TAR Napoli, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 2906
TAR
Sentenza 6 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 20 luglio 2022, n. 11, per violazione dell’art. 56, comma 4, dello Statuto della Regione IA, in relazione agli artt. 97, comma 1, 121, comma 4, e 123, comma 1, Cost., omessa determinazione delle “norme generali regolatrici della materia”, violazione della riserva relativa di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il regolamento impugnato non sia un regolamento di delegificazione ai sensi dell'art. 56, comma 1, dello Statuto regionale, ma rientri nell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 26, comma 2 dello Statuto. Pertanto, la L.R. 11/2022 non è incostituzionale per questo motivo.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della L.R. n. 11 del 2022, per violazione degli artt. 26, comma 2, e 56, commi 1 e 4, dello Statuto della Regione IA, in relazione agli artt. 121, comma 4, e 123, comma 1, Cost., omessa previsione dell’emanazione del Regolamento organizzativo da parte del Presidente della NT Regionale

    Il motivo è infondato poiché il regolamento non è stato adottato ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, ma rientra nell'autonomia organizzativa del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 26, comma 2 dello Statuto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 1, Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 dello Statuto della Regione IA, violazione e falsa applicazione della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 14, 19 e 27 del D.Lgs. 23 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., violazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni di gestione in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali, eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che la Regione IA abbia legittimamente disciplinato la materia degli incarichi dirigenziali, esercitando la propria autonomia statutaria ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, dato che l'individuazione delle unità dirigenziali rientra nella macro-organizzazione e nei poteri di governo dell'ente.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della L.R. n. 11 del 2022 e della L.R. n. 8 del 2024 per violazione dell’art. 38 dello Statuto della Regione IA, in relazione all’art. 123, comma 1, Cost.

    Il motivo è infondato poiché il fondamento giuridico del potere regolamentare in materia di organizzazione del Consiglio regionale è l'art. 26, comma 2 dello Statuto, che riconosce l'autonomia organizzativa del Consiglio regionale, e non l'art. 38.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 2906
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2906
    Data del deposito : 6 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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