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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 979/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 979/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 02/02/2025 ad ore 11.24 il Giudice, dott. AN AN, dà atto che:
Per l'Avv. MARTINELLI GROSSI ANNA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE e l' Avv. CANTERGIANI GIUSEPPE hanno Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. AN AN
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Castelvetro di Modena (MO), in Via Migliorara n. 5/D, Parte_1 P.IVA_1
in persona del Suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante p.t. CP_2
elettivamente domiciliata in Mirandola (MO), V.le Gramsci 7/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
AR Grossi;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Via CP_1 C.F._1
Zumaglia n.40, elettivamente domiciliato in Modena (MO) Viale Reiter n.22, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giuseppe Cantergiani e Giuseppe Ferrari Amorotti;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 230/2023, provvisoriamente esecutivo, con il quale le è stato ingiunto di pagare a
[...]
“per le causali di cui in ricorso, immediatamente alla notifica del presente decreto:
1. La somma CP_1 di € 17.489,37; 2. Gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. Le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso, in € 118,50 per anticipazioni, oltre IVA (se dovuta)
e CPA, come per legge, e oltre successive occorrende”, spiegando le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, in via preliminare, REVOCARE E/O SOSPENDERE la PROVVISORIA ESECUZIONE DEL pagina 2 di 19 DECRETO OPPOSTO NR. 230/2023, emesso dal Tribunale di Modena – Sezione Lavoro- il 20.06.2023
e notificato a mezzo pec il giorno successivo, con provvedimento reso inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza per la sola discussione in merito alla richiesta di sospensione, ricorrendo gravi motivi ex art. 649 c.p.c. , acclarata la fondatezza della opposizione e la sua pronta soluzione;
nella denegata ed increduta ipotesi di conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, imporsi a carico del sig. idonea ed equivalente cauzione, CP_1
considerata anche la ridotta patrimonializzazione immobiliare dello stesso;
in via principale e nel merito: per tutti i motivi sopra esposti, accogliere la presente opposizione e conseguentemente dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato e/o inefficace, improduttivo di qualsiasi effetto e, per
l'effetto, revocare e/o annullare e/o caducare di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo n. 230/2023
(RGL 768/2023) emesso dal Tribunale di Modena Sezione Lavoro in data 20.06.2023 in danno a
nonché di tutti gli atti successivi dei quali si chiede la sospensione sin d'ora; - in ogni Parte_1 caso, in accoglimento della presente opposizione ed in via riconvenzionale, verificata ed accertata la sussistenza di danni a carico di cagionati dalla condotta del sig. per i motivi Parte_1 CP_1 tutti denunziati in atti, accertati tali danni almeno nella misura di € 64.000,00 o nella somma maggiore
o minore ritenuta equa e di giustizia, dichiarare la compensazione cd. impropria tra i suddetti danni e le ragioni di credito azionate con il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocando anche
l'importo liquidato a titolo di spese di procedura e tutte successive occorrende e così, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve a per le pretese azionate nel ricorso Parte_1 CP_1 per decreto ingiuntivo N. 230/2023 (n.768/2023 RGL) per i motivi tutti in atti. - in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata ed increduta ipotesi venissero accolte anche solo parzialmente le domande monitorie per qualsivoglia titolo, ragione o causa, accertati i crediti di anche solo in Pt_1 via equitativa e/o di giustizia avverso per i titoli ed i motivi di cui al presente ricorso in CP_1 opposizione, detrarsi in virtù della cd. compensazione impropria i suddetti crediti di avverso Parte_1
secondo giustizia ed equità. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1
lite, oltre accessori di legge di ogni fase”.
In particolare, ha dedotto che:
• verso la fine di marzo 2023, la Società avrebbe riscontrato casualmente attività anomale nel sistema informatico aziendale, conferendo così incarico al consulente informatico forense, dott.
, per effettuare i debiti controlli, il quale avrebbe provveduto ad accedere ai Persona_1 backup giornalieri aziendali che avrebbero evidenziato condotte illecite dei commerciali. In particolare, la società avrebbe appreso dell'esistenza di files creati e/o lavorati dagli ex dipendenti pagina 3 di 19 e in costanza di rapporto di lavoro e durante l'orario di lavoro, contenenti dati CP_3 CP_1 aziendali di riservati;
Parte_1
• quanto rinvenuto sarebbe stato dichiaratamente finalizzato alla creazione di una società competitor con la stessa Parte_1
• in data 31 marzo 2023, la società avrebbe consegnato a mani dei convenuti le lettere di contestazione disciplinare, con sospensione cautelativa dal lavoro ed intimazione di restituzione immediata degli strumenti aziendali in loro dotazione, cui avrebbe fatto seguito l'intimazione per entrambi del licenziamento senza preavviso, ovvero del licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., art. 7 l. n. 300/1970 e artt. 34-36 del CCNL Metalmeccanica artigianato;
• i telefoni cellulari aziendali, all'atto della riconsegna, sarebbero risultati completamente resettati;
ciò avrebbe comportato per la Società la perdita irrecuperabile di tutti i dati e i contatti aziendali di clienti e fornitori , presenti nei due cellulari degli ex commerciali;
Pt_1
• alla fine del mese di maggio 2023, avrebbe appreso della costituzione, in data Parte_1
03.05.2023, della società KI ER RL (c.f. , con sede legale in Vignola (MO), P.IVA_2
Corso Italia n. 70, con oggetto sociale e attività imprenditoriale in concorrenza con quella di di cui i sigg. e sarebbero figurati quali amministratori delegati;
Parte_1 CP_3 CP_1
Part
• la società , fornitrice in esclusiva di , avrebbe improvvisamente revocato la fornitura Pt_1 con lettera del 17.05 2023, senza alcuna sostanziale motivazione;
• la cessazione dei rapporti di esclusiva con la suddetta società danese avrebbe collimato con quanto scoperto mediante l'indagine forense;
la start-up in fase di costituzione, come progettata dagli stessi sigg.ri e sarebbe stata inzialmente denominata “North Filtration Italia CP_3 CP_1
Part Srl” e avrebbe visto come soci la stessa e altra società fiduciaria, a sua volta partecipata dai sigg.ri e CP_3 CP_1
• avrebbe scoperto come KI ER RL si sarebbe aggiudicata un importante affare con il Pt_1
Gruppo RC, relativamente al quale i commerciali sarebbero stati già in trattativa da tempo per conto della ex datrice di lavoro.
Si è costituito , deducendo l'infondatezza dell'opposizione e spiegando le seguenti CP_1 conclusioni:
“Contrariis reiectis. In via preliminare di merito: dichiararsi, per la causale dedotta, allegata e documentata in atti, la carenza di legittimazione passiva in capo al resistente opposto , CP_1 non avendo quest'ultimo la titolarità della posizione soggettiva passiva del rapporto controverso inerente la richiesta risarcitoria danni (ex adverso indicati “nella misura di € 64.000,00 o nella somma
pagina 4 di 19 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia”) formulata dalla opponente in via Parte_1 riconvenzionale e dalla stessa proposta in compensazione cd. impropria con le ragioni creditorie azionate monitoriamente dal predetto resistente opposto. Nel merito: respingersi l'opposizione de qua, nonché tutte le domande e/o eccezioni e/o istanze (preliminari, principali e riconvenzionali) ex adverso proposte con l'opposizione medesima, in quanto inammissibili e/o improponibili e/o insussistenti e comunque infondate, indeterminate, generiche e indimostrate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti, allegati e documentati in atti, e, conseguentemente, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo telematico opposto n.230/2023 del 20/06/2023 (RGL n.768/2023) emesso in pari data dal Tribunale di Modena (Sez. Lav. – Giudice dott. Vincenzo Conte) in forma provvisoriamente esecutiva ex art.642 c.p.c., notificato a mezzo pec unitamente all'atto di precetto in data 21/06/2023. In via riconvenzionale: previo accertamento, dichiararsi tenuta la a corrispondere al lavoratore Parte_1
le provvigioni maturate e a quest'ultimo spettanti per gli ordini ricevuti e dallo stesso CP_1 caricati e/o presi telefonicamente nel mese di marzo 2023 in costanza di rapporto di lavoro con la predetta società, e, conseguentemente, per la causale dedotta, allegata e documentata in atti, condannarsi per tale titolo la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del predetto lavoratore, della complessiva somma lorda di euro 4.173,90 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria, sia precostituita che costituenda, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri fiscali di legge..
ha dunque depositato memoria di risposta alla domanda riconvenzionale, eccependo che: Parte_1
• l'organico commerciale alle dipendenze di sino al 31.03.2023 oggi risulterebbe alle Pt_1 dipendenze di DK ER RL;
• mai sarebbe intervenuto accordo tra le parti di riconoscimento delle provvigioni e la corresponsione avvenuta in passato caso non implicherebbe alcun riconoscimento della Società ricorrente in ordine al periodo marzo 2023.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata decisa all'esito dello scambio di note scritte.
Per giurisprudenza costante, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ., 01-03-2007, n. 4800). pagina 5 di 19 Nel caso di specie, non sono in contestazione i fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria
(l'insorgenza, durata, cessazione del rapporto di lavoro, ammontare del tfr); l'opponente ha eccepito in compensazione (impropria) un asserito
contro
-credito risarcitorio.
