Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02906/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05855/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5855 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da RE (Federazione Dirigenti e Direttivi – Enti Territoriali e Sanità), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Carmine Medici, con domicilio fisico eletto presso lo studio legale AN in Napoli, via Carlo Poerio n. 53, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti Almerina Bove, MA Filomena Luongo e Tiziana Monti, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Ente in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo:
“1. – Del Regolamento recante “ Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale ”, approvato, ai sensi dell’art. 2, co. 3, della l. reg. IA n. 11 del 2022, nella seduta del 27 giugno 2023, e, sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 del 12/7/2023;
2. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi i pareri della I e della II Commissione Consiliare Permanente, di cui non si conoscono gli estremi e i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.”
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 gennaio 2025;
per l’annullamento dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa AL SA e uditi per le parti i difensori, Carmine Medici per la parte ricorrente e Beatrice Dell’Isola per la Regione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Con il ricorso introduttivo, depositato il 13 dicembre 2023, la RE (Federazione Dirigenti e Direttivi – Enti Territoriali e Sanità), a seguito di opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, notificata il 30 novembre 2023 dalla Regione IA, ha riassunto il giudizio ed ha chiesto l’annullamento del Regolamento recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale”, approvato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L.R. IA n. 11 del 2022, nella seduta del 27 giugno 2023, e sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 del 12 luglio 2023, nonché dei pareri della I e della II Commissione Consiliare Permanente, di cui parte ricorrente afferma di non conoscere gli estremi e i contenuti di dettaglio, tutti per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.
La RE ha esposto in fatto che, con ricorso R.G. 2839/2015, la RE IA - alla quale era subentrata, a seguito di successive adesioni e fusioni, la RE - aveva (tra l’altro) impugnato dinanzi al T.A.R. IA, Napoli, la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Regione IA n. 369 del 27 febbraio 2015, con la quale era stato approvato il nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale e, nel contempo, erano state revocate le precedenti delibere n. 211 del 19 febbraio 2013, e successive, riguardanti il preesistente regolamento organizzativo.
Con sentenza n. 3803 dell’8 luglio 2019 questo Tribunale aveva in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il detto ricorso n. R.G. 2839/2015; avverso tale sentenza essa Federazione ricorrente (come detto, subentrata alla RE IA) aveva proposto appello al Consiglio di Stato iscritto al n. R.G. 2299/2020, tutt’ora pendente.
A seguito della emanazione del nuovo Regolamento recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale” pubblicato sul B.U.R.C. n. 53 del 12 luglio 2023 aveva proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, riassunto con l’odierno gravame.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure: 1. Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. 20 luglio 2022, n. 11, per violazione dell’art. 56, comma 4, dello Statuto della Regione IA, in relazione agli artt. 97, comma 1, 121, comma 4, e 123, comma 1, Cost., omessa determinazione delle “norme generali regolatrici della materia”, violazione della riserva relativa di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici, eccesso di potere.
Ad avviso di parte ricorrente la L.R. 20 luglio 2022, n. 11 recante “ Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale ”, sarebbe costituzionalmente illegittima in relazione ai parametri di cui agli artt. 97, comma 1, 121, comma 4, e 123, comma 1, Cost., per violazione dell’art. 56, comma 4, dello Statuto della Regione IA, avendo omesso di stabilire le « norme regolatrici della materia» oggetto del regolamento autorizzato, la cui determinazione sarebbe vieppiù necessaria in considerazione dell’oggetto del regolamento, costituito dall’ordinamento amministrativo della NT regionale, soggetto a riserva (relativa) di legge in materia di organizzazione dei pubblici uffici (art. 97, comma 1, Cost.). Ha chiesto, pertanto, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, che fosse disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e, in ipotesi di accoglimento di tale questione, l’accoglimento del ricorso riassunto.
2. Illegittimità costituzionale della L.R. n. 11 del 2022, per violazione degli artt. 26, comma 2, e 56, commi 1 e 4, dello Statuto della Regione IA, in relazione agli artt. 121, comma 4, e 123, comma 1, Cost., omessa previsione dell’emanazione del Regolamento organizzativo da parte del Presidente della NT Regionale.
