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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 21/11/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3000/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Bergonzi Stefano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3000/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
NE in via Plinio n. 6 presso lo studio dell'avv. BREDA BARBARA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
NE in via Sant'Ambrogio n. 25 presso lo studio dell'avv. MARTELLOS GIULIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione.
I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene da tempo ed avranno facoltà di fissare dove credono la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore.
2) Cessione della quota della casa coniugale dalla moglie al marito
1 La casa coniugale, come ut supra cennato, costituita dall'appartamento sito in NE (GO), alla Via
Serenissima n. 19, in comproprietà tra le parti, resterà in uso al sig. con cessione della quota Parte_1 parte di proprietà della moglie in favore del sig. come di seguito specificato. Parte_2 Parte_1
Infatti, a definizione di ogni rapporto patrimoniale, salvo quanto segue in relazione al contributo al mantenimento della figlia minore, la sig.ra cede e trasferisce, con il presente atto, la propria quota Parte_2 di proprietà dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in NE (GO) alla Via Serenissima n.
19, al sig. che accetta, senza che quest'ultimo debba versare alcunché alla moglie, stante l'accollo Parte_1 del pagamento dei ratei del mutuo avvenuto in costanza di matrimonio da parte del marito, che, dunque, continuerà a versare in via esclusiva le rate rimanenti del mutuo, pari a €uro 443,00
(quattrocentoquarantatre//00) mensili, sino ad estinzione, accollandosi pertanto l'intera rimanenza del mutuo e liberando per l'effetto la sig.ra Parte_2
Tale cessione è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla predetta definizione dei rapporti tra i coniugi.
I coniugi, per l'effetto, chiedono sin d'ora, in relazione alla cennata attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, così come confermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012.
Il bene immobile, oggetto di siffatta cessione e attribuzione, nei termini sopra indicati, è così individuato:
Comune di NE (GO), Via Serenissima n. 19, così identificato presso l'Ufficio Tavolare di
NE (GO) - Sezione distaccata di Gorizia:
p.c. 266/1 ente urbano costituente il corpo tavolare primo della Partita Tavolare Web 3.422
(tremilaquattrocentoventidue) di NE.
Detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di Gorizia come segue:
Comune di NE, Sezione A - Foglio 22 (ventidue) - Mappale .266 (punto duecentosessantasei) / 1
(uno), Via Serenissima n. 19, Piano T-1-2, Categoria A/2, classe 1, vani 7, superficie catastale totale mq.
101 e, con esclusione delle aree scoperte mq. 99, Rendita Catastale Euro 632,66.—
Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi servitù attive e passive, apparenti e non, e con tutti i vincoli convenzionali o legali esistenti.
L'attribuzione patrimoniale sopra descritta avrà effetto dalla data del decreto di omologa della separazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma I bis della L. 25.02.1985 n. 52 e ss. modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare urbana, oggetto del presente trasferimento, corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto, e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 41 della L. 47/85, che il fabbricato in oggetto è stato costruito in conformità ai seguenti titoli abilitativi: concessione edilizia rilasciata dal Comune di
2 NE (GO) in data 22 ottobre 1981 prat. 94/81 prot. n. 12484/V/1578 e successiva variante di data 28 giugno 1982; Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di NE (GO) in data 24 maggio 2010 pratica edilizia n. 116/10.
In relazione alla predetta Denuncia di Inizio Attività, si precisa che i relativi lavori sono stati iniziati nel rispetto di tutti i termini prescritti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia, che al momento della loro realizzazione le opere erano conformi alla previsione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e potevano essere realizzate mediante Denuncia di Inizio Attività, che il Comune competente non ha notificato all'interessato alcun ordine di non effettuare le opere di cui trattasi né ha frapposto ostacoli o manifestato determinazioni sospensive alla realizzazione delle opere medesime. Si precisa inoltre che i citati titoli non hanno formato oggetto di annullamento, revoca, decadenza, declaratoria di inefficacia né di impugnativa e che successivamente non sono state eseguite altre opere edilizie per le quali fosse richiesto il rilascio di alcun provvedimento autorizzativo e che non sono mai intervenuti provvedimenti sanzionatori di sorta adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati.
Le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale;
che il reddito fondiario dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;
che l'immobile destinato ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di legge, è precedentemente pervenuto in proprietà per atto di compravendita d.d. 15.07.2021. (doc. 6).