In linea generale, l'istituto della compensazione impropria è configurabile - diversamente da quanto previsto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., che richiede l'autonomia dei rapporti, dai quali derivano i contrapposti crediti delle parti - allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto. In ipotesi di questo genere, la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente un accertamento di carattere contabile di poste attive e passive, che il giudice deve compiere, senza che a tal fine sia necessaria la proposizione di apposita eccezione o domanda riconvenzionale (così testualmente Cass. Sez. L. n. 16349 del 2007). L'istituto della compensazione - come sostenuto nella già citata Cass. Sez. L. n. 16349 del 2007 - presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine, come nella specie, da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico, e senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. nn. 214/2004, 7337/2004, 14806/2004). Ancora, è stato affermato: "É configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento- nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione” (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 28855/08; nonché Cass., Sez. Lav., Sent. n. 7624/10). La giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che la cosiddetta "compensazione atecnica" non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (arg. ex Cass. 9 maggio
2006, n. 10629); in particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 25/11/2014) 29-01-2015, n. 1695). In altre parole, seppur l'operatività della compensazione atecnica prescinde dalla disciplina processuale della compensazione propria (giudiziale), nel senso che sono inapplicabili le norme processuali che pagina 6 di 19 pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, soggiace alla relativa disciplina sostanziale, sì come compendiata in un recentissimo arresto dalla Suprema Corte. La
Cassazione ha infatti statuito che, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass. civ.
Sez. Unite, 15-11-2016, n. 23225).
Ciò non esclude, tuttavia, simmetricamente a quanto statuito dalla giurisprudenza in relazione alla compensazione propria, che qualora il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, come avvenuto nel caso di specie, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell'attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto.
(Cassazione civile, sez. II, 27/06/2016, n. 13244).
Questo è quanto si è verificato nel caso di specie: l'opponente, infatti, ha spiegato domanda riconvenzionale al fine di far accertare gli elementi costitutivi del proprio credito, specificamente del proprio credito risarcitorio, in misura non inferiore a 64.000 euro.
Secondo l'orientamento di legittimità (Cass., sez. unite, 13533/2001), in materia di azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, ai sensi del c. disp. degli artt. 1218 e 2697 c.c., gravano sul creditore l'onere di allegazione dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) del debitore e quello di dimostrazione dell'esistenza del danno di cui è invocato il ristoro ed il nesso di causalità che collega il pregiudizio lamentato all'inadempimento denunciato, mentre è onere del secondo dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Giova rammentare che in materia di responsabilità contrattuale, prima di esaminare il profilo dell'imputabilità dell'inadempimento (profilo che attiene al piano soggettivo), occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità (profilo che attiene al piano oggettivo) tra inadempimento e danni lamentati e in tema di responsabilità contrattuale, così come di responsabilità extracontrattuale, la prova del nesso di causalità deve essere fornita dal danneggiato che insta per il risarcimento dei danni (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 05-
12-2017, n. 28995).
Nel caso di specie, l'inadempimento allegato sarebbe consistito nell'attività protoconcorrenziale compiuta dall'opposto, in collaborazione col collega in quanto questi due lavoratori, proprio CP_3 grazie alle notizie/conoscenze/dati/offerte/trattative in corso apprese, trattenute e conservate durante il pagina 7 di 19 rapporto di subordinazione, avrebbero: a) attuato lo sviamento del cliente RC sull'affare OTO5, effettivamente aggiudicato dalla neocostituita KI ER RL b) determinato la perdita da parte Part dell'opponente dei rapporti di esclusiva con la società , a beneficio della start-up in fase di costituzione, come progettata dagli stessi e denominata “North Filtration Italia Srl”, la CP_3 CP_1
Part quale vedeva come soci la stessa e società fiduciaria, a sua volta partecipata da e CP_3 CP_1
Inoltre, i suddetti avrebbero proceduto allo storno di parte dell'organico commerciale di DK ER RL
(p. 18 memoria difensiva).
L'art. 2105 c.c, rubricato "Obbligo di fedeltà", prevede che "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata fornita una lettura estensiva della norma, nel senso che, sebbene l'art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il divieto di divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o il farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., poiché il prestatore deve astenersi dal compiere, non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno (Cass. civ. n. 2474/2008;
Cass. civ. n. 3793/2017, che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che si era impossessato di documenti aziendali riservati senza procedere all'uso o alla successiva divulgazione al concorrente perché impedito dall'immediato intervento del datore di lavoro).
In coerenza con tali coordinate ermeneutiche, occorre verificare se il lavoratore abbia violato il dovere di fedeltà del dipendente - il quale si sostanzia, secondo la Corte di cassazione, “nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi, , tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
Ciò, ancorché la rilevanza della condotte preparatorie, vale a dire della mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro e potenzialmente produttiva di danno, è stata, tuttavia, condivisibilmente circoscritta da altri arresti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, esigendosi la prova della concreta idoneità lesiva della condotta preparatoria, fondata su circostanze specifiche e rilevabili oggettivamente, e ritenendosi, invece, insufficiente una potenzialità lesiva pagina 8 di 19 meramente astratta e disancorata dagli elementi della fattispecie concreta che di volta in volta viene in questione.
In tale opportuna perimetrazione, si coglie l'esigenza di evitare un eccessivo arretramento della soglia di rilevanza della preordinazione violativa dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., in una misura non più compatibile con il principio solidaristico che informa anche il rapporto di lavoro subordinato e che, nel quadro dell'ispirazione personalistica della Costituzione, è ormai definitivamente svincolato dalla matrice ideologica corporativa e va invece letto nella sua proiezione economica e sociale secondo il dettato dell'art. 2 Cost. del datore di lavoro, occorre tenere a mente che nella sfera di tale dovere rientra il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità, o meno, di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c." (Cass., n. 2239/2017).
A rilevare è, dunque, la medesimezza del “settore produttivo o commerciale”, da traguardare con riguardo all'analisi del mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o, comunque, parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato.
La Cassazione ha anche affermato che dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26181).
In generale va detto che non è precluso all'ex collaboratore di utilizzare le informazioni acquisite presso il precedente datore di lavoro, purché le informazioni in questione non rappresentino un dato aggregato di notizie non memorizzabile se non previa acquisizione illecita delle notizie stesse, ed allo stesso tempo lo storno della clientela da parte di un concorrente è fatto di per sé legittimo, in quanto esercizio della libertà di impresa, divenendo illecito solamente se attuato con modalità a sua volte illecite "quali ad esempio sabotaggio, denigrazione, attività confusorie, abusivo sfruttamento di beni e utilità altrui" (Corte appello Milano, 17/11/2011).
La giurisprudenza ha quindi affermato in relazione all'utilizzo da parte del collaboratore delle conoscenze acquisite dal precedente datore di lavoro che per aversi un'attività illecita è "comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti,
pagina 9 di 19 che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4,35 e 36 Cost., a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali" (Cass., n. 3454/2022, nello stesso senso Cass., n. 18772/2019).
Di conseguenza, "la conoscenza della clientela suscettibile di entrare a far parte della formazione personale e professionale del dipendente è limitata ai dati memorizzabili. Qualunque supporto contenente i dati dei clienti, le copie dei contratti ed altre informazioni che rappresentino il risultato di esperienze commerciali (solvibilità, termini di pagamento, tempi di smaltimento del magazzino) deve rimanere presso il datore di lavoro. Il dipendente potrà affidarsi alla personale conoscenza del settore di mercato e della clientela, ma non utilizzare un insieme di dati maggiore di quelli che costituiscono la "sua" conoscenza personale" (Tribunale Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 15/05/2006;
Tribunale Firenze, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17/01/2005; Cassazione civile, sez. lav.,
03/10/2016, n. 19701).
In altre parole, "può poi ritenersi fisiologico che il terreno dell'attività elettiva dell'ex dipendente, proprio in virtù delle conoscenze e relazioni precedentemente acquisite, si rivolga ai clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il dipendente
è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., mentre terminato il rapporto di lavoro,
l'ex dipendente, in mancanza di patto (retribuito) di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben esplicare, per conto proprio o di terzi, l'attività in concorrenza, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro, ed anche le relazioni preferenziali con la clientela" (Tribunale di
Bologna, n. 441/2020; Cass., n. 12681 del 30/05/2007; Corte Appello Milano n. 269/2021; Corte
d'Appello Venezia, Sez. I, sent., 10/03/2017; Trib. Milano, sent. 17/07/2013; Trib. Trento sent.
04/01/2012; Trib. Bologna sent. 07/06/2010).
Dalla prospettiva del nuovo datore di lavoro/committente è stato specularmente affermato che "non può tuttavia considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti pagina 10 di 19 contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente" (Cass.,
n. 14479/2002).
Conseguentemente, "con specifico riferimento allo sviamento di clientela, è bene precisare che esso consiste in "una fattispecie non tipizzata, pertanto non assimilabile a specifiche figure di concorrenza sleale (quali storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto).
In effetti il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un'ipotesi di concorrenza sleale occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. Dunque, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito" (Tribunale
Piacenza, n. 390/2021).
In altre parole, "ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, va evidenziato che quel che è inibito non è la concorrenza – anzi doverosa in un'economia di mercato –, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli o denigratori per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti"
(Tribunale Ancona, n. 124/2021).
L'obbligo di fedeltà imposto al lavoratore si specifica nel divieto di concorrenza con riferimento a quella attività illecita svolta durante il servizio. È peraltro, ragionevole pensare che una società che voglia operare da una certa data in poi presuppone il compimento di una serie di operazioni preparatorie necessarie a porla in grado di funzionare realmente. Tra gli atti sicuramente rilevanti a tal fine vi è lo storno di clienti da datore di lavoro alla nuova società costituita dal dipendente che gli permette di intraprendere immediatamente l'attività economica concorrente. Tale condotta è evidentemente in violazione degli obblighi di fedeltà di cui al 2105 c.c. (Corte appello Milano, 20/02/2004)
Con sentenza n. 6654 del 5 aprile 2004, la Cassazione ha affermato che integra la violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro.
pagina 11 di 19 Così ricostruita la cornice ermeneutica dell'odierna fattispecie, è necessario procedere mediante la verifica – tramite le risultanze dell'istruttoria- della sussistenza delle condotte contestate ai lavoratori e per poi scrutinarne la rilevanza e l'eventuale illiceità contrattuale. CP_3 CP_1
È pacifico che: a) i due lavoratori siano stati licenziati in data 8.4.2023; b) i licenziamenti non siano stati impugnati c) in data 03.05.2023 sia stata costituita la società DK TE SR (c.f. ), P.IVA_2 con sede legale in Vignola (MO), Corso Italia n. 70, di cui i sigg. e figurano quali CP_3 CP_1 amministratori delegati e avente come oggetto sociale l'esercizio di attività in concorrenza con quella esercitata da . Pt_1
Quanto alle condotte prodromiche alla asserita attività concorrenziale, si evidenzia come l'istruttoria – integrata sul punto dalla relazione tecnica, oggetto di conferma in sede testimoniale – abbia consentito di acclarare che i due lavoratori licenziati abbiano salvato su cloud personale file contenti informazioni e dati di interesse aziendale, nonché provveduto a resettare i rispettivi dispositivi, prima di provvedere alla riconsegna.
