Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 01/04/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione di Appello per la Sicilia |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati:
dott. Vincenzo Lo Presti Presidente dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore dott. Francesco Albo Consigliere dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 15/A/2026 nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. 7026/P del registro di segreteria, promosso da omissis, rappresentato e difeso da se medesimo ex art.86 c.p.c.,
contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall’avv.
IA G. TO e dall’avv. Francesco Gramuglia, e nei confronti del Presidente della Regione Sicilia, in persona del Presidente legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall’Avv.Vincenzo Farina elett.te dom.to presso l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia in Via Caltanissetta n.2, Palermo; pec: v.farinavvpa@pec.it;
e del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in persona del Presidente p.t.; del Consiglio di Stato in persona del Presidente p.t, del Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo, in persona del Presidente p.t.; del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente p.t.;
del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, non costituiti in giudizio in primo grado;
per la riforma della sentenza n. 177 del 20.06.2024, emessa dalla Corte dei conti -
sezione giurisdizionale per la regione siciliana, non notificata.
Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nell’odierna pubblica udienza del 19.03.2026, per l’appellante, l’avvocato Renato Torrisi in sostituzione dell’avvocato omissis, giusta delega depositata in udienza; per l’INPS, l’avv. Francesco Velardi in sostituzione degli avvocati IA G. TO e Francesco Gramuglia, giusta delega orale. Non costituiti gli altri appellati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con l’impugnata sentenza è stato respinto il ricorso dell’odierno appellante – già magistrato designato dal Presidente della Regione presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
(d’ora in avanti anche C.G.A.R.S.) di Palermo, per sei anni, – volto ad ottenere il trattamento pensionistico in quanto, ai sensi del comma 19 e 20 dell’art. 1 della legge n. 335 del 1995, alla luce dell’art. 24, comma 7, D.L. 201/2011, il ricorrente non aveva maturato il requisito anagrafico necessario per l’accesso al trattamento pensionistico nell’ambito della gestione pubblica dell’INPS.
È stata inoltre respinta la domanda con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013, in quanto non si sono ravvisati i presupposti per l’applicazione di tale normativa, richiamata in ricorso senza alcuno specifico approfondimento, e soprattutto sul rilievo che dette disposizioni attengono più precisamente alle indennità piuttosto che al trattamento previdenziale.
2.- Con appello notificato in data 09.07.2025 e depositato in pari data, l’avv. omissis ha impugnato la sentenza in epigrafe con tre, articolati, motivi di gravame.
2.1.- Ripercorsi i momenti essenziali della sua carriera (punti 1, 1.2, 1.3., 1.4.) ed i fatti di causa, col primo motivo è stato contestato l’omesso esame delle puntuali censure formulate dal ricorrente in primo grado e conseguente difetto di motivazione, con denunciata perplessità della motivazione.
In primo luogo, è stata avversata la qualificazione dell’appellante come giudice onorario, contestando le affermazioni della sentenza C.di S. n.
6282 del 2021 sul rilievo che il Consiglio di Stato Sezione Quarta, con sentenza n.2045/2020, aveva chiarito invece che il ricorrente è un magistrato effettivo e di ruolo.
L’appellante ha ulteriormente contestato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6282 del 2021 (punti 1.1 – 4) e concluso che anche il magistrato di nomina regionale ha diritto a pensione come i magistrati di nomina concorsuale.
L’appellante ha quindi osservato che la Corte costituzionale ha sancito senza alcuna deroga sul punto che al pubblico dipendente (a maggior ragione magistrato) debba essere garantito il diritto alla pensione.
Ciò posto, secondo l’appellante, egli è un magistrato e che dunque è un pubblico dipendente e che, come magistrato, non può essere destinatario di un recesso unilaterale da parte della P.A. di appartenenza.
Nessuna norma o decisione giurisprudenziale – ha sottolineato la difesa - può avallare la scelta di denegare al ricorrente il diritto alla pensione, né di stabilire un termine che non contempla tale diritto, anticipando la chiusura del rapporto lavorativo.
L’appellante ha invocato l’art. 106, c. 3, Cost., sottolineando che comporta l’assunzione dei magistrati e che tutti i magistrati a riposo godono del trattamento pensionistico.
La difesa ha quindi contestato il capo della sentenza che ha respinto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (punto 7, 7.1.)
concludendo che l’appellante ha svolto in modo identico le funzioni dei colleghi nominati nella aliquota prevista dall’art.19 della legge 186/82 e dall’art.106 terzo comma della Costituzione.
Quanto al rigetto della domanda concernente le indennità previste dall’art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013, l’appellante (punto 8.2.), nel rilevare che il riconoscimento all’indennità per il servizio prestato assurge ad un principio legato alla cessazione di un rapporto lavorativo di rilievo costituzionale, ne ha chiesto il riconoscimento.
L’appellante ha inoltre evidenziato una palese ingiustizia ed illegittimità.
Il ricorrente è stato destinatario del biennio di raffreddamento previsto dall’art.2 legge 31 dicembre 2012 n.247.
Ora a prescindere che dalla evidente difficoltà (in realtà impossibilità)
legata alla ripresa dell’attività libero professionale, a ciò occorre aggiungere la dislocazione territoriale.
Insomma, osserva l’appellante, avrebbe dovuto espletare una difficilissima attività lavorativa o a Biella o a Catanzaro.
Ma il vero paradosso – secondo la difesa - è che il cosiddetto “biennio”
viene previsto per i magistrati ordinari che beneficiano del trattamento pensionistico, mentre si è negato e si nega all’appellante ogni forma di sostentamento per i bisogni della vita quotidiana.