I coniugi altresì dichiarano, in base all'art. 19 comma 14 D.L. 31.05.2010 n. 78, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dei beni immobili sopra identificati e descritti catastalmente e tavolarmente.
Successivamente tutte le variazioni catastali relative al diritto di proprietà in base all'emananda omologa di separazione saranno fatte ad onere esclusivo del sig. Parte_1
La Signora garantisce di essere legittima proprietaria dell'immobile trasferito e dichiara di Parte_2 rinunciare come in effetti rinuncia ad ogni ipoteca legale ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità al riguardo.
Ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs. 192/2005, il cessionario dà atto di essere già in possesso, in quanto già comproprietario, delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed alla certificazione di agibilità.
Si dà atto, come già in precedenza ricordato, che la presente cessione immobiliare di cui al presente ricorso trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione coniugale e che il trasferimento della quota del bene è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto gode della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è
3 stato esteso anche a procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del
10.05.1999 della Corte Costituzionale.
Le parti esonerano gli scriventi difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
La sig.ra trasferirà altrove, successivamente alla pronuncia dell'intestato Tribunale, la propria Parte_2 residenza, e dichiara altresì di aver già prelevato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali nonché quanto di sua esclusiva pertinenza.
Tale cessione costituisce totale definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi salvo quanto disposto ai successivi punti nn. 3) e 4).
3) Sull'affidamento e sull'obbligo al mantenimento della figlia.
Alla stregua del disposto dell'art. 155 c.c., modificato dalla legge 08/02/2006, n. 54, in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati ad entrambi e, soltanto come eccezione, ad uno di essi. L'affidamento condiviso comporta la condivisione della genitorialità, la ripartizione tra i genitori delle facoltà decisionali ed i relativi obblighi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Nel caso che ci riguarda, la figlia sarà, appunto, affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Per ciò che riguarda la permanenza della stessa presso il padre, e premettendo che ad oggi la minore frequenta la scuola dell'infanzia dal lunedì al venerdì, fino alle 15:40/15:55 – ove, peraltro, consuma la maggior parte dei pasti della giornata (colazione, spuntino, pranzo e merenda) – e tenuto conto che i pomeriggi del lunedì e del mercoledì la minore frequenta un corso di danza presso la Scuola Tersicore, Città di NE, dalle
17:00 alle 18:00/18:30, tenendo conto altresì degli impegni lavorativi del sig. quest'ultimo Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nelle giornate infrasettimanali del martedì e del venerdì dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico, dal medesimo orario) sino alle ore 21 (o 22 per la giornata del venerdì), occupandosi di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo cena, nonché a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola (o in periodo non scolastico dal medesimo orario) sino alla domenica pomeriggio, occupandosi di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo pranzo.
Il periodo natalizio, e dunque dal 23 dicembre al 6 gennaio, sarà trascorso dalla minore in via alternata tra i genitori, e dunque con continuità per tutto il periodo di festività natalizie, e così se un anno la minore avrà trascorso il periodo natalizio con il padre, l'anno successivo trascorrerà l'intero periodo con la madre. Lo stesso dicasi per il periodo pasquale.
Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti.
4 Le parti, pertanto, stante la sopra prevista calendarizzazione, convengono che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di €uro 300,00 (trecento//00), sino a che la sig.ra reperirà nuova occupazione lavorativa, allorché l'importo mensile di contribuzione al Parte_2 mantenimento ordinario della figlia sarà ridotto a €uro 200,00 (duecento//00); l'importo dovrà essere versato entro il giorno 25 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Padre e madre contribuiranno inoltre rispettivamente nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N, alle spese scolastiche straordinarie, alle spese della mensa scolastica, nonché al versamento della retta mensile della scuola frequentata dalla minore, oltre alle spese per partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione o, comunque, aventi finalità educative, secondo il protocollo del
Tribunale di Gorizia che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 4), oltre al 50% delle spese relative alla mensa scolastica, che dunque sarà divisa equamente tra le parti. Le parti precisano che il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta.
La sig.ra è altresì autorizzata a percepire, attraverso l'INPS, l'assegno unico familiare in favore Parte_2 della figlia nella misura del 100%, cui conseguiranno le detrazioni da operare. Persona_1
4) Sulle restanti questioni economiche e sulle obbligazioni esistenti
Fermo quanto precede al punto 2) in termini di corresponsione dei rimanenti ratei del mutuo in via esclusiva da parte del sig. con accollo e conseguente liberazione della sig.ra sino ad estinzione, Parte_1 Parte_2
e dunque con la già prevista cessione della parte di proprietà dell'immobile da parte della sig.ra in Parte_2 favore del sig. le parti dichiarano di nulla aver reciprocamente a pretendere a titolo di Parte_1 contribuzione al mantenimento del coniuge.
Le parti dichiarano altresì di essere ognuno proprietario di veicolo e, pertanto, convengono che ciascuno rimanga proprietario per l'intero del proprio bene.
La cessione della metà parte della casa coniugale, come precisato al punto 2), costituisce definizione tombale di ogni pretesa economica tra i coniugi.
5) Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della figlia minore Persona_1
6) Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025 e 27/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 21/05/2022 a NE
[...]
5 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2022, parte I, atto n. 14) nel corso del quale è nata la figlia il 29/06/2021 in NE, hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_2 separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 24/10/2025, i coniugi hanno personalmente confermato il contenuto di cui al ricorso congiunto depositato, riportato in epigrafe e che qui si intende integralmente richiamato.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e all'interesse della figlia Persona_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2022, parte I, atto n.14) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Francesca Di Donato Giudice relatore dott. Bergonzi Stefano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3000/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
NE in via Plinio n. 6 presso lo studio dell'avv. BREDA BARBARA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_2 C.F._2
NE in via Sant'Ambrogio n. 25 presso lo studio dell'avv. MARTELLOS GIULIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione.
I coniugi vivranno separati, come già di fatto avviene da tempo ed avranno facoltà di fissare dove credono la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore.
2) Cessione della quota della casa coniugale dalla moglie al marito
1 La casa coniugale, come ut supra cennato, costituita dall'appartamento sito in NE (GO), alla Via
Serenissima n. 19, in comproprietà tra le parti, resterà in uso al sig. con cessione della quota Parte_1 parte di proprietà della moglie in favore del sig. come di seguito specificato. Parte_2 Parte_1
Infatti, a definizione di ogni rapporto patrimoniale, salvo quanto segue in relazione al contributo al mantenimento della figlia minore, la sig.ra cede e trasferisce, con il presente atto, la propria quota Parte_2 di proprietà dell'immobile, già adibito a casa coniugale, sito in NE (GO) alla Via Serenissima n.
19, al sig. che accetta, senza che quest'ultimo debba versare alcunché alla moglie, stante l'accollo Parte_1 del pagamento dei ratei del mutuo avvenuto in costanza di matrimonio da parte del marito, che, dunque, continuerà a versare in via esclusiva le rate rimanenti del mutuo, pari a €uro 443,00
(quattrocentoquarantatre//00) mensili, sino ad estinzione, accollandosi pertanto l'intera rimanenza del mutuo e liberando per l'effetto la sig.ra Parte_2
Tale cessione è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla predetta definizione dei rapporti tra i coniugi.
I coniugi, per l'effetto, chiedono sin d'ora, in relazione alla cennata attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa, ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87, così come confermato dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27 del 21.06.2012.
Il bene immobile, oggetto di siffatta cessione e attribuzione, nei termini sopra indicati, è così individuato:
Comune di NE (GO), Via Serenissima n. 19, così identificato presso l'Ufficio Tavolare di
NE (GO) - Sezione distaccata di Gorizia:
p.c. 266/1 ente urbano costituente il corpo tavolare primo della Partita Tavolare Web 3.422
(tremilaquattrocentoventidue) di NE.
Detto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati di Gorizia come segue:
Comune di NE, Sezione A - Foglio 22 (ventidue) - Mappale .266 (punto duecentosessantasei) / 1
(uno), Via Serenissima n. 19, Piano T-1-2, Categoria A/2, classe 1, vani 7, superficie catastale totale mq.
101 e, con esclusione delle aree scoperte mq. 99, Rendita Catastale Euro 632,66.—
Gli immobili vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi servitù attive e passive, apparenti e non, e con tutti i vincoli convenzionali o legali esistenti.
L'attribuzione patrimoniale sopra descritta avrà effetto dalla data del decreto di omologa della separazione.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma I bis della L. 25.02.1985 n. 52 e ss. modifiche ed integrazioni, la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi all'unità immobiliare urbana, oggetto del presente trasferimento, corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto, e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e 41 della L. 47/85, che il fabbricato in oggetto è stato costruito in conformità ai seguenti titoli abilitativi: concessione edilizia rilasciata dal Comune di
2 NE (GO) in data 22 ottobre 1981 prat. 94/81 prot. n. 12484/V/1578 e successiva variante di data 28 giugno 1982; Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di NE (GO) in data 24 maggio 2010 pratica edilizia n. 116/10.
In relazione alla predetta Denuncia di Inizio Attività, si precisa che i relativi lavori sono stati iniziati nel rispetto di tutti i termini prescritti dalla vigente disciplina urbanistico-edilizia, che al momento della loro realizzazione le opere erano conformi alla previsione degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e potevano essere realizzate mediante Denuncia di Inizio Attività, che il Comune competente non ha notificato all'interessato alcun ordine di non effettuare le opere di cui trattasi né ha frapposto ostacoli o manifestato determinazioni sospensive alla realizzazione delle opere medesime. Si precisa inoltre che i citati titoli non hanno formato oggetto di annullamento, revoca, decadenza, declaratoria di inefficacia né di impugnativa e che successivamente non sono state eseguite altre opere edilizie per le quali fosse richiesto il rilascio di alcun provvedimento autorizzativo e che non sono mai intervenuti provvedimenti sanzionatori di sorta adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati.
Le parti dichiarano, inoltre, che non sono pendenti denunce di variazione che possono incidere sul valore della rendita catastale;
che il reddito fondiario dell'immobile oggetto del presente atto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;
che l'immobile destinato ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di legge, è precedentemente pervenuto in proprietà per atto di compravendita d.d. 15.07.2021. (doc. 6).
I coniugi altresì dichiarano, in base all'art. 19 comma 14 D.L. 31.05.2010 n. 78, la conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dei beni immobili sopra identificati e descritti catastalmente e tavolarmente.
Successivamente tutte le variazioni catastali relative al diritto di proprietà in base all'emananda omologa di separazione saranno fatte ad onere esclusivo del sig. Parte_1
La Signora garantisce di essere legittima proprietaria dell'immobile trasferito e dichiara di Parte_2 rinunciare come in effetti rinuncia ad ogni ipoteca legale ed esonera il competente Ufficio Tavolare da ogni responsabilità al riguardo.
Ai sensi dell'art. 6 comma II ter del D.Lgs. 192/2005, il cessionario dà atto di essere già in possesso, in quanto già comproprietario, delle informazioni e della documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'immobile ed alla certificazione di agibilità.
Si dà atto, come già in precedenza ricordato, che la presente cessione immobiliare di cui al presente ricorso trova causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla separazione coniugale e che il trasferimento della quota del bene è connesso e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi;
pertanto gode della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale, e ogni altra imposta e tassa dovuta, il cui ambito di applicazione è
3 stato esteso anche a procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della sentenza n. 154 del
10.05.1999 della Corte Costituzionale.
Le parti esonerano gli scriventi difensori da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile, oggetto della cessione, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative.
La sig.ra trasferirà altrove, successivamente alla pronuncia dell'intestato Tribunale, la propria Parte_2 residenza, e dichiara altresì di aver già prelevato dall'abitazione coniugale i propri effetti personali nonché quanto di sua esclusiva pertinenza.
Tale cessione costituisce totale definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi salvo quanto disposto ai successivi punti nn. 3) e 4).
3) Sull'affidamento e sull'obbligo al mantenimento della figlia.
Alla stregua del disposto dell'art. 155 c.c., modificato dalla legge 08/02/2006, n. 54, in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati ad entrambi e, soltanto come eccezione, ad uno di essi. L'affidamento condiviso comporta la condivisione della genitorialità, la ripartizione tra i genitori delle facoltà decisionali ed i relativi obblighi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
Nel caso che ci riguarda, la figlia sarà, appunto, affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre.
Per ciò che riguarda la permanenza della stessa presso il padre, e premettendo che ad oggi la minore frequenta la scuola dell'infanzia dal lunedì al venerdì, fino alle 15:40/15:55 – ove, peraltro, consuma la maggior parte dei pasti della giornata (colazione, spuntino, pranzo e merenda) – e tenuto conto che i pomeriggi del lunedì e del mercoledì la minore frequenta un corso di danza presso la Scuola Tersicore, Città di NE, dalle
17:00 alle 18:00/18:30, tenendo conto altresì degli impegni lavorativi del sig. quest'ultimo Parte_1 potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nelle giornate infrasettimanali del martedì e del venerdì dall'uscita da scuola (o in periodo non scolastico, dal medesimo orario) sino alle ore 21 (o 22 per la giornata del venerdì), occupandosi di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo cena, nonché a fine settimana alterni, dal venerdì dall'uscita di scuola (o in periodo non scolastico dal medesimo orario) sino alla domenica pomeriggio, occupandosi di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre dopo pranzo.
Il periodo natalizio, e dunque dal 23 dicembre al 6 gennaio, sarà trascorso dalla minore in via alternata tra i genitori, e dunque con continuità per tutto il periodo di festività natalizie, e così se un anno la minore avrà trascorso il periodo natalizio con il padre, l'anno successivo trascorrerà l'intero periodo con la madre. Lo stesso dicasi per il periodo pasquale.
Durante il periodo estivo, la minore trascorrerà due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Tutto ciò salvo diverso accordo tra le parti.
4 Le parti, pertanto, stante la sopra prevista calendarizzazione, convengono che il padre versi alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo mensile di €uro 300,00 (trecento//00), sino a che la sig.ra reperirà nuova occupazione lavorativa, allorché l'importo mensile di contribuzione al Parte_2 mantenimento ordinario della figlia sarà ridotto a €uro 200,00 (duecento//00); l'importo dovrà essere versato entro il giorno 25 di ogni mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Padre e madre contribuiranno inoltre rispettivamente nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche non coperte dal S.S.N, alle spese scolastiche straordinarie, alle spese della mensa scolastica, nonché al versamento della retta mensile della scuola frequentata dalla minore, oltre alle spese per partecipazione ad attività sportive, culturali, ricreative, di informatizzazione o, comunque, aventi finalità educative, secondo il protocollo del
Tribunale di Gorizia che si allega al presente ricorso e da considerarsi parte integrante del medesimo (doc. 4), oltre al 50% delle spese relative alla mensa scolastica, che dunque sarà divisa equamente tra le parti. Le parti precisano che il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione attestante la spesa sostenuta.
La sig.ra è altresì autorizzata a percepire, attraverso l'INPS, l'assegno unico familiare in favore Parte_2 della figlia nella misura del 100%, cui conseguiranno le detrazioni da operare. Persona_1
4) Sulle restanti questioni economiche e sulle obbligazioni esistenti
Fermo quanto precede al punto 2) in termini di corresponsione dei rimanenti ratei del mutuo in via esclusiva da parte del sig. con accollo e conseguente liberazione della sig.ra sino ad estinzione, Parte_1 Parte_2
e dunque con la già prevista cessione della parte di proprietà dell'immobile da parte della sig.ra in Parte_2 favore del sig. le parti dichiarano di nulla aver reciprocamente a pretendere a titolo di Parte_1 contribuzione al mantenimento del coniuge.
Le parti dichiarano altresì di essere ognuno proprietario di veicolo e, pertanto, convengono che ciascuno rimanga proprietario per l'intero del proprio bene.
La cessione della metà parte della casa coniugale, come precisato al punto 2), costituisce definizione tombale di ogni pretesa economica tra i coniugi.
5) Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della figlia minore Persona_1
6) Spese del procedimento
Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.”
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 12/08/2025 e 27/10/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/07/2025, e Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 21/05/2022 a NE
[...]
5 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2022, parte I, atto n. 14) nel corso del quale è nata la figlia il 29/06/2021 in NE, hanno chiesto pronunciarsi la loro Persona_2 separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 24/10/2025, i coniugi hanno personalmente confermato il contenuto di cui al ricorso congiunto depositato, riportato in epigrafe e che qui si intende integralmente richiamato.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e all'interesse della figlia Persona_1
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NE
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2022, parte I, atto n.14) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 13/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Francesca Di Donato dott. Riccardo Merluzzi
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