Come è noto, la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre
2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01); nondimeno, alla parte che ha prodotto la perizia è "riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 1997, n. 4437, Rv. 504491-01; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002,
n. 2737, Rv. 552518-01; Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n.2980).
Le difese dei lavoratori non sono in contrasto con tale approdo.
Quanto a è stato eccepito che: a) ciò che è stato appreso dai “file allocati nella cartella desktop” CP_1 del sig. altro non sarebbe stato (alla resa dei conti) che una bozza di un progetto futuro Parte_3 mai realizzato, né attuato, o neanche solo avviato, comunque mai seguito da serie e concrete operazioni
(compiute in pendenza di rapporto di lavoro) esplicative dell'esercizio di un'attività concorrenziale con quella del datore di lavoro;
né i sigg.ri avrebbero mai utilizzato o trasmesso a terzi o Parte_4 divulgato o estrapolato dati, conoscenze, documenti, o informazioni tecniche, commerciali e produttive pagina 12 di 19 riservate della Socim per finalità di sviamento di clientela e/o di profitto personale” di fatto confermando la raccolta dati;
b) circa la restituzione del cellulare aziendale, che sul predetto cellulare (marca Tes_1 non vi sarebbero stati dati aziendali da recuperare, atteso che qualunque attività o contatto era presente sul drive manomesso da e sulla banca dati aziendale l'uso di tale programma era dettato dal fatto Pt_1 che il programma Onedrive da parte di sarebbe stato introdotto solo a partire dal 2019, mentre Pt_1 precedentemente sarebbe stato in uso da parte della stessa un account di Google Drive di proprietà Pt_1 personale del sig. (quantomeno dal 2012 fino a fine 2015) che regolarmente bloccava Parte_5 il backup dei dati aziendali (in quanto lo spazio di archiviazione di un profilo Google privato è infinitamente più piccolo rispetto ad uno a pagamento per aziende) “(…) Quando nel maggio 2017 venne cambiato il computer col modello descritto da , tutti i dati del vecchio computer furono riversati Pt_1 nel nuovo (ivi compresi Dropbox e l'account di accesso al pc, legato all'account di Microsoft, di proprietà di ). Non fu fatta quindi alcuna “pulizia” da parte di con l'arrivo del nuovo CP_1 Pt_1 computer, né fu imposto al sig. di non utilizzare il programma Dropbox, pur essendo CP_1 Pt_1 perfettamente consapevole dell'utilizzo di tale programma da parte del predetto lavoratore sin dal 2012”;
c) la cancellazione della cartella Dropbox dal pc sarebbe stata fatta in buona fede dal predetto lavoratore all'unico scopo di cancellare dati dall'account stesso. Pt_1
Dunque, può dirsi acclarato che i lavoratori avessero la disponibilità di informazioni aziendali, che le conservassero su un cloud proprio (ancorché, eventualmente, in modo lecito), che abbiano provveduto a resettare i dispositivi in loro possesso. Sotto quest'ultimo profilo, non è credibile che tale condotta sia stata tenuta in buona fede, sia perché i beni non sono stati restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (senza che sia stata addotta alcuna finalità legittima sottesa allo ius retentionis), sia perché, inizialmente, i medesimi avevano negato di aver provveduto alla formattazione (cfr. doc. 20 parte ricorrente).
Le deposizioni testimoniali di (dipendente tecnico di ) e di Parte_5 Pt_1 Testimone_2
(dipendente RC) hanno confermato che l'affare per l'impianto OTO5, gestito da per CP_3
sino al suo licenziamento, in relazione al quale è pacifico che i due ex commerciali avessero Pt_1 accesso e disponibilità di dati e informazioni riservate (come sopra evidenziato), sia poi stato accaparrato dalla DK Filetrs RL, ove e erano divenuti amministratori. CP_3 CP_1
(dipendente di “dal 2019 sono il Responsabile della Testimone_2 Parte_6
Manutenzione e mi interfacciavo con il Sig. per chiedere offerte per la realizzazione e/o la CP_3 modifica di nuovi impianti di aspirazione fumi e ciò perché era già fornitore di RC, Pt_1
pagina 13 di 19 almeno da quando sono arrivato io nel 2019, infatti aveva già fornito a RC degli Pt_1 impianti. non era l'unico fornitore di questo tipo di impianti”.) Pt_1
Sul cap. 37 ricorso (“37) Vero che il sig. con propria mail del 15.04.2023 Parte_5 provvedeva ad inviare direttamente a nella persona del sig. Parte_7 Persona_2
e diverse offerte, come da doc. 35 che le si rammostra?”): “Sì, è vero. Confermo il Testimone_2 documento n. 35 che mi viene mostrato e che mi vede tra i destinatari della mail”.
Sui capp. 38 e 41 ricorso (“38) Vero che, tra le offerte Socim di cui al capitolo precedente, emergeva quella afferente all'Impianto OTO 5, con il miglior prezzo per € 64.000 oltre IVA?; 41) Vero che
l'impianto di sistema filtrante di aspirazione rinforzato, di cui ai capitoli precedenti, è stato commissionato a KI ER RL?”): per tutte ha confermato, aggiungendo: “A D.R.: “L'impianto di cui al capitolo precedente < fornitoci da DK ER è stato fatto nel dicembre 2023 Parte_8 ed ultimato, se ben ricordo, entro la prima settimana di gennaio 2024”.
(dipendente Socim Ufficio Tecnico) Parte_5
Sui capp. 34-41 ricorso (“34) Vero che in data 1.03.2023 il sig. riceveva da mail con Parte_5 CP_3 offerta già inviata a RC nel corso del 2021, da riaggiornare, come da doc. 33 che le si rammostra?”: “Sì, è vero. Confermo il documento n. 33 che mi viene mostrato, precisando che
l'indirizzo mail è il mio”. “35) Vero che trattavasi di impianto di sistema Email_1 filtrante di aspirazione rinforzato, denominato “Impianto OTO 5” destinato al sito di Parte_9
”: conferma. “36) Vero che successivamente veniva rinvenuta offerta di per lo stesso
[...] CP_3 affare datata 21.04.2023, aggiornata con nuovo prezzo di € 78.800, come da doc. 34 che le si rammostra?”: “Sì, è vero, precisando che l'offerta rinvenuta di per lo stesso affare è datata CP_3
21.03.2023”. “37) Vero che il sig. con propria mail del 15.04.2023 provvedeva ad Parte_5 inviare direttamente a nella persona del sig. e Parte_7 Persona_2 [...]
diverse offerte, come da doc. 35 che le si rammostra?”: conferma e conferma il documento. Tes_2
“38) Vero che, tra le offerte Socim di cui al capitolo precedente, emergeva quella afferente all'Impianto
OTO 5, con il miglior prezzo per € 64.000 oltre IVA?”: conferma. “39) Vero che su tale affare
RC rimaneva silente ad oggi?”: “Sì, è vero, fino ad oggi e nonostante la mia mail di sollecito del giugno 2023”. 40) Vero che, la telefonata di sollecito sulla offerta eseguita da Parte_5 così come la mail inviata sempre alla sig.ra il 24.06.2023 -come da doc. 36 che le si Parte_10 rammostra-, rimanevano senza riscontro?”: conferma e conferma il doc. 36. 41) Vero che l'impianto di sistema filtrante di aspirazione rinforzato, di cui ai capitoli precedenti, è stato commissionato a KI
pagina 14 di 19 ER RL?”: conferma e precisa di riferirsi sempre all'affare OTO 5. Inoltre aggiunge: “A D.R.: “Ho saputo che l'impianto OTO 5 era stato commissionato e fornito a RC da DK ER quando, durante una visita fatta con in RC a ho visto l'impianto Tes_2 Parte_9 già montato. Detta visita la feci, se ben ricordo, a gennaio o febbraio 2024”).
Che, poi, l'affare sia stato concluso da DK filters risulta confermato dalla difesa dei lavoratori all'udienza del 17.10.2024.
Part Quanto all'affare , l'istruttoria, inoltre, ha consentito altresì di acclarare che: a) questo fornitore sia stato presentato all'opponente dai lavoratori opposti (la circostanza non è contestata ed è stata Part indirettamente contestata dal teste b) fosse il principale fornitore strategico dell'opposta Tes_3
Part (Cfr. teste c) i rapporti di esclusiva tra e cessavano a seguito della Tes_3 Pt_1
Part comunicazione che ebbe ad inviare a solo il 17.05.2023; non è verosimile che i rapporti Pt_1 fossero cessati al 31.12.2020, giacché tale assunto renderebbe priva di senso la suddetta comunicazione;
è altresì inverosimile che l'interruzione dei rapporti sia da imputare alla dipartita da degli opposti, Pt_1 ovvero alla violazione da parte di del mantenimento di un'adeguata forza vendite: se così fosse Pt_1 stato, il partner avrebbe potuto dichiarare di avvalersi della clausola;
inoltre, non poteva sapere se Pt_1 avesse opportunamente rimpiazzato i due lavoratori fuoriusciti.
È opinione di questo Giudice che la cessazione sia imputabile alla condotta attiva dei due opposti, programmata e posta in essere già nel corso del rapporto di lavoro e proseguita e finalizzata successivamente.
In tal senso depone la successione logica e cronologica dei fatti.
Part Dall'indagine indagine forense è emersa l'intenzione di avviare rapporti commerciali con (in ipotesi iniziale, mediante la costituzione di una startup, denominata “North Filtration Italia Srl”, con soci la Part stessa e società fiduciaria, a sua volta partecipata da e . CP_3 CP_1
Il progetto si è evoluto attraverso la costituzione di un soggetto terzo - la KI ER RL – il quale è poi Part effettivamente divenuto nuovo assegnatario dell'esclusiva da parte di (doc. 49).
Sulla base di tale compendio probatorio, si può affermare come i lavoratori opposti e, specificamente, per quanto attiene al presente procedimento, abbiano posto in essere, in violazione dell'obbligo di CP_1 fedeltà, attività prodromiche all'esercizio di un'attività di impresa in diretta concorrenza con quella della società datrice di lavoro, poi effettivamente posta in essere.
pagina 15 di 19 Trattasi di attività non meramente preparatorie, bensì aventi immediata potenzialità lesiva, ovvero consistenti nella raccolta/elaborazione di dati (non limitati alla rispettiva conoscenza personale) finalizzata alla costituzione di un soggetto che poi avrebbe interagito con controparti commerciali dell'odierna opponente, nonché in ulteriori azioni collaterali volte a ostacolare il dispiegamento delle potenzialità commerciali di (si vedano le questioni dei dispositivi e delle offerte alla RC Pt_1 sopra narrate).
L'illecito è integrato sia sul piano oggettivo che soggettivo;
sotto quest'ultimo profilo, appare ulteriormente confermativa del disinteresse rispetto alla permanenza in azienda ovvero alla contestazione della non veridicità degli addebiti la mancata impugnazione del licenziamento.
Le condotte sopra descritte si pongono in collegamento eziologico diretto con la perdita della commessa
RC; è ragionevole ritenere, infatti, che senza lo sviamento da parte di l'azienda avrebbe CP_3 conseguito l'affare, avendo già in passato fornito impianti di quel tipo alla controparte commerciale (pur non essendo l'unico fornitore) e avendo presumibilmente offerto un prezzo più basso rispetto a quello per cui è stato aggiudicato a DK (circostanza che era nella disponibilità probatoria dei resistenti ma che non è stata oggetto di allegazione difensiva). Sviamento al quale seppur “dietro le quinte”, ha CP_1 concorso mediante l'attività di appropriazione e sfruttamento dei dati informatici, commerciali e vari, di cui i due ex dipendenti disponevano in ragione del rapporto di lavoro subordinato;
trattandosi, del resto, di affare concluso con Società per la quale egli perseguiva il relativo interesse. Deve presumersi (ex artt.
2727 e 2729 c.c.) che i due lavoratori abbiano agito in concorso, avendo tenuto il medesimo contegno coordinato sia prima (avendo progettato di costituire un nuovo soggetto imprenditoriale1) che dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avendo tra l'altro costituito congiuntamente la DK filters.
Dunque, deve ritenersi responsabile per la perdita della suddetta commessa ancorché non abbia CP_1 concorso materialmente allo sviamento del cliente, dovendo – appunto – presumersi che vi abbia concorso moralmente, in ragione proprio delle descritte condotte.
Peraltro, l'affermazione della responsabilità di prescinde dall'eventuale valutazione del concorso CP_1 nell'illecito proprio di DK, altro soggetto giuridico, con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità passiva) rispetto all'azione risarcitoria spiegata.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPOSTO 1 I file relativi al progetto risultano modificati da entrambi i soggetti pagina 16 di 19 Come correttamente messo in evidenza dalla difesa dell'opposto, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (Cass. Civ.
n.32933/2023).
Ebbene, il resistente ha dedotto che, “occupandosi il predetto lavoratore dei rapporti commerciali con la clientela prevalentemente estera, alla quale (tramite mail e server aziendali) formulava offerte e dalla quale riceveva ordini di acquisto, il trattamento economico in busta paga prevedeva (dal 2015) anche la voce “provvigioni”, che venivano mensilmente corrisposte nella (preconcordata) misura lorda del 18% sull'utile netto Socim delle relative commesse”. Tali provvigioni sarebbero sempre state riconosciute e corrisposte da Socim fino a febbraio 2023 compreso. Le commesse del sig. per il mese di CP_1 marzo 2023 avrebbero comportato un ricavo netto da parte di pari a 23.188,55 euro, Pt_1 conseguendone un complessivo importo lordo provvigionale di 4.173,90 euro.
Parte opponente ha eccepito che non sarebbe mai intervenuto accordo tra le parti di riconoscimento delle provvigioni, quand'anche in passato siano state corrisposte.
La contestazione appare generica: le buste paga recano in effetti l'attribuzione della voce retributiva
“provvigioni”, la cui continuità nell'erogazione lascia presumere l'esistenza di un accordo circa il riconoscimento di un superminimo.
Quanto all'utile realizzato dalla Società nel mese di marzo 2023 grazie alle commesse del Sig. (cfr. CP_1 per le commesse all. l memoria), anch'esso non oggetto di specifica contestazione da parte di , la Pt_1 teste , pur non essendo stata in grado di confermarlo puntualmente, ne ha sostenuto la Tes_4 verosimiglianza. Non appare pertinente la circostanza allegata da circa l'azione monitoria Pt_1 intrapresa nei confronti dei clienti e dalla quale dovrebbe dedursi l'esclusione della CP_4 CP_5 maturazione di emolumenti provvigionali, in quanto – in base alle allegazioni di parte opposta – la c.d. provvigione sarebbe stata calcolata sull'utile che, secondo i principi civilistici (Art. 2425 c.c.), si determina sulla base della differenza tra ricavi (ad es. fatturato) e costi, prescindendo dall'effettivo flusso di cassa.
pagina 17 di 19 Anche se dovesse intendersi che il termine “utile” sia stato utilizzato in modo atecnico, non è provato che la maturazione del diritto alla provvigione richiedesse il buon fine dell'affare.
Inoltre, le suddette Società non erano le uniche con le quali interloquiva (v. all. 1 memoria), CP_1 dovendosi inoltre rilevare come la stessa abbia agito per fatture relative a periodi diversi da quello in analisi (cfr. doc.ti 58 e 59)
Dunque, tenendo conto della lacunosità delle difese sul punto dell'opponente che, per il principio di vicinanza della prova, ben avrebbe potuto contestare ben più efficacemente le asserzioni avversarie, questo Giudice ritiene raggiunta la prova dei fatti costitutivi della provvidenza rivendicata.
SULLE STATUIZIONI
Il danno relativo all'affare per l'impianto OTO5 va imputato pro quota (nella misura del 50%) a ciascun lavoratore, giacché l'addebito dell'intera somma a entrambi determinerebbe una ingiusta locupletazione in favore dell'opponente.
Tenendo conto delle reciproche poste di dare-avere (€ 32.000 a favore di , € 17.489,37 + € 4.173,90 Pt_1
a favore di , emerge un saldo positivo e, dunque, un credito in capo a pari a € 10.336,73, al CP_1 Pt_1 netto della restituzione di quanto corrisposto in adempimento del provvedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato in accoglimento dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale.
SULLE SPESE
Visto l'esito complessivo del giudizio, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 230/2023;
2) Condanna lla restituzione in favore di di quanto da quest'ultima CP_1 Parte_1 corrisposto in adempimento del decreto ingiuntivo opposto;
3) Dichiara, per effetto della compensazione impropria tra i rispettivi crediti, come meglio specificati in parte motiva, nonché al netto della restituzione di quanto corrisposto in adempimento del decreto ingiuntivo opposto, che residua in capo a un diritto di Parte_1 credito nei confronti di ari a € 10.336,73; CP_1
4) Dichiara compensate le spese di lite. pagina 18 di 19 Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN AN
pagina 19 di 19
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 979/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 02/02/2025 ad ore 11.24 il Giudice, dott. AN AN, dà atto che:
Per l'Avv. MARTINELLI GROSSI ANNA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per l'Avv. FERRARI AMOROTTI GIUSEPPE e l' Avv. CANTERGIANI GIUSEPPE hanno Controparte_1 depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
dott. AN AN
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 979/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in Castelvetro di Modena (MO), in Via Migliorara n. 5/D, Parte_1 P.IVA_1
in persona del Suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante p.t. CP_2
elettivamente domiciliata in Mirandola (MO), V.le Gramsci 7/A, rappresentata e difesa dall'Avv.
[...]
AR Grossi;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi residente Via CP_1 C.F._1
Zumaglia n.40, elettivamente domiciliato in Modena (MO) Viale Reiter n.22, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Giuseppe Cantergiani e Giuseppe Ferrari Amorotti;
RESISTENTE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, la ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 230/2023, provvisoriamente esecutivo, con il quale le è stato ingiunto di pagare a
[...]
“per le causali di cui in ricorso, immediatamente alla notifica del presente decreto:
1. La somma CP_1 di € 17.489,37; 2. Gli interessi legali e la rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. Le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 800,00 per compenso, in € 118,50 per anticipazioni, oltre IVA (se dovuta)
e CPA, come per legge, e oltre successive occorrende”, spiegando le seguenti conclusioni: “Contrariis reiectis, in via preliminare, REVOCARE E/O SOSPENDERE la PROVVISORIA ESECUZIONE DEL pagina 2 di 19 DECRETO OPPOSTO NR. 230/2023, emesso dal Tribunale di Modena – Sezione Lavoro- il 20.06.2023
e notificato a mezzo pec il giorno successivo, con provvedimento reso inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione di apposita udienza per la sola discussione in merito alla richiesta di sospensione, ricorrendo gravi motivi ex art. 649 c.p.c. , acclarata la fondatezza della opposizione e la sua pronta soluzione;
nella denegata ed increduta ipotesi di conferma della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, imporsi a carico del sig. idonea ed equivalente cauzione, CP_1
considerata anche la ridotta patrimonializzazione immobiliare dello stesso;
in via principale e nel merito: per tutti i motivi sopra esposti, accogliere la presente opposizione e conseguentemente dichiarare nullo e/o illegittimo e/o infondato e/o inefficace, improduttivo di qualsiasi effetto e, per
l'effetto, revocare e/o annullare e/o caducare di qualsivoglia effetto il decreto ingiuntivo n. 230/2023
(RGL 768/2023) emesso dal Tribunale di Modena Sezione Lavoro in data 20.06.2023 in danno a
nonché di tutti gli atti successivi dei quali si chiede la sospensione sin d'ora; - in ogni Parte_1 caso, in accoglimento della presente opposizione ed in via riconvenzionale, verificata ed accertata la sussistenza di danni a carico di cagionati dalla condotta del sig. per i motivi Parte_1 CP_1 tutti denunziati in atti, accertati tali danni almeno nella misura di € 64.000,00 o nella somma maggiore
o minore ritenuta equa e di giustizia, dichiarare la compensazione cd. impropria tra i suddetti danni e le ragioni di credito azionate con il decreto ingiuntivo opposto, e conseguentemente revocando anche
l'importo liquidato a titolo di spese di procedura e tutte successive occorrende e così, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla deve a per le pretese azionate nel ricorso Parte_1 CP_1 per decreto ingiuntivo N. 230/2023 (n.768/2023 RGL) per i motivi tutti in atti. - in estremo subordine e salvo gravame, nella denegata ed increduta ipotesi venissero accolte anche solo parzialmente le domande monitorie per qualsivoglia titolo, ragione o causa, accertati i crediti di anche solo in Pt_1 via equitativa e/o di giustizia avverso per i titoli ed i motivi di cui al presente ricorso in CP_1 opposizione, detrarsi in virtù della cd. compensazione impropria i suddetti crediti di avverso Parte_1
secondo giustizia ed equità. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di CP_1
lite, oltre accessori di legge di ogni fase”.
In particolare, ha dedotto che:
• verso la fine di marzo 2023, la Società avrebbe riscontrato casualmente attività anomale nel sistema informatico aziendale, conferendo così incarico al consulente informatico forense, dott.
, per effettuare i debiti controlli, il quale avrebbe provveduto ad accedere ai Persona_1 backup giornalieri aziendali che avrebbero evidenziato condotte illecite dei commerciali. In particolare, la società avrebbe appreso dell'esistenza di files creati e/o lavorati dagli ex dipendenti pagina 3 di 19 e in costanza di rapporto di lavoro e durante l'orario di lavoro, contenenti dati CP_3 CP_1 aziendali di riservati;
Parte_1
• quanto rinvenuto sarebbe stato dichiaratamente finalizzato alla creazione di una società competitor con la stessa Parte_1
• in data 31 marzo 2023, la società avrebbe consegnato a mani dei convenuti le lettere di contestazione disciplinare, con sospensione cautelativa dal lavoro ed intimazione di restituzione immediata degli strumenti aziendali in loro dotazione, cui avrebbe fatto seguito l'intimazione per entrambi del licenziamento senza preavviso, ovvero del licenziamento per giusta causa, ex art. 2119 c.c., art. 7 l. n. 300/1970 e artt. 34-36 del CCNL Metalmeccanica artigianato;
• i telefoni cellulari aziendali, all'atto della riconsegna, sarebbero risultati completamente resettati;
ciò avrebbe comportato per la Società la perdita irrecuperabile di tutti i dati e i contatti aziendali di clienti e fornitori , presenti nei due cellulari degli ex commerciali;
Pt_1
• alla fine del mese di maggio 2023, avrebbe appreso della costituzione, in data Parte_1
03.05.2023, della società KI ER RL (c.f. , con sede legale in Vignola (MO), P.IVA_2
Corso Italia n. 70, con oggetto sociale e attività imprenditoriale in concorrenza con quella di di cui i sigg. e sarebbero figurati quali amministratori delegati;
Parte_1 CP_3 CP_1
Part
• la società , fornitrice in esclusiva di , avrebbe improvvisamente revocato la fornitura Pt_1 con lettera del 17.05 2023, senza alcuna sostanziale motivazione;
• la cessazione dei rapporti di esclusiva con la suddetta società danese avrebbe collimato con quanto scoperto mediante l'indagine forense;
la start-up in fase di costituzione, come progettata dagli stessi sigg.ri e sarebbe stata inzialmente denominata “North Filtration Italia CP_3 CP_1
Part Srl” e avrebbe visto come soci la stessa e altra società fiduciaria, a sua volta partecipata dai sigg.ri e CP_3 CP_1
• avrebbe scoperto come KI ER RL si sarebbe aggiudicata un importante affare con il Pt_1
Gruppo RC, relativamente al quale i commerciali sarebbero stati già in trattativa da tempo per conto della ex datrice di lavoro.
Si è costituito , deducendo l'infondatezza dell'opposizione e spiegando le seguenti CP_1 conclusioni:
“Contrariis reiectis. In via preliminare di merito: dichiararsi, per la causale dedotta, allegata e documentata in atti, la carenza di legittimazione passiva in capo al resistente opposto , CP_1 non avendo quest'ultimo la titolarità della posizione soggettiva passiva del rapporto controverso inerente la richiesta risarcitoria danni (ex adverso indicati “nella misura di € 64.000,00 o nella somma
pagina 4 di 19 maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia”) formulata dalla opponente in via Parte_1 riconvenzionale e dalla stessa proposta in compensazione cd. impropria con le ragioni creditorie azionate monitoriamente dal predetto resistente opposto. Nel merito: respingersi l'opposizione de qua, nonché tutte le domande e/o eccezioni e/o istanze (preliminari, principali e riconvenzionali) ex adverso proposte con l'opposizione medesima, in quanto inammissibili e/o improponibili e/o insussistenti e comunque infondate, indeterminate, generiche e indimostrate, sia in fatto che in diritto, sia nell'an che nel quantum, per i motivi esposti, allegati e documentati in atti, e, conseguentemente, confermarsi in toto il decreto ingiuntivo telematico opposto n.230/2023 del 20/06/2023 (RGL n.768/2023) emesso in pari data dal Tribunale di Modena (Sez. Lav. – Giudice dott. Vincenzo Conte) in forma provvisoriamente esecutiva ex art.642 c.p.c., notificato a mezzo pec unitamente all'atto di precetto in data 21/06/2023. In via riconvenzionale: previo accertamento, dichiararsi tenuta la a corrispondere al lavoratore Parte_1
le provvigioni maturate e a quest'ultimo spettanti per gli ordini ricevuti e dallo stesso CP_1 caricati e/o presi telefonicamente nel mese di marzo 2023 in costanza di rapporto di lavoro con la predetta società, e, conseguentemente, per la causale dedotta, allegata e documentata in atti, condannarsi per tale titolo la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Parte_1 del predetto lavoratore, della complessiva somma lorda di euro 4.173,90 o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà giusta e dovuta, anche in via equitativa, all'esito dell'espletanda istruttoria, sia precostituita che costituenda, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e oneri fiscali di legge..
ha dunque depositato memoria di risposta alla domanda riconvenzionale, eccependo che: Parte_1
• l'organico commerciale alle dipendenze di sino al 31.03.2023 oggi risulterebbe alle Pt_1 dipendenze di DK ER RL;
• mai sarebbe intervenuto accordo tra le parti di riconoscimento delle provvigioni e la corresponsione avvenuta in passato caso non implicherebbe alcun riconoscimento della Società ricorrente in ordine al periodo marzo 2023.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'assunzione di prove testimoniali, la causa è stata decisa all'esito dello scambio di note scritte.
Per giurisprudenza costante, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. civ., 01-03-2007, n. 4800). pagina 5 di 19 Nel caso di specie, non sono in contestazione i fatti costitutivi del credito azionato in via monitoria
(l'insorgenza, durata, cessazione del rapporto di lavoro, ammontare del tfr); l'opponente ha eccepito in compensazione (impropria) un asserito
contro
-credito risarcitorio.
In linea generale, l'istituto della compensazione impropria è configurabile - diversamente da quanto previsto per la compensazione disciplinata dagli artt. 1241 e ss. c.c., che richiede l'autonomia dei rapporti, dai quali derivano i contrapposti crediti delle parti - allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto. In ipotesi di questo genere, la valutazione delle reciproche pretese comporta semplicemente un accertamento di carattere contabile di poste attive e passive, che il giudice deve compiere, senza che a tal fine sia necessaria la proposizione di apposita eccezione o domanda riconvenzionale (così testualmente Cass. Sez. L. n. 16349 del 2007). L'istituto della compensazione - come sostenuto nella già citata Cass. Sez. L. n. 16349 del 2007 - presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cd. compensazione impropria, allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine, come nella specie, da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere e a ciò il giudice può procedere senza incontrare ostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in senso tecnico-giuridico, e senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione di domanda riconvenzionale (Cass. nn. 214/2004, 7337/2004, 14806/2004). Ancora, è stato affermato: "É configurabile la cosiddetta compensazione atecnica allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è peraltro esclusa dal fatto che uno dei crediti abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento- nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta un accertamento che ha la funzione di individuare il reciproco dare ed avere senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione” (cfr. Cass., Sez. Lav., Sent. n. 28855/08; nonché Cass., Sez. Lav., Sent. n. 7624/10). La giurisprudenza di legittimità ha recentemente precisato che la cosiddetta "compensazione atecnica" non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 1243 c.c. (arg. ex Cass. 9 maggio
2006, n. 10629); in particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all'art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 25/11/2014) 29-01-2015, n. 1695). In altre parole, seppur l'operatività della compensazione atecnica prescinde dalla disciplina processuale della compensazione propria (giudiziale), nel senso che sono inapplicabili le norme processuali che pagina 6 di 19 pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, soggiace alla relativa disciplina sostanziale, sì come compendiata in un recentissimo arresto dalla Suprema Corte. La
Cassazione ha infatti statuito che, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (Cass. civ.
Sez. Unite, 15-11-2016, n. 23225).
Ciò non esclude, tuttavia, simmetricamente a quanto statuito dalla giurisprudenza in relazione alla compensazione propria, che qualora il credito illiquido non sia semplicemente opposto in compensazione al solo fine di paralizzare la domanda della controparte, ma in relazione al medesimo sia stata proposta domanda riconvenzionale, come avvenuto nel caso di specie, il giudice, in forza di quanto disposto dagli artt. 36 e 112 c.p.c., non può spogliarsi della cognizione della controversia, ma, dopo aver provveduto circa la domanda dell'attore, deve pronunciarsi anche in merito al credito fatto valere dal convenuto.
(Cassazione civile, sez. II, 27/06/2016, n. 13244).
Questo è quanto si è verificato nel caso di specie: l'opponente, infatti, ha spiegato domanda riconvenzionale al fine di far accertare gli elementi costitutivi del proprio credito, specificamente del proprio credito risarcitorio, in misura non inferiore a 64.000 euro.
Secondo l'orientamento di legittimità (Cass., sez. unite, 13533/2001), in materia di azione di risarcimento danni per responsabilità contrattuale, ai sensi del c. disp. degli artt. 1218 e 2697 c.c., gravano sul creditore l'onere di allegazione dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) del debitore e quello di dimostrazione dell'esistenza del danno di cui è invocato il ristoro ed il nesso di causalità che collega il pregiudizio lamentato all'inadempimento denunciato, mentre è onere del secondo dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Giova rammentare che in materia di responsabilità contrattuale, prima di esaminare il profilo dell'imputabilità dell'inadempimento (profilo che attiene al piano soggettivo), occorre accertare la sussistenza del nesso di causalità (profilo che attiene al piano oggettivo) tra inadempimento e danni lamentati e in tema di responsabilità contrattuale, così come di responsabilità extracontrattuale, la prova del nesso di causalità deve essere fornita dal danneggiato che insta per il risarcimento dei danni (per un'applicazione del principio, da ultimo, Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 05-
12-2017, n. 28995).
Nel caso di specie, l'inadempimento allegato sarebbe consistito nell'attività protoconcorrenziale compiuta dall'opposto, in collaborazione col collega in quanto questi due lavoratori, proprio CP_3 grazie alle notizie/conoscenze/dati/offerte/trattative in corso apprese, trattenute e conservate durante il pagina 7 di 19 rapporto di subordinazione, avrebbero: a) attuato lo sviamento del cliente RC sull'affare OTO5, effettivamente aggiudicato dalla neocostituita KI ER RL b) determinato la perdita da parte Part dell'opponente dei rapporti di esclusiva con la società , a beneficio della start-up in fase di costituzione, come progettata dagli stessi e denominata “North Filtration Italia Srl”, la CP_3 CP_1
Part quale vedeva come soci la stessa e società fiduciaria, a sua volta partecipata da e CP_3 CP_1
Inoltre, i suddetti avrebbero proceduto allo storno di parte dell'organico commerciale di DK ER RL
(p. 18 memoria difensiva).
L'art. 2105 c.c, rubricato "Obbligo di fedeltà", prevede che "Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio".
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata fornita una lettura estensiva della norma, nel senso che, sebbene l'art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il divieto di divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o il farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., poiché il prestatore deve astenersi dal compiere, non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno (Cass. civ. n. 2474/2008;
Cass. civ. n. 3793/2017, che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che si era impossessato di documenti aziendali riservati senza procedere all'uso o alla successiva divulgazione al concorrente perché impedito dall'immediato intervento del datore di lavoro).
In coerenza con tali coordinate ermeneutiche, occorre verificare se il lavoratore abbia violato il dovere di fedeltà del dipendente - il quale si sostanzia, secondo la Corte di cassazione, “nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi, , tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.
Ciò, ancorché la rilevanza della condotte preparatorie, vale a dire della mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro e potenzialmente produttiva di danno, è stata, tuttavia, condivisibilmente circoscritta da altri arresti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito, esigendosi la prova della concreta idoneità lesiva della condotta preparatoria, fondata su circostanze specifiche e rilevabili oggettivamente, e ritenendosi, invece, insufficiente una potenzialità lesiva pagina 8 di 19 meramente astratta e disancorata dagli elementi della fattispecie concreta che di volta in volta viene in questione.
In tale opportuna perimetrazione, si coglie l'esigenza di evitare un eccessivo arretramento della soglia di rilevanza della preordinazione violativa dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., in una misura non più compatibile con il principio solidaristico che informa anche il rapporto di lavoro subordinato e che, nel quadro dell'ispirazione personalistica della Costituzione, è ormai definitivamente svincolato dalla matrice ideologica corporativa e va invece letto nella sua proiezione economica e sociale secondo il dettato dell'art. 2 Cost. del datore di lavoro, occorre tenere a mente che nella sfera di tale dovere rientra il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità, o meno, di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c." (Cass., n. 2239/2017).
A rilevare è, dunque, la medesimezza del “settore produttivo o commerciale”, da traguardare con riguardo all'analisi del mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o, comunque, parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato.
La Cassazione ha anche affermato che dall'integrazione dell'obbligo di fedeltà, di cui all'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. deriva che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extralavorativa e potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa, o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto. (Cassazione civile sez. lav., 07/10/2024, n.26181).
In generale va detto che non è precluso all'ex collaboratore di utilizzare le informazioni acquisite presso il precedente datore di lavoro, purché le informazioni in questione non rappresentino un dato aggregato di notizie non memorizzabile se non previa acquisizione illecita delle notizie stesse, ed allo stesso tempo lo storno della clientela da parte di un concorrente è fatto di per sé legittimo, in quanto esercizio della libertà di impresa, divenendo illecito solamente se attuato con modalità a sua volte illecite "quali ad esempio sabotaggio, denigrazione, attività confusorie, abusivo sfruttamento di beni e utilità altrui" (Corte appello Milano, 17/11/2011).
La giurisprudenza ha quindi affermato in relazione all'utilizzo da parte del collaboratore delle conoscenze acquisite dal precedente datore di lavoro che per aversi un'attività illecita è "comunque necessario che si sia in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti,
pagina 9 di 19 che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito. Diversamente opinando, attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e soprattutto mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4,35 e 36 Cost., a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali" (Cass., n. 3454/2022, nello stesso senso Cass., n. 18772/2019).
Di conseguenza, "la conoscenza della clientela suscettibile di entrare a far parte della formazione personale e professionale del dipendente è limitata ai dati memorizzabili. Qualunque supporto contenente i dati dei clienti, le copie dei contratti ed altre informazioni che rappresentino il risultato di esperienze commerciali (solvibilità, termini di pagamento, tempi di smaltimento del magazzino) deve rimanere presso il datore di lavoro. Il dipendente potrà affidarsi alla personale conoscenza del settore di mercato e della clientela, ma non utilizzare un insieme di dati maggiore di quelli che costituiscono la "sua" conoscenza personale" (Tribunale Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 15/05/2006;
Tribunale Firenze, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 17/01/2005; Cassazione civile, sez. lav.,
03/10/2016, n. 19701).
In altre parole, "può poi ritenersi fisiologico che il terreno dell'attività elettiva dell'ex dipendente, proprio in virtù delle conoscenze e relazioni precedentemente acquisite, si rivolga ai clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro: in costanza di rapporto di lavoro, infatti, il dipendente
è tenuto ad osservare l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., mentre terminato il rapporto di lavoro,
l'ex dipendente, in mancanza di patto (retribuito) di non concorrenza ex art. 2125 c.c., può ben esplicare, per conto proprio o di terzi, l'attività in concorrenza, utilizzando le cognizioni e le esperienze acquisite nel precedente rapporto di lavoro, ed anche le relazioni preferenziali con la clientela" (Tribunale di
Bologna, n. 441/2020; Cass., n. 12681 del 30/05/2007; Corte Appello Milano n. 269/2021; Corte
d'Appello Venezia, Sez. I, sent., 10/03/2017; Trib. Milano, sent. 17/07/2013; Trib. Trento sent.
04/01/2012; Trib. Bologna sent. 07/06/2010).
Dalla prospettiva del nuovo datore di lavoro/committente è stato specularmente affermato che "non può tuttavia considerarsi illecita l'utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti pagina 10 di 19 contrattuali, e di privilegiare nell'impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente" (Cass.,
n. 14479/2002).
Conseguentemente, "con specifico riferimento allo sviamento di clientela, è bene precisare che esso consiste in "una fattispecie non tipizzata, pertanto non assimilabile a specifiche figure di concorrenza sleale (quali storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto).
In effetti il tentativo di sviare la clientela di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un'ipotesi di concorrenza sleale occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale. Dunque, non è sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato, ma è imprescindibile il ricorso ad un mezzo illecito" (Tribunale
Piacenza, n. 390/2021).
In altre parole, "ai fini della configurabilità dello sviamento della clientela (atto di concorrenza sleale) deve essere provata un'attiva sollecitazione alla clientela a non avvalersi più dei servizi del concorrente e, in generale, va evidenziato che quel che è inibito non è la concorrenza – anzi doverosa in un'economia di mercato –, ma solo la concorrenza sleale, sicché la prova di chi l'invoca s'incentra essenzialmente sulla dimostrazione del requisito della slealtà della condotta concorrenziale, che si concretizza in tentativi subdoli o denigratori per accaparrarsi la clientela con atteggiamenti o condotte contrarie alla professionalità e ancor prima alla buona fede e lealtà che deve contraddistinguere i reciproci rapporti"
(Tribunale Ancona, n. 124/2021).
