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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente
ER DO, LA
NATALINI ALDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRAP 1999 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'AdER di Grosseto riguardante l'intimazione di pagamento n. 05120249004554683000, notificata il 10 dicembre 2024 che si riferisce a due cartelle di pagamento emesse nel 2005 per debiti relativi a IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale IRPEF per gli anni d'imposta 1998 e 1999 e spese esecutive.
Precisato che alla notifica delle cartelle seguì la notifica di intimazioni di pagamento, la ricorrente assume che i crediti relativi alle sanzioni ed agli interessi oggetto della cartella di pagamento n.05120050010754811000 siano da considerarsi prescritti poiché la notifica -avvenuta nel marzo
2016- della seconda intimazione di pagamento fu eseguita ad oltre 5 anni dalla notifica della prima intimazione;
assume inoltre che i crediti oggetto della cartella di pagamento n.051 2005 00193693338 000 000 siano da considerare prescritti poiché l'intimazione di pagamento precedente a quella oggi impugnata fu eseguita il 24 agosto 2015 ad oltre 10 anni dalla notifica della cartella.
Afferma il ricorrente che l'impugnazione delle intimazioni di pagamento è meramente facoltativa, avendo tal tipo d'atti solo efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
L'AdER si è costituita resistendo.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato anzitutto che alle due intimazioni degli anni 2015 e 2016 -considerate dalla ricorrente- seguì la notifica di altra intimazione notificata il 21 febbraio 2022 come documentato dall'AdER.
Si osserva inoltre che -secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione cui questo giudice aderisce- la mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione dei crediti fiscali, rendendo irrilevanti i vizi del procedimento e gli eventi precedenti;
sul punto si rinvia alla sentenza n.
6436/2025 - che richiama copiosa giurisprudenza di legittimità a conforto- così massimata: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Essendo trascorsi meno di tre anni tra la notifica dell'intimazione del 2022 e la notifica dell'intimazione qui impugnata, deve negarsi la prescrizione dei crediti erariali.
Ne segue la reiezione del ricorso con condanna alle spese di lite della ricorrente.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso. AN la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate in favore della parte resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione di Grosseto, nella misura di euro 1430,00 per onorari, oltre spese forfetarie e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 2, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PULIATTI GIOVANNI, Presidente
ER DO, LA
NATALINI ALDO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 105/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto
Difeso da
Difensore 2 - CF Difensore 2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IVA-ALTRO 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IVA-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRAP 1998
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 051 2024 9004554683000 IRAP 1999 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 214/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'AdER di Grosseto riguardante l'intimazione di pagamento n. 05120249004554683000, notificata il 10 dicembre 2024 che si riferisce a due cartelle di pagamento emesse nel 2005 per debiti relativi a IVA, IRAP, IRPEF e addizionale regionale IRPEF per gli anni d'imposta 1998 e 1999 e spese esecutive.
Precisato che alla notifica delle cartelle seguì la notifica di intimazioni di pagamento, la ricorrente assume che i crediti relativi alle sanzioni ed agli interessi oggetto della cartella di pagamento n.05120050010754811000 siano da considerarsi prescritti poiché la notifica -avvenuta nel marzo
2016- della seconda intimazione di pagamento fu eseguita ad oltre 5 anni dalla notifica della prima intimazione;
assume inoltre che i crediti oggetto della cartella di pagamento n.051 2005 00193693338 000 000 siano da considerare prescritti poiché l'intimazione di pagamento precedente a quella oggi impugnata fu eseguita il 24 agosto 2015 ad oltre 10 anni dalla notifica della cartella.
Afferma il ricorrente che l'impugnazione delle intimazioni di pagamento è meramente facoltativa, avendo tal tipo d'atti solo efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
L'AdER si è costituita resistendo.
In esito all'odierna camera di consiglio la Corte ha deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va rilevato anzitutto che alle due intimazioni degli anni 2015 e 2016 -considerate dalla ricorrente- seguì la notifica di altra intimazione notificata il 21 febbraio 2022 come documentato dall'AdER.
Si osserva inoltre che -secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione cui questo giudice aderisce- la mancata impugnazione dell'intimazione comporta la cristallizzazione dei crediti fiscali, rendendo irrilevanti i vizi del procedimento e gli eventi precedenti;
sul punto si rinvia alla sentenza n.
6436/2025 - che richiama copiosa giurisprudenza di legittimità a conforto- così massimata: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica”.
Essendo trascorsi meno di tre anni tra la notifica dell'intimazione del 2022 e la notifica dell'intimazione qui impugnata, deve negarsi la prescrizione dei crediti erariali.
Ne segue la reiezione del ricorso con condanna alle spese di lite della ricorrente.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso. AN la parte ricorrente al rimborso delle spese del giudizio liquidate in favore della parte resistente Agenzia delle Entrate - Riscossione di Grosseto, nella misura di euro 1430,00 per onorari, oltre spese forfetarie e accessori di legge se dovuti.