La L.R. n. 11 del 2022, recante “ Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale ”, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 26, comma 2, e 56, comma 4, dello Statuto della Regione IA, in relazione ai parametri di cui agli artt. 121, comma 4, e 123, comma 1, Cost., poiché non prevederebbe che il regolamento organizzativo, deliberato dall’Ufficio di Presidenza, previa acquisizione dei pareri della Commissione consiliare permanente in materia di Affari Istituzionali e della Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio e Finanze, ed approvato dal Consiglio regionale (v. art. 2, commi 1 e 2), fosse poi emanato dal Presidente della NT regionale, come stabilito dall’art. 56 dello Statuto.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 97, comma 1, Cost., violazione e falsa applicazione degli artt. 66 e 67 dello Statuto della Regione IA, violazione e falsa applicazione della L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4, 14, 19 e 27 del D.Lgs. 23 marzo 2001, n. 165, e succ. int. e mod., violazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni di gestione in relazione al conferimento degli incarichi dirigenziali, eccesso di potere.
Parte ricorrente ha lamentato che le disposizioni di cui gli artt. 3, comma 2, lett. e) , e 16, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 giugno 2023 sarebbero illegittimi per violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 66 dello Statuto della Regione IA, dal momento che la concentrazione in capo al Presidente del Consiglio regionale del potere di conferire gli incarichi dirigenziali di qualunque livello costituirebbe una palese violazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni di gestione, principio posto a presidio del canone costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’organizzazione e dell’azione amministrativa.
Si è costituita in giudizio la Regione IA con atto meramente formale. Ha poi depositato una memoria con la quale ha dedotto l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. In particolare ha rappresentato che l’art. 56, comma 4, dello Statuto regionale non sarebbe applicabile alla fattispecie per cui è causa, in quanto riguarderebbe esclusivamente i regolamenti di delegificazione della NT regionale della IA e, quindi, il contenuto delle leggi regionali con le quali la NT è autorizzata ad emanare regolamenti di delegificazione; mentre il regolamento impugnato sarebbe stato adottato ai sensi dell’art. 26 dello Statuto regionale medesimo, che detta disposizioni in materia di regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale. Parte resistente ha poi prodotto documentazione, tra cui la relazione istruttoria del 3 gennaio 2024 con i relativi allegati.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza camerale, con la quale ha contestato quanto dedotto dalla difesa regionale, ed ha insistito sulle proprie posizioni.
Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2024, all’esito della discussione, il difensore di parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, previa fissazione del merito a breve; il Presidente ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo camerale ed ha fissato il merito all’udienza pubblica del 2 luglio 2024.
Parte resistente in data 13 dicembre 2024 ha prodotto una memoria con la quale, in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere della RE in relazione al provvedimento impugnato, in quanto l’Associazione sarebbe priva di legittimazione laddove l’azione promossa – come sarebbe nel caso di specie - non sia riferibile alla tutela dell’intera categoria, ma siano al contrario prospettabili potenziali conflitti di interesse tra i rappresentati, cosicché il Sindacato non sarebbe legittimato a rappresentare in giudizio situazioni non omogenee; ha comunque ribadito l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 il Tribunale, rilevato che parte ricorrente aveva chiesto rinvio per proporre motivi aggiunti, ha differito la trattazione della causa alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025.
Con atto depositato il 15 gennaio 2025, la ricorrente non ha impugnato ulteriori atti, ma ha proposto motivi aggiunti, ai sensi degli artt. 24 e 43 c.p.a., incentrato su ulteriori profili di illegittimità del Regolamento recante “Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale”, impugnato con il ricorso introduttivo, quali emergenti dalla documentazione prodotta dalla difesa regionale il 4 dicembre 2024, ed in particolare dalla relazione di cui alla nota prot. n. 20240022520 del 4 dicembre 2024, nella quale è rappresentato che con la L. R. n. 8 del 2024 è stato modificato l’art. 2 della L.R. n. 11 del 2022, con la sostituzione del comma 4.
Al riguardo ha lamentato l’illegittimità del Regolamento impugnato con il ricorso introduttivo, deducendo le seguenti ulteriori censure: “ 1. Illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L.R. n. 11 del 2022, e della L. R. n. 8 del 2024 in relazione al parametro di cui all’art. 123 Cost., per violazione dell’art. 123 dello Statuto della Regione IA, eccesso di potere ”; ed ha chiesto che fosse disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
In via pregiudiziale ha rappresentato il permanere del proprio interesse alla decisione del presente ricorso per le motivazioni già dedotte con il ricorso introduttivo e poi con il successivo atto di motivi aggiunti, in quanto a seguito dell’entrata in vigore della L. R. n. 8 del 2024 non sarebbe stato adottato alcun altro regolamento sull’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, che, pertanto, rimarrebbe disciplinato dal regolamento impugnato con l’odierno gravame.