L'obbligo di fedeltà imposto al lavoratore si specifica nel divieto di concorrenza con riferimento a quella attività illecita svolta durante il servizio. È peraltro, ragionevole pensare che una società che voglia operare da una certa data in poi presuppone il compimento di una serie di operazioni preparatorie necessarie a porla in grado di funzionare realmente. Tra gli atti sicuramente rilevanti a tal fine vi è lo storno di clienti da datore di lavoro alla nuova società costituita dal dipendente che gli permette di intraprendere immediatamente l'attività economica concorrente. Tale condotta è evidentemente in violazione degli obblighi di fedeltà di cui al 2105 c.c. (Corte appello Milano, 20/02/2004)
Con sentenza n. 6654 del 5 aprile 2004, la Cassazione ha affermato che integra la violazione del dovere di fedeltà ex art. 2105 c.c., ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro.
pagina 11 di 19 Così ricostruita la cornice ermeneutica dell'odierna fattispecie, è necessario procedere mediante la verifica – tramite le risultanze dell'istruttoria- della sussistenza delle condotte contestate ai lavoratori e per poi scrutinarne la rilevanza e l'eventuale illiceità contrattuale. CP_3 CP_1
È pacifico che: a) i due lavoratori siano stati licenziati in data 8.4.2023; b) i licenziamenti non siano stati impugnati c) in data 03.05.2023 sia stata costituita la società DK TE SR (c.f. ), P.IVA_2 con sede legale in Vignola (MO), Corso Italia n. 70, di cui i sigg. e figurano quali CP_3 CP_1 amministratori delegati e avente come oggetto sociale l'esercizio di attività in concorrenza con quella esercitata da . Pt_1
Quanto alle condotte prodromiche alla asserita attività concorrenziale, si evidenzia come l'istruttoria – integrata sul punto dalla relazione tecnica, oggetto di conferma in sede testimoniale – abbia consentito di acclarare che i due lavoratori licenziati abbiano salvato su cloud personale file contenti informazioni e dati di interesse aziendale, nonché provveduto a resettare i rispettivi dispositivi, prima di provvedere alla riconsegna.
Come è noto, la "perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto" (Cass. Sez. 5, ord. 27 dicembre
2018, n. 33503, Rv. 651998-02; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9551, Rv. 607812- 01); nondimeno, alla parte che ha prodotto la perizia è "riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione" (Cass. Sez. 2, sent. 19 maggio 1997, n. 4437, Rv. 504491-01; in senso conforme;
Cass. Sez. 3, sent. 25 febbraio 2002,
n. 2737, Rv. 552518-01; Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n.2980).
Le difese dei lavoratori non sono in contrasto con tale approdo.
Quanto a è stato eccepito che: a) ciò che è stato appreso dai “file allocati nella cartella desktop” CP_1 del sig. altro non sarebbe stato (alla resa dei conti) che una bozza di un progetto futuro Parte_3 mai realizzato, né attuato, o neanche solo avviato, comunque mai seguito da serie e concrete operazioni
(compiute in pendenza di rapporto di lavoro) esplicative dell'esercizio di un'attività concorrenziale con quella del datore di lavoro;
né i sigg.ri avrebbero mai utilizzato o trasmesso a terzi o Parte_4 divulgato o estrapolato dati, conoscenze, documenti, o informazioni tecniche, commerciali e produttive pagina 12 di 19 riservate della Socim per finalità di sviamento di clientela e/o di profitto personale” di fatto confermando la raccolta dati;
b) circa la restituzione del cellulare aziendale, che sul predetto cellulare (marca Tes_1 non vi sarebbero stati dati aziendali da recuperare, atteso che qualunque attività o contatto era presente sul drive manomesso da e sulla banca dati aziendale l'uso di tale programma era dettato dal fatto Pt_1 che il programma Onedrive da parte di sarebbe stato introdotto solo a partire dal 2019, mentre Pt_1 precedentemente sarebbe stato in uso da parte della stessa un account di Google Drive di proprietà Pt_1 personale del sig. (quantomeno dal 2012 fino a fine 2015) che regolarmente bloccava Parte_5 il backup dei dati aziendali (in quanto lo spazio di archiviazione di un profilo Google privato è infinitamente più piccolo rispetto ad uno a pagamento per aziende) “(…) Quando nel maggio 2017 venne cambiato il computer col modello descritto da , tutti i dati del vecchio computer furono riversati Pt_1 nel nuovo (ivi compresi Dropbox e l'account di accesso al pc, legato all'account di Microsoft, di proprietà di ). Non fu fatta quindi alcuna “pulizia” da parte di con l'arrivo del nuovo CP_1 Pt_1 computer, né fu imposto al sig. di non utilizzare il programma Dropbox, pur essendo CP_1 Pt_1 perfettamente consapevole dell'utilizzo di tale programma da parte del predetto lavoratore sin dal 2012”;
c) la cancellazione della cartella Dropbox dal pc sarebbe stata fatta in buona fede dal predetto lavoratore all'unico scopo di cancellare dati dall'account stesso. Pt_1
Dunque, può dirsi acclarato che i lavoratori avessero la disponibilità di informazioni aziendali, che le conservassero su un cloud proprio (ancorché, eventualmente, in modo lecito), che abbiano provveduto a resettare i dispositivi in loro possesso. Sotto quest'ultimo profilo, non è credibile che tale condotta sia stata tenuta in buona fede, sia perché i beni non sono stati restituiti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (senza che sia stata addotta alcuna finalità legittima sottesa allo ius retentionis), sia perché, inizialmente, i medesimi avevano negato di aver provveduto alla formattazione (cfr. doc. 20 parte ricorrente).
Le deposizioni testimoniali di (dipendente tecnico di ) e di Parte_5 Pt_1 Testimone_2
(dipendente RC) hanno confermato che l'affare per l'impianto OTO5, gestito da per CP_3
sino al suo licenziamento, in relazione al quale è pacifico che i due ex commerciali avessero Pt_1 accesso e disponibilità di dati e informazioni riservate (come sopra evidenziato), sia poi stato accaparrato dalla DK Filetrs RL, ove e erano divenuti amministratori. CP_3 CP_1
(dipendente di “dal 2019 sono il Responsabile della Testimone_2 Parte_6
Manutenzione e mi interfacciavo con il Sig. per chiedere offerte per la realizzazione e/o la CP_3 modifica di nuovi impianti di aspirazione fumi e ciò perché era già fornitore di RC, Pt_1
pagina 13 di 19 almeno da quando sono arrivato io nel 2019, infatti aveva già fornito a RC degli Pt_1 impianti. non era l'unico fornitore di questo tipo di impianti”.) Pt_1
Sul cap. 37 ricorso (“37) Vero che il sig. con propria mail del 15.04.2023 Parte_5 provvedeva ad inviare direttamente a nella persona del sig. Parte_7 Persona_2
e diverse offerte, come da doc. 35 che le si rammostra?”): “Sì, è vero. Confermo il Testimone_2 documento n. 35 che mi viene mostrato e che mi vede tra i destinatari della mail”.
Sui capp. 38 e 41 ricorso (“38) Vero che, tra le offerte Socim di cui al capitolo precedente, emergeva quella afferente all'Impianto OTO 5, con il miglior prezzo per € 64.000 oltre IVA?; 41) Vero che
l'impianto di sistema filtrante di aspirazione rinforzato, di cui ai capitoli precedenti, è stato commissionato a KI ER RL?”): per tutte ha confermato, aggiungendo: “A D.R.: “L'impianto di cui al capitolo precedente < fornitoci da DK ER è stato fatto nel dicembre 2023 Parte_8 ed ultimato, se ben ricordo, entro la prima settimana di gennaio 2024”.
(dipendente Socim Ufficio Tecnico) Parte_5
Sui capp. 34-41 ricorso (“34) Vero che in data 1.03.2023 il sig. riceveva da mail con Parte_5 CP_3 offerta già inviata a RC nel corso del 2021, da riaggiornare, come da doc. 33 che le si rammostra?”: “Sì, è vero. Confermo il documento n. 33 che mi viene mostrato, precisando che
l'indirizzo mail è il mio”. “35) Vero che trattavasi di impianto di sistema Email_1 filtrante di aspirazione rinforzato, denominato “Impianto OTO 5” destinato al sito di Parte_9
”: conferma. “36) Vero che successivamente veniva rinvenuta offerta di per lo stesso
[...] CP_3 affare datata 21.04.2023, aggiornata con nuovo prezzo di € 78.800, come da doc. 34 che le si rammostra?”: “Sì, è vero, precisando che l'offerta rinvenuta di per lo stesso affare è datata CP_3
21.03.2023”. “37) Vero che il sig. con propria mail del 15.04.2023 provvedeva ad Parte_5 inviare direttamente a nella persona del sig. e Parte_7 Persona_2 [...]
diverse offerte, come da doc. 35 che le si rammostra?”: conferma e conferma il documento. Tes_2
“38) Vero che, tra le offerte Socim di cui al capitolo precedente, emergeva quella afferente all'Impianto
OTO 5, con il miglior prezzo per € 64.000 oltre IVA?”: conferma. “39) Vero che su tale affare
RC rimaneva silente ad oggi?”: “Sì, è vero, fino ad oggi e nonostante la mia mail di sollecito del giugno 2023”. 40) Vero che, la telefonata di sollecito sulla offerta eseguita da Parte_5 così come la mail inviata sempre alla sig.ra il 24.06.2023 -come da doc. 36 che le si Parte_10 rammostra-, rimanevano senza riscontro?”: conferma e conferma il doc. 36. 41) Vero che l'impianto di sistema filtrante di aspirazione rinforzato, di cui ai capitoli precedenti, è stato commissionato a KI
pagina 14 di 19 ER RL?”: conferma e precisa di riferirsi sempre all'affare OTO 5. Inoltre aggiunge: “A D.R.: “Ho saputo che l'impianto OTO 5 era stato commissionato e fornito a RC da DK ER quando, durante una visita fatta con in RC a ho visto l'impianto Tes_2 Parte_9 già montato. Detta visita la feci, se ben ricordo, a gennaio o febbraio 2024”).
Che, poi, l'affare sia stato concluso da DK filters risulta confermato dalla difesa dei lavoratori all'udienza del 17.10.2024.
Part Quanto all'affare , l'istruttoria, inoltre, ha consentito altresì di acclarare che: a) questo fornitore sia stato presentato all'opponente dai lavoratori opposti (la circostanza non è contestata ed è stata Part indirettamente contestata dal teste b) fosse il principale fornitore strategico dell'opposta Tes_3
Part (Cfr. teste c) i rapporti di esclusiva tra e cessavano a seguito della Tes_3 Pt_1
Part comunicazione che ebbe ad inviare a solo il 17.05.2023; non è verosimile che i rapporti Pt_1 fossero cessati al 31.12.2020, giacché tale assunto renderebbe priva di senso la suddetta comunicazione;
è altresì inverosimile che l'interruzione dei rapporti sia da imputare alla dipartita da degli opposti, Pt_1 ovvero alla violazione da parte di del mantenimento di un'adeguata forza vendite: se così fosse Pt_1 stato, il partner avrebbe potuto dichiarare di avvalersi della clausola;
inoltre, non poteva sapere se Pt_1 avesse opportunamente rimpiazzato i due lavoratori fuoriusciti.
È opinione di questo Giudice che la cessazione sia imputabile alla condotta attiva dei due opposti, programmata e posta in essere già nel corso del rapporto di lavoro e proseguita e finalizzata successivamente.
In tal senso depone la successione logica e cronologica dei fatti.
Part Dall'indagine indagine forense è emersa l'intenzione di avviare rapporti commerciali con (in ipotesi iniziale, mediante la costituzione di una startup, denominata “North Filtration Italia Srl”, con soci la Part stessa e società fiduciaria, a sua volta partecipata da e . CP_3 CP_1
Il progetto si è evoluto attraverso la costituzione di un soggetto terzo - la KI ER RL – il quale è poi Part effettivamente divenuto nuovo assegnatario dell'esclusiva da parte di (doc. 49).
Sulla base di tale compendio probatorio, si può affermare come i lavoratori opposti e, specificamente, per quanto attiene al presente procedimento, abbiano posto in essere, in violazione dell'obbligo di CP_1 fedeltà, attività prodromiche all'esercizio di un'attività di impresa in diretta concorrenza con quella della società datrice di lavoro, poi effettivamente posta in essere.
pagina 15 di 19 Trattasi di attività non meramente preparatorie, bensì aventi immediata potenzialità lesiva, ovvero consistenti nella raccolta/elaborazione di dati (non limitati alla rispettiva conoscenza personale) finalizzata alla costituzione di un soggetto che poi avrebbe interagito con controparti commerciali dell'odierna opponente, nonché in ulteriori azioni collaterali volte a ostacolare il dispiegamento delle potenzialità commerciali di (si vedano le questioni dei dispositivi e delle offerte alla RC Pt_1 sopra narrate).
L'illecito è integrato sia sul piano oggettivo che soggettivo;
sotto quest'ultimo profilo, appare ulteriormente confermativa del disinteresse rispetto alla permanenza in azienda ovvero alla contestazione della non veridicità degli addebiti la mancata impugnazione del licenziamento.
Le condotte sopra descritte si pongono in collegamento eziologico diretto con la perdita della commessa
RC; è ragionevole ritenere, infatti, che senza lo sviamento da parte di l'azienda avrebbe CP_3 conseguito l'affare, avendo già in passato fornito impianti di quel tipo alla controparte commerciale (pur non essendo l'unico fornitore) e avendo presumibilmente offerto un prezzo più basso rispetto a quello per cui è stato aggiudicato a DK (circostanza che era nella disponibilità probatoria dei resistenti ma che non è stata oggetto di allegazione difensiva). Sviamento al quale seppur “dietro le quinte”, ha CP_1 concorso mediante l'attività di appropriazione e sfruttamento dei dati informatici, commerciali e vari, di cui i due ex dipendenti disponevano in ragione del rapporto di lavoro subordinato;
trattandosi, del resto, di affare concluso con Società per la quale egli perseguiva il relativo interesse. Deve presumersi (ex artt.
2727 e 2729 c.c.) che i due lavoratori abbiano agito in concorso, avendo tenuto il medesimo contegno coordinato sia prima (avendo progettato di costituire un nuovo soggetto imprenditoriale1) che dopo la cessazione del rapporto di lavoro, avendo tra l'altro costituito congiuntamente la DK filters.
Dunque, deve ritenersi responsabile per la perdita della suddetta commessa ancorché non abbia CP_1 concorso materialmente allo sviamento del cliente, dovendo – appunto – presumersi che vi abbia concorso moralmente, in ragione proprio delle descritte condotte.
Peraltro, l'affermazione della responsabilità di prescinde dall'eventuale valutazione del concorso CP_1 nell'illecito proprio di DK, altro soggetto giuridico, con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità passiva) rispetto all'azione risarcitoria spiegata.
SULLA DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPOSTO 1 I file relativi al progetto risultano modificati da entrambi i soggetti pagina 16 di 19 Come correttamente messo in evidenza dalla difesa dell'opposto, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (Cass. Civ.
n.32933/2023).
Ebbene, il resistente ha dedotto che, “occupandosi il predetto lavoratore dei rapporti commerciali con la clientela prevalentemente estera, alla quale (tramite mail e server aziendali) formulava offerte e dalla quale riceveva ordini di acquisto, il trattamento economico in busta paga prevedeva (dal 2015) anche la voce “provvigioni”, che venivano mensilmente corrisposte nella (preconcordata) misura lorda del 18% sull'utile netto Socim delle relative commesse”. Tali provvigioni sarebbero sempre state riconosciute e corrisposte da Socim fino a febbraio 2023 compreso. Le commesse del sig. per il mese di CP_1 marzo 2023 avrebbero comportato un ricavo netto da parte di pari a 23.188,55 euro, Pt_1 conseguendone un complessivo importo lordo provvigionale di 4.173,90 euro.
Parte opponente ha eccepito che non sarebbe mai intervenuto accordo tra le parti di riconoscimento delle provvigioni, quand'anche in passato siano state corrisposte.
La contestazione appare generica: le buste paga recano in effetti l'attribuzione della voce retributiva
“provvigioni”, la cui continuità nell'erogazione lascia presumere l'esistenza di un accordo circa il riconoscimento di un superminimo.
Quanto all'utile realizzato dalla Società nel mese di marzo 2023 grazie alle commesse del Sig. (cfr. CP_1 per le commesse all. l memoria), anch'esso non oggetto di specifica contestazione da parte di , la Pt_1 teste , pur non essendo stata in grado di confermarlo puntualmente, ne ha sostenuto la Tes_4 verosimiglianza. Non appare pertinente la circostanza allegata da circa l'azione monitoria Pt_1 intrapresa nei confronti dei clienti e dalla quale dovrebbe dedursi l'esclusione della CP_4 CP_5 maturazione di emolumenti provvigionali, in quanto – in base alle allegazioni di parte opposta – la c.d. provvigione sarebbe stata calcolata sull'utile che, secondo i principi civilistici (Art. 2425 c.c.), si determina sulla base della differenza tra ricavi (ad es. fatturato) e costi, prescindendo dall'effettivo flusso di cassa.
pagina 17 di 19 Anche se dovesse intendersi che il termine “utile” sia stato utilizzato in modo atecnico, non è provato che la maturazione del diritto alla provvigione richiedesse il buon fine dell'affare.
Inoltre, le suddette Società non erano le uniche con le quali interloquiva (v. all. 1 memoria), CP_1 dovendosi inoltre rilevare come la stessa abbia agito per fatture relative a periodi diversi da quello in analisi (cfr. doc.ti 58 e 59)
Dunque, tenendo conto della lacunosità delle difese sul punto dell'opponente che, per il principio di vicinanza della prova, ben avrebbe potuto contestare ben più efficacemente le asserzioni avversarie, questo Giudice ritiene raggiunta la prova dei fatti costitutivi della provvidenza rivendicata.
SULLE STATUIZIONI
Il danno relativo all'affare per l'impianto OTO5 va imputato pro quota (nella misura del 50%) a ciascun lavoratore, giacché l'addebito dell'intera somma a entrambi determinerebbe una ingiusta locupletazione in favore dell'opponente.
Tenendo conto delle reciproche poste di dare-avere (€ 32.000 a favore di , € 17.489,37 + € 4.173,90 Pt_1
a favore di , emerge un saldo positivo e, dunque, un credito in capo a pari a € 10.336,73, al CP_1 Pt_1 netto della restituzione di quanto corrisposto in adempimento del provvedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere pertanto revocato in accoglimento dell'opposizione e della spiegata domanda riconvenzionale.
SULLE SPESE
Visto l'esito complessivo del giudizio, le spese sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 230/2023;
2) Condanna lla restituzione in favore di di quanto da quest'ultima CP_1 Parte_1 corrisposto in adempimento del decreto ingiuntivo opposto;
3) Dichiara, per effetto della compensazione impropria tra i rispettivi crediti, come meglio specificati in parte motiva, nonché al netto della restituzione di quanto corrisposto in adempimento del decreto ingiuntivo opposto, che residua in capo a un diritto di Parte_1 credito nei confronti di ari a € 10.336,73; CP_1
4) Dichiara compensate le spese di lite. pagina 18 di 19 Modena, 2 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN AN
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