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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 6786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6786 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23097/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23097/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Davide Ambrosi e Andrea Polini, entrambi del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Brescia, Piazza della Loggia n.5; ricorrente contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_2
Avv. munito dei poteri in forza di procura speciale Controparte_2 rilasciata in data 22.11.2023 per rogito AR (Rep. 17253, Persona_1
Racc. 9225) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo
Recchia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Matteo Bandello n.14;
convenuta
CONCLUSIONI Per parte ricorrente Parte_1
pagina 1 di 8 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale e nel merito: accertato e dichiarato il carattere indebito dei pagamenti effettuati nel periodo compreso tra 01.01.2011 da 31.12.2011 in favore di a titolo di CP_1 rivalsa per il pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa prevista ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 511/1988, e pari all'importo complessivo di Euro 31.795,14, condannare alla restituzione del suddetto importo CP_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre a interessi dalla data della domanda al saldo. in ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari.” Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, in via principale: -per tutti i motivi suesposti e accertata la carenza di titolarità passiva in capo alla resistente della posizione soggettiva fatta valere in giudizio dalla CP_1 ricorrente per le ragioni in atti, respingere le domande di parte Parte_1 ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise accertare e dichiarare che su questa somma non sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, cc dalla data di messa in mora, bensì solamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 I° comma cc maturati dal momento della domanda giudiziale. sulle spese di lite: -spese e competenze del giudizio rifusi o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in atti.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., dalla Controparte_3
- società risultante dalla fusione per incorporazione da
[...] parte di della -, la quale, sul Parte_1 Controparte_4 presupposto dell'esistenza tra le suddette società e Parte_1 [...] di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con Controparte_4 relativamente alle utenze indicate nel ricorso, ha chiesto a questo CP_1
Tribunale, previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di € 31.795,14 a titolo di addizionale provinciale all'accisa pagina 2 di 8 sull'energia elettrica per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, di condannare le predetta alla restituzione ex art. 2033 c.c., in CP_1 proprio favore, di tale somma oltre agli interessi.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta costituitasi in giudizio, ha, in estrema sintesi, CP_1 dedotto: a) che i pagamenti erano dovuti in base al contratto inter partes e alla normativa fiscale ratione temporis applicabile;
b) l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale istitutiva di una imposta indiretta contraria a una direttiva non correttamente trasposta, come da ultimo affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza dell'11.4.2024; c) la carenza di legittimazione del “consumatore finale” a promuovere l'azione ordinaria di indebito oggettivo nei confronti del fornitore;
d) in caso di accoglimento della domanda di ripetizione, la debenza degli interessi, da calcolarsi al saggio ex art. 1284, 1° comma, c.c., soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale, attesa la legittimità della condotta del fornitore al tempo del suo compimento e considerata la necessità, imposta dalla normativa fiscale, per quest'ultimo di resistere in giudizio.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di pagina 3 di 8 determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma pagina 4 di 8 istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025 “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche e n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi, come pure dedotto dalla convenuta, nel contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto della ricorrente di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente ha puntualmente indicato le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, producendo le fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale dalla somministrante (docc. da 1 a 36 del ricorso) e che, a pagina 5 di 8 fronte di ciò, alcuna specifica contestazione è stata svolta dalla convenuta circa l'effettiva ricezione -e la relativa quantificazione- di tali pagamenti, di guisa che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente può dirsi sufficientemente provata.
Conseguentemente, la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente va accolta ed va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 31.795,14. Su tale somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora (5.2.2020) sino al soddisfo. Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il
Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Né, ad avviso del Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare
l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, osserva il Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore,
pagina 6 di 8 atteso che, come sopra ampiamente detto, l'obbligazione restitutoria del fornitore sorge dall'avvenuta caducazione ad opera della Corte costituzionale, nel corso del presente processo, della norma impositiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in forza della quale il fornitore aveva, del tutto legittimamente, ribaltato sull'utente finale il costo del tributo. A ciò si aggiunga, poi, che, ai sensi dell'art. 14 T.U.A. - il quale, prevede, al secondo comma, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al quarto comma, che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” - il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessita comunque, essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito e del fatto che, come già sopra rilevato, le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 favore di della somma di € Controparte_3
31.795,14, oltre agli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal
5.2.2020 sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 10 Settembre 2025 la Giudice
Francesca Avancini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato ex art. 281 sexies 3° comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23097/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Davide Ambrosi e Andrea Polini, entrambi del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori sito in Brescia, Piazza della Loggia n.5; ricorrente contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale, CP_1 P.IVA_2
Avv. munito dei poteri in forza di procura speciale Controparte_2 rilasciata in data 22.11.2023 per rogito AR (Rep. 17253, Persona_1
Racc. 9225) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo
Recchia del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano, via Matteo Bandello n.14;
convenuta
CONCLUSIONI Per parte ricorrente Parte_1
pagina 1 di 8 “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale e nel merito: accertato e dichiarato il carattere indebito dei pagamenti effettuati nel periodo compreso tra 01.01.2011 da 31.12.2011 in favore di a titolo di CP_1 rivalsa per il pagamento dell'addizionale provinciale all'accisa prevista ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. N. 511/1988, e pari all'importo complessivo di Euro 31.795,14, condannare alla restituzione del suddetto importo CP_1 ai sensi dell'art. 2033 c.c., oltre a interessi dalla data della domanda al saldo. in ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari.” Per parte convenuta CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis reiectis, in via principale: -per tutti i motivi suesposti e accertata la carenza di titolarità passiva in capo alla resistente della posizione soggettiva fatta valere in giudizio dalla CP_1 ricorrente per le ragioni in atti, respingere le domande di parte Parte_1 ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
in via subordinata: -nella denegata e non creduta ipotesi venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise accertare e dichiarare che su questa somma non sono dovuti gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, IV comma, cc dalla data di messa in mora, bensì solamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284 I° comma cc maturati dal momento della domanda giudiziale. sulle spese di lite: -spese e competenze del giudizio rifusi o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in atti.” CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., dalla Controparte_3
- società risultante dalla fusione per incorporazione da
[...] parte di della -, la quale, sul Parte_1 Controparte_4 presupposto dell'esistenza tra le suddette società e Parte_1 [...] di un rapporto di somministrazione di energia elettrica con Controparte_4 relativamente alle utenze indicate nel ricorso, ha chiesto a questo CP_1
Tribunale, previo accertamento dell'avvenuto indebito pagamento della somma di € 31.795,14 a titolo di addizionale provinciale all'accisa pagina 2 di 8 sull'energia elettrica per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011, di condannare le predetta alla restituzione ex art. 2033 c.c., in CP_1 proprio favore, di tale somma oltre agli interessi.
A sostegno di tale domanda, la ricorrente ha dedotto la ripetibilità dei pagamenti effettuati, nel corso del rapporto di somministrazione inter partes,
a titolo di addizionali provinciali sul consumo di energia elettrica, atteso che la Suprema Corte aveva affermato l'incompatibilità delle norme istitutive della suddetta addizionale rispetto alla normativa comunitaria (nello specifico rispetto alla Direttiva 2008/118/CE).
La convenuta costituitasi in giudizio, ha, in estrema sintesi, CP_1 dedotto: a) che i pagamenti erano dovuti in base al contratto inter partes e alla normativa fiscale ratione temporis applicabile;
b) l'impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale istitutiva di una imposta indiretta contraria a una direttiva non correttamente trasposta, come da ultimo affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza dell'11.4.2024; c) la carenza di legittimazione del “consumatore finale” a promuovere l'azione ordinaria di indebito oggettivo nei confronti del fornitore;
d) in caso di accoglimento della domanda di ripetizione, la debenza degli interessi, da calcolarsi al saggio ex art. 1284, 1° comma, c.c., soltanto a decorrere dalla domanda giudiziale, attesa la legittimità della condotta del fornitore al tempo del suo compimento e considerata la necessità, imposta dalla normativa fiscale, per quest'ultimo di resistere in giudizio.
Tutto ciò premesso, deve osservarsi che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente nei confronti della convenuta è fondata e, dunque, meritevole di accoglimento.
Per quanto attiene al contesto normativo di riferimento, giova brevemente rilevare che: a) l'accisa è un'imposta indiretta, pagata dal produttore con facoltà di rivalsa sul consumatore, applicata alla produzione o al consumo di pagina 3 di 8 determinati prodotti, tra i quali l'energia elettrica;
b) la normativa di riferimento è contenuta nel d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise); c) a livello europeo, l'armonizzazione delle accise è stata dapprima disposta con la direttiva 92/12/CEE del 25 febbraio 1992 (e successive modifiche) poi sostituita, a decorrere dal 1° aprile 2010, dalla direttiva 2008/118/CE del
16 dicembre 2008 a sua volta sostituita dalla direttiva UE 2020/262 del 19 dicembre 2019; d) con la direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 è stata inserita, tra le accise armonizzate, anche quella sull'energia elettrica;
e) sul piano nazionale, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per cui è causa è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l. n. 511/1988 convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989);
f) nel 2011 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, per contrasto della normativa istitutiva dell'addizionale provinciale con la direttiva 2008/118/CE; g) con gli artt. 2,
6° comma, d.lgs. n. 23/2011 e 18, 5° comma, d.lgs. n. 68/2011 per le
Regioni a Statuto ordinario e con l'art. 4, comma 10, d.l. n. 16/2012 per le
Regioni a statuto speciale è stata abrogata la norma istitutiva dell'addizionale provinciale de qua.
Ciò posto va osservato, in senso assolutamente dirimente rispetto alla presente decisione, che l'art. 5, d.lgs. n. 26/2007 (sostitutivo dell'art. 6, d.l.
n. 511/1988, come convertito con modificazioni nella l. n. 20/1989), è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025. In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione Europea, atteso che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito “in favore delle province”.
Consegue dalla declaratoria di incostituzionalità su menzionata, la caducazione, con effetto ex tunc (fatti salvi i rapporti esauriti), della norma pagina 4 di 8 istitutiva dell'addizionale di cui si tratta, di guisa che, come da ultimo affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13740/2025 del
22.5.2025 “i clienti dei fornitori di energia elettrica possono esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione” (vd. anche e n. 17642/2025 del 30.6.2025). In particolare, la Corte di legittimità, nella sentenza su citata, ha ribadito che “l'amministrazione finanziaria, in caso di riscossione indebita di una imposta indiretta, ha un generale obbligo di rimborso, con la precisazione che, nel caso in cui l'onere economico dell'imposta indebita sia stato riversato sul consumatore finale, quest'ultimo, nel rispetto dell'ordinario termine di prescrizione decennale, ha facoltà di agire giudizialmente nei confronti del fornitore, percettore delle somme”.
Peraltro va osservato, per mera completezza, che, a fronte della caducazione ex tunc della norma impositiva del tributo per effetto della sua declaratoria di illegittimità costituzionale, il titolo giustificativo dello spostamento patrimoniale in parola non può di certo ravvisarsi, come pure dedotto dalla convenuta, nel contratto di somministrazione intercorso tra quest'ultima e l'utente, giacché la facoltà per il somministrante di addebitare al somministrato ciò che, a sua volta, gli è stato richiesto dallo Stato a titolo di imposta, non può che presupporre, logicamente e necessariamente, la legittimità della pretesa impositiva presupposta.
Le considerazioni che precedono determinano, dunque, la sussistenza del diritto della ricorrente di ripetere quanto già pagato alla convenuta a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.
Al riguardo, deve osservarsi che parte ricorrente ha puntualmente indicato le somme via via corrisposte alla convenuta a titolo di addizionale provinciale, producendo le fatture emesse nel corso del rapporto contrattuale dalla somministrante (docc. da 1 a 36 del ricorso) e che, a pagina 5 di 8 fronte di ciò, alcuna specifica contestazione è stata svolta dalla convenuta circa l'effettiva ricezione -e la relativa quantificazione- di tali pagamenti, di guisa che la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente può dirsi sufficientemente provata.
Conseguentemente, la domanda di ripetizione avanzata dalla ricorrente va accolta ed va condannata al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 31.795,14. Su tale somma vanno, poi, conteggiati gli interessi a decorrere dalla data della messa in mora (5.2.2020) sino al soddisfo. Per quanto attiene, infine, al saggio dei suddetti interessi, ritiene il
Tribunale che debba trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'art. 1284, 1° comma, c.c. anche per il periodo successivo alla domanda giudiziale. Né, ad avviso del Tribunale, osta alla suddetta conclusione quanto di recente affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 61/2023 circa la portata generale dell'art. 1284, 4° comma, c.c., atteso che, in disparte il fatto che trattasi di indirizzo interpretativo non ancora consolidato, nella sentenza sopra citata la Suprema Corte ha, comunque, condivisibilmente affermato che è “sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni”. Orbene, posto che la ratio della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1284 c.c. è pacificamente quella di “scoraggiare
l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità”, essendo essa stata introdotta “al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite”, osserva il Tribunale come nella fattispecie de qua non possa ravvisarsi un utilizzo strumentale del processo da parte del debitore,
pagina 6 di 8 atteso che, come sopra ampiamente detto, l'obbligazione restitutoria del fornitore sorge dall'avvenuta caducazione ad opera della Corte costituzionale, nel corso del presente processo, della norma impositiva dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, in forza della quale il fornitore aveva, del tutto legittimamente, ribaltato sull'utente finale il costo del tributo. A ciò si aggiunga, poi, che, ai sensi dell'art. 14 T.U.A. - il quale, prevede, al secondo comma, che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e), e dall'articolo 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato” e, al quarto comma, che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” - il fornitore, per conseguire dall'Amministrazione finanziaria quanto restituito all'utente finale, necessita comunque, essendo oramai decorso il termine biennale di decadenza di cui al 2° comma dell'art. 14 cit., di una sentenza di condanna nei suoi confronti passata in giudicato (cfr. anche Cass. 27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.).
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate, dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato nella giurisprudenza di merito e del fatto che, come già sopra rilevato, le medesime questioni sono state risolte, in via dirimente, solo in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 7 di 8 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in CP_1 favore di della somma di € Controparte_3
31.795,14, oltre agli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. a decorrere dal
5.2.2020 sino al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Milano, 10 Settembre 2025 la Giudice
Francesca Avancini
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