Ha sostenuto che, se la disciplina mediante regolamento interno dell’ordinamento amministrativo del Consiglio regionale trova la sua fonte nell’art. 38 dello Statuto, di tal che « nessun’altra fonte giuridica, al di fuori del Regolamento, può disciplinare la vita interna del Consiglio », allora la L.R. n. 11 del 2022 e la L.R. n. 8 del 2024 sarebbero costituzionalmente illegittime poiché le stesse avrebbero disciplinato per legge (regionale) una materia – per giunta delegificandola – che avrebbe dovuto essere disciplinata mediante un regolamento approvato dal Consiglio regionale con la prescritta maggioranza qualificata.
Pertanto parte ricorrente, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il fondamento giuridico del potere regolamentare in materia di organizzazione del Consiglio regionale fosse rinvenuto nell’art. 38 dello Statuto, ha lamentato che, sia la L.R. n. 11 del 2022 che la novella legislativa di cui alla L.R. n. 8 del 2024, sarebbero costituzionalmente illegittime in relazione ai parametri di cui all’art. 123, comma 1, Cost., per violazione del richiamato art. 38 dello Statuto della Regione IA.
La Regione IA ha depositato una memoria per l’udienza di discussione, con la quale ha innanzitutto eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per intempestività, trattandosi di censure afferenti ad un regolamento pubblicato sul BURC n. 53 del 12 luglio 2023, relative a pretesa illegittimità derivata da incostituzionalità della L.R. n. 11/2022, sulla scorta della quale il regolamento è stato adottato, e successiva L.R. n. 8 del 15 maggio 2024 (BURC n. 38 del 15 maggio 2024); ha comunque dedotto l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della eccezione di l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere della RE in relazione al provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, sollevata dalla Regione IA con la memoria depositata in data 13 dicembre 2024, essendo il ricorso infondato nel merito.
Con i primi due motivi la RE ha prospettato l’illegittimità costituzionale della L.R. 20 luglio 2022, n. 11, sostenendo sulla scorta di ciò l’illegittimità del Regolamento impugnato.
L’art. 2 - (Regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale) - della L.R. 20 luglio 2022, n. 11, nel testo precedente alle modifiche apportate dalla L.R. 15 maggio 2024, n. 8, dispone: “ 1. In osservanza delle finalità indicate all’articolo 1 i regolamenti di organizzazione del Consiglio regionale sono deliberati dall’Ufficio di Presidenza, anche per specifici settori, e trasmessi alla Commissione consiliare permanente in materia di Affari Istituzionali e alla Commissione consiliare permanente in materia di Bilancio e Finanze, che rendono il parere nel termine di quindici giorni dalla loro assegnazione. Il parere della Commissione permanente in materia di Bilancio è obbligatorio. Se decorso il termine assegnato la Commissione consiliare competente in materia di Affari istituzionali non si è pronunciata, il parere non espresso si intende favorevolmente acquisito.
2. Il regolamento, corredato dei pareri acquisiti, è approvato dal Consiglio regionale nel termine di trenta giorni dalla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.
3. Il regolamento, munito dell’attestazione di avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea consiliare, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione nei tempi previsti dallo Statuto per la pubblicazione dei regolamenti della NT regionale…… ”.
A sua volta l’art. 1 – Finalità – prevede: “ 1. La presente legge detta norme per garantire l’efficace ed efficiente organizzazione del Consiglio regionale in armonia con i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento determinati dallo Statuto ed in osservanza dei seguenti criteri generali: a) imparzialità, buon andamento dell'amministrazione e trasparenza dell'azione amministrativa; b) razionalizzazione organizzativa, contenimento e controllo della spesa, anche mediante accorpamento e soppressione delle strutture esistenti; c) perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, ed economicità nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate alle strutture organizzative individuate; d) realizzazione della più ampia flessibilità nell'organizzazione degli uffici regionali; e) rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti dagli organi politici con la previsione che gli uffici appositamente istituiti hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione. ”.
La tesi della ricorrente prefigura l’atto impugnato in termini di regolamento di delegificazione (rientrante nel novero dei regolamenti autorizzati), per la cui adozione la competenza è della NT regionale.
È, infatti, in relazione a tale qualificazione del Regolamento che vengono prospettate le sollevate questioni di legittimità costituzionale e, sulla scorta di esse, denunciata l’adozione, da parte dell’Ufficio di presidenza, dello strumento di regolazione delle funzioni e dei compiti del Consiglio regionale.
Tuttavia, come condivisibilmente sostenuto dalla difesa regionale, lo strumento in parola non è riconducibile all’art. 56, comma 1, dello Statuto regionale (disciplinante la potestà regolamentare della NT), quanto piuttosto alle disposizioni relative all’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile riconosciuta al Consiglio regionale, contenute nell’art. 26, comma 2, dello stesso Statuto.
Esso riconosce all’organo consiliare una specifica “autonomia organizzativa”, rientrandovi l’adozione dell’atto di auto-organizzazione ad opera dell’Ufficio di Presidenza, al quale l’art. 3, comma2, lett. a), del Regolamento interno del Consiglio attribuisce la competenza per la “ definizione delle funzioni e dell'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio regionale; ”.
Ed invero, l’art. 56, comma 4, dello Statuto regionale non è applicabile alla fattispecie per cui è causa riguardando esclusivamente i regolamenti di delegificazione della NT regionale della IA e, quindi, il contenuto delle leggi regionali con le quali la NT è autorizzata ad emanare regolamenti di delegificazione.
Al riguardo il Collegio, condividendo quanto già statuito da questa Sezione nella sentenza n. 3803 dell’8 luglio 2019, concernente il precedente regolamento, ritiene che, in tale ambito, non v’è ragione di ritenere che sfugga al potere dell’Ufficio di Presidenza la regolazione di tutti gli aspetti relativi all’organizzazione degli uffici e, tra essi, quelli concernenti gli incarichi dirigenziali.
Risulterebbe altrimenti monca la conclamata autonomia, ove privata della disciplina dell’aspetto preponderante della preposizione ai posti apicali, con la conformazione dell’assetto organizzativo generale.
Discende da ciò, che il sopra richiamato art. 2, comma 1, della L.R. 20 luglio 2022, n. 11 è norma ricognitiva ed attuativa di tale autonomia.
Essa non può essere sospettata di illegittimità costituzionale, escludendosi – come detto – che la potestà di regolare l’ordinamento degli uffici e dei servizi debba intendersi riservata alla NT, ovvero che non sia assegnata dallo Statuto all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
A tal riguardo, la legge costituzionale n. 1 del 1999 ha inciso, modificandola, sull’allocazione della potestà regolamentare, facendone discendere una diversa modulazione dei poteri e della ripartizione delle competenze, rimessa allo Statuto.
Sul punto, si è espressa la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 313 del 21 ottobre 2003, ha osservato che, a voler ritenere che la funzione regolamentare sia costituzionalmente riservata alla NT (una volta eliminato dal testo dell’art. 121 Cost. il riferimento al Consiglio) si comprimerebbe « indebitamente la potestà statutaria di tutte le Regioni ad autonomia ordinaria, tramite non controllabili interferenze e deduzioni da concetti generali, assunti a priori » (p. 7.4).
In questo senso, la Corte costituzionale ha affermato che « la modifica del secondo comma dell’art. 121 della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sopprimendo dal testo costituzionale originario l’indicazione della potestà regolamentare quale competenza del Consiglio regionale, ha l’effetto di eliminare la relativa riserva di competenza, consentendo alla Regione una diversa scelta organizzativa » e che « tale scelta non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente » (p. 7.2).
Si aggiunge che « le scelte organizzative in proposito possono essere molteplici, oltre le due radicali », concludendo che: « Se dunque l'alternativa su cui si fonda l'argomentazione della difesa della Regione - potere regolamentare del Consiglio o della NT - non sussiste nei termini rigidi anzidetti, è necessario escludere che la modifica che il nuovo secondo comma dell'art. 121 della Costituzione ha apportato al precedente, tacendo circa la spettanza attuale del potere regolamentare, possa essere interpretato altro che, per l'appunto, come vuoto di normazione che spetta alla Regione colmare nell'esercizio della propria autonomia statutaria » (p. 7.4).
In altri termini, come condivisibilmente è già statuito nella citata sentenza di questa Sezione n. 3803 dell’8 luglio 2019, nulla vieta all’autonomia statutaria di attribuire poteri ad altri organi o uffici (risolvendo la tradizione dicotomia Consiglio - NT), nella specie valorizzando l’autonomia organizzativa espressamente assegnata all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, la medesima L.R. 20 luglio 2022, n. 11, al sopra richiamato art. 1 ha comunque espressamente previsto criteri generali, in osservanza dei quali la legge stessa ha dettato le norme per garantire l’efficace ed efficiente organizzazione del consiglio regionale.
Si ritiene altresì opportuno precisare che deve ritenersi improprio il richiamo al giudizio innanzi al Consiglio di Stato, Sezione V, R.G. n. 4412/2015, pendente alla data di presentazione dell’odierno ricorso e poi deciso con sentenza n. 4998 del 4 giugno 2024, nel contesto del quale è stata adottata l’ordinanza n. 8071 del 19 settembre 2022 di rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 8 del 2010 – poi dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Cost., n. 128 del 10 luglio 2023 in riferimento all’art. 123 della Costituzione, per violazione dell’art. 56, comma 4, dello Statuto regionale - in quanto riguardante la diversa fattispecie della delegificazione dell’ordinamento amministrativo della NT regionale della IA.
Quanto alla censura di cui al secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità costituzionale della medesima L.R. n. 11 del 2022 perché non avrebbe previsto l’emanazione del regolamento organizzativo da parte del Presidente della NT regionale, come stabilito dall’art. 56 dello Statuto, anch’essa deve ritenersi infondata per la risolutiva circostanza che, come detto, il regolamento non è stato adottato ai sensi del suddetto art. 56.
Ed invero deve ritenersi la L.R. n. 11 del 2022 abbia legittimamente previsto modalità di adozione dei regolamenti di organizzazione degli uffici del consiglio regionale in conformità con le disposizioni dello Statuto regionale vigente, ed in particolare con l’autonomia organizzativa di cui all’art. 26, comma 2, che non prevede l’emanazione del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale da parte del Presidente della NT regionale; previsione questa, di contro, contenuta nell’art. 56, comma 4, del medesimo Statuto regionale per i soli regolamenti adottati dalla NT regionale.
Per quanto sopra esposto, è dunque manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale e vanno disattese le censure esaminate.
Deve ritenersi altresì infondato anche il terzo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni di gestione del potere di conferimento degli incarichi dirigenziali di qualunque livello.
Ed invero l’art. 27 - Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali – del D.Lgs. n. 165/2001 al comma prevede che: “ 1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. ”.
Al riguardo il Giudice d’Appello ha chiarito che il sopra richiamato art. 27 del D.Lgs. n. 165/2001, non impone agli enti locali la disciplina statale, ma ne riconosce implicitamente l’autonomia statutaria e regolamentare, e ciò in sintonia con le disposizioni di cui all’art. 114 Cost., comma 2. (Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 83).
Quanto al dedotto rinvio dinamico di cui all’art. 4 della L.R. 24/2005 alle disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, deve rilevarsi che, considerato che il comma 6 dell’art. 4 della L.R. 24/2005, sebbene con una disposizione di carattere transitorio, dispone che “ 6. Le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001, nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al comma 1, si applicano all'ordinamento degli uffici regionali. ” non può che essere inteso nel senso che si applica nei limiti stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 165/2001 (cfr. art. 27, comma 1, cit.).
Al riguardo il Collegio ritiene di condividere quanto rappresentato nella relazione illustrativa della Regione IA, depositata in giudizio il 4 gennaio 2024, in ordine alla circostanza che la individuazione delle unità dirigenziali, non solo apicali (segreterie direzioni generali) ma anche di secondo livello, è materia riconducibile alla macro-organizzazione, e quindi ai poteri di governo dell’ente; pertanto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 27 del citato Testo Unico, la Regione IA ha legittimamente disciplinato la materia degli incarichi dirigenziali, esercitando la propria autonomia statutaria di cui al più volte citato art. 27, comma 2.
Conclusivamente, per i su esposti motivi, il ricorso introduttivo deve ritenersi infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
Passando ad esaminare il ricorso per motivi aggiunti, si prescinde dall’eccezione di inammissibilità per tardività, sollevata dalla Regione IA, essendo infondato nel merito.
Con il ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente non ha impugnato ulteriori atti ma, preso atto della circostanza che con la L. R. n. 8 del 2024 è stato modificato l’art. 2 della L.R. n. 11 del 2022, con la sostituzione del comma 4, ha sostenuto che, nell’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il fondamento giuridico del potere regolamentare in materia di organizzazione del Consiglio regionale fosse rinvenuto nell’art. 38 dello Statuto, sia la L.R. n. 11 del 2022 che la novella legislativa di cui alla L.R. n. 8 del 2024 sarebbero costituzionalmente illegittime in relazione ai parametri di cui all’art. 123, comma 1, Cost., per violazione del richiamato art. 38 dello Statuto della Regione IA.
Il motivo è infondato per la risolutiva circostanza che, come evidenziato nell’analisi del primo motivo del ricorso introduttivo, il fondamento giuridico del potere regolamentare in materia di organizzazione del Consiglio regionale è da rinvenirsi nell’art. 26, comma 2 dello stesso Statuto, che riconosce l’autonomia organizzativa, amministrativa e contabile in capo al Consiglio regionale.
Conclusivamente, alla luce dei su esposti motivi, anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente, in favore di parte resistente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della IA (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento di € 3.000,00 (euro tremila/00), in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2025 e 5 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
EL MA GU, Presidente
AL SA, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AL SA | EL MA GU |
IL SEGRETARIO