L’appellante ha quindi chiesto che “sospeso ogni effetto di legge ex art.190 comma 4° del D.lvo n.174/2016, previa fissazione dell’udienza di trattazione, in accoglimento del presente appello previa riforma e/o annullamento della sentenza impugnata in questa sede, accogliere il ricorso, dichiarando il diritto alla pensione dell’appellante.
Di conseguenza accogliere il ricorso principale ordinando alle Amministrazioni l’erogazione del trattamento pensionistico previsto sia dall’art.38 della Costituzione In subordine condannare le Amministrazioni resistenti come assegno accessorio al pagamento delle indennità previste dall’art.1 comma 458 legge n.147/2013.
Ordinare all’erogazione delle somme non percepite dal mese di settembre 2022, comprensive di interessi e rivalutazione.
In ulteriore subordine per come dettato dalla Corte Costituzionale ordinare la permanenza in servizio sino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Ciò non corrisponde alla modifica del rapporto lavorativo ma costituisce la misura attuativa in ordine al raggiungimento del diritto alla pensione!
Infine laddove Codesta Corte dovesse ravvisare la violazione sia delle norme Comunitarie e sia Costituzionali per come indicato nella parte espositiva del presente ricorso, trasmettere gli atti, sospendendo il giudizio, alla Corte di Giustizia o alla Corte costituzionale.
La mancata erogazione di quanto richiesto viola sia la normativa comunitaria (art.4 Accordo Quadro) e sia gli artt.3, 38 e 97 della Carta costituzionale.
Con le spese del presente giudizio”.
3.- In data 11.11.2025 l’appellante ha presentato istanza di rinvio della trattazione perché “a seguito di una innovazione giurisprudenziale, al ricorrente potrebbe essere data una possibilità di rinnovo in ordine all’espletamento delle funzioni magistratuali (sentenza CGA n.391/2024)”. In tale prospettiva, se il giudizio introitato dinanzi al Giudice Amministrativo per ottenere il rinnovo delle funzioni - che è fissato per il giorno 20 novembre, stessa data della presente causa –
dovesse avere esito positivo “la richiesta di pensione non avrebbe più giustificazione perché concettualmente l’attività lavorativa è di per sé in contrasto con la richiesta di trattamento pensionistico”.
4.- All’udienza del 20.11.2025, preso atto dell’assenza del difensore dell’appellante, il Collegio, visto l’art. 196 c.g.c., ha rinviato la trattazione del giudizio all’udienza del 26 febbraio 2026, alle ore 10:00.
5.- Con memoria depositata in data 04.03.2026 (deposito ripetuto in data 05.03.2026) l’appellante ha riassunto i motivi d’appello e confermato le conclusioni ivi prese.
6.- Con memoria dell’11.03.2026 si è costituito l’INPS concludendo per l’inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi d’appello, ovvero il rigetto, dell’impugnazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L’appello è inammissibile.
1.1.- In primo luogo, il Collegio rileva che, con riferimento al capo della sentenza che ha respinto la domanda di pensione per difetto del requisito anagrafico, l’appellante non ha articolato alcun motivo specifico nel suo atto di gravame.
Per quanto precede, l’appello si rivela inammissibile per violazione dell’art. 190 del c.g.c., che impone il rispetto del requisito della specificità dei motivi d’appello a pena d’inammissibilità del gravame
(cfr. Sez. app. Siciliana n. 77 del 2024 e Sez. II n. 143 del 2025).
Com’è noto, l’appello non costituisce un novum iudicium, nell’ambito del quale la parte appellante si può limitare a riproporre le proprie ragioni non accolte in primo grado, ma una revisio prioris instantiae, che comporta che l’atto di gravame, oltre all’indicazione dei capi della sentenza che si intendono appellare (profilo volitivo: art. 190, c. 2, lett.
a) c.g.c.), contenga anche una motivata critica (profilo argomentativo e censorio-causale: art. 190, c. 2, lett. b) c.g.c.) ai passaggi motivazionali che viziano la decisione impugnata (profilo della causalità). Ed infatti, è proprio per la sua natura di "revisio prioris instantiae" a critica libera e non vincolata che, se da un lato deve escludersi che l’atto di appello debba essere articolato secondo rigidi paradigmi formali o contenere la redazione di un ‘progetto alternativo di decisione’ (per tutte, Sez. III n. 606 del 2017; Sez. II Centr. App. n. 774 del 2017 e giurisprudenza in essa richiamata), dall’altro lato è comunque necessario che
“l'impugnazione individui chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e con essi i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato” (cfr. S.U., n. 27199 del 2017;
in tal senso v. anche, Sez. III/A n. 429/2021 e da ultimo Sez. App.
siciliana n. 50 e 54 del 2025).
1.2.- Del pari inammissibile si dimostra l’appello avverso il capo della sentenza che ha respinto la domanda di riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1, comma 458, della legge n. 147 del 2013.
Anche in questo caso l’appellante non articola alcune motivata critica alla decisione che ha escluso il ricorrere presupposti per l’applicazione di tale normativa, anche sul rilievo che dette disposizioni attengono più precisamente alle indennità piuttosto che al trattamento previdenziale.
Al riguardo il Collegio, peraltro, conferma l’infondatezza della domanda in esame.
La disposizione invocata, infatti, prevede che “L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.
Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.”.
Come reso ostensivo dal tenore letterale della disposizione del secondo comma, il presupposto soggettivo per l’assegnazione di un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità è quello di essere un pubblico dipendente, realtà che difetta all’odierno appellante.
2.- Per quanto precede, l’appello è da dichiararsi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate di seguito in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 (milleeuro/00) in favore dell’INPS.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19.03.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Smiroldo Pres. Vincenzo Lo Presti Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 01/04/2026 Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente