudice Amministrativo.
VII Le spese di lite relative al rapporto processuale fra la ricorrente e la sono suscettibili di integrale Controparte_1 compensazione, tenuto conto delle persistenti difficoltà nell'individuare, nella materia, la linea di demarcazione tra atti di diritto privato e provvedimenti amministrativi, ed altresì in considerazione del fatto che anche l'Ente convenuto, così come la ricorrente, ha ritenuto sussistere nel caso di specie la giurisdizione del Giudice Ordinario.
VII.1 Per quanto riguarda, invece, il rapporto processuale fra la ricorrente ed il convenuto , la prima deve farsi carico per intero delle spese CP_2 sostenute dal secondo, nonostante alcuna domanda sia stata diretta nei suoi confronti, in ossequio al “principio di causalità” che governa la regolamentazione delle spese di lite (Cass. n. 23123 del 17/09/2019); le suddette spese sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, in conformità ai parametri dettati dal d.m.
55/2014.
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P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, essendo competente il Giudice Amministrativo;
dichiara tenuta e condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore di , che liquida in € 3.513,00, oltre Controparte_2 rimborso forfetario, c.p.a. ed IVA come per legge;
compensa le spese relative al rapporto processuale fra e Parte_1
. Controparte_1
Così deciso in Torino, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Sentenza scritta con la collaborazione della dott.ssa Caterina Miroglio CP_4
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