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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/02/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 77/2024 P.U. promossa da:
- con l'Avv. ADIUTRICE BARRETTA Parte_1
RICORRENTE per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
, C.F. CP_1 Parte_2 C.F._1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della ditta Controparte_2
, premettendo di vantare nei suoi confronti un credito di € 6.640 per
[...] forniture energia (acquistato pro soluto dalla originaria fornitrice), e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La parte debitrice non si è costituita, ed all'udienza del 21.01.2025 (dopo un primo rinvio per tentare una soluzione concordata) la ricorrente ha insistito.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale di , quale titolare Parte_2 dell'impresa individuale . Controparte_2
Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice di una somma verso la resistente, come provato dal deposito del contratto di cessione di crediti quale allegato n. 1 del ricorso.
La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti. Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si consideri la sua esposizione debitoria verso la ricorrente e soprattutto verso l'Amministrazione Finanziaria e l'INPS, rispettivamente per oltre 300.000 € e per irca 137.000 €.
Non risultano poi nemmeno presentate le dichiarazioni reddituali successive all'anno
2022, così dimostrando ulteriormente l'inattività dell'impresa.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_2 quale titolare della impresa individuale Controparte_2 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno
6.05.2025 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_3
ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nella causa iscritta al n. R.G. 77/2024 P.U. promossa da:
- con l'Avv. ADIUTRICE BARRETTA Parte_1
RICORRENTE per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:
, C.F. CP_1 Parte_2 C.F._1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024, la ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale della ditta Controparte_2
, premettendo di vantare nei suoi confronti un credito di € 6.640 per
[...] forniture energia (acquistato pro soluto dalla originaria fornitrice), e deducendo la sussistenza di un suo stato di insolvenza.
La parte debitrice non si è costituita, ed all'udienza del 21.01.2025 (dopo un primo rinvio per tentare una soluzione concordata) la ricorrente ha insistito.
* * *
Va aperta la procedura di liquidazione giudiziale di , quale titolare Parte_2 dell'impresa individuale . Controparte_2
Sussiste la legittimazione ad agire della ricorrente, in quanto la stessa è creditrice di una somma verso la resistente, come provato dal deposito del contratto di cessione di crediti quale allegato n. 1 del ricorso.
La Società debitrice è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale per come emergente dalla visura camerale in atti. Dalla documentazione agli atti risulta lo stato di insolvenza della resistente (intesa come oggettiva incapacità della stessa a far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni), se solo si consideri la sua esposizione debitoria verso la ricorrente e soprattutto verso l'Amministrazione Finanziaria e l'INPS, rispettivamente per oltre 300.000 € e per irca 137.000 €.
Non risultano poi nemmeno presentate le dichiarazioni reddituali successive all'anno
2022, così dimostrando ulteriormente l'inattività dell'impresa.
L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di euro 30.000,00 di cui all'art. 49, ult. comma, D.L.vo n. 14/2019.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale di Parte_2 quale titolare della impresa individuale Controparte_2 Parte_2
(C.F. )
[...] C.F._1
2) nomina giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina curatore il dott. con studio in Cremona; Persona_1
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo
Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno
6.05.2025 h. 10.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155 quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art. 49, comma 3, lett. f) C.C.I;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il Curatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo; Parte_3
ricorda al debitore soggetto a liquidazione giudiziale:
- che, ai sensi dell'art. 148 C.C.I., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, a lui diretta va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nella liquidazione, ove il debitore sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 C.C.I., il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società
o dell'ente sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
dispone che il Curatore effettui gli avvisi di cui all'art. 200 CCI e predisponga il progetto di stato passivo da depositarsi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
ordina al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, C.C.I., mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, C.C.I. andrà presentata entro 60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 C.C.I.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi